Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 426/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 10/02/2025 nella causa n. 426/2023 RGL, promossa da:
e , assistiti dagli avv.ti TAVELLA Parte_1 Parte_2
GIOACCHINO MASSIMILIANO e CELLA DANIELE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza ingiunzione OI-000871017, con la quale l Controparte_2 ordinava di pagare la somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento a novembre 2016 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre ad € 6,60 per spese.
Parte ricorrente ha affermato di non aver mai ricevuto notifica dell'atto di accertamento prodromico e di aver formulato istanza di rateazione delle somme oggetto di avviso di addebito medio tempore notificatogli dall , ha eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/1981 e la prescrizione CP_1 dei crediti , dando altresì atto della adesione alla definizione agevolata ex L. 197/2022 dei CP_1
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carichi portati dall'avviso di addebito notificatogli;
egli ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Nel merito:
- in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o la non debenza della pretesa sanzionatoria oggetto degli atti presupposti indicati all'interno dell'ordinanza ingiunzione di cui è causa in ragione della carenza di prova e/o dell'invalidità della loro regolare notificazione e per
l'effetto dichiarare nulla e/o comunque disporre l'annullamento della predetta ordinanza ingiunzione impugnata unitamente a tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti;
- in subordine, accertare e dichiarare la decadenza dell dalla pretesa di riscossione della CP_1 sanzione amministrativa oggetto di causa, in quanto la relativa potestà non è stata esercitata entro il termine fissato dalla legge ex artt. 14 L.689/1981 e 9 D.lgs. 8/2016 e per l'effetto dichiarare nulla
e/o comunque disporre l'annullamento annullare della predetta ordinanza ingiunzione impugnata unitamente a tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'estinzione in tutto ovvero in parte del diritto alla riscossione della sanzione amministrativa oggetto della ordinanza-ingiunzione n. OI-
000871017 impugnata per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81 e per l'effetto dichiarare nulla e/o comunque disporre l'annullamento annullare della predetta ordinanza ingiunzione impugnata unitamente a tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti;
- in via gradata alle superiori domande, accertare e dichiarare che l è privo del potere di CP_1 ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa qui contestata in quanto costituente sanzione accessoria al debito contributivo residuo rientrante nella adesione alla definizione agevolata presentata dal legale rappresentante pro tempore della in data Parte_1
19.01.2023 di cui in premessa e per l'effetto dichiarare nulla e/o comunque disporre l'annullamento annullare della predetta ordinanza ingiunzione impugnata unitamente a tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti;
- in ogni caso, con vittoria delle spese, competenze professionali del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, oltre CPA ed IVA di legge.”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della disposta rideterminazione della sanzione alla luce della novella legislativa medio tempore intervenuta.
L'udienza è stata quindi rinviata per consentire al ricorrente di valutare la possibilità del pagamento della sanzione come rideterminata dall . CP_1
All'udienza odierna le parti hanno dato atto dell'avvenuto pagamento degli importi oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta, come rideterminata nelle more del giudizio, e hanno concluso per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento e della conseguente estinzione delle sanzioni irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione
2 RGL n. 426/2023
della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 10/2/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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