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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/04/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1907/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1907/2024 promossa da:
, nato il [...], a [...], Santa Fe – Argentina e residente in [...]Parte_1
Heras Escalera 6 - 1625 IB Ceferino Viedma, , Rio Negro – Argentina, in proprio e in Parte_2 qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad sul minore Parte_3
, nato il [...], a [...], Rio Negro – Argentina e Persona_1 residente in [...]N Alen 944 San Antonio Oeste, Rio Negro - Argentina.
Rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avvocato Annamaria Zarrelli (C.F.:
- PEC: e dall'avvocato Simona Sanvitale (C.F. C.F._1 Email_1
– PEC: ), del Foro di Roma, come C.F._2 Email_2 da procure notarili in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Annamaria Zarrelli sito in Roma, alla via Crescenzo Del
Monte n. 31 (cap. 00153).
-ricorrenti- contro
(CF ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 N. R.G. 1907/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_1 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
, nato il 24/09/1879, a Bagnara Calabra, figlio di e Persona_2 Persona_3 [...]
(doc. 1), ed emigrato successivamente in Argentina, ove in data 01/06/1907 aveva contratto Per_4 matrimonio con , anche conosciuta come (doc. 4). Dall'anzidetta Controparte_2 Controparte_3 unione matrimoniale era nato in [...], in data [...], (doc. 5 e 6). Persona_5
L'avo italiano non aveva acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (docc. 2 – 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, precisavano che: dall'unione tra e Persona_5 Per_6
era nato in [...], in data [...], (doc. 7).
[...] Persona_7
Ulteriormente, con riferimento alla discendenza di egli, dall'unione con Persona_7
, aveva generato, in data 17/12/1990 l'odierno ricorrente: , Per_8 Parte_1 nato a [...], Provincia di Santa Fe, Argentina (doc. 8).
Dall'unione tra e era nato, in data 30/09/2011, Parte_1 Persona_9
a Viedma Capital, Provincia di Rio Negro - Argentina, (doc. 9): Persona_1 odierno ricorrente, per tramite dei genitori.
Successivamente, aveva contratto matrimonio in Argentina, in data Parte_1
22/03/2022, con (doc. 10). Persona_10
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
29/01/2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata: “Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva.
Con decreto del 24/07/2024, il giudice fissava l'udienza del 20/02/2025, per la comparizione delle parti, assegnando al convenuto termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo le notificazioni ex lege.
L'udienza de quo veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusto decreto
2 N. R.G. 1907/2024
del 09/01/2025, e si assegnava termine fino alla data dell'udienza per il deposito delle predette note.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. nella causa, del 22/03/2025, lo scrivente giudice, rilevava il decorso del termine per il deposito di note scritte e prendeva atto di quelle depositate, riteneva la causa matura per la decisione.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto
3 N. R.G. 1907/2024
della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, e dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, non contempla passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca pre-costituzionale. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dalla quale, seppur emerge qualche lieve modifica ai dati anagrafici, da addebitare a diversi fattori, quali pronuncia, livello di alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, metodo di trascrizione, ciò non ostacola la prova della discendenza tenuto conto della coincidenza delle generalità dei genitori e dei progenitori.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero di e Giustizia nella nota del 28 settembre 1998 (prot. CP_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a
4 N. R.G. 1907/2024
cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “Accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “Tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza sia chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel merito, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana. In effetti, in data 15/03/2023, la Camera nazionale elettorale argentina, aveva certificato che, nel
Registro Nazionale dell'elettorato: “Non è registrato/a fino al giorno d'oggi, fu Persona_11
CO o nato il [...] in [...] – Reggio Calabria – Bagnara
[...] Per_12
Calabra” (doc. 2).
Per tale condizione, l'emigrato italiano , aveva trasmesso la cittadinanza Persona_2 italiana “iure sanguinis” al proprio figlio nato in data [...], il quale, a sua Persona_5 volta, l'aveva trasmessa ai propri discendenti;
così è stato da genitore in figlio, senza interruzioni, per le generazioni seguenti, sino agli odierni ricorrenti.
Astrattamente non sarebbe richiesto l'intervento del giudice. Tuttavia, i medesimi, hanno tentato invano, in date e fasce orarie differenti, di formulare la richiesta di cittadinanza sia presso il Consolato generale d'Italia a Bahia Blanca in Argentina che presso quello di Sidney in Australia, attraverso la piattaforma “Prenot@mi” (cfr. screenshot della pagina web del consolato depositati in data
22/07/2024 e in data 10/02/2025). La documentazione prodotta consente di apprezzare che le anzidette autorità consolari dispongono del medesimo sistema di prenotazione (docc. 12-13), il quale
5 N. R.G. 1907/2024
rende di fatto irrealizzabile la possibilità di presentare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Pertanto, i discendenti hanno provato l'incertezza circa la propria posizione, nonché la lungaggine nell'espletamento della pratica, fatto, peraltro, non contestato dal Ministero resistente.
Gli stessi hanno denunciato di non poter contare sulla tempestiva evasione della richiesta nel termine di legge (730 giorni di cui all'art. 3 DPR 362/1994 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il che comporta un sostanziale diniego del diritto e giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Quanto, poi, all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena
6 N. R.G. 1907/2024
dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del , né della Repubblica, non sarebbero in grado Controparte_1 Parte_4 di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , nato Parte_1 il 17/12/1990, a Rosario, Santa Fe - Argentina, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad sul minore , nato il Parte_3 Persona_1
30/09/2011, a Viedma Capital, Rio Negro – Argentina, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso il 19.04.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1907/2024 promossa da:
, nato il [...], a [...], Santa Fe – Argentina e residente in [...]Parte_1
Heras Escalera 6 - 1625 IB Ceferino Viedma, , Rio Negro – Argentina, in proprio e in Parte_2 qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad sul minore Parte_3
, nato il [...], a [...], Rio Negro – Argentina e Persona_1 residente in [...]N Alen 944 San Antonio Oeste, Rio Negro - Argentina.
Rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avvocato Annamaria Zarrelli (C.F.:
- PEC: e dall'avvocato Simona Sanvitale (C.F. C.F._1 Email_1
– PEC: ), del Foro di Roma, come C.F._2 Email_2 da procure notarili in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Annamaria Zarrelli sito in Roma, alla via Crescenzo Del
Monte n. 31 (cap. 00153).
-ricorrenti- contro
(CF ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 N. R.G. 1907/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_1 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
, nato il 24/09/1879, a Bagnara Calabra, figlio di e Persona_2 Persona_3 [...]
(doc. 1), ed emigrato successivamente in Argentina, ove in data 01/06/1907 aveva contratto Per_4 matrimonio con , anche conosciuta come (doc. 4). Dall'anzidetta Controparte_2 Controparte_3 unione matrimoniale era nato in [...], in data [...], (doc. 5 e 6). Persona_5
L'avo italiano non aveva acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (docc. 2 – 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, precisavano che: dall'unione tra e Persona_5 Per_6
era nato in [...], in data [...], (doc. 7).
[...] Persona_7
Ulteriormente, con riferimento alla discendenza di egli, dall'unione con Persona_7
, aveva generato, in data 17/12/1990 l'odierno ricorrente: , Per_8 Parte_1 nato a [...], Provincia di Santa Fe, Argentina (doc. 8).
Dall'unione tra e era nato, in data 30/09/2011, Parte_1 Persona_9
a Viedma Capital, Provincia di Rio Negro - Argentina, (doc. 9): Persona_1 odierno ricorrente, per tramite dei genitori.
Successivamente, aveva contratto matrimonio in Argentina, in data Parte_1
22/03/2022, con (doc. 10). Persona_10
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
29/01/2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata: “Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva.
Con decreto del 24/07/2024, il giudice fissava l'udienza del 20/02/2025, per la comparizione delle parti, assegnando al convenuto termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo le notificazioni ex lege.
L'udienza de quo veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusto decreto
2 N. R.G. 1907/2024
del 09/01/2025, e si assegnava termine fino alla data dell'udienza per il deposito delle predette note.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. nella causa, del 22/03/2025, lo scrivente giudice, rilevava il decorso del termine per il deposito di note scritte e prendeva atto di quelle depositate, riteneva la causa matura per la decisione.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto
3 N. R.G. 1907/2024
della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, e dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, non contempla passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca pre-costituzionale. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dalla quale, seppur emerge qualche lieve modifica ai dati anagrafici, da addebitare a diversi fattori, quali pronuncia, livello di alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, metodo di trascrizione, ciò non ostacola la prova della discendenza tenuto conto della coincidenza delle generalità dei genitori e dei progenitori.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero di e Giustizia nella nota del 28 settembre 1998 (prot. CP_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a
4 N. R.G. 1907/2024
cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “Accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “Tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza sia chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel merito, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana. In effetti, in data 15/03/2023, la Camera nazionale elettorale argentina, aveva certificato che, nel
Registro Nazionale dell'elettorato: “Non è registrato/a fino al giorno d'oggi, fu Persona_11
CO o nato il [...] in [...] – Reggio Calabria – Bagnara
[...] Per_12
Calabra” (doc. 2).
Per tale condizione, l'emigrato italiano , aveva trasmesso la cittadinanza Persona_2 italiana “iure sanguinis” al proprio figlio nato in data [...], il quale, a sua Persona_5 volta, l'aveva trasmessa ai propri discendenti;
così è stato da genitore in figlio, senza interruzioni, per le generazioni seguenti, sino agli odierni ricorrenti.
Astrattamente non sarebbe richiesto l'intervento del giudice. Tuttavia, i medesimi, hanno tentato invano, in date e fasce orarie differenti, di formulare la richiesta di cittadinanza sia presso il Consolato generale d'Italia a Bahia Blanca in Argentina che presso quello di Sidney in Australia, attraverso la piattaforma “Prenot@mi” (cfr. screenshot della pagina web del consolato depositati in data
22/07/2024 e in data 10/02/2025). La documentazione prodotta consente di apprezzare che le anzidette autorità consolari dispongono del medesimo sistema di prenotazione (docc. 12-13), il quale
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rende di fatto irrealizzabile la possibilità di presentare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Pertanto, i discendenti hanno provato l'incertezza circa la propria posizione, nonché la lungaggine nell'espletamento della pratica, fatto, peraltro, non contestato dal Ministero resistente.
Gli stessi hanno denunciato di non poter contare sulla tempestiva evasione della richiesta nel termine di legge (730 giorni di cui all'art. 3 DPR 362/1994 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il che comporta un sostanziale diniego del diritto e giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Quanto, poi, all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena
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dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del , né della Repubblica, non sarebbero in grado Controparte_1 Parte_4 di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , nato Parte_1 il 17/12/1990, a Rosario, Santa Fe - Argentina, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad sul minore , nato il Parte_3 Persona_1
30/09/2011, a Viedma Capital, Rio Negro – Argentina, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso il 19.04.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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