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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3383/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, dagli avv.ti Pierantonio Lisi, e Parte_1 C.F._1
Maria De Vietro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, alla via
San Raffaele, n. 1, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. e (C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Steno Dondè ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano,
Via Aurelio Saffi 29 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATI nonché
pagina 1 di 9 (C.F. ) e Controparte_4 C.F._5 [...]
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_5 C.F._6
Eleonora Amadori ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Milano viale Cirene, n. 16 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza: 1) in totale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del primo, del terzo e del quarto motivo di appello, dichiarata l'ammissibilità della querela di falso e a seguito degli accertamenti istruttori del caso, accogliere le domande attoree così come formulate in primo grado e, pertanto: - dichiarare la falsità materiale di tutto il doc. 5 del fascicolo di parte di primo grado, ossia della denutiatio praelationis datata
12.10.2017, che figura sottoscritto da accertando che la sottoscrizione che figura Controparte_6
nel predetto documento non è autografa in quanto non vergata dal sig. - in via Controparte_6
subordinata, dichiarare la falsità materiale della firma che figura apposta alla denutiatio praelationis datata 12.10.2017 (doc. 5 del fascicolo di parte di primo grado), accertando che la sottoscrizione non è autografa in quanto non vergata dal sig. Controparte_6
- in ogni caso, condannare in via generica i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice, danni da liquidarsi in separato giudizio;
2) in caso di mancato accoglimento del primo motivo, adottare gli stessi provvedimenti in accoglimento del secondo – formulato in via subordinata –, del terzo e del quarto motivo di appello;
3) in caso di mancato accoglimento dei primi due motivi, in accoglimento del quinto motivo di appello – formulato in via subordinata – nonché, occorrendo, in accoglimento del terzo e del quarto motivo, previa conversione ovvero riqualificazione della querela di falso in domanda di accertamento negativo della conformità della copia del documento impugnato all'originale inviato alla sig.ra in applicazione del principio di conservazione degli atti (art. 159, Pt_2
comma terzo, c.p.c.), emanare i medesimi provvedimenti sopra richiesti.
pagina 2 di 9 In via istruttoria, si ripropone la richiesta, già formulata a p. 6 dell'atto di citazione, di consulenza tecnica grafica, al fine di accertare se la sottoscrizione che figura nel citato e prodotto documento 5 del fascicolo di parte di primo grado, datato 12.10.2017, costituisca riproduzione di firma autografa del sig.
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio. Controparte_6
Per e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere: Part Nel merito: respingere l'appello promosso dalla Signora avverso la sentenza del Tribunale di
Milano Sezione XV Civile specializzata in materia di impresa, n. 8336, pubblicata il 26.09.2024, resa nel giudizio contrassegnato dal numero di R.G. 44104/2022, siccome infondato in fatto e in diritto. Per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano Sezione XV Civile specializzata in materia di impresa, n. 8336, pubblicata il 26.09.2024, resa nel giudizio contrassegnato dal numero di R.G. 44104/2022 e condannare l'appellante alla rifusione delle spese legali del grado, in misura aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc. Si chiede che la Corte di Appello voglia acquisire il fascicolo di parte di primo grado
Per e Controparte_4 CP_4 Controparte_5
Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto. Condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria per i motivi indicati nella comparsa di costituzione. Con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.11.2022 conveniva in giudizio davanti al Tribunale Parte_1
di Milano nonché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e rispettivamente venditori e acquirenti Controparte_5 Controparte_4 dell'immobile sito in Milano, via Paolo Sarpi n. 41 da lei condotto in locazione ad uso commerciale, al fine di ottenere la declaratoria di falsità della sottoscrizione apposta dal defunto Controparte_6
alla copia della lettera di denuntiatio prelationis relativa alla vendita dell'immobile, prodotta dalla difesa dei convenuti e nel giudizio distinto al numero RG 53695/2019, promosso CP_5 CP_4
pagina 3 di 9 dalla conduttrice innanzi al Tribunale di Milano per l'accertamento della legittimità dell'esercizio del riscatto.
Riferiva, in particolare, l'attrice di aver ricevuto con lettera raccomandata del 12.10.2017, una versione della denuntiatio prelationis in questione priva della sottoscrizione di a seguito Controparte_7
della quale aveva correttamente esercitato il proprio diritto di prelazione, manifestando ai venditori la volontà di acquistare l'immobile al prezzo offerto.
Tuttavia con atto notarile del 21.11.2018 i locali erano stati venduti ai convenuti e in CP_4 CP_5
violazione del suo diritto di prelazione, sicché con comunicazione del 26.4.2019 aveva manifestato la volontà di esercitare il diritto di riscatto ex art. 39 l. 392/1978; successivamente aveva promosso nei loro confronti il giudizio innanzi al Tribunale di Milano RG 53695/2019 per l'accertamento della legittimità dell'esercizio del riscatto, nel corso del quale i convenuti avevano prodotto la copia della comunicazione recante la falsa sottoscrizione di Controparte_6
Il giudizio era stato definito con sentenza del 29.7.2021 n. 6586, che aveva respinto la sua domanda senza esaminare la questione della falsità della firma apposta alla denuntiatio prelationis in ragione della tardività della contestazione;
la sentenza era stata da lei appellata innanzi alla Corte d'Appello di
Milano, ma il giudizio era stato definito con sentenza di rigetto dell'impugnazione, avverso cui oggi pende giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Chiedeva, pertanto, previo espletamento di CTU grafologica, la declaratoria di falsità del documento contenente la lettera di denuntiatio prelationis recante la sottoscrizione apocrifa di Controparte_6
Le parti convenute si costituivano in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza qui impugnata il Giudice di prime cure dichiarava inammissibile la querela di falso e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle controparti.
In particolare, il primo Giudice osservava che la querela di falso era inammissibile in quanto era stata proposta avverso la scrittura proveniente da un terzo e, quindi, avverso un documento privo della fede privilegiata che gli articoli 2700 e 2702 c.c. riconoscono solo all'atto pubblico ed alla scrittura privata riconosciuta o autenticata.
Osservava inoltre che la querela di falso era stata proposta avverso la fotocopia del documento, in mancanza dell'originale e senza fornire alcun elemento di prova della falsità, diverso dalla richiesta di una CTU grafologica, impossibile da eseguire sulla copia in ragione della sua intrinseca inattendibilità.
pagina 4 di 9 ha interposto appello avverso tale sentenza, chiedendone l'integrale riforma per i motivi Parte_1
che saranno di seguito esaminati.
Le parti appellate si sono costituite in giudizio insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza del 27 maggio 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ed è stata decisa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda, in quanto proposta avverso un documento non dotato di efficacia probatoria piena.
Osserva a questo riguardo che parte attrice aveva chiesto che fosse accertata la difformità della copia del documento prodotta nel giudizio rispetto all'originale; sostiene di conseguenza che l'azione promossa “non è diretta a rimuovere l'efficacia probatoria piena di una scrittura privata non disconosciuta – ciò che neppure sarebbe potuto avvenire in ragione della circostanza che detta scrittura non è stata prodotta contro il suo sottoscrittore o i suoi eredi –, quanto piuttosto a contestare la genuinità della copia prodotta in giudizio” (così pag. 7 atto d'appello).
Osserva quindi l'appellante che l'apocrifia della sottoscrizione di costituisce, Controparte_6
secondo la tesi difensiva propugnata nel giudizio di primo grado, “soltanto un elemento di prova di cui
l'attrice ha inteso avvalersi per dimostrare l'inautenticità della copia del documento prodotta in giudizio rispetto all'originale” (così pag. 7 atto d'appello).
In definitiva, secondo la prospettazione di parte appellante, la norma applicabile al caso in questione non è l'art. 2702 c.c., bensì gli articoli 2719 o 2712 c.c., in quanto le contestazioni svolte attengono alla difformità tra la copia e l'originale.
Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, deduce che ciò che viene contestato nel presente giudizio non è solo la mera negazione della conformità della copia all'originale, quanto piuttosto l'artificiosa creazione di una copia falsa, contestazione che, attenendo alla genuinità del documento, richiede la sua proposizione a mezzo di querela di falso.
pagina 5 di 9 Con il terzo motivo l'appellante sostiene che la querela di falso avverso la copia di un documento è sempre ammissibile, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, tutte le volte che la stessa sia stata prodotta in giudizio e abbia acquisito fede privilegiata a seguito del mancato tempestivo riconoscimento.
Con il quarto motivo deduce che parte attrice non si era limitata a richiedere una C.T.U. grafologica, ma aveva prodotto un atto notarile contenente una pluralità di sottoscrizioni di Controparte_6 attestate come autentiche, deducendo altresì che l'apocrifia della sottoscrizione risulta ictu oculi dalla comparazione delle sottoscrizioni.
Con il quinto motivo lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto riqualificare la querela di falso in domanda di accertamento negativo della conformità all'originale della fotocopia del documento prodotto in giudizio dalla difesa dei convenuti e CP_5 CP_4
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
I primi tre motivi d'appello che, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Il Giudice di prime cure ha osservato preliminarmente che l'art. 2702 c.c. riconosce l'efficacia probatoria privilegiata alla scrittura privata, limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta in giudizio ne riconosce come propria la sottoscrizione o se la stessa è legalmente considerata come riconosciuta.
Ha quindi rilevato che la portata della norma “è limitata … inter partes, cioè alle ipotesi in cui l'autore della scrittura sia parte del processo ove è prodotto il documento”, mentre tali principi non si applicano nel caso in cui la scrittura privata provenga da un terzo estraneo al processo, in quanto in tal caso la paternità dello scritto può essere contestata con ogni mezzo di prova.
Applicando tali principi al caso in esame, il primo Giudice ha affermato che l'autenticità della firma apposta da non è dotata di efficacia probatoria piena, in quanto si tratta di una Controparte_6
dichiarazione proveniente da un terzo estraneo al processo, prodotta in giudizio dai convenuti CP_5
e per difendersi dalla domanda di riscatto proposta da sicché la stessa “può CP_4 Parte_1
essere liberamente apprezzata dal giudice nella formazione del suo convincimento in ordine alla provenienza o meno delle dichiarazioni contenute nella denuntiatio dal soggetto che l'ha firmata oltre
pagina 6 di 9 che contestata dalla parte contro cui è stata prodotta con ogni mezzo di prova” (così pag. 8 sentenza impugnata).
Tale statuizione è conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamata dal
Giudice di prime cure, la quale ha più volte precisato che “le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (così Cass. sentenza n. 21554/2020 e, in senso analogo, Cass. nn. 23788/2014,
11652/2002, 9329/2024).
Nel caso in esame parte appellante non ha censurato la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che la missiva oggetto di contestazione non ha natura di documento, che fa piena prova fino a querela di falso, ex art. 2702 c.c., in quanto trattasi di uno scritto proveniente da un terzo estraneo al giudizio, ma anzi ha riconosciuto nei suoi motivi di gravame che l'azione promossa “non è diretta a rimuovere l'efficacia probatoria piena di una scrittura privata non disconosciuta – ciò che neppure sarebbe potuto avvenire in ragione della circostanza che detta scrittura non è stata prodotta contro il suo sottoscrittore o i suoi eredi –, quanto piuttosto a contestare la genuinità della copia prodotta in giudizio”.
Infatti, gli argomenti spesi dall'appellante nei primi tre motivi d'appello, pur partendo dal presupposto che la denuntiato prelationis prodotta nel giudizio di riscatto non ha natura di scrittura privata riconosciuta, ex art. 2702 c.c., sono diretti a sostenere che la querela di falso sia ammissibile, in quanto diretta a contestare la difformità della copia della missiva, prodotta in giudizio, rispetto all'originale in possesso di che non reca alcuna sottoscrizione. Parte_1
Pertanto, le argomentazioni di parte appellante sono inidonee a censurare l'iter argomentativo svolto dal primo Giudice, in quanto le censure svolte presuppongono pur sempre che la scrittura privata sia dotata di efficacia probatoria piena, efficacia probatoria correttamente esclusa dal Tribunale, non essendo in caso contrario ammissibile la querela di falso.
Le stesse pronunce della Suprema Corte, richiamate dall'appellante nei suoi atti difensivi, laddove affermano che, allorché la parte contesti l'esistenza stessa di un documento in originale, è necessaria la proposizione della querela di falso (vedi per tutte Cass. ordinanza n. 24019/2024) presuppongono pur pagina 7 di 9 sempre che la querela di falso sia “finalizzata a rimuovere l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata” (così la citata pronuncia n. 24019/2024, che richiama a sua volta
Cass., Sez. II, 28 marzo 2023, n. 8718).
Da ciò si desume che laddove – come nel caso di specie - la copia della scrittura privata impugnata di falso non ha efficacia probatoria piena, trattandosi di un documento proveniente da un terzo estraneo alla lite, il rimedio della querela di falso non è ammissibile.
Resta così assorbito l'esame del quarto motivo d'appello, diretto a censurare la pronuncia per non aver ammesso la CTU grafologica.
Si osserva, infine, che è inammissibile la domanda di conversione della querela di falso in domanda di accertamento negativo della conformità all'originale della fotocopia del documento (oggetto del quinto motivo d'appello) in quanto il principio di conservazione degli atti nulli, di cui all'art. 159 c.p.c., non opera quanto la domanda è stata dichiarata inammissibile.
In conclusione, l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile, di bassa complessità) con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'appellante per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., non risultando dagli atti di causa la sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8336/2024, resa in data
19.09.2024 e pubblicata il 26.09.2024 che, per l'effetto, conferma;
pagina 8 di 9 condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 [...]
e che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre al Controparte_2 Controparte_3
rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute da e Controparte_5
che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_4
forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 4 giugno 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3383/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, dagli avv.ti Pierantonio Lisi, e Parte_1 C.F._1
Maria De Vietro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, alla via
San Raffaele, n. 1, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. e (C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Steno Dondè ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano,
Via Aurelio Saffi 29 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATI nonché
pagina 1 di 9 (C.F. ) e Controparte_4 C.F._5 [...]
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_5 C.F._6
Eleonora Amadori ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Milano viale Cirene, n. 16 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza: 1) in totale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del primo, del terzo e del quarto motivo di appello, dichiarata l'ammissibilità della querela di falso e a seguito degli accertamenti istruttori del caso, accogliere le domande attoree così come formulate in primo grado e, pertanto: - dichiarare la falsità materiale di tutto il doc. 5 del fascicolo di parte di primo grado, ossia della denutiatio praelationis datata
12.10.2017, che figura sottoscritto da accertando che la sottoscrizione che figura Controparte_6
nel predetto documento non è autografa in quanto non vergata dal sig. - in via Controparte_6
subordinata, dichiarare la falsità materiale della firma che figura apposta alla denutiatio praelationis datata 12.10.2017 (doc. 5 del fascicolo di parte di primo grado), accertando che la sottoscrizione non è autografa in quanto non vergata dal sig. Controparte_6
- in ogni caso, condannare in via generica i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice, danni da liquidarsi in separato giudizio;
2) in caso di mancato accoglimento del primo motivo, adottare gli stessi provvedimenti in accoglimento del secondo – formulato in via subordinata –, del terzo e del quarto motivo di appello;
3) in caso di mancato accoglimento dei primi due motivi, in accoglimento del quinto motivo di appello – formulato in via subordinata – nonché, occorrendo, in accoglimento del terzo e del quarto motivo, previa conversione ovvero riqualificazione della querela di falso in domanda di accertamento negativo della conformità della copia del documento impugnato all'originale inviato alla sig.ra in applicazione del principio di conservazione degli atti (art. 159, Pt_2
comma terzo, c.p.c.), emanare i medesimi provvedimenti sopra richiesti.
pagina 2 di 9 In via istruttoria, si ripropone la richiesta, già formulata a p. 6 dell'atto di citazione, di consulenza tecnica grafica, al fine di accertare se la sottoscrizione che figura nel citato e prodotto documento 5 del fascicolo di parte di primo grado, datato 12.10.2017, costituisca riproduzione di firma autografa del sig.
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio. Controparte_6
Per e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere: Part Nel merito: respingere l'appello promosso dalla Signora avverso la sentenza del Tribunale di
Milano Sezione XV Civile specializzata in materia di impresa, n. 8336, pubblicata il 26.09.2024, resa nel giudizio contrassegnato dal numero di R.G. 44104/2022, siccome infondato in fatto e in diritto. Per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano Sezione XV Civile specializzata in materia di impresa, n. 8336, pubblicata il 26.09.2024, resa nel giudizio contrassegnato dal numero di R.G. 44104/2022 e condannare l'appellante alla rifusione delle spese legali del grado, in misura aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc. Si chiede che la Corte di Appello voglia acquisire il fascicolo di parte di primo grado
Per e Controparte_4 CP_4 Controparte_5
Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto. Condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria per i motivi indicati nella comparsa di costituzione. Con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.11.2022 conveniva in giudizio davanti al Tribunale Parte_1
di Milano nonché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e rispettivamente venditori e acquirenti Controparte_5 Controparte_4 dell'immobile sito in Milano, via Paolo Sarpi n. 41 da lei condotto in locazione ad uso commerciale, al fine di ottenere la declaratoria di falsità della sottoscrizione apposta dal defunto Controparte_6
alla copia della lettera di denuntiatio prelationis relativa alla vendita dell'immobile, prodotta dalla difesa dei convenuti e nel giudizio distinto al numero RG 53695/2019, promosso CP_5 CP_4
pagina 3 di 9 dalla conduttrice innanzi al Tribunale di Milano per l'accertamento della legittimità dell'esercizio del riscatto.
Riferiva, in particolare, l'attrice di aver ricevuto con lettera raccomandata del 12.10.2017, una versione della denuntiatio prelationis in questione priva della sottoscrizione di a seguito Controparte_7
della quale aveva correttamente esercitato il proprio diritto di prelazione, manifestando ai venditori la volontà di acquistare l'immobile al prezzo offerto.
Tuttavia con atto notarile del 21.11.2018 i locali erano stati venduti ai convenuti e in CP_4 CP_5
violazione del suo diritto di prelazione, sicché con comunicazione del 26.4.2019 aveva manifestato la volontà di esercitare il diritto di riscatto ex art. 39 l. 392/1978; successivamente aveva promosso nei loro confronti il giudizio innanzi al Tribunale di Milano RG 53695/2019 per l'accertamento della legittimità dell'esercizio del riscatto, nel corso del quale i convenuti avevano prodotto la copia della comunicazione recante la falsa sottoscrizione di Controparte_6
Il giudizio era stato definito con sentenza del 29.7.2021 n. 6586, che aveva respinto la sua domanda senza esaminare la questione della falsità della firma apposta alla denuntiatio prelationis in ragione della tardività della contestazione;
la sentenza era stata da lei appellata innanzi alla Corte d'Appello di
Milano, ma il giudizio era stato definito con sentenza di rigetto dell'impugnazione, avverso cui oggi pende giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Chiedeva, pertanto, previo espletamento di CTU grafologica, la declaratoria di falsità del documento contenente la lettera di denuntiatio prelationis recante la sottoscrizione apocrifa di Controparte_6
Le parti convenute si costituivano in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza qui impugnata il Giudice di prime cure dichiarava inammissibile la querela di falso e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle controparti.
In particolare, il primo Giudice osservava che la querela di falso era inammissibile in quanto era stata proposta avverso la scrittura proveniente da un terzo e, quindi, avverso un documento privo della fede privilegiata che gli articoli 2700 e 2702 c.c. riconoscono solo all'atto pubblico ed alla scrittura privata riconosciuta o autenticata.
Osservava inoltre che la querela di falso era stata proposta avverso la fotocopia del documento, in mancanza dell'originale e senza fornire alcun elemento di prova della falsità, diverso dalla richiesta di una CTU grafologica, impossibile da eseguire sulla copia in ragione della sua intrinseca inattendibilità.
pagina 4 di 9 ha interposto appello avverso tale sentenza, chiedendone l'integrale riforma per i motivi Parte_1
che saranno di seguito esaminati.
Le parti appellate si sono costituite in giudizio insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza del 27 maggio 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ed è stata decisa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda, in quanto proposta avverso un documento non dotato di efficacia probatoria piena.
Osserva a questo riguardo che parte attrice aveva chiesto che fosse accertata la difformità della copia del documento prodotta nel giudizio rispetto all'originale; sostiene di conseguenza che l'azione promossa “non è diretta a rimuovere l'efficacia probatoria piena di una scrittura privata non disconosciuta – ciò che neppure sarebbe potuto avvenire in ragione della circostanza che detta scrittura non è stata prodotta contro il suo sottoscrittore o i suoi eredi –, quanto piuttosto a contestare la genuinità della copia prodotta in giudizio” (così pag. 7 atto d'appello).
Osserva quindi l'appellante che l'apocrifia della sottoscrizione di costituisce, Controparte_6
secondo la tesi difensiva propugnata nel giudizio di primo grado, “soltanto un elemento di prova di cui
l'attrice ha inteso avvalersi per dimostrare l'inautenticità della copia del documento prodotta in giudizio rispetto all'originale” (così pag. 7 atto d'appello).
In definitiva, secondo la prospettazione di parte appellante, la norma applicabile al caso in questione non è l'art. 2702 c.c., bensì gli articoli 2719 o 2712 c.c., in quanto le contestazioni svolte attengono alla difformità tra la copia e l'originale.
Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, deduce che ciò che viene contestato nel presente giudizio non è solo la mera negazione della conformità della copia all'originale, quanto piuttosto l'artificiosa creazione di una copia falsa, contestazione che, attenendo alla genuinità del documento, richiede la sua proposizione a mezzo di querela di falso.
pagina 5 di 9 Con il terzo motivo l'appellante sostiene che la querela di falso avverso la copia di un documento è sempre ammissibile, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, tutte le volte che la stessa sia stata prodotta in giudizio e abbia acquisito fede privilegiata a seguito del mancato tempestivo riconoscimento.
Con il quarto motivo deduce che parte attrice non si era limitata a richiedere una C.T.U. grafologica, ma aveva prodotto un atto notarile contenente una pluralità di sottoscrizioni di Controparte_6 attestate come autentiche, deducendo altresì che l'apocrifia della sottoscrizione risulta ictu oculi dalla comparazione delle sottoscrizioni.
Con il quinto motivo lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto riqualificare la querela di falso in domanda di accertamento negativo della conformità all'originale della fotocopia del documento prodotto in giudizio dalla difesa dei convenuti e CP_5 CP_4
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
I primi tre motivi d'appello che, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Il Giudice di prime cure ha osservato preliminarmente che l'art. 2702 c.c. riconosce l'efficacia probatoria privilegiata alla scrittura privata, limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta in giudizio ne riconosce come propria la sottoscrizione o se la stessa è legalmente considerata come riconosciuta.
Ha quindi rilevato che la portata della norma “è limitata … inter partes, cioè alle ipotesi in cui l'autore della scrittura sia parte del processo ove è prodotto il documento”, mentre tali principi non si applicano nel caso in cui la scrittura privata provenga da un terzo estraneo al processo, in quanto in tal caso la paternità dello scritto può essere contestata con ogni mezzo di prova.
Applicando tali principi al caso in esame, il primo Giudice ha affermato che l'autenticità della firma apposta da non è dotata di efficacia probatoria piena, in quanto si tratta di una Controparte_6
dichiarazione proveniente da un terzo estraneo al processo, prodotta in giudizio dai convenuti CP_5
e per difendersi dalla domanda di riscatto proposta da sicché la stessa “può CP_4 Parte_1
essere liberamente apprezzata dal giudice nella formazione del suo convincimento in ordine alla provenienza o meno delle dichiarazioni contenute nella denuntiatio dal soggetto che l'ha firmata oltre
pagina 6 di 9 che contestata dalla parte contro cui è stata prodotta con ogni mezzo di prova” (così pag. 8 sentenza impugnata).
Tale statuizione è conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamata dal
Giudice di prime cure, la quale ha più volte precisato che “le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (così Cass. sentenza n. 21554/2020 e, in senso analogo, Cass. nn. 23788/2014,
11652/2002, 9329/2024).
Nel caso in esame parte appellante non ha censurato la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che la missiva oggetto di contestazione non ha natura di documento, che fa piena prova fino a querela di falso, ex art. 2702 c.c., in quanto trattasi di uno scritto proveniente da un terzo estraneo al giudizio, ma anzi ha riconosciuto nei suoi motivi di gravame che l'azione promossa “non è diretta a rimuovere l'efficacia probatoria piena di una scrittura privata non disconosciuta – ciò che neppure sarebbe potuto avvenire in ragione della circostanza che detta scrittura non è stata prodotta contro il suo sottoscrittore o i suoi eredi –, quanto piuttosto a contestare la genuinità della copia prodotta in giudizio”.
Infatti, gli argomenti spesi dall'appellante nei primi tre motivi d'appello, pur partendo dal presupposto che la denuntiato prelationis prodotta nel giudizio di riscatto non ha natura di scrittura privata riconosciuta, ex art. 2702 c.c., sono diretti a sostenere che la querela di falso sia ammissibile, in quanto diretta a contestare la difformità della copia della missiva, prodotta in giudizio, rispetto all'originale in possesso di che non reca alcuna sottoscrizione. Parte_1
Pertanto, le argomentazioni di parte appellante sono inidonee a censurare l'iter argomentativo svolto dal primo Giudice, in quanto le censure svolte presuppongono pur sempre che la scrittura privata sia dotata di efficacia probatoria piena, efficacia probatoria correttamente esclusa dal Tribunale, non essendo in caso contrario ammissibile la querela di falso.
Le stesse pronunce della Suprema Corte, richiamate dall'appellante nei suoi atti difensivi, laddove affermano che, allorché la parte contesti l'esistenza stessa di un documento in originale, è necessaria la proposizione della querela di falso (vedi per tutte Cass. ordinanza n. 24019/2024) presuppongono pur pagina 7 di 9 sempre che la querela di falso sia “finalizzata a rimuovere l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata” (così la citata pronuncia n. 24019/2024, che richiama a sua volta
Cass., Sez. II, 28 marzo 2023, n. 8718).
Da ciò si desume che laddove – come nel caso di specie - la copia della scrittura privata impugnata di falso non ha efficacia probatoria piena, trattandosi di un documento proveniente da un terzo estraneo alla lite, il rimedio della querela di falso non è ammissibile.
Resta così assorbito l'esame del quarto motivo d'appello, diretto a censurare la pronuncia per non aver ammesso la CTU grafologica.
Si osserva, infine, che è inammissibile la domanda di conversione della querela di falso in domanda di accertamento negativo della conformità all'originale della fotocopia del documento (oggetto del quinto motivo d'appello) in quanto il principio di conservazione degli atti nulli, di cui all'art. 159 c.p.c., non opera quanto la domanda è stata dichiarata inammissibile.
In conclusione, l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile, di bassa complessità) con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'appellante per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., non risultando dagli atti di causa la sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8336/2024, resa in data
19.09.2024 e pubblicata il 26.09.2024 che, per l'effetto, conferma;
pagina 8 di 9 condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 [...]
e che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre al Controparte_2 Controparte_3
rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute da e Controparte_5
che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_4
forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 4 giugno 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
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