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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9343/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 02/04/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 10 N. R.G. 9343/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9343/2016 avente il seguente OGGETTO:
contratto di appalto, promossa da:
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Carlo Dore, elettivamente domiciliata nella via Alghero n. 35 - Cagliari, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio.
OPPONENTE
contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Lidia Arru, elettivamente nella via Carlo Fadda n.
5 - Cagliari, giusta procura a margine della comparsa di costituzione.
OPPOSTA
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1595/2016 emesso in data 07.07.2016 da questo Tribunale, è stato ingiunto alla , il pagamento della somma di euro 369.639,86, oltre interessi, Parte_2
compensi professionali e spese, in favore della CP_1
La con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ha Parte_2
convenuto al giudizio di questo Tribunale la esponendo in sintesi quanto segue: CP_1
- le parti processuali avevano stipulato un primo contratto di concessione di servizi (rep. 222
/19.12.2002) e un secondo contratto di appalto pubblico di lavori (rep. 58 /11.03.2011), aventi ad oggetto l'attività di manutenzione, ispezione e conduzione da parte della delle strutture CP_1
Parte ospedaliere dell'
- la sul presupposto della ritardata corresponsione dei canoni contrattuali e degli importi CP_1
per le prestazioni straordinarie, aveva agito in via monitoria per il riconoscimento degli interessi maturati ex art. 4 D.lgs. n. 231/2002;
- in realtà, non vi era stato un ritardo nell'adempimento, posto che la non aveva rispettato CP_1
l'obbligo contrattuale di presentare, unitamente alle fatture, la relazione tecnica mensile riepilogativa,
necessaria per procedere al pagamento;
Parte
- pertanto, la corresponsione delle somme era stata eseguita dalla tempestivamente entro il termine di 60 giorni dalla presentazione delle relazioni tecniche da parte della come previsto CP_1
dall'art. 4 D.lgs. n. 231/2002;
- peraltro, la disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2002 non era applicabile alla fattispecie in esame in quanto il contratto di concessione risultava escluso dall'applicazione della normativa richiamata dallo stesso art. 2 D.lgs. 231/2002 e il contratto di appalto, invece, risultava escluso perché il suddetto pagina 3 di 10 decreto legislativo doveva essere applicato ai contratti stipulati dopo il 01.01.2013, come stabilito dalla circolare del Ministro dello Sviluppo Economico n. 1293 del 23.01.2013.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_2
“il Tribunale di Cagliari, contrariis reiectis, accertata l'illegittimità del decreto ingiuntivo
opposto, voglia revocarlo e/o annullarlo con conseguente condanna della al rimborso alla CP_1
delle spese del presente procedimento”. Parte_2 Pt_2
La si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata in data 23.12.2016, CP_1
contestando le avverse pretese, per i motivi di seguito esposti in sintesi:
- l'art. 6 comma 2 del contratto rep. 222 del 19.12.2022 richiamava espressamente la disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2002;
- gli obblighi contrattuali non prevedevano la preventiva consegna di alcuna relazione tecnica per il pagamento delle fatture;
- anche al contratto n. 58 del 11.03.2011 era applicabile la disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2002
ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto, trattandosi di contratto di appalto pubblico di servizi strumentali;
- tale contratto prevedeva la consegna da parte della di una relazione tecnica riepilogativa CP_1
dei lavori, alla quale la parte opposta aveva adempiuto, tramite il programma informativo interattivo
Parte Archibus, che consentiva in tempo reale ai dipendenti la consultazione delle relazioni tecniche citate;
- la disciplina relativa ai ritardati pagamenti, applicabile ai contratti per cui è causa, è quella prevista dall'art. 4 D.lgs. 231/2002 che, nel testo vigente al momento della stipula del contratto,
prevedeva il termine di 30 giorni per il pagamento.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
pagina 4 di 10 “voglia il Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria istanza,
1) rigettare l'avversa domanda contenuta nell'atto di opposizione perché infondata in fatto
ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare la al pagamento della Pt_2
somma di euro 369.639,86, oltre gli interessi;
2) in subordine, condannare la al pagamento della somma di euro 243.194,62 a Pt_2
titolo di interessi moratori relativi alle fatture di cui al contratto n. 222 del 19.12.2002 ed euro
89.686,90 a titolo di interessi moratori relativi alle fatture di cui al contratto n. 58 del 11.03.2011 per i
motivi esposti nei punti 2.b e 3.d;
3) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Questo Tribunale, su istanza della con ordinanza del 23.10.2017 ha concesso la CP_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nella misura di euro 326.007,52 alla cui
Part corresponsione la a adempiuto.
La causa, istruita tramite produzioni documentali ed espletamento della CTU, ritenuta dal
Giudice matura per la decisione, è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito delle memorie conclusive.
******
L'atto di opposizione deve essere accolto per quanto di ragione.
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione di questo Tribunale,
preliminarmente deve essere esaminata la questione relativa all'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002, attuativa della normativa comunitaria in materia di contrasto ai ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.
pagina 5 di 10 La norma di riferimento è l'art 2 D.Lgs. n. 231/2002 secondo il quale “ai fini del presente
decreto si intendono per transazioni commerciali, i contratti, comunque denominati, tra imprese
ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la
consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
A tal proposito, la Corte Suprema insegna che “quanto all'ambito oggettivo, il rapporto tra le
parti deve trarre origine da una “transazione commerciale”, che il d.lgs. stesso definisce all'art. 2,
primo comma lett. A) con nozione ampia, tratta più dal linguaggio operativo degli scambi economici
che da quello giuridico (in nessun modo riconducibile al contratto tipico di transazione disciplinato
dagli artt. 1965 e seguenti c.c.) ed atta ad identificare qualsiasi operazione contrattuale, comunque
denominata, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comporti, in via
esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un
prezzo, ovvero lo scambio di prestazioni di beni o di servizi remunerato mediante il pagamento di un
corrispettivo in denaro” (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 35092/2023).
Applicando tale principio al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la normativa di cui sopra sia applicabile ai due contratti stipulati tra le odierne parti processuali.
Infatti, il contratto rep. n. 222 del 19.12.2002 aveva ad oggetto un complesso di servizi di manutenzione delineati nell'art. 1, consistenti nella gestione degli impianti termici, con la fornitura di combustibile e conduzione delle centrali termiche, oltre alla manutenzione degli impianti tecnologici e alla gestione delle utenze delle strutture ospedaliere dell'azienda sanitaria.
Il contratto rep. n. 58 del 11.05.2011 comprendeva, invece, l'esecuzione di prestazioni complesse proprie di un appalto multiservizi, come la manutenzione edile, impiantistica e delle zone verdi, la tenuta in sicurezza di impianti e strutture dei presidi ospedalieri dell' anche in tal caso Pt_3
compatibili con la disciplina sopra richiamata.
pagina 6 di 10 È opportuno esaminare l'aspetto relativo alle modifiche legislative che il D.Lgs. n. 192/2012
aveva apportato alla normativa citata, con l'ampliamento dei termini per il pagamento in favore delle pubbliche amministrazioni che forniscono assistenza sanitaria (da 30 a 60 giorni).
A tal proposito, l'art. 3 D.Lgs. 192/2012 prevede che “le disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013”.
Peraltro, questo Tribunale ritiene che al caso di specie sia applicabile la disciplina del D.Lgs.
231/2002 nella formulazione antecedente all'intervenuta riforma - che individuava il termine di 30
giorni per il pagamento - posto che entrambi i contratti (conclusi il 19.12.2002 e il 11.05.2011) erano stati stipulati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato
(01.01.2013).
******
Tanto premesso, deve essere ora esaminato il merito della controversia, in relazione al quale questo Tribunale ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunta la CTU dott.ssa Persona_1
che ha proceduto alle indagini peritali all'esito una puntuale analisi della documentazione contabile in atti in contraddittorio con i consulenti di parte, avente ad oggetto la verifica della regolarità dei pagamenti delle fatture e l'eventuale calcolo degli interessi di mora dovuti all'opposta dalla data di notifica della messa in mora al saldo.
A tal proposito, questo Tribunale rileva che la normativa speciale di cui all'art. 4, 1 e 2 comma,
D.Lgs. 231/2002 dispone che “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. (…) il periodo
di pagamento non può superare i seguenti termini: a) 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura
o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (…)”.
pagina 7 di 10 La CTU, sulla base della suddetta normativa e della documentazione in atti ha affermato di avere elaborato “il prospetto degli interessi di mora maturati, tenendo conto della data di trasmissione delle
Part fatture rilevata dalle lettere di trasmissione ricevute dalla . Sul punto si evidenzia che per il
secondo contratto non sono state rinvenute parte delle lettere di trasmissione e pertanto è stata
considerata la data dell'emissione delle fatture. Da tale conteggio è emerso un ammontare di interessi
di mora pari ad euro 350.462,37” (relazione CTU pag. 4).
In particolare, per quanto concerne il contratto n. 222/2002 e parte delle obbligazioni nascenti dal contratto n. 58/2011, la CTU ha considerato come data di decorrenza degli interessi moratori quella
Parte della ricezione da parte della delle lettere di trasmissione delle fatture.
Per quanto riguarda, invece, parte dei pagamenti relativi al contratto n. 58/2011 la CTU ha utilizzato - come termine di riferimento nel calcolo di decorrenza degli interessi - la data di emissione delle fatture da parte della posto che dagli atti di causa non risultava provata la data di ricezione CP_1
Parte delle fatture da parte della
Il Tribunale ritiene di condividere il criterio seguito dal CTU poiché, in mancanza di prova della data di ricezione della fattura, l'unico dato oggettivo consiste nella data di emissione delle fatture.
Non è invece condivisibile la difesa dell'azienda sanitaria che ha individuato tale termine nella data di protocollazione delle stesse da parte dei propri uffici, poiché esso in ogni caso non coincide con la data di ricezione delle fatture, essendo verosimile ritenere la sussistenza di un intervallo temporale
Parte tra la comunicazione delle fatture e la protocollazione della stessa da parte degli uffici della
Parte Questo Tribunale, pertanto, ritiene che la misura degli interessi moratori dovuti dalla alla parte opposta sia pari ad euro 350.462,37.
pagina 8 di 10 Parte Da tale importo deve essere detratto quanto già corrisposto dalla in esecuzione dell'ordinanza di questo Tribunale emessa in data 23.10.2017, ossia euro 326.007,52, pertanto l'importo residuo ammonta ad euro 24.454,85.
A tale importo residuo devono essere sommati gli interessi anatocistici, a far data dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1283 c.c., per i quali si deve tenere conto del pagamento parziale eseguito
Parte dalla in corso di causa a seguito dell'ordinanza del Tribunale sulla provvisoria esecuzione.
Pertanto, gli interessi anatocistici devono essere così calcolati:
1) interessi legali calcolati sull'importo di euro 326.007,52 dalla domanda giudiziale fino alla data del pagamento del 06.02.2018: euro 582,35;
2) interessi legali calcolati sull'importo residuo di euro 24.454,85 dalla domanda giudiziale fino alla data odierna: euro 2.584,61.
L'importo residuo, pertanto, è di euro 24.454,85 + 582,35 + 2.584,61 = 27.621,81.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, e quelle di CTU separatamente liquidate devono essere poste per la metà a carico della parte opponente in quanto parzialmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) a parziale modifica del decreto ingiuntivo, che per la restante parte viene confermato,
condanna la al pagamento in favore della dell'importo residuo Parte_2 CP_1
di euro 27.621,81 per le causali in premessa;
2) condanna la a rifondere alla l'importo di euro Parte_2 CP_1
5.614,00, pari alla metà delle spese processuali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
rimanendo compensate le altre spese;
pagina 9 di 10 3) pone definitivamente le spese della CTU a carico delle parti in misura della metà per ciascuna.
Cagliari, 02/04/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 02/04/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 10 N. R.G. 9343/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9343/2016 avente il seguente OGGETTO:
contratto di appalto, promossa da:
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Carlo Dore, elettivamente domiciliata nella via Alghero n. 35 - Cagliari, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio.
OPPONENTE
contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Lidia Arru, elettivamente nella via Carlo Fadda n.
5 - Cagliari, giusta procura a margine della comparsa di costituzione.
OPPOSTA
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1595/2016 emesso in data 07.07.2016 da questo Tribunale, è stato ingiunto alla , il pagamento della somma di euro 369.639,86, oltre interessi, Parte_2
compensi professionali e spese, in favore della CP_1
La con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ha Parte_2
convenuto al giudizio di questo Tribunale la esponendo in sintesi quanto segue: CP_1
- le parti processuali avevano stipulato un primo contratto di concessione di servizi (rep. 222
/19.12.2002) e un secondo contratto di appalto pubblico di lavori (rep. 58 /11.03.2011), aventi ad oggetto l'attività di manutenzione, ispezione e conduzione da parte della delle strutture CP_1
Parte ospedaliere dell'
- la sul presupposto della ritardata corresponsione dei canoni contrattuali e degli importi CP_1
per le prestazioni straordinarie, aveva agito in via monitoria per il riconoscimento degli interessi maturati ex art. 4 D.lgs. n. 231/2002;
- in realtà, non vi era stato un ritardo nell'adempimento, posto che la non aveva rispettato CP_1
l'obbligo contrattuale di presentare, unitamente alle fatture, la relazione tecnica mensile riepilogativa,
necessaria per procedere al pagamento;
Parte
- pertanto, la corresponsione delle somme era stata eseguita dalla tempestivamente entro il termine di 60 giorni dalla presentazione delle relazioni tecniche da parte della come previsto CP_1
dall'art. 4 D.lgs. n. 231/2002;
- peraltro, la disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2002 non era applicabile alla fattispecie in esame in quanto il contratto di concessione risultava escluso dall'applicazione della normativa richiamata dallo stesso art. 2 D.lgs. 231/2002 e il contratto di appalto, invece, risultava escluso perché il suddetto pagina 3 di 10 decreto legislativo doveva essere applicato ai contratti stipulati dopo il 01.01.2013, come stabilito dalla circolare del Ministro dello Sviluppo Economico n. 1293 del 23.01.2013.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_2
“il Tribunale di Cagliari, contrariis reiectis, accertata l'illegittimità del decreto ingiuntivo
opposto, voglia revocarlo e/o annullarlo con conseguente condanna della al rimborso alla CP_1
delle spese del presente procedimento”. Parte_2 Pt_2
La si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata in data 23.12.2016, CP_1
contestando le avverse pretese, per i motivi di seguito esposti in sintesi:
- l'art. 6 comma 2 del contratto rep. 222 del 19.12.2022 richiamava espressamente la disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2002;
- gli obblighi contrattuali non prevedevano la preventiva consegna di alcuna relazione tecnica per il pagamento delle fatture;
- anche al contratto n. 58 del 11.03.2011 era applicabile la disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2002
ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto, trattandosi di contratto di appalto pubblico di servizi strumentali;
- tale contratto prevedeva la consegna da parte della di una relazione tecnica riepilogativa CP_1
dei lavori, alla quale la parte opposta aveva adempiuto, tramite il programma informativo interattivo
Parte Archibus, che consentiva in tempo reale ai dipendenti la consultazione delle relazioni tecniche citate;
- la disciplina relativa ai ritardati pagamenti, applicabile ai contratti per cui è causa, è quella prevista dall'art. 4 D.lgs. 231/2002 che, nel testo vigente al momento della stipula del contratto,
prevedeva il termine di 30 giorni per il pagamento.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
pagina 4 di 10 “voglia il Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria istanza,
1) rigettare l'avversa domanda contenuta nell'atto di opposizione perché infondata in fatto
ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare la al pagamento della Pt_2
somma di euro 369.639,86, oltre gli interessi;
2) in subordine, condannare la al pagamento della somma di euro 243.194,62 a Pt_2
titolo di interessi moratori relativi alle fatture di cui al contratto n. 222 del 19.12.2002 ed euro
89.686,90 a titolo di interessi moratori relativi alle fatture di cui al contratto n. 58 del 11.03.2011 per i
motivi esposti nei punti 2.b e 3.d;
3) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Questo Tribunale, su istanza della con ordinanza del 23.10.2017 ha concesso la CP_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nella misura di euro 326.007,52 alla cui
Part corresponsione la a adempiuto.
La causa, istruita tramite produzioni documentali ed espletamento della CTU, ritenuta dal
Giudice matura per la decisione, è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito delle memorie conclusive.
******
L'atto di opposizione deve essere accolto per quanto di ragione.
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione di questo Tribunale,
preliminarmente deve essere esaminata la questione relativa all'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002, attuativa della normativa comunitaria in materia di contrasto ai ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.
pagina 5 di 10 La norma di riferimento è l'art 2 D.Lgs. n. 231/2002 secondo il quale “ai fini del presente
decreto si intendono per transazioni commerciali, i contratti, comunque denominati, tra imprese
ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la
consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
A tal proposito, la Corte Suprema insegna che “quanto all'ambito oggettivo, il rapporto tra le
parti deve trarre origine da una “transazione commerciale”, che il d.lgs. stesso definisce all'art. 2,
primo comma lett. A) con nozione ampia, tratta più dal linguaggio operativo degli scambi economici
che da quello giuridico (in nessun modo riconducibile al contratto tipico di transazione disciplinato
dagli artt. 1965 e seguenti c.c.) ed atta ad identificare qualsiasi operazione contrattuale, comunque
denominata, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comporti, in via
esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un
prezzo, ovvero lo scambio di prestazioni di beni o di servizi remunerato mediante il pagamento di un
corrispettivo in denaro” (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 35092/2023).
Applicando tale principio al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la normativa di cui sopra sia applicabile ai due contratti stipulati tra le odierne parti processuali.
Infatti, il contratto rep. n. 222 del 19.12.2002 aveva ad oggetto un complesso di servizi di manutenzione delineati nell'art. 1, consistenti nella gestione degli impianti termici, con la fornitura di combustibile e conduzione delle centrali termiche, oltre alla manutenzione degli impianti tecnologici e alla gestione delle utenze delle strutture ospedaliere dell'azienda sanitaria.
Il contratto rep. n. 58 del 11.05.2011 comprendeva, invece, l'esecuzione di prestazioni complesse proprie di un appalto multiservizi, come la manutenzione edile, impiantistica e delle zone verdi, la tenuta in sicurezza di impianti e strutture dei presidi ospedalieri dell' anche in tal caso Pt_3
compatibili con la disciplina sopra richiamata.
pagina 6 di 10 È opportuno esaminare l'aspetto relativo alle modifiche legislative che il D.Lgs. n. 192/2012
aveva apportato alla normativa citata, con l'ampliamento dei termini per il pagamento in favore delle pubbliche amministrazioni che forniscono assistenza sanitaria (da 30 a 60 giorni).
A tal proposito, l'art. 3 D.Lgs. 192/2012 prevede che “le disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013”.
Peraltro, questo Tribunale ritiene che al caso di specie sia applicabile la disciplina del D.Lgs.
231/2002 nella formulazione antecedente all'intervenuta riforma - che individuava il termine di 30
giorni per il pagamento - posto che entrambi i contratti (conclusi il 19.12.2002 e il 11.05.2011) erano stati stipulati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato
(01.01.2013).
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Tanto premesso, deve essere ora esaminato il merito della controversia, in relazione al quale questo Tribunale ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunta la CTU dott.ssa Persona_1
che ha proceduto alle indagini peritali all'esito una puntuale analisi della documentazione contabile in atti in contraddittorio con i consulenti di parte, avente ad oggetto la verifica della regolarità dei pagamenti delle fatture e l'eventuale calcolo degli interessi di mora dovuti all'opposta dalla data di notifica della messa in mora al saldo.
A tal proposito, questo Tribunale rileva che la normativa speciale di cui all'art. 4, 1 e 2 comma,
D.Lgs. 231/2002 dispone che “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. (…) il periodo
di pagamento non può superare i seguenti termini: a) 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura
o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (…)”.
pagina 7 di 10 La CTU, sulla base della suddetta normativa e della documentazione in atti ha affermato di avere elaborato “il prospetto degli interessi di mora maturati, tenendo conto della data di trasmissione delle
Part fatture rilevata dalle lettere di trasmissione ricevute dalla . Sul punto si evidenzia che per il
secondo contratto non sono state rinvenute parte delle lettere di trasmissione e pertanto è stata
considerata la data dell'emissione delle fatture. Da tale conteggio è emerso un ammontare di interessi
di mora pari ad euro 350.462,37” (relazione CTU pag. 4).
In particolare, per quanto concerne il contratto n. 222/2002 e parte delle obbligazioni nascenti dal contratto n. 58/2011, la CTU ha considerato come data di decorrenza degli interessi moratori quella
Parte della ricezione da parte della delle lettere di trasmissione delle fatture.
Per quanto riguarda, invece, parte dei pagamenti relativi al contratto n. 58/2011 la CTU ha utilizzato - come termine di riferimento nel calcolo di decorrenza degli interessi - la data di emissione delle fatture da parte della posto che dagli atti di causa non risultava provata la data di ricezione CP_1
Parte delle fatture da parte della
Il Tribunale ritiene di condividere il criterio seguito dal CTU poiché, in mancanza di prova della data di ricezione della fattura, l'unico dato oggettivo consiste nella data di emissione delle fatture.
Non è invece condivisibile la difesa dell'azienda sanitaria che ha individuato tale termine nella data di protocollazione delle stesse da parte dei propri uffici, poiché esso in ogni caso non coincide con la data di ricezione delle fatture, essendo verosimile ritenere la sussistenza di un intervallo temporale
Parte tra la comunicazione delle fatture e la protocollazione della stessa da parte degli uffici della
Parte Questo Tribunale, pertanto, ritiene che la misura degli interessi moratori dovuti dalla alla parte opposta sia pari ad euro 350.462,37.
pagina 8 di 10 Parte Da tale importo deve essere detratto quanto già corrisposto dalla in esecuzione dell'ordinanza di questo Tribunale emessa in data 23.10.2017, ossia euro 326.007,52, pertanto l'importo residuo ammonta ad euro 24.454,85.
A tale importo residuo devono essere sommati gli interessi anatocistici, a far data dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1283 c.c., per i quali si deve tenere conto del pagamento parziale eseguito
Parte dalla in corso di causa a seguito dell'ordinanza del Tribunale sulla provvisoria esecuzione.
Pertanto, gli interessi anatocistici devono essere così calcolati:
1) interessi legali calcolati sull'importo di euro 326.007,52 dalla domanda giudiziale fino alla data del pagamento del 06.02.2018: euro 582,35;
2) interessi legali calcolati sull'importo residuo di euro 24.454,85 dalla domanda giudiziale fino alla data odierna: euro 2.584,61.
L'importo residuo, pertanto, è di euro 24.454,85 + 582,35 + 2.584,61 = 27.621,81.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, e quelle di CTU separatamente liquidate devono essere poste per la metà a carico della parte opponente in quanto parzialmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) a parziale modifica del decreto ingiuntivo, che per la restante parte viene confermato,
condanna la al pagamento in favore della dell'importo residuo Parte_2 CP_1
di euro 27.621,81 per le causali in premessa;
2) condanna la a rifondere alla l'importo di euro Parte_2 CP_1
5.614,00, pari alla metà delle spese processuali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
rimanendo compensate le altre spese;
pagina 9 di 10 3) pone definitivamente le spese della CTU a carico delle parti in misura della metà per ciascuna.
Cagliari, 02/04/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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