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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/06/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5764/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI RA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5764/2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELA Parte_1 C.F._1
FEUDO
RICORRENTE
( , rappresentato e difeso dall'Avv. CRISTIAN Controparte_1 C.F._2
MILITA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO Controparte_2
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 38 e 39 c.p.c., depositato il 2.12.2024, ha adito il Tribunale Parte_1 di Velletri per ottenere per l'esatta attuazione delle modalità di frequentazione e di esercizio della responsabilità genitoriale sul minore di anni 16, lamentando il mancato rispetto da Persona_1
parte del resistente della regolamentazione della responsabilità genitoriale concordata dalle parti in sede di negoziazione assistita con accordo del 26.5.2020.
Con memoria depositata il 5.5.2024 si è costituito ha contestato gli assunti del ricorso Controparte_1
avversario. Successivamente al deposito delle memorie ex art. 417 bis c.p.c. da parte della , il difensore Pt_1
della ricorrente ha rappresentato, in data 3.6.2025, che le parti, nelle more del giudizio, sono addivenute al seguente accordo che di seguito si trascrive:“- il minore come Persona_1
generalizzato in atti, resterà affidato in modalità condivisa ad entrambi i genitori;
- egli sarà prevalentemente collocato nella casa paterna, ubicata a Nettuno, Via Taglio delle Cinque Miglia,
29, ogni eventuale cambio di residenza dovrà necessariamente essere concordato da entrambi i genitori;
- egli vedrà la mamma ogni qualvolta lo riterrà, previa comunicazione diretta con la stessa, nel rispetto delle sole esigenze lavorative della;
e comunque per almeno due pomeriggi alla Pt_1
settimana (dalle ore 16,00 alle ore 18,00); - i genitori si impegnano a collaborare nell'educazione e cura di in maniera continuativa e si impegnano a comunicare, anche quotidianamente, le Per_1
diverse informazioni utili per il benessere psico-fisico del figlio;
- i genitori si impegnano a far seguire, a spese condivise, un percorso di psicoterapia al ragazzo da un professionista scelto di comune accordo, si precisa che il professionista debba essere necessariamente del Servizio Pubblico
(SSN); - i genitori si impegnano a monitorare l'utilizzo di social e dispositivi da parte di in Per_1
ossequio a quelle che saranno le indicazioni dello specialista che lo prenderà in cura;
- in virtù dello spostamento della collocazione del minore sarà la a versare mensilmente al quale Pt_1 Per_1
mantenimento di un assegno di euro 150,00 mensili (rivalutabile su Indici Istat) oltre il 50% Per_1 delle spese straordinarie per il ragazzo come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale;
- fermo il resto;
- spese legali interamente compensate con espressa rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà ex L.P.”.
Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.6.2025 entrambi i difensori hanno depositato il suddetto accordo sottoscritto dalle parti in data 10.6.2025, del quale hanno chiesto la ratifica;
il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo all'interesse del figlio di anni 16, atteso che le parti si sono impegnate a Per_1 far seguire a quest'ultimo un percorso di psicoterapia al ragazzo da un professionista scelto di comune accordo del Servizio Pubblico (SSN) e si impegnano altresì a monitorare l'utilizzo di social e dispositivi da parte del minore.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita del 26.5.2020 in conformità all'accordo sopra trascritto in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 18/06/2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA UN RI RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI RA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5764/2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELA Parte_1 C.F._1
FEUDO
RICORRENTE
( , rappresentato e difeso dall'Avv. CRISTIAN Controparte_1 C.F._2
MILITA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO Controparte_2
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 38 e 39 c.p.c., depositato il 2.12.2024, ha adito il Tribunale Parte_1 di Velletri per ottenere per l'esatta attuazione delle modalità di frequentazione e di esercizio della responsabilità genitoriale sul minore di anni 16, lamentando il mancato rispetto da Persona_1
parte del resistente della regolamentazione della responsabilità genitoriale concordata dalle parti in sede di negoziazione assistita con accordo del 26.5.2020.
Con memoria depositata il 5.5.2024 si è costituito ha contestato gli assunti del ricorso Controparte_1
avversario. Successivamente al deposito delle memorie ex art. 417 bis c.p.c. da parte della , il difensore Pt_1
della ricorrente ha rappresentato, in data 3.6.2025, che le parti, nelle more del giudizio, sono addivenute al seguente accordo che di seguito si trascrive:“- il minore come Persona_1
generalizzato in atti, resterà affidato in modalità condivisa ad entrambi i genitori;
- egli sarà prevalentemente collocato nella casa paterna, ubicata a Nettuno, Via Taglio delle Cinque Miglia,
29, ogni eventuale cambio di residenza dovrà necessariamente essere concordato da entrambi i genitori;
- egli vedrà la mamma ogni qualvolta lo riterrà, previa comunicazione diretta con la stessa, nel rispetto delle sole esigenze lavorative della;
e comunque per almeno due pomeriggi alla Pt_1
settimana (dalle ore 16,00 alle ore 18,00); - i genitori si impegnano a collaborare nell'educazione e cura di in maniera continuativa e si impegnano a comunicare, anche quotidianamente, le Per_1
diverse informazioni utili per il benessere psico-fisico del figlio;
- i genitori si impegnano a far seguire, a spese condivise, un percorso di psicoterapia al ragazzo da un professionista scelto di comune accordo, si precisa che il professionista debba essere necessariamente del Servizio Pubblico
(SSN); - i genitori si impegnano a monitorare l'utilizzo di social e dispositivi da parte di in Per_1
ossequio a quelle che saranno le indicazioni dello specialista che lo prenderà in cura;
- in virtù dello spostamento della collocazione del minore sarà la a versare mensilmente al quale Pt_1 Per_1
mantenimento di un assegno di euro 150,00 mensili (rivalutabile su Indici Istat) oltre il 50% Per_1 delle spese straordinarie per il ragazzo come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale;
- fermo il resto;
- spese legali interamente compensate con espressa rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà ex L.P.”.
Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.6.2025 entrambi i difensori hanno depositato il suddetto accordo sottoscritto dalle parti in data 10.6.2025, del quale hanno chiesto la ratifica;
il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo all'interesse del figlio di anni 16, atteso che le parti si sono impegnate a Per_1 far seguire a quest'ultimo un percorso di psicoterapia al ragazzo da un professionista scelto di comune accordo del Servizio Pubblico (SSN) e si impegnano altresì a monitorare l'utilizzo di social e dispositivi da parte del minore.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita del 26.5.2020 in conformità all'accordo sopra trascritto in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 18/06/2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA UN RI RA