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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/04/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1411/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - Terza Sezione Civile
Il Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 1411/2024;
TRA
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Valerio Parte_1 C.F._1
Donofrio;
- opponente -
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Pasquale CP_1 C.F._2
Fatigato;
- opposto -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2024, la sig.ra spiegava Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificato dal sig. , a mezzo del quale era CP_1 intimato il pagamento della somma complessiva di euro 73.829,00 in forza del decreto ingiuntivo n. 1262/2023 emesso dal Tribunale di Foggia.
L'opponente eccepiva l'illegittimità del decreto ingiuntivo – titolo esecutivo posto a base del precetto impugnato – in ragione dell'inesistenza della notifica dello stesso e l'insussistenza del credito ivi dedotto. Concludeva, pertanto, chiedendo di “1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo su cui si fonda il precetto notificato, concorrendo i gravi motivi suesposti;
2) nel merito accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 19.02.2024, dichiarando che , C.F. , non CP_1 C.F._2 ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierna opponente;
3) in ogni caso, condannare parte avversa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”
Pagina 1 di 3 Con comparsa di costituzione e risposta del 10/05/2024 si costituiva in giudizio CP_1
, formulando le seguenti conclusioni “rigetto della richiesta di sospensione della
[...] efficacia del precetto notificato ad istanza di nei confronti di;
- CP_1 Parte_1 rigetto della opposizione a precetto proposta dalla controparte;
- condanna della sig.ra
al pagamento di spese e compensi di giudizio con attribuzione al sottoscritto Parte_1 procuratore che se ne dichiara antistatario”. Respinta la richiesta di sospensione, la causa era assunta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c., all'udienza di discussione del 06/03/2025.
L'opposizione a precetto è infondata e va respinta, per quanto di ragione. Nei casi di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto la parte ha a disposizione il rimedio dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e quello dell'opposizione a precetto, in base alla tipologia di doglianza lamentata.
In tal guisa, qualora si lamenti – come nel caso in parola – un vizio attinente la notifica del titolo giudiziale, è necessario distinguere l'ipotesi dell'inesistenza della notifica, per il quale è previsto il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. e il caso di nullità della notifica, per il quale è previsto il rimedio dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art
650 c.p.c. (Cass. civ. 9205/2001, Cass. civ. 15892/2009).
Come più volte ricordato in giurisprudenza, “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 c.p.c., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. 25713/2014; Cass. 29729/2019; Cass. 13365/2023) Nel caso di specie, il dedotto vizio di illegittimità della notifica del decreto ingiuntivo operata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 20-10/09-11-2023 (vizio che parte attrice evidenzia di aver pure azionato in separata sede di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.) integrerebbe, al più, la nullità della notifica (e non l'inesistenza): la residenza della sig.ra presso la casa familiare sita a Foggia in Via Benedetto Croce n. 38 e/o la Parte_1 ricollegabilità di tale indirizzo alla odierna opponente è evincibile dal decreto di fissazione di udienza del Tribunale di Foggia, Presidente delegato dott.ssa Alessandra Cesi, nel procedimento di separazione iscritto al R.G.n. 8961/2016, il quale dava atto che “in virtù di concorde volontà dei coniugi la sig.ra continuerà ad abitare a titolo Parte_1 provvisorio la casa familiare sita a Foggia in via Benedetto Croce n. 38”; si evidenzia altresì che la sentenza che definiva il giudizio, n. 2847/2023 pubbl. il 16/11/2023, rigettava la domanda di di assegnazione della casa coniugale con annessa tavernetta, sita Parte_1 in Foggia alla via Benedetto Croce n.38, con arredi e suppellettili ivi esistenti, nonché
l'utilizzo dell'annesso posto auto.
Pagina 2 di 3 Come precisato in giurisprudenza, vi è inesistenza della notificazione di un atto solo in caso di difetto materiale dell'atto oppure qualora vi sia “un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando pertanto esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”, ed ancora, “il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto; da tanto consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, non causano l'inesistenza della notifica” (Cass., Sez. Un.,14916/2016). L'ipotesi di nullità della notifica, invece, non comportando l'inesistenza del titolo esecutivo, non potrà essere dedotta mediante opposizione a precetto, poiché le questioni attinenti all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio rientrano nella competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 29729/2019). In ordine alla doglianza di insussistenza del credito vantato da parte opposta, è pacifico che, nel caso in cui a fondamento dell'azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere del giudice in sede di opposizione all'esecuzione è limitato ad accertare la portata esecutiva del titolo e la sua esistenza giuridica. In sede di opposizione a precetto,
l'opponente può far valere solo fatti estintivi e modificativi successivi alla formazione del titolo, mentre gli eventuali motivi di merito anteriori alla sua formazione devono essere sollevati nella competente diversa sede di cognizione (Cass. sent. n. 3716/2020, Cass. sent. n.
22090/2021, Trib. Roma sent. n. 6826/2023).
In conclusione, l'opposizione va respinta. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio di soccombenza, tenuto conto della modestia delle difese, in lite solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione spiegata da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell'avv. Pasquale Parte_1
Fatigato, difensore dichiaratosi anticipatario e distrattario di , che si liquidano CP_1 in euro 7.052,00 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali (15%), iva e cap come per legge.
Foggia, 06 aprile 2025 Il GU - Antonio Lacatena
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - Terza Sezione Civile
Il Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 1411/2024;
TRA
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Valerio Parte_1 C.F._1
Donofrio;
- opponente -
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Pasquale CP_1 C.F._2
Fatigato;
- opposto -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2024, la sig.ra spiegava Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificato dal sig. , a mezzo del quale era CP_1 intimato il pagamento della somma complessiva di euro 73.829,00 in forza del decreto ingiuntivo n. 1262/2023 emesso dal Tribunale di Foggia.
L'opponente eccepiva l'illegittimità del decreto ingiuntivo – titolo esecutivo posto a base del precetto impugnato – in ragione dell'inesistenza della notifica dello stesso e l'insussistenza del credito ivi dedotto. Concludeva, pertanto, chiedendo di “1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo su cui si fonda il precetto notificato, concorrendo i gravi motivi suesposti;
2) nel merito accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 19.02.2024, dichiarando che , C.F. , non CP_1 C.F._2 ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierna opponente;
3) in ogni caso, condannare parte avversa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”
Pagina 1 di 3 Con comparsa di costituzione e risposta del 10/05/2024 si costituiva in giudizio CP_1
, formulando le seguenti conclusioni “rigetto della richiesta di sospensione della
[...] efficacia del precetto notificato ad istanza di nei confronti di;
- CP_1 Parte_1 rigetto della opposizione a precetto proposta dalla controparte;
- condanna della sig.ra
al pagamento di spese e compensi di giudizio con attribuzione al sottoscritto Parte_1 procuratore che se ne dichiara antistatario”. Respinta la richiesta di sospensione, la causa era assunta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c., all'udienza di discussione del 06/03/2025.
L'opposizione a precetto è infondata e va respinta, per quanto di ragione. Nei casi di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto la parte ha a disposizione il rimedio dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e quello dell'opposizione a precetto, in base alla tipologia di doglianza lamentata.
In tal guisa, qualora si lamenti – come nel caso in parola – un vizio attinente la notifica del titolo giudiziale, è necessario distinguere l'ipotesi dell'inesistenza della notifica, per il quale è previsto il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. e il caso di nullità della notifica, per il quale è previsto il rimedio dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art
650 c.p.c. (Cass. civ. 9205/2001, Cass. civ. 15892/2009).
Come più volte ricordato in giurisprudenza, “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 c.p.c., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. 25713/2014; Cass. 29729/2019; Cass. 13365/2023) Nel caso di specie, il dedotto vizio di illegittimità della notifica del decreto ingiuntivo operata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 20-10/09-11-2023 (vizio che parte attrice evidenzia di aver pure azionato in separata sede di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.) integrerebbe, al più, la nullità della notifica (e non l'inesistenza): la residenza della sig.ra presso la casa familiare sita a Foggia in Via Benedetto Croce n. 38 e/o la Parte_1 ricollegabilità di tale indirizzo alla odierna opponente è evincibile dal decreto di fissazione di udienza del Tribunale di Foggia, Presidente delegato dott.ssa Alessandra Cesi, nel procedimento di separazione iscritto al R.G.n. 8961/2016, il quale dava atto che “in virtù di concorde volontà dei coniugi la sig.ra continuerà ad abitare a titolo Parte_1 provvisorio la casa familiare sita a Foggia in via Benedetto Croce n. 38”; si evidenzia altresì che la sentenza che definiva il giudizio, n. 2847/2023 pubbl. il 16/11/2023, rigettava la domanda di di assegnazione della casa coniugale con annessa tavernetta, sita Parte_1 in Foggia alla via Benedetto Croce n.38, con arredi e suppellettili ivi esistenti, nonché
l'utilizzo dell'annesso posto auto.
Pagina 2 di 3 Come precisato in giurisprudenza, vi è inesistenza della notificazione di un atto solo in caso di difetto materiale dell'atto oppure qualora vi sia “un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando pertanto esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”, ed ancora, “il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto; da tanto consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, non causano l'inesistenza della notifica” (Cass., Sez. Un.,14916/2016). L'ipotesi di nullità della notifica, invece, non comportando l'inesistenza del titolo esecutivo, non potrà essere dedotta mediante opposizione a precetto, poiché le questioni attinenti all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio rientrano nella competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 29729/2019). In ordine alla doglianza di insussistenza del credito vantato da parte opposta, è pacifico che, nel caso in cui a fondamento dell'azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere del giudice in sede di opposizione all'esecuzione è limitato ad accertare la portata esecutiva del titolo e la sua esistenza giuridica. In sede di opposizione a precetto,
l'opponente può far valere solo fatti estintivi e modificativi successivi alla formazione del titolo, mentre gli eventuali motivi di merito anteriori alla sua formazione devono essere sollevati nella competente diversa sede di cognizione (Cass. sent. n. 3716/2020, Cass. sent. n.
22090/2021, Trib. Roma sent. n. 6826/2023).
In conclusione, l'opposizione va respinta. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio di soccombenza, tenuto conto della modestia delle difese, in lite solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione spiegata da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell'avv. Pasquale Parte_1
Fatigato, difensore dichiaratosi anticipatario e distrattario di , che si liquidano CP_1 in euro 7.052,00 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali (15%), iva e cap come per legge.
Foggia, 06 aprile 2025 Il GU - Antonio Lacatena
Pagina 3 di 3