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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere Avv. SALVATORE GUZZI Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.375 del Ruolo Generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.51/2019 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 21.1.2019 e pubblicata il 24.1.2019, e vertente tra
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Rosa Mazzilli presso il cui studio in Gravina di Puglia, alla Via Carlo Betocchi n. 2, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2 e difesa dall'Avv. Vito Mario Sciandivasci presso il cui studio in Matera, al Vico III Cappelluti n. 1/c, elettivamente domicilia;
APPELLATA
trattenuta in decisione il 4.6.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 31.5.2024 ed il 3.6.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.10.2015 la società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., assumendo di aver Controparte_2
intrattenuto nel tempo vari rapporti con la filiale di Matera della Controparte_3
(successivamente incorporata nella e, in particolare, di avere Controparte_4
stipulato nel 1991 il contratto di apertura del conto corrente n.2910000, in data 29.10.1998 un primo contratto di mutuo fondiario per £. 500.000.000, estinto anticipatamente il 3.3.2006, ed in data
21.4.2004 un secondo contratto di mutuo fondiario per € 100.000,00, anch'esso estinto anticipatamente il 3.3.2006; tutti contratti assistiti da fideiussioni personali. La società attrice lamentava che, in riferimento al rapporto di conto corrente protrattosi sino al 30.6.2006, l'istituto bancario avesse applicato, in difetto di valida pattuizione, interessi per € 33.306,24, commissioni di massimo scoperto per € 7.104,47 e spese per € 2.466,52 ed avesse altresì, a partire dal secondo trimestre 2001, applicato tassi di interesse passivi superiori a quello soglia antiusura e, in riferimento a ciascuno dei due predetti contratti di mutuo fondiario, fossero stati pattuiti interessi passivi che, valutati unitamente a interessi moratori, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, superavano il tasso soglia antiusura. Su tali basi la chiedeva che, previo Parte_1
accertamento della nullità parziale dei citati contratti di conto corrente e di mutuo fondiario, fosse dichiarata l'invalidità e l'inefficacia degli addebiti per interessi, commissioni massimo scoperto e spese e fosse rideterminato il saldo contabile del conto corrente n.2910000 nonché dei due contratti di mutuo fondiario, con conseguente condanna dell'istituto bancario alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse ed al risarcimento dei danni prudenzialmente quantificati in € 376.791,46.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in cancelleria il 15.3.2016 si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva Controparte_2
l'improponibilità della domanda riferita al rapporto di conto corrente n.2910000 per avvenuta proposizione di precedente distinta azione avente ad oggetto analoga pretesa fondata sul medesimo contratto di conto corrente ed il cui procedimento risultava pendente presso la Corte di Appello di
Potenza (R.G. n. 101/2015) e, quindi, eccepiva l'inammissibile parcellizzazione del credito fatto valere in relazione al rapporto di conto corrente. Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa come azionata in riferimento ai due contratti di mutuo fondiario ed in riferimento ai danni lamentati.
Con sentenza n.51/2019, pronunciata il 21.1.2019 e pubblicata il 24.1.2019, il Tribunale di Matera in composizione monocratica dichiarava improponibile la domanda dell'attrice riferita al rapporto di conto corrente n.2910000 e rigettava la ulteriore domanda riferita ai due contratti di mutuo fondiario ed al risarcimento dei danni, condannando la stessa attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto di citazione notificato il 9.7.2019 la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., proponeva appello esclusivamente avverso il capo della suindicata sentenza contemplante il rigetto della domanda riferita ai due contratti di mutuo fondiario ed al risarcimento dei danni, assumendo, quali motivi di impugnazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p.,
1815 c.c. e 1 L.n.24/2001 in materia di determinazione del TEGM ai fini dell'accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti nonché la violazione del principio di non contestazione ex art.115
c.p.c. e la violazione degli artt. 61, 62 e 194 c.p.c. in relazione alla decisione del primo giudice di non procedere all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
pag. 2 Pertanto, la società appellante conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 affinché, previa ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, in parziale riforma della sentenza impugnata fossero accolte le domande avanzate in primo grado riferite ai due contratti di mutuo fondiario ed al risarcimento dei danni, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 27.2.2020 si costituiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., la quale contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione, assumendo che la determinazione effettiva del tasso d'interesse non dovesse tenere in considerazione la commissione prevista in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento poiché, essendo voce di costo meramente eventuale a discrezione del mutuatario, non era collegata all'erogazione del credito. Pertanto, concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Con ordinanza emessa il 3.3.2020 e depositata il 6.3.2020 la Corte rigettava l'istanza di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile formulata da parte appellante.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 23.5.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 4.6.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 31.5.2024 ed il 3.6.2024, con provvedimento emesso il 4.6.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
L'appello proposto dalla società è infondato e va respinto. Parte_1
*
Con un primo motivo di impugnazione la società appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p., 1815 c.c. e 1 L.n.24/2001 in materia di determinazione del TEGM ai fini dell'accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti. In sostanza, è stata contestata la scelta del giudice di prime cure di non considerare la commissione di estinzione anticipata del mutuo nel calcolo del TEGM per il superamento del tasso soglia antiusura. Richiamate plurime pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito a tenore delle quali, ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo, rileva la misura degli interessi passivi come determinata al momento della loro pattuizione e deve tenersi conto anche di tutti gli altri costi previsti nel contratto di mutuo ivi compresi gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata del mutuo, l'appellante ha dedotto che nel caso di specie, ove fosse stata inserita nel calcolo del TEGM anche la predetta commissione, sarebbe stata evidenziata la usurarietà del tasso pag. 3 di interesse, con la conseguenza che la clausola contrattuale riferita agli interessi sarebbe dovuta riconoscersi nulla e l'obbligazione gravante sulla società sarebbe stata solo quella di restituire la somma capitale concessa in mutuo dall'istituto bancario.
La doglianza è infondata.
Giova premettere, in punto di diritto, che la ratio delle disposizioni della legge n.108/1996 va ravvisata nell'esigenza di porre un efficace contrasto al fenomeno dell'usura, “ratio” che è perfettamente coerente con una disciplina che dia rilevanza al momento della pattuizione degli interessi e, quindi, alla volontà e responsabilità del soggetto agente, di tal ché ai fini della qualificazione del tasso come usurario occorre attribuire rilevanza al momento della pattuizione del tasso stesso e non a quello del pagamento degli interessi. Pertanto, è nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della legge n.108 del 1996 (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018).
Tuttavia, merita rimarcare che i decreti ministeriali, che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) dal 1997 al dicembre del 2009 sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca
d'Italia, non hanno tenuto conto, al fine di determinare il tasso soglia usurario, della commissione di estinzione anticipata del mutuo o della commissione di massimo scoperto oppure di qualsiasi ulteriore costo dell'operazione diverso dalla pattuizione degli interessi passivi. È stato l'art.
2-bis, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008 (convertito dalla legge n. 2 del 2009), che ha attribuito rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del
1996, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'uso dei fondi da parte del cliente. Ne consegue che soltanto a partire dall'1.1.2010 i decreti ministeriali hanno tenuto conto delle varie tipologie di commissioni al fine di determinare il tasso soglia usurario.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit., non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell'1° gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle commissioni applicate dalla banca (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22270 del 03/11/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018).
Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di rapporti di mutuo costituitisi per effetto di contratti pag. 4 stipulati il 29.10.1998 ed il 21.4.2004 ed esauritisi entrambi il 3.3.2006, ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia antiusura non può tenersi conto della commissione di estinzione anticipata del mutuo pattuita negli anzidetti contratti.
Di conseguenza, non è configurabile nessuna violazione della legge nei termini denunciati dalla società appellante ed il motivo di impugnazione in esame si rivela del tutto sprovvisto di fondamento.
*
Con un secondo motivo di impugnazione la società appellante ha lamentato la violazione del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c. sul rilievo che l'istituto bancario convenuto in primo grado nella comparsa di costituzione in giudizio non avesse formulato nessuna contestazione o difesa in merito alla denunciata nullità dei contratti di mutuo. Ad avviso dell'appellante, il
Tribunale di Matera avrebbe dovuto prendere atto del comportamento processuale della parte convenuta e, valorizzando la mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata, avrebbe dovuto considerare i fatti stessi incontroversi, come tali non necessitanti di prova, ed avrebbe dovuto accogliere la domanda proposta con la citazione introduttiva.
La doglianza è infondata.
Innanzitutto, non risponde al vero che nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado la non abbia preso posizione avverso quanto Controparte_2 denunciato dalla società nell'atto di citazione in riferimento ai contratti di mutuo Parte_1
fondiario stipulati il 29.10.1998 ed il 21.4.2004.
La lettura attenta della comparsa depositata il 15.3.2016 evidenzia come l'istituto bancario abbia inequivocabilmente contestato l'assunto di controparte riferito alla nullità della pattuizione del tasso di interesse per superamento del tasso soglia antiusura ed abbia a tal fine dedotto che l'esame comparato tra la pattuizione in discorso, risultante in ciascun contratto di mutuo, e i contenuti dei decreti ministeriali determinanti la misura dei TEGM valga a smentire la prospettazione della società attrice, prospettazione basata sulle erronee conclusioni rassegnate da un consulente tecnico di parte.
Non può essere revocato in dubbio che siffatta difesa assurga a chiara contestazione dei fatti dalla società posti a fondamento della pretesa azionata in riferimento ai due menzionati Parte_1
contratti di mutuo.
A tanto giova aggiungere che l'onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, di tal ché non sussisteva in capo alla
[...] alcun onere di contestazione con riferimento alla valutazione che il Controparte_2
consulente tecnico della parte attrice aveva operato in punto di superamento del tasso soglia pag. 5 antiusura. E ciò soprattutto ove si consideri che compete esclusivamente al giudice il compito di evincere dai contenuti pattizi di un contratto di mutuo le voci ed i dati suscettibili di rilevare ai fini dell'accertamento del TEGM e, quindi, della usurarietà del tasso convenuto nel contratto stesso.
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Con un terzo motivo di impugnazione la società appellante ha lamentato la violazione degli artt. 61,
62 e 194 c.p.c. in relazione alla decisione del primo giudice di non procedere all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
La doglianza è priva di pregio.
Invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, non è una prova vera e propria, ma uno strumento per la valutazione della prova acquisita;
essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità nonché l'ambito di estensione (al riguardo, v. Cass. civ.sez.III,
30 luglio 1987, n.6594). Peraltro, la consulenza tecnica d'ufficio, a rigore, può essere attivata soltanto per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative. Essa costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti.
Rappresenta, infatti, approdo giurisprudenziale pacificamente acquisito l'assunto a tenore del quale la consulenza tecnica d'ufficio non può valere ad eludere l'onere di allegazione incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale caratterizzato da severe preclusioni di merito, sicché legittimamente la consulenza tecnica d'ufficio può essere negata dal giudice ove la parte tenda con essa a supplire la deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass.civ.sez.III, 26 febbraio 2003
n.2887). Ed il dovere del giudice di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti si configura esclusivamente quando nell'istanza siano state indicate le ragioni della indispensabilità delle indagini tecniche ai fini della decisione (Cass. 20 novembre 2000
n. 14979).
Nel caso in esame, per le ragioni illustrate in occasione dello scrutinio del primo motivo di impugnazione l'espletamento dinanzi al Tribunale di Matera di una consulenza tecnica d'ufficio sarebbe stato in ogni caso superfluo.
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Dalla esposta infondatezza dei motivi di impugnazione articolati dalla società Parte_1 scaturisce in via logica l'assoluta inconsistenza della pretesa risarcitoria pure reiterata dalla pag. 6 medesima società nel presente grado di giudizio.
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In conclusione, l'appello va integralmente rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna della società in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore € 90.986,22; scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00).
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 4.6.2024 e le parti hanno successivamente depositato gli scritti conclusionali ex art.190 c.p.c.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai pag. 7 procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Pertanto, essendo stato il presente giudizio di appello iscritto a ruolo il giorno 17.7.2019, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228.
Ne consegue che la società in persona del legale rappresentante p.t., il cui appello è Parte_1
stato respinto, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.51/2019 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il
21.1.2019 e pubblicata il 24.1.2019, proposto dalla società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 9.7.2019 nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra Controparte_5
istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 9.7.2019 e, per l'effetto, conferma la sentenza n.51/2019 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il
21.1.2019 e pubblicata il 24.1.2019;
- Condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento, in favore di Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al
[...] presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 14.317,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché parte appellante, società in persona del legale rappresentante p.t., sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14.4.2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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