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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/05/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Specializzata Impresa
R.G. 433/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: responsabilità. vs gli organi amministrativi e di controllo nella causa iscritta al n. 433 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
24/01/1967, residente a [...], Regione Isole 5, rappresentata e difesa dall'Avvocatessa Giannella Francesca (C.F. - PEC C.F._2
e dall'Avvocato Murialdo Paolo ( Email_1 C.F._3
– PEC ed elettivamente domiciliata
[...] Email_2
presso lo studio di quest'ultimo in Savona, Corso Italia 15/6, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
appellato contumace
(ordinanza 5/2/2025)
Termine per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. al 20/3/2025
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, per i motivi tutti indicati in narrativa ed ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa ammissione delle prove dedotte in primo grado e non accolte, - in accoglimento del dispiegato appello ed in parziale riforma della sentenza Tribunale di Genova, quinta sezione civile, n. 382/2024 del 5/12/2023 pubblicata il 7/2/2024 in relazione al capo con cui la parte convenuta viene condannata alla refusione delle spese di lite e di Ctu in favore del , disporre la condanna a Controparte_1 carico dell'erede con beneficio di inventario e nei limiti di cui all'art. 490 2° comma n.
2) c.c.,
-vinte le spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Francesca Giannella che si dichiara antistataria”.
* * *
-parte appellata non ha rassegnato Controparte_1
conclusioni per essere contumace.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale con sentenza 382/2024 pubblicata il 7/2/2024 così decideva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt. 275 e ss, 281 quinquies comma 1 del c.p.c.:
CONDANNA parte convenuta a versare al fallimento attore la somma di euro
389.700,00 nei limiti di cui all'art. 490 c.c. siccome applicabili in ragione della dichiarazione resa al Notaio iscritto al Collegio di Savona, del 6 CP_2
febbraio 2019, il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma suddetta via via rivalutata dal 2 agosto 2018 ad oggi;
CONDANNA la stessa parte a rifondere al fallimento attore le spese di lite che si liquidano in euro 22.457,00 per oneri di difesa oltre a rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica, i.v.a. e
c.p.a. da computarsi sulla prima somma, come per legge;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta”.
Invero, il aveva citato in giudizio Controparte_1
quale unica erede di Italia, già, a sua Parte_1 Persona_1 volta, moglie ed unica erede di con un'azione di responsabilità, ai Controparte_1
sensi degli articoli 2393 e 2394 c.c., a carico degli amministratori della società poi pag. 2/7 fallita, cioè (socio unico a lungo amministratore della società) e Controparte_1 [...]
(socia unica ed erede di , nonché amministratrice per un Persona_1 CP_1
breve periodo della società). si costituiva da subito evidenziando di aver accettato con Parte_1 beneficio di inventario l'eredità morendo dismessa da , Controparte_3
contestando nel merito le domande attoree.
Il Tribunale di Genova individuava solo una responsabilità in capo a CP_1
ai sensi dell'art. 2486, primo e secondo comma, c.c., escludendo qualsiasi
[...] condotta di e di (“Nell'intera causa Controparte_3 Parte_1
non sono indicati specifici atti di malagestio e tanto meno è indicata una specifica efficacia causale di una qualche scelta di amministrazione avventata. Tanto meno ciò si rileva nei confronti della sig. ra , sopravvissuta al marito solo pochi mesi, e della Per_1
odierna convenuta la che nominò un liquidatore quasi immediatamente dopo la accettazione. La responsabilità del è solo da prosecuzione illecita della società CP_1
e si fonda sulla violazione dell'obbligo di amministrazione conservativa (perso il capitale) di cui all'art. 2486 cc commi I e II.” cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
Era, quindi, individuata solo una responsabilità di nei termini Controparte_1 esposti con un danno quantificato all'esito di CTU in 389.700,00 euro, posti a carico di quale erede di Italia nel cui patrimonio Parte_1 Persona_1
erano transitate le posizioni giuridiche di . Il Tribunale conteneva poi Controparte_1 la condanna “nei limiti di cui all'art. 490 c.c. siccome applicabili in ragione della dichiarazione resa al Notaio iscritto al Collegio di Savona, del 6 CP_2 febbraio 2019” (cfr. pag. 10 sentenza impugnata) e, infine, condannava Parte_1
al pagamento dele spese di lite (22.457,00 euro) e di CTU.
[...]
rilevato che la condanna alle spese legali non era stata Parte_1 pronunciata “nei limiti di cui all'art. 490 c.c.”, depositava un ricorso per correzione di errore materiale che veniva però rigettato dal Collegio che così si pronunciava:
“L'istanza tende palesemente ad ottenere un esito difforme dal contenuto dispositivo della sentenza, ma non automaticamente ricavabile dalla motivazione, dato del tutto testuale.
pag. 3/7 Peraltro, l'istanza non poggia sulla presunta adesione a principio di diritto posto che le spese di lite sono proprie della parte formale del giudizio e non sono debiti dell'eredità cui possa applicarsi il beneficio” (cfr. doc. 6 ). Parte_1
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello e lamentava che il Tribunale di Genova non Parte_1 avesse contenuto anche la condanna alle spese nei limiti di cui all'articolo 490 c.c., giacché l'appellante, convenuta in primo grado aveva da subito protestato la propria qualità di erede con beneficio di inventario ed era stata condannata nel merito proprio in tale qualità. formulava, quindi tre censure di appello: i) violazione degli artt. Parte_1
511 c.c. e 94 c.p.c. e dell'art. 490, secondo comma c.c. in relazione al capo della sentenza che ha condannato alla refusione delle spese legali e di CTU la convenuta limitatamente alla parte in cui viene condannata in proprio e senza disporre la limitazione di responsabilità di cui all'art. 490; ii) violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. per ultra petizione ed in relazione all'art. 132, comma secondo, c.p.c. per contraddittoria e illogica motivazione in relazione al capo della sentenza che ha condannato alla refusione delle spese legali e di CTU la convenuta in proprio;
iii) violazione dell'art. 94 c.p.c. in relazione all'art. 132, secondo comma c.p.c.
e 118 primo comma disp. att. c.p.c. per omessa motivazione in relazione al capo della sentenza che ha condannato alla refusione delle spese legali e di CTU la convenuta in proprio.
L'appellante rassegnava, quindi le conclusioni in epigrafe trascritte e chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata in punto spese, evidenziando la manifesta fondatezza dell'appello e la sussistenza del periculum in mora.
Il non si costituiva e veniva dichiarato Controparte_1 contumace. Era accolta l'istanza di sospensiva ed era fissata udienza di discussione orale innanzi al Collegio previa concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle note conclusive.
pag. 4/7 L'appellante procedeva a discutere la causa innanzi al Collegio che tratteneva la causa in decisione.
* * *
3. Sulle censure di appello.
Le tre censure di appello possono essere trattate congiuntamente perché tutte legate al mancato contenimento da parte del Tribunale di Genova della condanna alle spese di lite e di CTU nei limiti di cui all'articolo 490 c.c., risultando in Parte_1
giudizio quale erede beneficiata di . Controparte_3
Invero, l'appellante lamenta: i) la violazione degli artt. 511 c.c. e 94 c.p.c. e dell'art. 490, secondo comma c.c. per essere stata condannata alla refusione delle spese legali e di CTU in proprio e senza la limitazione di responsabilità di cui all'art. 490; ii) la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. per ultra petizione ed in relazione all'art. 132, comma secondo, c.p.c. per contraddittoria e illogica motivazione in relazione al capo della sentenza che ha condannato alla refusione delle spese legali e di CTU la convenuta in proprio;
iii) la violazione dell'art. 94 c.p.c. in relazione all'art. 132, secondo comma c.p.c. e 118 primo comma disp. att. c.p.c. per omessa motivazione in relazione al capo della sentenza che ha condannato alla refusione delle spese legali e di CTU la convenuta in proprio.
Le censure sono infondate. si è costituita in giudizio quale erede beneficiata di Parte_1 [...]
ma ha formulato eccezioni in rito e difese di merito al punto che è Controparte_3
stato necessario disporre una CTU.
L'appellante nel giudizio di primo grado ha rassegnato queste conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, sezione specializzata imprese, previa ammissione dei mezzi di prova tutti dedotti, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione:
I nel rito: dichiarare la propria incompetenza per materia e territorio in favore del
Tribunale di Savona – sezione lavoro - o in via subordinata del Tribunale di
Alessandria – sezione lavoro - rispetto alla domanda di accertamento e condanna della
IG.ra in proprio al pagamento del preteso credito di euro 9.851,73 per Parte_1
uso promiscuo di auto aziendale;
pag. 5/7 II. nel merito ed i via principale: rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, prescritte e/o del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, ridurre la pretesa avversaria delle somme non dovute e comunque non provate ed, in ogni caso, limitare la responsabilità della
IGnora ai sensi dell'art. 490, comma 2 n. 2), c.c.. Parte_1
In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Ritiene questa Corte di aderire al principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio con la sentenza 852/1972 secondo cui “ai sensi dell'art 490,n 2,cod civ, l'erede che abbia accettato l'eredita con beneficio d'inventario, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, ma resta obbligato a corrispondere le spese conseguenti al suo comportamento litigioso, secondo il principio generale della soccombenza, e non inquadrabili, quindi, fra i debiti dell'eredità”.
Invero, il principio di diritto espresso dalla più recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 9350/2017, richiamata dall'appellante, sembra riferirsi alla sola ipotesi in cui l'erede beneficiato evocato in causa, non formuli alcuna eccezione, difesa o domanda, rimettendosi all'esito del giudizio.
Il Giudice di primo grado, invero, ha fatto riferimento ai principi sopra esposti nel proprio decreto di rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale, indicando che
“le spese di lite sono proprie della parte formale del giudizio e non sono debiti dell'eredità cui possa applicarsi il beneficio”.
Le prime tre censure per le ragioni esposte vanno rigettate.
* * *
4. Sulla pronuncia in punto spese del presente grado.
Quanto alle spese del presente grado, attesa la mancata costituzione del
, nulla va disposto. CP_1
* * *
5. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve, infine, dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
pag. 6/7 del 2002” (Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass.
26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. NULLA in punto spese;
3. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 16/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Specializzata Impresa
R.G. 433/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: responsabilità. vs gli organi amministrativi e di controllo nella causa iscritta al n. 433 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
24/01/1967, residente a [...], Regione Isole 5, rappresentata e difesa dall'Avvocatessa Giannella Francesca (C.F. - PEC C.F._2
e dall'Avvocato Murialdo Paolo ( Email_1 C.F._3
– PEC ed elettivamente domiciliata
[...] Email_2
presso lo studio di quest'ultimo in Savona, Corso Italia 15/6, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
appellato contumace
(ordinanza 5/2/2025)
Termine per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. al 20/3/2025
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, per i motivi tutti indicati in narrativa ed ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa ammissione delle prove dedotte in primo grado e non accolte, - in accoglimento del dispiegato appello ed in parziale riforma della sentenza Tribunale di Genova, quinta sezione civile, n. 382/2024 del 5/12/2023 pubblicata il 7/2/2024 in relazione al capo con cui la parte convenuta viene condannata alla refusione delle spese di lite e di Ctu in favore del , disporre la condanna a Controparte_1 carico dell'erede con beneficio di inventario e nei limiti di cui all'art. 490 2° comma n.
2) c.c.,
-vinte le spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Francesca Giannella che si dichiara antistataria”.
* * *
-parte appellata non ha rassegnato Controparte_1
conclusioni per essere contumace.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale con sentenza 382/2024 pubblicata il 7/2/2024 così decideva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt. 275 e ss, 281 quinquies comma 1 del c.p.c.:
CONDANNA parte convenuta a versare al fallimento attore la somma di euro
389.700,00 nei limiti di cui all'art. 490 c.c. siccome applicabili in ragione della dichiarazione resa al Notaio iscritto al Collegio di Savona, del 6 CP_2
febbraio 2019, il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma suddetta via via rivalutata dal 2 agosto 2018 ad oggi;
CONDANNA la stessa parte a rifondere al fallimento attore le spese di lite che si liquidano in euro 22.457,00 per oneri di difesa oltre a rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica, i.v.a. e
c.p.a. da computarsi sulla prima somma, come per legge;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta”.
Invero, il aveva citato in giudizio Controparte_1
quale unica erede di Italia, già, a sua Parte_1 Persona_1 volta, moglie ed unica erede di con un'azione di responsabilità, ai Controparte_1
sensi degli articoli 2393 e 2394 c.c., a carico degli amministratori della società poi pag. 2/7 fallita, cioè (socio unico a lungo amministratore della società) e Controparte_1 [...]
(socia unica ed erede di , nonché amministratrice per un Persona_1 CP_1
breve periodo della società). si costituiva da subito evidenziando di aver accettato con Parte_1 beneficio di inventario l'eredità morendo dismessa da , Controparte_3
contestando nel merito le domande attoree.
Il Tribunale di Genova individuava solo una responsabilità in capo a CP_1
ai sensi dell'art. 2486, primo e secondo comma, c.c., escludendo qualsiasi
[...] condotta di e di (“Nell'intera causa Controparte_3 Parte_1
non sono indicati specifici atti di malagestio e tanto meno è indicata una specifica efficacia causale di una qualche scelta di amministrazione avventata. Tanto meno ciò si rileva nei confronti della sig. ra , sopravvissuta al marito solo pochi mesi, e della Per_1
odierna convenuta la che nominò un liquidatore quasi immediatamente dopo la accettazione. La responsabilità del è solo da prosecuzione illecita della società CP_1
e si fonda sulla violazione dell'obbligo di amministrazione conservativa (perso il capitale) di cui all'art. 2486 cc commi I e II.” cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
Era, quindi, individuata solo una responsabilità di nei termini Controparte_1 esposti con un danno quantificato all'esito di CTU in 389.700,00 euro, posti a carico di quale erede di Italia nel cui patrimonio Parte_1 Persona_1
erano transitate le posizioni giuridiche di . Il Tribunale conteneva poi Controparte_1 la condanna “nei limiti di cui all'art. 490 c.c. siccome applicabili in ragione della dichiarazione resa al Notaio iscritto al Collegio di Savona, del 6 CP_2 febbraio 2019” (cfr. pag. 10 sentenza impugnata) e, infine, condannava Parte_1
al pagamento dele spese di lite (22.457,00 euro) e di CTU.
[...]
rilevato che la condanna alle spese legali non era stata Parte_1 pronunciata “nei limiti di cui all'art. 490 c.c.”, depositava un ricorso per correzione di errore materiale che veniva però rigettato dal Collegio che così si pronunciava:
“L'istanza tende palesemente ad ottenere un esito difforme dal contenuto dispositivo della sentenza, ma non automaticamente ricavabile dalla motivazione, dato del tutto testuale.
pag. 3/7 Peraltro, l'istanza non poggia sulla presunta adesione a principio di diritto posto che le spese di lite sono proprie della parte formale del giudizio e non sono debiti dell'eredità cui possa applicarsi il beneficio” (cfr. doc. 6 ). Parte_1
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello e lamentava che il Tribunale di Genova non Parte_1 avesse contenuto anche la condanna alle spese nei limiti di cui all'articolo 490 c.c., giacché l'appellante, convenuta in primo grado aveva da subito protestato la propria qualità di erede con beneficio di inventario ed era stata condannata nel merito proprio in tale qualità. formulava, quindi tre censure di appello: i) violazione degli artt. Parte_1
511 c.c. e 94 c.p.c. e dell'art. 490, secondo comma c.c. in relazione al capo della sentenza che ha condannato alla refusione delle spese legali e di CTU la convenuta limitatamente alla parte in cui viene condannata in proprio e senza disporre la limitazione di responsabilità di cui all'art. 490; ii) violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. per ultra petizione ed in relazione all'art. 132, comma secondo, c.p.c. per contraddittoria e illogica motivazione in relazione al capo della sentenza che ha condannato alla refusione delle spese legali e di CTU la convenuta in proprio;
iii) violazione dell'art. 94 c.p.c. in relazione all'art. 132, secondo comma c.p.c.
e 118 primo comma disp. att. c.p.c. per omessa motivazione in relazione al capo della sentenza che ha condannato alla refusione delle spese legali e di CTU la convenuta in proprio.
L'appellante rassegnava, quindi le conclusioni in epigrafe trascritte e chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata in punto spese, evidenziando la manifesta fondatezza dell'appello e la sussistenza del periculum in mora.
Il non si costituiva e veniva dichiarato Controparte_1 contumace. Era accolta l'istanza di sospensiva ed era fissata udienza di discussione orale innanzi al Collegio previa concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle note conclusive.
pag. 4/7 L'appellante procedeva a discutere la causa innanzi al Collegio che tratteneva la causa in decisione.
* * *
3. Sulle censure di appello.
Le tre censure di appello possono essere trattate congiuntamente perché tutte legate al mancato contenimento da parte del Tribunale di Genova della condanna alle spese di lite e di CTU nei limiti di cui all'articolo 490 c.c., risultando in Parte_1
giudizio quale erede beneficiata di . Controparte_3
Invero, l'appellante lamenta: i) la violazione degli artt. 511 c.c. e 94 c.p.c. e dell'art. 490, secondo comma c.c. per essere stata condannata alla refusione delle spese legali e di CTU in proprio e senza la limitazione di responsabilità di cui all'art. 490; ii) la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. per ultra petizione ed in relazione all'art. 132, comma secondo, c.p.c. per contraddittoria e illogica motivazione in relazione al capo della sentenza che ha condannato alla refusione delle spese legali e di CTU la convenuta in proprio;
iii) la violazione dell'art. 94 c.p.c. in relazione all'art. 132, secondo comma c.p.c. e 118 primo comma disp. att. c.p.c. per omessa motivazione in relazione al capo della sentenza che ha condannato alla refusione delle spese legali e di CTU la convenuta in proprio.
Le censure sono infondate. si è costituita in giudizio quale erede beneficiata di Parte_1 [...]
ma ha formulato eccezioni in rito e difese di merito al punto che è Controparte_3
stato necessario disporre una CTU.
L'appellante nel giudizio di primo grado ha rassegnato queste conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, sezione specializzata imprese, previa ammissione dei mezzi di prova tutti dedotti, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione:
I nel rito: dichiarare la propria incompetenza per materia e territorio in favore del
Tribunale di Savona – sezione lavoro - o in via subordinata del Tribunale di
Alessandria – sezione lavoro - rispetto alla domanda di accertamento e condanna della
IG.ra in proprio al pagamento del preteso credito di euro 9.851,73 per Parte_1
uso promiscuo di auto aziendale;
pag. 5/7 II. nel merito ed i via principale: rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, prescritte e/o del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, ridurre la pretesa avversaria delle somme non dovute e comunque non provate ed, in ogni caso, limitare la responsabilità della
IGnora ai sensi dell'art. 490, comma 2 n. 2), c.c.. Parte_1
In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Ritiene questa Corte di aderire al principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio con la sentenza 852/1972 secondo cui “ai sensi dell'art 490,n 2,cod civ, l'erede che abbia accettato l'eredita con beneficio d'inventario, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, ma resta obbligato a corrispondere le spese conseguenti al suo comportamento litigioso, secondo il principio generale della soccombenza, e non inquadrabili, quindi, fra i debiti dell'eredità”.
Invero, il principio di diritto espresso dalla più recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 9350/2017, richiamata dall'appellante, sembra riferirsi alla sola ipotesi in cui l'erede beneficiato evocato in causa, non formuli alcuna eccezione, difesa o domanda, rimettendosi all'esito del giudizio.
Il Giudice di primo grado, invero, ha fatto riferimento ai principi sopra esposti nel proprio decreto di rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale, indicando che
“le spese di lite sono proprie della parte formale del giudizio e non sono debiti dell'eredità cui possa applicarsi il beneficio”.
Le prime tre censure per le ragioni esposte vanno rigettate.
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4. Sulla pronuncia in punto spese del presente grado.
Quanto alle spese del presente grado, attesa la mancata costituzione del
, nulla va disposto. CP_1
* * *
5. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve, infine, dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
pag. 6/7 del 2002” (Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass.
26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. NULLA in punto spese;
3. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 16/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 7/7