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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1213/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: esecuzione specifica dell'obbligo di fare
TRA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 CP_1
Francesco Zumpano e Parma Carolina, come da procura in atti;
ATTORI
E
E , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 CP_3
Pasquale Della Mura, come da procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.02.2017 e Parte_1
esponevano di essere proprietari di un appartamento e del CP_1 soprastante lastrico solare di un fabbricato sito in Scafati (SA) alla via Della
Resistenza n. 33 p.co Vaccaro scl. B, identificato N.C.E.U. del Comune di
Scafati al foglio n°17, p.lla n°127, sub 37 e che in data 19.07.2016 ebbero a sottoscrivere un contratto con cui autorizzavano a costruire un locale tecnologico e una tettoia sul confine del proprio lastrico solare, precisamente sul lato sud e sud-ovest, ai sig.ri e , proprietari Controparte_2 CP_3 dell'appartamento adiacente e del soprastante lastrico solare a quello degli attori. Il contratto, redatto con l'assistenza del geom. Controparte_4 direttore dei lavori incaricato dai sig.ri , prevedeva che gli attori CP_2 autorizzavano la costruzione di un locale tecnologico e una tettoia sul confine del proprio lastrico solare, a patto che i sig.ri ottenessero i permessi CP_2 alla realizzazione dell'opera, senza modificare il normale deflusso delle acque
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 dal lastrico solare degli attori al lastrico solare dei convenuti e che eventuali opere di impermeabilizzazione che avessero coinvolto il lastrico solare degli attori, già dotato di impermeabilizzazione con guaina bituminosa e strato di vernice protettiva di recente realizzazione, sarebbero dovute essere realizzate a spese ed a cure dei convenuti, dovendosi essi fare carico anche di tutti gli eventuali danni causati dall'errata messa in opera. Si prevedeva, inoltre, espressamente, che per l'eventuale posa del pavimento sul nuovo strato impermeabilizzante del lastrico solare degli attori, l'unico onere di essi attori sarebbe stato l'acquisto del pavimento, mentre sarebbero dovuti rimanere a carico dei convenuti gli oneri di messa in opera. Aggiungevano che nel rispetto degli accordi presi in data 19.07.2016, essi attori acquistavano la pavimentazione in data 25.07.2016 e lo comunicavano ai convenuti, ma il sig.
riferiva al di non voler più provvedere a far Controparte_2 Parte_1 istallare la pavimentazione acquistata dallo stesso, in quanto aveva già sostenuto ingenti spese per i lavori sostenuti. In seguito con lettera raccomandata a/r datata 29.07.2016 i sig.ri comunicavano ad essi CP_2 attori di voler rispettare gli accordi e di voler istallare la pavimentazione sul loro lastrico solare, dichiarando però che il tipo di pavimentazione acquistata dagli attori non era adeguata al tipo d'intervento di impermeabilizzazione eseguito sul lastrico solare, in quanto l'unico tipo di pavimentazione istallabile, al fine di eseguire un lavoro a regola d'arte, era una pavimentazione di tipo galleggiante. In data 08.08.2016 gli attori comunicavano a mezzo raccomandata a/r, che la pavimentazione fornita era perfettamente idonea all'istallazione sul tipo di impermeabilizzazione utilizzata sul lastrico solare degli stessi, facendo anche riferimento alle stratigrafie fornite dalla casa produttrice (la Polyglass) della guaina isolante istallata. In data 16.09.2016 gli attori ricevevano lettera raccomandata a/r dai convenuti a mezzo del loro avvocato, nella quale si asseriva nuovamente, che per motivi tecnici al fine di garantire il mantenimento del canale di scolo delle acque piovane l'unica soluzione fosse l'utilizzo di un pavimento galleggiante, sia per la pavimentazione del lastrico solare dei convenuti che degli attori, altrimenti, nel caso si volesse fornire un altro tipo di pavimento, gli stessi avrebbero dovuto fornire anche tutto il materiale richiesto per la messa in opera ed assumersi tutte le responsabilità per eventuali danni provocati dall'istallazione di pavimentazione non idonea. In data 03.10.2016 gli attori contestavano le affermazioni dei convenuti, comunicando a mezzo PEC, tramite il loro legale, l'idoneità della pavimentazione fornita per l'istallazione sul lastrico solare. Successivamente fornivano anche il parere tecnico
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 dell'arch. , come da PEC inviata in data 12.10.2016, e Persona_1 soprattutto ribadivano che l'accordo sottoscritto in data 19.07.2016 prevedeva la sola fornitura del pavimento senza nessun'altra spesa a carico di essi attori.
I convenuti, a mezzo del loro legale, nonostante prendessero atto del parere tecnico fornito, accettando l'istallazione della pavimentazione fornita, pretendevano che oltre alla fornitura della pavimentazione fosse fornito anche tutto il materiale per la messa in opera della pavimentazione, nonostante nell'atto sottoscritto dalle parti fosse chiaramente specificato che “unico onere a carico dei sig.ri e sarà l'acquisto del Parte_1 CP_1 pavimento mentre restano a carico dei richiedenti l'autorizzazione gli oneri di messa in opera”. In data 02.11.2016 essi attori inviavano intimazione ad adempire ai termini dell'accordo sottoscritto entro 15 gg, senza ottenere il risultato sperato. Per tali motivi chiedevano al giudice di accertare l'inadempimento dei convenuti sig.ri e Controparte_2 CP_3 all'obbligazione assunta, con condanna degli stessi ad effettuare l'istallazione della pavimentazione fornita dagli attori, così come previsto nell'accordo sottoscritto dalle parti ed al rimborso delle spese peritali sostenute dagli attori.
Costituitisi in giudizio, e , contestato in Controparte_2 CP_3 primis l'improcedibilità della domanda per omessa notifica dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita relativamente alla domanda di rimborso di presunte spese peritali asseritamente sostenute dagli attori, di cui non avevano indicato la quantificazione, chiedevano nel merito il rigetto della domanda. Deducevano che il sig. era sempre stato ben a Pt_1 conoscenza della tipologia dei lavori che si stavano eseguendo sul terrazzo di copertura di sua proprietà, atteso che egli si recava spesso sul cantiere e chiedeva spiegazioni in merito alle attività che venivano svolte sul lastrico solare di sua proprietà e, proprio nel corso di tali sopralluoghi, il sig. Pt_1 era stato informato, sia dal sig. che dalle maestranze Controparte_2 all'opera, che i lavori di impermeabilizzazione dei lastrici solari erano necessari a causa di infiltrazioni di acqua presenti nell'appartamento dei SI , e dovute all'errato deflusso delle acque piovane provenienti CP_2 anche dal lastrico solare dei SI e considerato che tutte le Pt_1 CP_1 acque defluivano in un'unica pluviale che ha il suo imbocco all'interno del lastrico solare dei SI . Pertanto, al fine di risolvere CP_2 definitivamente il problema delle infiltrazioni che investivano l'appartamento di proprietà dei convenuti, era stato deciso, unitamente al sig. di Pt_1 installare una pavimentazione galleggiante, unica in grado di consentire il rispetto del preesistente stato dello scarico delle acque piovane dal lastrico
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 solare di proprietà degli attori. In particolare il sig. come dimostrato in Pt_1 corso di causa, dinanzi agli operai ed alle maestranze all'opera, aveva dichiarato di accettare tale tipo di soluzione, consentendo l'esecuzione dei lavori sul proprio lastrico solare. Tuttavia, una volta ultimata la stesura del manto impermeabilizzante in pvc, i sig.ri e non avevano fornito Pt_1 CP_1 un pavimento galleggiante, ma si erano limitati a fornire delle piastrelle in gres porcellanato dal valore sicuramente più basso, pretendendo che le stesse fossero installate sul manto in pvc. Aggiungevano che, come era stato ampiamente comunicato dai convenuti agli attori, l'installazione di una pavimentazione in gres porcellanato (e quindi non galleggiante) avrebbe potuto creare, con alta probabilità, delle problematiche sia per quanto concerne il reflusso delle acque piovane, sia per quanto riguarda il ristagno delle stesse, con conseguenti ed inevitabili danni al manto in pvc ed infiltrazioni di acqua negli appartamenti sottostanti. Pertanto, con raccomandata a.r. del 16/09/2016 i convenuti avevano comunicato agli attori che: a) in virtù dell'atto di autorizzazione all'esecuzione di opere edilizie sul confine del 19/07/2016, i convenuti avevano eseguito a loro cura e spese diversi e costosi lavori sul lastrico solare attoreo, ricoprendo la ormai obsoleta copertura in asfalto con una pavimentazione impermeabilizzante in pvc, soluzione preordinata all'installazione di un pavimento galleggiante;
b) come da parere tecnico rilasciato dal Geom. direttore dei Controparte_4 lavori, l'installazione di un pavimento galleggiante risultava l'unica soluzione possibile che consentisse il rispetto della condizione vincolate posta nel suddetto atto di autorizzazione del 19/07/2016 di mantenimento della preesistenza condizione di deflusso delle acque piovane. Per tali motivi i convenuti avevano invitato gli attori a fornire una pavimentazione di tipo galleggiante, da poter posizionare sulla copertura in pvc già installata, onde consentire il completamento dei lavori già eseguiti, nonché tutto il materiale necessario al montaggio di detta pavimentazione, offendo quindi la prestazione.
Assunta la prova testimoniale, rigettata la richiesta di ctu, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione assegnando i termini di 20 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente va rilevato che per la domanda attorea non è prevista la negoziazione assistita, per cui è procedibile.
Riguardo al merito, con contratto scritto del 19.07.2016, gli attori autorizzarono i convenuti alla costruzione di un locale tecnologico sul confine
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 del proprio lastrico solare e le parti stabilirono che “Eventuali opere propedeutiche di impermeabilizzazione che si intendano realizzare sul lastrico solare dei richiedenti e che dovessero coinvolgere quella attuale del nostro lastrico solare, recente posa di guaina bituminosa e strato di vernice protettivo, dovrà essere realizzato a cura e spesa dei richiedenti stessi i quali dovranno farsi carico di tutti gli oneri connessi con la realizzazione…” e che
“… per l'eventuale posa del pavimento sul nuovo strato impermeabilizzante del nostro lastrico solare e contestuale ai lavori, l'unico onere a carico dei sig.ri e sarà l'acquisto del pavimento mentre a Parte_1 CP_1 carico dei richiedenti l'autorizzazione gli oneri di messa in opera.”. I convenuti, quindi, in modo chiaro si impegnarono ad installare la pavimentazione acquistata da parte attrice senza alcun altro onere a carico dalla stessa, nemmeno per i materiali necessari (sabbia, cemento, ecc.). Gli attori dovevano solo acquistare il pavimento.
Inoltre, nell'accordo non fu fatto riferimento ad alcun tipo specifico di pavimentazione da installare e nemmeno alla fornitura di materiali ulteriori necessari per l'installazione del pavimento, anzi, l'accordo escludeva espressamente per gli attori qualsiasi altro onere ulteriore all'acquisto del pavimento. La pretesa avanzata successivamente dai convenuti circa la fornitura di una pavimentazione del tipo galleggiante, certamente più costosa, rappresentava un aggravamento della posizione contrattuale degli attori.
Orbene, prescindendo dalla correttezza della decisione del precedente giudice assegnatario circa l'ammissione di prove testimoniali relative ad un successivo accordo verbale modificativo del contenuto del contratto intercorso tra il e i , resta il fatto che l'originario Parte_1 CP_2 contratto fu sottoscritto anche da , la quale, come risulta dalle CP_1 dichiarazioni rese dai testi, non diede il consenso all'installazione di una pavimentazione di tipo galleggiante. Per cui, seppure il consenso verbale lo avesse dato il , ciò non bastava a modificare il contratto Parte_1 sottoscritto anche dalla . CP_1
D'altra parte gli attori, a distanza di qualche giorno alla sottoscrizione del contratto, ebbero in data 25.07.2016 ad acquistare il pavimento, laddove l'istallazione dell'impermeabilizzazione ebbe a concludersi il 29.07.2016, come dichiarato dai convenuti nella comunicazione inviata agli attori in tale data. Se vi fosse stata la necessità dell'acquisto di un pavimento specifico, le parti lo avrebbero inserito nell'accordo sottoscritto. Né risulta che la pavimentazione di tipo galleggiante era l'unica istallabile per ragioni tecniche. L'idoneità del pavimento in gres porcellanato ad essere installato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 sull'impermeabilizzazione con telo di PVC risulta dalla documentazione in atti relativa al tipo di impermeabilizzazione istallata e precisamente dal manuale di installazione del Mapeplan PVC con illustrazione delle stratigrafie di copertura. Questo giudicante, quale peritus peritorum, condivide e fa proprio il dettagliato, documentato e ben motivato parere tecnico dell'arch.
, prodotto in atti e certamente più attendibile di quello del Persona_1 geom. Controparte_4
Peraltro, tale direttore dei lavori, pur assistendo i convenuti già al momento della sottoscrizione del contratto del 19/07/2016, nulla suggerì loro in ordine all'indicazione del tipo di pavimentazione che avrebbero dovuto fornire gli attori, per motivi attinenti al mantenimento della preesistenza condizione di deflusso delle acque piovane. In verità è fatto notorio e di comune esperienza che prima della posa di un pavimento tradizionale, occorre fare il massetto di sabbia e cemento dando le pendenze necessarie per far rimanere inalterata la preesistente condizione di deflusso delle acque.
La verità è che i convenuti, come da essi stessi comunicato agli attori, non volevano fornire il materiale necessario alla posa in opera del gres porcellanato, in contrasto con quanto espressamente previsto in contratto, per il quale unico obbligo degli attori era l'acquisto della pavimentazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna i convenuti ad installare, a loro cura e spese, la pavimentazione fornita dagli attori, come meglio indicato e descritto in motivazione
2) Condanna in solido i convenuti al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa
e Iva come per legge.
Così deciso in data 11/04/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1213/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: esecuzione specifica dell'obbligo di fare
TRA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 CP_1
Francesco Zumpano e Parma Carolina, come da procura in atti;
ATTORI
E
E , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 CP_3
Pasquale Della Mura, come da procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.02.2017 e Parte_1
esponevano di essere proprietari di un appartamento e del CP_1 soprastante lastrico solare di un fabbricato sito in Scafati (SA) alla via Della
Resistenza n. 33 p.co Vaccaro scl. B, identificato N.C.E.U. del Comune di
Scafati al foglio n°17, p.lla n°127, sub 37 e che in data 19.07.2016 ebbero a sottoscrivere un contratto con cui autorizzavano a costruire un locale tecnologico e una tettoia sul confine del proprio lastrico solare, precisamente sul lato sud e sud-ovest, ai sig.ri e , proprietari Controparte_2 CP_3 dell'appartamento adiacente e del soprastante lastrico solare a quello degli attori. Il contratto, redatto con l'assistenza del geom. Controparte_4 direttore dei lavori incaricato dai sig.ri , prevedeva che gli attori CP_2 autorizzavano la costruzione di un locale tecnologico e una tettoia sul confine del proprio lastrico solare, a patto che i sig.ri ottenessero i permessi CP_2 alla realizzazione dell'opera, senza modificare il normale deflusso delle acque
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 dal lastrico solare degli attori al lastrico solare dei convenuti e che eventuali opere di impermeabilizzazione che avessero coinvolto il lastrico solare degli attori, già dotato di impermeabilizzazione con guaina bituminosa e strato di vernice protettiva di recente realizzazione, sarebbero dovute essere realizzate a spese ed a cure dei convenuti, dovendosi essi fare carico anche di tutti gli eventuali danni causati dall'errata messa in opera. Si prevedeva, inoltre, espressamente, che per l'eventuale posa del pavimento sul nuovo strato impermeabilizzante del lastrico solare degli attori, l'unico onere di essi attori sarebbe stato l'acquisto del pavimento, mentre sarebbero dovuti rimanere a carico dei convenuti gli oneri di messa in opera. Aggiungevano che nel rispetto degli accordi presi in data 19.07.2016, essi attori acquistavano la pavimentazione in data 25.07.2016 e lo comunicavano ai convenuti, ma il sig.
riferiva al di non voler più provvedere a far Controparte_2 Parte_1 istallare la pavimentazione acquistata dallo stesso, in quanto aveva già sostenuto ingenti spese per i lavori sostenuti. In seguito con lettera raccomandata a/r datata 29.07.2016 i sig.ri comunicavano ad essi CP_2 attori di voler rispettare gli accordi e di voler istallare la pavimentazione sul loro lastrico solare, dichiarando però che il tipo di pavimentazione acquistata dagli attori non era adeguata al tipo d'intervento di impermeabilizzazione eseguito sul lastrico solare, in quanto l'unico tipo di pavimentazione istallabile, al fine di eseguire un lavoro a regola d'arte, era una pavimentazione di tipo galleggiante. In data 08.08.2016 gli attori comunicavano a mezzo raccomandata a/r, che la pavimentazione fornita era perfettamente idonea all'istallazione sul tipo di impermeabilizzazione utilizzata sul lastrico solare degli stessi, facendo anche riferimento alle stratigrafie fornite dalla casa produttrice (la Polyglass) della guaina isolante istallata. In data 16.09.2016 gli attori ricevevano lettera raccomandata a/r dai convenuti a mezzo del loro avvocato, nella quale si asseriva nuovamente, che per motivi tecnici al fine di garantire il mantenimento del canale di scolo delle acque piovane l'unica soluzione fosse l'utilizzo di un pavimento galleggiante, sia per la pavimentazione del lastrico solare dei convenuti che degli attori, altrimenti, nel caso si volesse fornire un altro tipo di pavimento, gli stessi avrebbero dovuto fornire anche tutto il materiale richiesto per la messa in opera ed assumersi tutte le responsabilità per eventuali danni provocati dall'istallazione di pavimentazione non idonea. In data 03.10.2016 gli attori contestavano le affermazioni dei convenuti, comunicando a mezzo PEC, tramite il loro legale, l'idoneità della pavimentazione fornita per l'istallazione sul lastrico solare. Successivamente fornivano anche il parere tecnico
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 dell'arch. , come da PEC inviata in data 12.10.2016, e Persona_1 soprattutto ribadivano che l'accordo sottoscritto in data 19.07.2016 prevedeva la sola fornitura del pavimento senza nessun'altra spesa a carico di essi attori.
I convenuti, a mezzo del loro legale, nonostante prendessero atto del parere tecnico fornito, accettando l'istallazione della pavimentazione fornita, pretendevano che oltre alla fornitura della pavimentazione fosse fornito anche tutto il materiale per la messa in opera della pavimentazione, nonostante nell'atto sottoscritto dalle parti fosse chiaramente specificato che “unico onere a carico dei sig.ri e sarà l'acquisto del Parte_1 CP_1 pavimento mentre restano a carico dei richiedenti l'autorizzazione gli oneri di messa in opera”. In data 02.11.2016 essi attori inviavano intimazione ad adempire ai termini dell'accordo sottoscritto entro 15 gg, senza ottenere il risultato sperato. Per tali motivi chiedevano al giudice di accertare l'inadempimento dei convenuti sig.ri e Controparte_2 CP_3 all'obbligazione assunta, con condanna degli stessi ad effettuare l'istallazione della pavimentazione fornita dagli attori, così come previsto nell'accordo sottoscritto dalle parti ed al rimborso delle spese peritali sostenute dagli attori.
Costituitisi in giudizio, e , contestato in Controparte_2 CP_3 primis l'improcedibilità della domanda per omessa notifica dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita relativamente alla domanda di rimborso di presunte spese peritali asseritamente sostenute dagli attori, di cui non avevano indicato la quantificazione, chiedevano nel merito il rigetto della domanda. Deducevano che il sig. era sempre stato ben a Pt_1 conoscenza della tipologia dei lavori che si stavano eseguendo sul terrazzo di copertura di sua proprietà, atteso che egli si recava spesso sul cantiere e chiedeva spiegazioni in merito alle attività che venivano svolte sul lastrico solare di sua proprietà e, proprio nel corso di tali sopralluoghi, il sig. Pt_1 era stato informato, sia dal sig. che dalle maestranze Controparte_2 all'opera, che i lavori di impermeabilizzazione dei lastrici solari erano necessari a causa di infiltrazioni di acqua presenti nell'appartamento dei SI , e dovute all'errato deflusso delle acque piovane provenienti CP_2 anche dal lastrico solare dei SI e considerato che tutte le Pt_1 CP_1 acque defluivano in un'unica pluviale che ha il suo imbocco all'interno del lastrico solare dei SI . Pertanto, al fine di risolvere CP_2 definitivamente il problema delle infiltrazioni che investivano l'appartamento di proprietà dei convenuti, era stato deciso, unitamente al sig. di Pt_1 installare una pavimentazione galleggiante, unica in grado di consentire il rispetto del preesistente stato dello scarico delle acque piovane dal lastrico
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 solare di proprietà degli attori. In particolare il sig. come dimostrato in Pt_1 corso di causa, dinanzi agli operai ed alle maestranze all'opera, aveva dichiarato di accettare tale tipo di soluzione, consentendo l'esecuzione dei lavori sul proprio lastrico solare. Tuttavia, una volta ultimata la stesura del manto impermeabilizzante in pvc, i sig.ri e non avevano fornito Pt_1 CP_1 un pavimento galleggiante, ma si erano limitati a fornire delle piastrelle in gres porcellanato dal valore sicuramente più basso, pretendendo che le stesse fossero installate sul manto in pvc. Aggiungevano che, come era stato ampiamente comunicato dai convenuti agli attori, l'installazione di una pavimentazione in gres porcellanato (e quindi non galleggiante) avrebbe potuto creare, con alta probabilità, delle problematiche sia per quanto concerne il reflusso delle acque piovane, sia per quanto riguarda il ristagno delle stesse, con conseguenti ed inevitabili danni al manto in pvc ed infiltrazioni di acqua negli appartamenti sottostanti. Pertanto, con raccomandata a.r. del 16/09/2016 i convenuti avevano comunicato agli attori che: a) in virtù dell'atto di autorizzazione all'esecuzione di opere edilizie sul confine del 19/07/2016, i convenuti avevano eseguito a loro cura e spese diversi e costosi lavori sul lastrico solare attoreo, ricoprendo la ormai obsoleta copertura in asfalto con una pavimentazione impermeabilizzante in pvc, soluzione preordinata all'installazione di un pavimento galleggiante;
b) come da parere tecnico rilasciato dal Geom. direttore dei Controparte_4 lavori, l'installazione di un pavimento galleggiante risultava l'unica soluzione possibile che consentisse il rispetto della condizione vincolate posta nel suddetto atto di autorizzazione del 19/07/2016 di mantenimento della preesistenza condizione di deflusso delle acque piovane. Per tali motivi i convenuti avevano invitato gli attori a fornire una pavimentazione di tipo galleggiante, da poter posizionare sulla copertura in pvc già installata, onde consentire il completamento dei lavori già eseguiti, nonché tutto il materiale necessario al montaggio di detta pavimentazione, offendo quindi la prestazione.
Assunta la prova testimoniale, rigettata la richiesta di ctu, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione assegnando i termini di 20 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente va rilevato che per la domanda attorea non è prevista la negoziazione assistita, per cui è procedibile.
Riguardo al merito, con contratto scritto del 19.07.2016, gli attori autorizzarono i convenuti alla costruzione di un locale tecnologico sul confine
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 del proprio lastrico solare e le parti stabilirono che “Eventuali opere propedeutiche di impermeabilizzazione che si intendano realizzare sul lastrico solare dei richiedenti e che dovessero coinvolgere quella attuale del nostro lastrico solare, recente posa di guaina bituminosa e strato di vernice protettivo, dovrà essere realizzato a cura e spesa dei richiedenti stessi i quali dovranno farsi carico di tutti gli oneri connessi con la realizzazione…” e che
“… per l'eventuale posa del pavimento sul nuovo strato impermeabilizzante del nostro lastrico solare e contestuale ai lavori, l'unico onere a carico dei sig.ri e sarà l'acquisto del pavimento mentre a Parte_1 CP_1 carico dei richiedenti l'autorizzazione gli oneri di messa in opera.”. I convenuti, quindi, in modo chiaro si impegnarono ad installare la pavimentazione acquistata da parte attrice senza alcun altro onere a carico dalla stessa, nemmeno per i materiali necessari (sabbia, cemento, ecc.). Gli attori dovevano solo acquistare il pavimento.
Inoltre, nell'accordo non fu fatto riferimento ad alcun tipo specifico di pavimentazione da installare e nemmeno alla fornitura di materiali ulteriori necessari per l'installazione del pavimento, anzi, l'accordo escludeva espressamente per gli attori qualsiasi altro onere ulteriore all'acquisto del pavimento. La pretesa avanzata successivamente dai convenuti circa la fornitura di una pavimentazione del tipo galleggiante, certamente più costosa, rappresentava un aggravamento della posizione contrattuale degli attori.
Orbene, prescindendo dalla correttezza della decisione del precedente giudice assegnatario circa l'ammissione di prove testimoniali relative ad un successivo accordo verbale modificativo del contenuto del contratto intercorso tra il e i , resta il fatto che l'originario Parte_1 CP_2 contratto fu sottoscritto anche da , la quale, come risulta dalle CP_1 dichiarazioni rese dai testi, non diede il consenso all'installazione di una pavimentazione di tipo galleggiante. Per cui, seppure il consenso verbale lo avesse dato il , ciò non bastava a modificare il contratto Parte_1 sottoscritto anche dalla . CP_1
D'altra parte gli attori, a distanza di qualche giorno alla sottoscrizione del contratto, ebbero in data 25.07.2016 ad acquistare il pavimento, laddove l'istallazione dell'impermeabilizzazione ebbe a concludersi il 29.07.2016, come dichiarato dai convenuti nella comunicazione inviata agli attori in tale data. Se vi fosse stata la necessità dell'acquisto di un pavimento specifico, le parti lo avrebbero inserito nell'accordo sottoscritto. Né risulta che la pavimentazione di tipo galleggiante era l'unica istallabile per ragioni tecniche. L'idoneità del pavimento in gres porcellanato ad essere installato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 sull'impermeabilizzazione con telo di PVC risulta dalla documentazione in atti relativa al tipo di impermeabilizzazione istallata e precisamente dal manuale di installazione del Mapeplan PVC con illustrazione delle stratigrafie di copertura. Questo giudicante, quale peritus peritorum, condivide e fa proprio il dettagliato, documentato e ben motivato parere tecnico dell'arch.
, prodotto in atti e certamente più attendibile di quello del Persona_1 geom. Controparte_4
Peraltro, tale direttore dei lavori, pur assistendo i convenuti già al momento della sottoscrizione del contratto del 19/07/2016, nulla suggerì loro in ordine all'indicazione del tipo di pavimentazione che avrebbero dovuto fornire gli attori, per motivi attinenti al mantenimento della preesistenza condizione di deflusso delle acque piovane. In verità è fatto notorio e di comune esperienza che prima della posa di un pavimento tradizionale, occorre fare il massetto di sabbia e cemento dando le pendenze necessarie per far rimanere inalterata la preesistente condizione di deflusso delle acque.
La verità è che i convenuti, come da essi stessi comunicato agli attori, non volevano fornire il materiale necessario alla posa in opera del gres porcellanato, in contrasto con quanto espressamente previsto in contratto, per il quale unico obbligo degli attori era l'acquisto della pavimentazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna i convenuti ad installare, a loro cura e spese, la pavimentazione fornita dagli attori, come meglio indicato e descritto in motivazione
2) Condanna in solido i convenuti al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa
e Iva come per legge.
Così deciso in data 11/04/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6