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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 271/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 271/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Cesano Maderno (MB), Via Adamello n. 47, rappresentato e difeso dall'Avv. Linda Sansonetti ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Cinisello Balsamo (MI), Via G. Frova n.
3, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
18.03.1976, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Erika Cappelletti ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Cesano Maderno
(MB), Via Don Luigi Viganò n. 6, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Cesano Maderno (MB), Via Adamello, 47 condotta in locazione con contratto intestato al SI. resterà assegnata a quest'ultimo che continuerà a viverci Parte_1 con le figlie. Anche i beni che costituiscono l'arredo resteranno nella disponibilità del marito;
3. la moglie ha già trasferito la propria residenza altrove e potrà vedere le figlie ogniqualvolta lo desideri con i tempi ed i modi che verranno concordati direttamente con le medesime;
4. il SI. provvederà al mantenimento ordinario della LI Parte_1 Persona_1 iscritta ad una Scuola di Specializzazione post diploma, sostenendo altresì il 100% delle spese straordinarie fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, poiché la SI.ra
attualmente è priva di reddito. La LI è, invece, assunta con Controparte_1 Persona_2 contratto a tempo determinato presso McDonald's Italia ed è, al momento, economicamente autosufficiente;
5. il SI. corrisponderà alla SI.ra , in via anticipata entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 10 di ogni mese, la somma di € 700,00= mensili a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge. Il predetto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT e verrà versato a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note;
6. Il SI. continuerà a versare la rata mensile di € 240,00= relativa al Parte_1 finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura Fiat Panda con Targa GF 548 DA utilizzata dalla SI.ra ed a lei intestata che sarà lasciata in uso alla medesima con Controparte_1 pagamento di bollo ed assicurazione a suo carico;
7. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere risolto i rapporti economici e patrimoniali inerenti alla vita familiare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 9 aprile 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 16.01.2025, così provvede: CP_1
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato con rito religioso in Salonicco
(GRECIA) il 25 agosto 2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cinisello
Balsamo, anno 2001, n. 80, Parte II, Serie C) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 271/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Cesano Maderno (MB), Via Adamello n. 47, rappresentato e difeso dall'Avv. Linda Sansonetti ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Cinisello Balsamo (MI), Via G. Frova n.
3, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
18.03.1976, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Erika Cappelletti ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Cesano Maderno
(MB), Via Don Luigi Viganò n. 6, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Cesano Maderno (MB), Via Adamello, 47 condotta in locazione con contratto intestato al SI. resterà assegnata a quest'ultimo che continuerà a viverci Parte_1 con le figlie. Anche i beni che costituiscono l'arredo resteranno nella disponibilità del marito;
3. la moglie ha già trasferito la propria residenza altrove e potrà vedere le figlie ogniqualvolta lo desideri con i tempi ed i modi che verranno concordati direttamente con le medesime;
4. il SI. provvederà al mantenimento ordinario della LI Parte_1 Persona_1 iscritta ad una Scuola di Specializzazione post diploma, sostenendo altresì il 100% delle spese straordinarie fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, poiché la SI.ra
attualmente è priva di reddito. La LI è, invece, assunta con Controparte_1 Persona_2 contratto a tempo determinato presso McDonald's Italia ed è, al momento, economicamente autosufficiente;
5. il SI. corrisponderà alla SI.ra , in via anticipata entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 10 di ogni mese, la somma di € 700,00= mensili a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge. Il predetto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT e verrà versato a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note;
6. Il SI. continuerà a versare la rata mensile di € 240,00= relativa al Parte_1 finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura Fiat Panda con Targa GF 548 DA utilizzata dalla SI.ra ed a lei intestata che sarà lasciata in uso alla medesima con Controparte_1 pagamento di bollo ed assicurazione a suo carico;
7. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere risolto i rapporti economici e patrimoniali inerenti alla vita familiare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 9 aprile 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 16.01.2025, così provvede: CP_1
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato con rito religioso in Salonicco
(GRECIA) il 25 agosto 2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cinisello
Balsamo, anno 2001, n. 80, Parte II, Serie C) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro Il Presidente
Carmen Arcellaschi