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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/11/2024, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3783/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 3783/2024 promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Del Vivo - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito a Porto Sant'Elpidio in Via A. Volta n. 14;
***
i quali hanno contratto matrimonio civile a Durazzo (Albania) il 21/2/1997 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Porto Sant'Elpidio, Anno 2023, Numero 103, Parte
II, Serie C, Ufficio1).
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
pagina 1 di 3
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/9/2024 hanno dato atto che dall'unione è nato il figlio Persona_1 maggiorenne ed economicamente autonomo ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. L'abitazione coniugale rimarrà a disposizione della moglie mentre il marito trasferirà il proprio domicilio in un piccolo appartamento idoneo alle proprie esigenze dove stabilirà la propria definitiva residenza;
3. Entrambi i coniugi esercitano un'attività lavorativa e pertanto sono economicamente autonomi, e rinunciano a qualsivoglia pretesa economica l'uno dall'altro;
4. L'auto PEUGEOT attualmente intestata alla moglie, verrà ceduta al marito previo passaggio i proprietà;
5. Le utenze familiari verranno pagate in ragione del 50% ciascuno sino alla voltura;
6. Le suppellettili verranno equamente divise secondo le rispettive necessità;
7. I separandi si danno reciprocamente atto di avere concordemente definito ogni ulteriore aspetto di ordine patrimoniale ed economico;
8. I separandi si danno sin da ora il reciproco consenso all'eventuale rilascio del passaporto per l'estero, qualora necessitasse”.
2. All'udienza del 14/11/2024 le parti – presenti personalmente - hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale in data 11/10/2024 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Durazzo (Albania) il 21/2/1997 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Porto Sant'Elpidio, Anno 2023, Numero 103, Parte II, Serie
C, Ufficio1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
COMPENSA tra le parti le spese di procedura;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 14/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 3783/2024 promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Del Vivo - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito a Porto Sant'Elpidio in Via A. Volta n. 14;
***
i quali hanno contratto matrimonio civile a Durazzo (Albania) il 21/2/1997 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Porto Sant'Elpidio, Anno 2023, Numero 103, Parte
II, Serie C, Ufficio1).
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/9/2024 hanno dato atto che dall'unione è nato il figlio Persona_1 maggiorenne ed economicamente autonomo ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. L'abitazione coniugale rimarrà a disposizione della moglie mentre il marito trasferirà il proprio domicilio in un piccolo appartamento idoneo alle proprie esigenze dove stabilirà la propria definitiva residenza;
3. Entrambi i coniugi esercitano un'attività lavorativa e pertanto sono economicamente autonomi, e rinunciano a qualsivoglia pretesa economica l'uno dall'altro;
4. L'auto PEUGEOT attualmente intestata alla moglie, verrà ceduta al marito previo passaggio i proprietà;
5. Le utenze familiari verranno pagate in ragione del 50% ciascuno sino alla voltura;
6. Le suppellettili verranno equamente divise secondo le rispettive necessità;
7. I separandi si danno reciprocamente atto di avere concordemente definito ogni ulteriore aspetto di ordine patrimoniale ed economico;
8. I separandi si danno sin da ora il reciproco consenso all'eventuale rilascio del passaporto per l'estero, qualora necessitasse”.
2. All'udienza del 14/11/2024 le parti – presenti personalmente - hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale in data 11/10/2024 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Durazzo (Albania) il 21/2/1997 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Porto Sant'Elpidio, Anno 2023, Numero 103, Parte II, Serie
C, Ufficio1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
COMPENSA tra le parti le spese di procedura;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 14/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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