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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1463/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Anna Ferrari Consigliere istr. rel. dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1463/20223 promossa da:
Parte_1
(p. IVA ), in persona del suo amministratore e legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., sig. (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Amelia Chiantese con domicilio eletto all'indirizzo digitale PEC:
Email_1
Appellante nei confronti di:
(cod. fisc. e. P. Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Prof. Stefano D'Ercole ed elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale PEC:
Email_2
Appellata
1 Oggetto: contratti bancari
Provvedimento impugnato: sentenza n. 1594 resa in data 27 febbraio 2023 e pubblicata in data 28 febbraio 2023 del Tribunale di Milano
Conclusioni
Per l'appellante
l'adito Collegio Voglia accogliere i capi di gravame portati alla sua attenzione per veder riformata la sentenza n. 1594/2023 del Tribunale di Milano –Sez. VI –G. Parte_2 previa: a) emissione di ordine di esibizione a carico della banca appellata de contratto di accensione del c/c ordinario n. 020009693 (rinumerato 669822) e dei relativi contratti di affidamento susseguitisi fino al 25 agosto 2004 , nonché degli E/C completi di scalari e riepilogo competenze dall'accensione a tutto il 31.12.1994; b) in assenza di detta documentazione, e riconosciuta come non dovuta alcuna periodicità di capitalizzazione fino al 25 agosto 2004 (per la non dimostrata accettazione da parte della correntista della capitalizzazione con periodicità trimestrale paritetica), ammissione di TU contabile applicando ai ricalcoli, sempre fino al 25 agosto 2004, esclusivamente i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB con i criteri individuati da risalente ed unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, e con eliminazione della CMS, delle valute (c.d. giorni banca) e delle spese di chiusura trimestrale, sempre perché privi di supporto contrattuale;
b-1) partendo da “saldo zero” ove il primo saldo banca disponibile risulti a debito della società correntista;
c) al saldo così rettificato alla data del 25 agosto 2004, applicare nel prosieguo e fino all'estinzione del rapporto le condizioni economiche indicate nella contrattualistica datata 25 agosto 2004. Posto che il saldo banca debitore alla data del 23 settembre 2009 veniva integralmente pagato dalla correntista per l'estinzione del rapporto, disporre per la restituzione all'appellante di tutte le somme individuate come non dovute per effetto delle declarate e declarande inesistenza/nullità/illegittimità delle clausole contrattuali. In subordine, si riconosca alla il diritto di ripetere l'indebito emergente Parte_1 per differenza tra saldo banca e alla data del 3 aprile 2009, pari ad €uro 28.287,25=, oltre interessi di legge dal 3 aprile 2009 al soddisfo, tenuto conto che detto importo è sicuramente frutto di calcoli illegittimi e che lo stesso si è trascinato fino alla chiusura definitiva del conto, chiusura determinata da un pagamento estintivo. In ogni caso, riformata l'appellata sentenza, condannare la banca al pagamento in favore dell'appellante Parte_1
in persona del del l.r.p.t., delle spese del doppio grado di giudizio, costo della
[...] strazione sentenza di I° grado, ed ai relativi compensi professionali
Per l'appellata
2 - in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342, co. 1 c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
- sempre in via preliminare, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare a norma dell'art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'appello proposto dalla società Parte_1 con ogni conseguente statuizione;
[...]
- nel merito, in via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
- Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. 1594 resa in data 27 Parte_3
febbraio 2023 e pubblicata in data 28 febbraio 2023 con la quale il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto la domanda di esso accertando e dichiarando che, in Pt_3
relazione al conto corrente bancario numero 669822 già numero 2000693 chiuso in data
23 settembre 2009 con saldo zero, (di seguito anche soltanto “banca”), CP_1
parte convenuta, aveva addebitato euro 38.368,26 per interessi passivi a seguito di capitalizzazione illecita1. Il Tribunale di Milano aveva respinto tutte le restanti domande di parte attrice che aveva lamentato l'illegittima applicazione da parte della banca di interessi ultralegali, spese, commissioni di massimo scoperto, valute, usura, anatocismo e che conseguentemente aveva quantificato nella maggior somma di euro 170.027,51, il credito maturato nei confronti della banca;
il Tribunale aveva condannato parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della banca convenuta ed aveva posto a carico della stessa parte attrice le spese per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, l'attore -che aveva riassunto la causa dopo l'ordinanza di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Campobasso preventivamente adito, causa instaurata con atto di citazione 29 novembre 2019- a sostegno della domanda aveva prodotto gli estratti conto decorrenti dall'anno 1995 ma non il relativo contratto;
né l'attore aveva allegato che la stipulazione del contratto fosse avvenuta in forma verbale. La banca costituendosi aveva prodotto copia della rinnovazione del contratto in data
25 agosto 2004 nella quale, in particolare, erano stabilite le condizioni economiche applicate ivi compreso l'anatocismo con pari periodicità. Inoltre, la banca aveva eccepito la prescrizione decennale decorrente dalla chiusura del conto del 23 settembre 2009.
Dopo aver disposto consulenza tecnica contabile, il Tribunale statuiva come dianzi descritto.
In particolare, il Tribunale:
- riteneva prescritte le rimesse solutorie precedenti il 3 aprile 2009 così accogliendo parzialmente l'eccezione spiegata dalla banca;
-reputava onere dell'attrice la produzione del contratto di conto corrente o allegare la stipulazione in forma verbale: specificava che non era invocabile l'art. 117 Tub e, quindi, ritenere che la banca sarebbe stata onerata di fornire la copia del contratto in ogni tempo. Andava, di contro, richiamato l'art. 119 Tub con l'annesso limite temporale decennale;
- interpretava l'art. 7 CICR nel senso di consentire un raffronto in concreto delle condizioni contrattuali: e nella fattispecie, non ricorreva alcun peggioramento per il correntista.
ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado Parte_4
affidando l'appello a tre motivi.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che gravasse su parte attrice l'onere della produzione del contratto necessariamente anteriore al 1995 (atteso che erano stati prodotti gli estratti conto da tale annualità). Secondo il Tribunale, non poteva soccorrere l'istanza di esibizione ai sensi dell'articolo 210 cpc formulata da parte attrice atteso che non risultava esservi inottemperanza della banca alla richiesta di cui all'art. 119 Tub. Invero, la richiesta di parte attrice era soltanto del 18 marzo 2019 ed il termine decennale di cui all'articolo
119 Tub doveva essere riferito anche al contratto.
L'appellante lamentava che l'art. 119 tub non potesse essere riferito al contratto di conto corrente e, pertanto, chiedeva che la Corte d'appello ordinasse alla banca l'esibizione i
4 sensi dell'art. 210 cpc dell'originario contratto intervenuto con la Banca CP_2
[...]
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della parte della sentenza impugnata afferente l'interpretazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000. In particolare, secondo il Tribunale la banca ha allegato e documentato di avere dato corretta attuazione alla citata delibera mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla Gazzetta Ufficiale con previsione della pari capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e creditori;
il Tribunale aveva concluso che nella fattispecie non occorreva una nuova sottoscrizione in quanto la modifica contrattuale intervenuta non era peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza. In dettaglio, il Tribunale riteneva in primo luogo possibile effettuare un raffronto con le condizioni applicate in precedenza;
verificava, pertanto, se sussistesse un peggioramento con le nuove condizioni: tale raffronto era effettuato avuto riguardo non alle condizioni legali ma a quelle in concreto e di fatto applicate dalla banca. Concludeva il Tribunale ritenendo che non vi era stato un peggioramento delle condizioni e, pertanto, non era necessaria l'approvazione da parte del correntista delle nuove condizioni. Secondo l'appellante, occorreva -di
contro
- nella fattispecie una specifica approvazione da parte del correntista per legittimare una capitalizzazione trimestrale sia pure paritetica: concludeva l'appellante ritenendo che in difetto di una specifica approvazione del correntista andasse eliminata ogni periodicità di capitalizzazione fino al
25 agosto 2004 -ovverossia la data in cui risale la prima accettazione della capitalizzazione trimestrale in regime di reciprocità- e non soltanto fino al 30 giugno
2000 (cfr. pag. 9 sentenza impugnata) come richiesto dal Tribunale al TU e alle cui risultanze il Tribunale stesso aveva aderito.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole della parte della sentenza in cui il
Tribunale ha ritenuto che il consulente tecnico contabile abbia correttamente evaso il quesito;
inoltre, l'appellante lamenta che il quesito peritale sia scarsamente comprensibile.
In particolare, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione formulata nel giudizio di prime cure dalla Banca convenuta, deducendo che il Ctu, nell'individuazione della natura solutoria delle rimesse in conto
5 corrente, avrebbe operato una indebita “compensazione atecnica” tra le competenze anatocistiche accertate e le rimesse solutorie anteriori al 3 aprile 2009.
La banca appellata costituendosi ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 348 bis e 342 cpc dell'appello.
Con riferimento al primo motivo di appello ne ha chiesto il rigetto in quanto il correntista, che agisce in giudizio contro la Banca, ha l'onere, innanzitutto, di produrre il contratto, e, in mancanza, la relativa domanda deve essere rigettata.
Con riguardo al secondo motivo di appello, la banca ne chiede il rigetto ed rimarca che, quanto ai contratti accesi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR in questione, come nella specie, la Banca ha provveduto alla pubblicazione in G.U. delle modalità di applicazione della predetta. A far data dal 1 luglio 2000, poi la Banca ha provveduto ad inserire la relativa clausola di pari periodicità.
Con riguardo al terzo motivo di appello, la Banca lo ritiene confuso e comunque infondato. Rappresenta che il consulente tecnico d'ufficio ha ampiamente motivato le proprie risultanze in punto rimesse solutorie e che non ha compiuto alcuna compensazione atecnica proprio come indicato dal giudice di primo grado. Inoltre, la
Banca si oppone alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe solo natura esplorativa alla luce delle carenze probatorie, a cominciare dal difetto della produzione del contratto originario del conto corrente.
La causa era chiamata per l'udienza di trattazione il 18 ottobre 2023 avanti al nominato consigliere istruttore;
era, quindi, rinviata, per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 20 novembre 2024 e veniva decisa alla camera di consiglio del
21 novembre 2024.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi la questione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'odierna appellata ai sensi dell'art. 342, comma 1, n.1) c.p.c.
La Corte ritiene che la questione in esame sia infondata.
6 L'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in legge n.
134 del 2012 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, va interpretato nel senso che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
La Corte rileva, ancora preliminarmente, come l'eccezione d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. debba intendersi superata fin dall'adozione del rito ordinario ex art. 352 c.p.c.
Infine, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale. Le istanze istruttorie, così come formulate dall'appellante, non presentano, comunque, i requisiti necessari per la loro ammissibilità apparendo la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica contabile meramente esplorativa.
7 Nel merito, l'appello non è fondato e come tale va rigettato per le ragioni di seguito espresse.
Con riferimento al primo motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza di primo grado, deducendo l'erronea e/o falsa applicazione, da parte del Tribunale di Milano, del disposto di cui agli artt. 119 Tub.
La doglianza non coglie nel segno.
Sulla questione di diritto relativa all'applicabilità dell'art. 119 TUB al contratto, ritiene la
Corte di dare continuità all'indirizzo già espresso nella propria sentenza n. 998/24, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.2: “La domanda svolta dall'odierna appellante e respinta dal Tribunale può essere, invece, astrattamente ricondotta alla previsione di cui all'art. 119 TUB.
Nella consapevolezza di interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, ritiene questa Corte, infatti, di aderire alla soluzione interpretativa che ravvisa il fondamento di un obbligo di consegna del contratto da parte della Banca nell'art. 119 TUB, interpretato estensivamente.
La possibilità di una interpretazione estensiva della norma citata è già stata riconosciuta dalla S.C. che ha ritenuto che, oltre alla copia della documentazione inerente a singole operazioni, “anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ., pure) dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993” (Cass. 35939/22). L'applicazione della norma citata anche ai contratti può, inoltre, costituire una modalità di attuazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, idonea a contemperare gli interessi di entrambe le parti.
Come ha osservato la S.C., infatti, “la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è
"un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (Cass. cit.).
L'applicazione della norma di cui all'art. 119 TUB implica, tuttavia, la delimitazione dell'obbligo di consegna entro il limite temporale dalla stessa norma indicato e cioè l'obbligo di consegna della Banca sussiste solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia.
Anche su tale limite temporale la S.C., seppure non in modo specifico con riferimento al contratto, si è espressa, ritenendolo adeguato: “…in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale […] sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità […], né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” (Cass. cit., in motivazione)”.
Correttamente, quindi, il Giudice di primo grado ha fatto rinvio al disposto dell'art. 119
Tub anziché all'art. 117 Tub.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellante si duole della parte della sentenza impugnata afferente l'interpretazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000.
9 La doglianza non può essere accolta.
Anche in tal caso, la Corte intende dare continuità -nella perdurante assenza di una pronuncia chiarificatrice della Suprema Corte- all'orientamento già espresso (cfr. C.A.
Milano n. 178/2024) secondo cui l'art. 7, commi 2 e 3, della delibera in questione va letto nel senso che è necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto soltanto se la modifica contrattuale è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza e che, quindi, il confronto previsto per evitare nuove sottoscrizioni massive andrebbe effettuato con le condizioni di fatto applicate e non con quelle legali: esattamente come effettuato in prime cure (cfr. da ultimo, ordinanza Cass. n. 5054/2024 e ordinanza
5064/2024)3. Invero, la condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della 3 Diverge dall'orientamento espresso in diverse occasioni dalla Suprema Corte (cfr. in particolare Cass.
9140/2020, Cass. n. 28215/2024), secondo cui le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente anteriori alla delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR e volto a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera. Tuttavia, rimarca osserva il Collegio che “questa interpretazione non sembra rispettare la lettera del disposto dell'art. 7 della delibera CICR, perché opera il raffronto non con le condizioni effettivamente applicate, ma rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere applicate, ricostruite ex post, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, cit;
qui non si tratta di attribuire una impossibile efficacia ad una clausola nulla, ma di rispettare la norma regolamentare che prende in considerazione solo le condizioni applicate in linea di fatto. Inoltre, l'orientamento contrario non è convincente neanche nel merito, dal momento che, pur ritenendo che il confronto debba essere operato con riferimento all'assenza di anatocismo (a seguito della nullità della clausola anatocistica), non si comprende perché l'inserimento della pari capitalizzazione dovrebbe comportare un peggioramento delle condizioni precedenti. È ovvio che il raffronto deve essere operato in astratto e non in base a situazioni contingenti, quali la presenza di un saldo debitore o creditore del conto;
tenuto conto di ciò, il passaggio da una assenza di anatocismo ad una disciplina che preveda la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con pari frequenza è di per sé neutro, perché gli effetti migliorativi o peggiorativi di tale clausola dipendono dalla situazione creditoria o debitoria del conto.” (cfr. C.A. Milano, sent. n. 178/2024 pubblicata il 22 gennaio 2024, Pres. est. Meroni).
10 possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del Tub è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione.
Correttamente, quindi, in prime cure si è operato un raffronto in concreto (sul cui esito l'appellante non ha inteso dolersi): da ciò deriva che la Banca ha correttamente adeguato il contratto di c/c oggetto di causa mediante pubblicazione della nuova clausola sulla
G.U.
Con riguardo al terzo motivo di appello (peraltro, non di chiara comprensione), osserva la Corte che la questione afferente l'individuazione delle rimesse solutorie era stata oggetto di discussione da parte del TU e del CT di parte attrice in sede di osservazioni. Il Ctu aveva rimarcato - in risposta agli indicati rilievi- nella relazione tecnica definitiva (cfr. pag. 18 della relazione) che l'individuazione delle rimesse solutorie veniva eseguita con specifico riferimento ai seguenti elementi dell'estratto conto: “data operazione”, “data valute”, “Uscite”, Entrate” “Fido complessivo”, nonché facendo ricorso al criterio del “saldo ricalcolato” dopo ogni operazione;
ciò peraltro in senso conforme all'orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. civ. nn. 7721/2023; 9141/2020,
3858/2021; da ultimo ordinanza n.7721 del 16 marzo 2023) in base al quale il calcolo delle rimesse va effettuato una volta che il conto sia stato epurato degli effetti dell'applicazione delle clausole nulle e non sulla base del saldo risultante dalle scritture contabili della Banca. Il TU ha così verificato in concreto che nel periodo esaminato ricorrono n. 4 rimesse solutorie (2/1/2009, 26/1/2009, 17/2/2009, 2/3/2009) per complessivi euro 134.639,36 eccedenti il totale dei maggiori interessi passivi addebitati a seguito della loro capitalizzazione pari ad euro 38.368,26; rimesse solutorie che non sono ripetibili in quanto intervenute nel decennio anteriore al 3 aprile 2009: e ciò a fronte della eccepita prescrizione da parte della Banca. Quindi, il TU non ha operato alcuna
11 compensazione atecnica: ha escluso la ripetizione di tali rimesse, in quanto pagamenti ultradecennali prescritti.
In conclusione, la Corte d'appello di Milano, per tutti i motivi di cui sopra e nei termini di cui al dispositivo, respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, applicati i parametri medi, in relazione al valore della controversia e all'attività difensiva concretamente svolta (che esclude, per l'appello, la fase istruttoria).
Si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I. respinge l'appello proposto da di Parte_1 Pt_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1 Parte_1 Parte_1
Tribunale di Milano n. 1594 resa in data 27 febbraio 2023 e pubblicata in data 28 febbraio 2023;
II. condanna Parte_1 Parte_1 Parte_1
alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del grado,
[...] Controparte_1
che liquida in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
III. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante
[...]
al pagamento di Parte_1
12 un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 novembre 2024.
Il Consigliere est.
Anna Ferrari Il Presidente
Rossella Milone
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In specie: “Il saldo del conto corrente era stato ricalcolato, tramite c.t.u., eliminando l'anatocismo fino al 30/6/2000
e con inserimento in conto del monte interessi precedentemente maturato alla data del 30/9/2000, prima scadenza trimestrale successiva all'adeguamento.” (cfr. pag. 9 sentenza).
3 2 V. Cass. 29017/21“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio
(nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Anna Ferrari Consigliere istr. rel. dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1463/20223 promossa da:
Parte_1
(p. IVA ), in persona del suo amministratore e legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., sig. (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Amelia Chiantese con domicilio eletto all'indirizzo digitale PEC:
Email_1
Appellante nei confronti di:
(cod. fisc. e. P. Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Prof. Stefano D'Ercole ed elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale PEC:
Email_2
Appellata
1 Oggetto: contratti bancari
Provvedimento impugnato: sentenza n. 1594 resa in data 27 febbraio 2023 e pubblicata in data 28 febbraio 2023 del Tribunale di Milano
Conclusioni
Per l'appellante
l'adito Collegio Voglia accogliere i capi di gravame portati alla sua attenzione per veder riformata la sentenza n. 1594/2023 del Tribunale di Milano –Sez. VI –G. Parte_2 previa: a) emissione di ordine di esibizione a carico della banca appellata de contratto di accensione del c/c ordinario n. 020009693 (rinumerato 669822) e dei relativi contratti di affidamento susseguitisi fino al 25 agosto 2004 , nonché degli E/C completi di scalari e riepilogo competenze dall'accensione a tutto il 31.12.1994; b) in assenza di detta documentazione, e riconosciuta come non dovuta alcuna periodicità di capitalizzazione fino al 25 agosto 2004 (per la non dimostrata accettazione da parte della correntista della capitalizzazione con periodicità trimestrale paritetica), ammissione di TU contabile applicando ai ricalcoli, sempre fino al 25 agosto 2004, esclusivamente i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB con i criteri individuati da risalente ed unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, e con eliminazione della CMS, delle valute (c.d. giorni banca) e delle spese di chiusura trimestrale, sempre perché privi di supporto contrattuale;
b-1) partendo da “saldo zero” ove il primo saldo banca disponibile risulti a debito della società correntista;
c) al saldo così rettificato alla data del 25 agosto 2004, applicare nel prosieguo e fino all'estinzione del rapporto le condizioni economiche indicate nella contrattualistica datata 25 agosto 2004. Posto che il saldo banca debitore alla data del 23 settembre 2009 veniva integralmente pagato dalla correntista per l'estinzione del rapporto, disporre per la restituzione all'appellante di tutte le somme individuate come non dovute per effetto delle declarate e declarande inesistenza/nullità/illegittimità delle clausole contrattuali. In subordine, si riconosca alla il diritto di ripetere l'indebito emergente Parte_1 per differenza tra saldo banca e alla data del 3 aprile 2009, pari ad €uro 28.287,25=, oltre interessi di legge dal 3 aprile 2009 al soddisfo, tenuto conto che detto importo è sicuramente frutto di calcoli illegittimi e che lo stesso si è trascinato fino alla chiusura definitiva del conto, chiusura determinata da un pagamento estintivo. In ogni caso, riformata l'appellata sentenza, condannare la banca al pagamento in favore dell'appellante Parte_1
in persona del del l.r.p.t., delle spese del doppio grado di giudizio, costo della
[...] strazione sentenza di I° grado, ed ai relativi compensi professionali
Per l'appellata
2 - in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342, co. 1 c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
- sempre in via preliminare, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare a norma dell'art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'appello proposto dalla società Parte_1 con ogni conseguente statuizione;
[...]
- nel merito, in via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
- Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. 1594 resa in data 27 Parte_3
febbraio 2023 e pubblicata in data 28 febbraio 2023 con la quale il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto la domanda di esso accertando e dichiarando che, in Pt_3
relazione al conto corrente bancario numero 669822 già numero 2000693 chiuso in data
23 settembre 2009 con saldo zero, (di seguito anche soltanto “banca”), CP_1
parte convenuta, aveva addebitato euro 38.368,26 per interessi passivi a seguito di capitalizzazione illecita1. Il Tribunale di Milano aveva respinto tutte le restanti domande di parte attrice che aveva lamentato l'illegittima applicazione da parte della banca di interessi ultralegali, spese, commissioni di massimo scoperto, valute, usura, anatocismo e che conseguentemente aveva quantificato nella maggior somma di euro 170.027,51, il credito maturato nei confronti della banca;
il Tribunale aveva condannato parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della banca convenuta ed aveva posto a carico della stessa parte attrice le spese per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, l'attore -che aveva riassunto la causa dopo l'ordinanza di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Campobasso preventivamente adito, causa instaurata con atto di citazione 29 novembre 2019- a sostegno della domanda aveva prodotto gli estratti conto decorrenti dall'anno 1995 ma non il relativo contratto;
né l'attore aveva allegato che la stipulazione del contratto fosse avvenuta in forma verbale. La banca costituendosi aveva prodotto copia della rinnovazione del contratto in data
25 agosto 2004 nella quale, in particolare, erano stabilite le condizioni economiche applicate ivi compreso l'anatocismo con pari periodicità. Inoltre, la banca aveva eccepito la prescrizione decennale decorrente dalla chiusura del conto del 23 settembre 2009.
Dopo aver disposto consulenza tecnica contabile, il Tribunale statuiva come dianzi descritto.
In particolare, il Tribunale:
- riteneva prescritte le rimesse solutorie precedenti il 3 aprile 2009 così accogliendo parzialmente l'eccezione spiegata dalla banca;
-reputava onere dell'attrice la produzione del contratto di conto corrente o allegare la stipulazione in forma verbale: specificava che non era invocabile l'art. 117 Tub e, quindi, ritenere che la banca sarebbe stata onerata di fornire la copia del contratto in ogni tempo. Andava, di contro, richiamato l'art. 119 Tub con l'annesso limite temporale decennale;
- interpretava l'art. 7 CICR nel senso di consentire un raffronto in concreto delle condizioni contrattuali: e nella fattispecie, non ricorreva alcun peggioramento per il correntista.
ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado Parte_4
affidando l'appello a tre motivi.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che gravasse su parte attrice l'onere della produzione del contratto necessariamente anteriore al 1995 (atteso che erano stati prodotti gli estratti conto da tale annualità). Secondo il Tribunale, non poteva soccorrere l'istanza di esibizione ai sensi dell'articolo 210 cpc formulata da parte attrice atteso che non risultava esservi inottemperanza della banca alla richiesta di cui all'art. 119 Tub. Invero, la richiesta di parte attrice era soltanto del 18 marzo 2019 ed il termine decennale di cui all'articolo
119 Tub doveva essere riferito anche al contratto.
L'appellante lamentava che l'art. 119 tub non potesse essere riferito al contratto di conto corrente e, pertanto, chiedeva che la Corte d'appello ordinasse alla banca l'esibizione i
4 sensi dell'art. 210 cpc dell'originario contratto intervenuto con la Banca CP_2
[...]
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della parte della sentenza impugnata afferente l'interpretazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000. In particolare, secondo il Tribunale la banca ha allegato e documentato di avere dato corretta attuazione alla citata delibera mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla Gazzetta Ufficiale con previsione della pari capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e creditori;
il Tribunale aveva concluso che nella fattispecie non occorreva una nuova sottoscrizione in quanto la modifica contrattuale intervenuta non era peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza. In dettaglio, il Tribunale riteneva in primo luogo possibile effettuare un raffronto con le condizioni applicate in precedenza;
verificava, pertanto, se sussistesse un peggioramento con le nuove condizioni: tale raffronto era effettuato avuto riguardo non alle condizioni legali ma a quelle in concreto e di fatto applicate dalla banca. Concludeva il Tribunale ritenendo che non vi era stato un peggioramento delle condizioni e, pertanto, non era necessaria l'approvazione da parte del correntista delle nuove condizioni. Secondo l'appellante, occorreva -di
contro
- nella fattispecie una specifica approvazione da parte del correntista per legittimare una capitalizzazione trimestrale sia pure paritetica: concludeva l'appellante ritenendo che in difetto di una specifica approvazione del correntista andasse eliminata ogni periodicità di capitalizzazione fino al
25 agosto 2004 -ovverossia la data in cui risale la prima accettazione della capitalizzazione trimestrale in regime di reciprocità- e non soltanto fino al 30 giugno
2000 (cfr. pag. 9 sentenza impugnata) come richiesto dal Tribunale al TU e alle cui risultanze il Tribunale stesso aveva aderito.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole della parte della sentenza in cui il
Tribunale ha ritenuto che il consulente tecnico contabile abbia correttamente evaso il quesito;
inoltre, l'appellante lamenta che il quesito peritale sia scarsamente comprensibile.
In particolare, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione formulata nel giudizio di prime cure dalla Banca convenuta, deducendo che il Ctu, nell'individuazione della natura solutoria delle rimesse in conto
5 corrente, avrebbe operato una indebita “compensazione atecnica” tra le competenze anatocistiche accertate e le rimesse solutorie anteriori al 3 aprile 2009.
La banca appellata costituendosi ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 348 bis e 342 cpc dell'appello.
Con riferimento al primo motivo di appello ne ha chiesto il rigetto in quanto il correntista, che agisce in giudizio contro la Banca, ha l'onere, innanzitutto, di produrre il contratto, e, in mancanza, la relativa domanda deve essere rigettata.
Con riguardo al secondo motivo di appello, la banca ne chiede il rigetto ed rimarca che, quanto ai contratti accesi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR in questione, come nella specie, la Banca ha provveduto alla pubblicazione in G.U. delle modalità di applicazione della predetta. A far data dal 1 luglio 2000, poi la Banca ha provveduto ad inserire la relativa clausola di pari periodicità.
Con riguardo al terzo motivo di appello, la Banca lo ritiene confuso e comunque infondato. Rappresenta che il consulente tecnico d'ufficio ha ampiamente motivato le proprie risultanze in punto rimesse solutorie e che non ha compiuto alcuna compensazione atecnica proprio come indicato dal giudice di primo grado. Inoltre, la
Banca si oppone alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe solo natura esplorativa alla luce delle carenze probatorie, a cominciare dal difetto della produzione del contratto originario del conto corrente.
La causa era chiamata per l'udienza di trattazione il 18 ottobre 2023 avanti al nominato consigliere istruttore;
era, quindi, rinviata, per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 20 novembre 2024 e veniva decisa alla camera di consiglio del
21 novembre 2024.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi la questione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'odierna appellata ai sensi dell'art. 342, comma 1, n.1) c.p.c.
La Corte ritiene che la questione in esame sia infondata.
6 L'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in legge n.
134 del 2012 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, va interpretato nel senso che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
La Corte rileva, ancora preliminarmente, come l'eccezione d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. debba intendersi superata fin dall'adozione del rito ordinario ex art. 352 c.p.c.
Infine, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale. Le istanze istruttorie, così come formulate dall'appellante, non presentano, comunque, i requisiti necessari per la loro ammissibilità apparendo la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica contabile meramente esplorativa.
7 Nel merito, l'appello non è fondato e come tale va rigettato per le ragioni di seguito espresse.
Con riferimento al primo motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza di primo grado, deducendo l'erronea e/o falsa applicazione, da parte del Tribunale di Milano, del disposto di cui agli artt. 119 Tub.
La doglianza non coglie nel segno.
Sulla questione di diritto relativa all'applicabilità dell'art. 119 TUB al contratto, ritiene la
Corte di dare continuità all'indirizzo già espresso nella propria sentenza n. 998/24, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.2: “La domanda svolta dall'odierna appellante e respinta dal Tribunale può essere, invece, astrattamente ricondotta alla previsione di cui all'art. 119 TUB.
Nella consapevolezza di interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, ritiene questa Corte, infatti, di aderire alla soluzione interpretativa che ravvisa il fondamento di un obbligo di consegna del contratto da parte della Banca nell'art. 119 TUB, interpretato estensivamente.
La possibilità di una interpretazione estensiva della norma citata è già stata riconosciuta dalla S.C. che ha ritenuto che, oltre alla copia della documentazione inerente a singole operazioni, “anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ., pure) dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993” (Cass. 35939/22). L'applicazione della norma citata anche ai contratti può, inoltre, costituire una modalità di attuazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, idonea a contemperare gli interessi di entrambe le parti.
Come ha osservato la S.C., infatti, “la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è
"un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (Cass. cit.).
L'applicazione della norma di cui all'art. 119 TUB implica, tuttavia, la delimitazione dell'obbligo di consegna entro il limite temporale dalla stessa norma indicato e cioè l'obbligo di consegna della Banca sussiste solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia.
Anche su tale limite temporale la S.C., seppure non in modo specifico con riferimento al contratto, si è espressa, ritenendolo adeguato: “…in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale […] sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità […], né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” (Cass. cit., in motivazione)”.
Correttamente, quindi, il Giudice di primo grado ha fatto rinvio al disposto dell'art. 119
Tub anziché all'art. 117 Tub.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellante si duole della parte della sentenza impugnata afferente l'interpretazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000.
9 La doglianza non può essere accolta.
Anche in tal caso, la Corte intende dare continuità -nella perdurante assenza di una pronuncia chiarificatrice della Suprema Corte- all'orientamento già espresso (cfr. C.A.
Milano n. 178/2024) secondo cui l'art. 7, commi 2 e 3, della delibera in questione va letto nel senso che è necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto soltanto se la modifica contrattuale è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza e che, quindi, il confronto previsto per evitare nuove sottoscrizioni massive andrebbe effettuato con le condizioni di fatto applicate e non con quelle legali: esattamente come effettuato in prime cure (cfr. da ultimo, ordinanza Cass. n. 5054/2024 e ordinanza
5064/2024)3. Invero, la condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della 3 Diverge dall'orientamento espresso in diverse occasioni dalla Suprema Corte (cfr. in particolare Cass.
9140/2020, Cass. n. 28215/2024), secondo cui le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente anteriori alla delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR e volto a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera. Tuttavia, rimarca osserva il Collegio che “questa interpretazione non sembra rispettare la lettera del disposto dell'art. 7 della delibera CICR, perché opera il raffronto non con le condizioni effettivamente applicate, ma rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere applicate, ricostruite ex post, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, cit;
qui non si tratta di attribuire una impossibile efficacia ad una clausola nulla, ma di rispettare la norma regolamentare che prende in considerazione solo le condizioni applicate in linea di fatto. Inoltre, l'orientamento contrario non è convincente neanche nel merito, dal momento che, pur ritenendo che il confronto debba essere operato con riferimento all'assenza di anatocismo (a seguito della nullità della clausola anatocistica), non si comprende perché l'inserimento della pari capitalizzazione dovrebbe comportare un peggioramento delle condizioni precedenti. È ovvio che il raffronto deve essere operato in astratto e non in base a situazioni contingenti, quali la presenza di un saldo debitore o creditore del conto;
tenuto conto di ciò, il passaggio da una assenza di anatocismo ad una disciplina che preveda la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con pari frequenza è di per sé neutro, perché gli effetti migliorativi o peggiorativi di tale clausola dipendono dalla situazione creditoria o debitoria del conto.” (cfr. C.A. Milano, sent. n. 178/2024 pubblicata il 22 gennaio 2024, Pres. est. Meroni).
10 possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del Tub è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione.
Correttamente, quindi, in prime cure si è operato un raffronto in concreto (sul cui esito l'appellante non ha inteso dolersi): da ciò deriva che la Banca ha correttamente adeguato il contratto di c/c oggetto di causa mediante pubblicazione della nuova clausola sulla
G.U.
Con riguardo al terzo motivo di appello (peraltro, non di chiara comprensione), osserva la Corte che la questione afferente l'individuazione delle rimesse solutorie era stata oggetto di discussione da parte del TU e del CT di parte attrice in sede di osservazioni. Il Ctu aveva rimarcato - in risposta agli indicati rilievi- nella relazione tecnica definitiva (cfr. pag. 18 della relazione) che l'individuazione delle rimesse solutorie veniva eseguita con specifico riferimento ai seguenti elementi dell'estratto conto: “data operazione”, “data valute”, “Uscite”, Entrate” “Fido complessivo”, nonché facendo ricorso al criterio del “saldo ricalcolato” dopo ogni operazione;
ciò peraltro in senso conforme all'orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. civ. nn. 7721/2023; 9141/2020,
3858/2021; da ultimo ordinanza n.7721 del 16 marzo 2023) in base al quale il calcolo delle rimesse va effettuato una volta che il conto sia stato epurato degli effetti dell'applicazione delle clausole nulle e non sulla base del saldo risultante dalle scritture contabili della Banca. Il TU ha così verificato in concreto che nel periodo esaminato ricorrono n. 4 rimesse solutorie (2/1/2009, 26/1/2009, 17/2/2009, 2/3/2009) per complessivi euro 134.639,36 eccedenti il totale dei maggiori interessi passivi addebitati a seguito della loro capitalizzazione pari ad euro 38.368,26; rimesse solutorie che non sono ripetibili in quanto intervenute nel decennio anteriore al 3 aprile 2009: e ciò a fronte della eccepita prescrizione da parte della Banca. Quindi, il TU non ha operato alcuna
11 compensazione atecnica: ha escluso la ripetizione di tali rimesse, in quanto pagamenti ultradecennali prescritti.
In conclusione, la Corte d'appello di Milano, per tutti i motivi di cui sopra e nei termini di cui al dispositivo, respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, applicati i parametri medi, in relazione al valore della controversia e all'attività difensiva concretamente svolta (che esclude, per l'appello, la fase istruttoria).
Si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I. respinge l'appello proposto da di Parte_1 Pt_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1 Parte_1 Parte_1
Tribunale di Milano n. 1594 resa in data 27 febbraio 2023 e pubblicata in data 28 febbraio 2023;
II. condanna Parte_1 Parte_1 Parte_1
alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del grado,
[...] Controparte_1
che liquida in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
III. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante
[...]
al pagamento di Parte_1
12 un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 novembre 2024.
Il Consigliere est.
Anna Ferrari Il Presidente
Rossella Milone
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In specie: “Il saldo del conto corrente era stato ricalcolato, tramite c.t.u., eliminando l'anatocismo fino al 30/6/2000
e con inserimento in conto del monte interessi precedentemente maturato alla data del 30/9/2000, prima scadenza trimestrale successiva all'adeguamento.” (cfr. pag. 9 sentenza).
3 2 V. Cass. 29017/21“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio
(nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”.
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