TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/12/2024, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 13573/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati: dott. Carlo Azzolini - presidente relatore - dott. Matteo Del Vesco - giudice - dott. Vincenzo Ciliberti - giudice - Udita la relazione del Giudice relatore, pronunzia la presente S E N T E N Z A nel proc. n. 13573/2023 R.G. promosso con ricorso depositato in data 8.07.2024 da
, Parte_1 con l'Avv. Barbara Schiavon, giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
; CP_1
-convenuto contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia OGGETTO: divorzio contenzioso/scioglimento del matrimonio conclusioni delle parti per parte ricorrente: come da ricorso/verbale d'udienza del 12.11.2024; MOTIVAZIONE In accoglimento del ricorso, tra i coniugi e può essere senz'altro Parte_1 CP_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 12.10.1996 a Treviso e regolarmente trascritto nel registro Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 102, parte I, serie /, anno 1996 (doc. 1). Come noto, infatti, gli artt. 1 e 2 della legge 1.12.1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per effetto dell'art. 1 della legge 6.05.2015, n. 55 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'11.05.2015), le parole: “tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”, sono state sostituite dalle seguenti: “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Tale
pagina1 di 3 nuova disposizione, entrata in vigore il 26.05.2015, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge (art. 3). La giurisprudenza ha precisato che la dichiarazione di scioglimento-cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto, non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dal cit. art. 3 (cause che costituiscono solo un requisito dell'azione). Lo pronunzia di scioglimento-cessazione presuppone infatti, in ogni caso, considerati i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, della concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi. L'asserito venir meno dello stato di separazione, opposto da un coniuge a fronte della domanda di divorzio dell'altro, ha pertanto come suo indefettibile presupposto l'avvenuta riconciliazione, ossia la ricostruzione del nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali. Detta riconciliazione va accertata attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva (v. Cass., sez. I, 17.06.1998, n. 6031). La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, va intesa, sotto il primo aspetto, come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali;
e sotto il secondo aspetto, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica (v. Cass. sez. I, 26.11.1993, n. 11.722). Nella fattispecie concreta, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il periodo richiesto dalla legge, considerando che i coniugi erano comparsi in data 24.11.2017 innanzi al Presidente del Tribunale di Treviso nella procedura di separazione consensuale, conclusasi con decreto di omologa del Tribunale di Treviso n. 8452/2004 d.d. 28.10.2004. Il termine di sei mesi era quindi senz'altro già decorso al momento del deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del presente giudizio (deposito avvenuto in data 8.07.2024), atteso che è a tale momento che deve farsi riferimento al fine della proponibilità della domanda (v. Cass., sez. I, 15.02.1999, n. 1260; e Cass., sez. I, 1.03.1997, n. 1819). Con ciò, la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta. Nel merito, va evidenziato, in primo luogo, che il tentativo di conciliare i coniugi si è reso impossibile in ragione della mancata comparizione in giudizio del coniuge convenuto, e che, in ogni caso, il comportamento tenuto dagli stessi sia prima che durante il giudizio, ha inequivocabilmente dimostrato che la loro comunione spirituale e materiale non può più essere ricostituita. La stessa contumacia del convenuto nel presente giudizio a fronte di rituale notifica del ricorso introduttivo ex art. 140 c.p.c. conferma la concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi. Di qui l'accoglimento della domanda di scioglimento del loro matrimonio, regolarmente trascritto, formulata nel ricorso e confermata dalla ricorrente all'udienza d.d. 4.12.2024, all'esito della quale il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio. Non vi è da provvedere su altre questioni poiché la ricorrente non ha avanzato richieste economiche e il figlio nato dal matrimonio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Quanto, infine, alle spese di giudizio, la natura necessariamente costitutiva della presente sentenza, esclude la configurabilità di ogni soccombenza in senso proprio e comporta la compensazione delle stesse.
P Q M
Il Tribunale, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando,
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in data Parte_1 CP_1
12.10.1996 a Treviso e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 102, parte I, serie /, anno 1996;
-ratifica le conclusioni presentate dalla ricorrente nella domanda e confermate all'udienza del 4.12.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
pagina2 di 3 “a) pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio celebrato con rito civile e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Treviso al n.102 parte I, anno 1996 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.”;
-Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
-Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Presidente relatore
- dott. Carlo Azzolini -
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati: dott. Carlo Azzolini - presidente relatore - dott. Matteo Del Vesco - giudice - dott. Vincenzo Ciliberti - giudice - Udita la relazione del Giudice relatore, pronunzia la presente S E N T E N Z A nel proc. n. 13573/2023 R.G. promosso con ricorso depositato in data 8.07.2024 da
, Parte_1 con l'Avv. Barbara Schiavon, giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
; CP_1
-convenuto contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia OGGETTO: divorzio contenzioso/scioglimento del matrimonio conclusioni delle parti per parte ricorrente: come da ricorso/verbale d'udienza del 12.11.2024; MOTIVAZIONE In accoglimento del ricorso, tra i coniugi e può essere senz'altro Parte_1 CP_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 12.10.1996 a Treviso e regolarmente trascritto nel registro Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 102, parte I, serie /, anno 1996 (doc. 1). Come noto, infatti, gli artt. 1 e 2 della legge 1.12.1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per effetto dell'art. 1 della legge 6.05.2015, n. 55 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'11.05.2015), le parole: “tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”, sono state sostituite dalle seguenti: “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Tale
pagina1 di 3 nuova disposizione, entrata in vigore il 26.05.2015, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge (art. 3). La giurisprudenza ha precisato che la dichiarazione di scioglimento-cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto, non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dal cit. art. 3 (cause che costituiscono solo un requisito dell'azione). Lo pronunzia di scioglimento-cessazione presuppone infatti, in ogni caso, considerati i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, della concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi. L'asserito venir meno dello stato di separazione, opposto da un coniuge a fronte della domanda di divorzio dell'altro, ha pertanto come suo indefettibile presupposto l'avvenuta riconciliazione, ossia la ricostruzione del nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali. Detta riconciliazione va accertata attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva (v. Cass., sez. I, 17.06.1998, n. 6031). La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, va intesa, sotto il primo aspetto, come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali;
e sotto il secondo aspetto, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica (v. Cass. sez. I, 26.11.1993, n. 11.722). Nella fattispecie concreta, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il periodo richiesto dalla legge, considerando che i coniugi erano comparsi in data 24.11.2017 innanzi al Presidente del Tribunale di Treviso nella procedura di separazione consensuale, conclusasi con decreto di omologa del Tribunale di Treviso n. 8452/2004 d.d. 28.10.2004. Il termine di sei mesi era quindi senz'altro già decorso al momento del deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del presente giudizio (deposito avvenuto in data 8.07.2024), atteso che è a tale momento che deve farsi riferimento al fine della proponibilità della domanda (v. Cass., sez. I, 15.02.1999, n. 1260; e Cass., sez. I, 1.03.1997, n. 1819). Con ciò, la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta. Nel merito, va evidenziato, in primo luogo, che il tentativo di conciliare i coniugi si è reso impossibile in ragione della mancata comparizione in giudizio del coniuge convenuto, e che, in ogni caso, il comportamento tenuto dagli stessi sia prima che durante il giudizio, ha inequivocabilmente dimostrato che la loro comunione spirituale e materiale non può più essere ricostituita. La stessa contumacia del convenuto nel presente giudizio a fronte di rituale notifica del ricorso introduttivo ex art. 140 c.p.c. conferma la concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi. Di qui l'accoglimento della domanda di scioglimento del loro matrimonio, regolarmente trascritto, formulata nel ricorso e confermata dalla ricorrente all'udienza d.d. 4.12.2024, all'esito della quale il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio. Non vi è da provvedere su altre questioni poiché la ricorrente non ha avanzato richieste economiche e il figlio nato dal matrimonio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Quanto, infine, alle spese di giudizio, la natura necessariamente costitutiva della presente sentenza, esclude la configurabilità di ogni soccombenza in senso proprio e comporta la compensazione delle stesse.
P Q M
Il Tribunale, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando,
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in data Parte_1 CP_1
12.10.1996 a Treviso e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 102, parte I, serie /, anno 1996;
-ratifica le conclusioni presentate dalla ricorrente nella domanda e confermate all'udienza del 4.12.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
pagina2 di 3 “a) pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio celebrato con rito civile e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Treviso al n.102 parte I, anno 1996 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.”;
-Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
-Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Presidente relatore
- dott. Carlo Azzolini -
pagina3 di 3