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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 08/07/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 900/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Luciana Locci, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Arezzo, Borgo santa Croce n. 42,
PARTE RICORRENTE
contro
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., dopo aver
[...] CP_1 esperito un tentativo di negoziazione assistita, alla quale, tuttavia, parte convenuta non ha aderito.
Parte ricorrente ha rappresentato che quale titolare dell'impresa individuale Surf CP_1
Energy, vantava un credito nei suoi confronti in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1181/2015, emessa dal Tribunale di Arezzo in data 29/10/2015; tale sentenza era stata emessa all'esito del procedimento civile n. 1453/2012 R.G., che aveva visto coinvolti gli stessi soggetti oggi in causa;
nello specifico, con tale provvedimento il Tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 217/2012 emesso in data 18/02/2012 –per un importo di € 44.967,00 – condannando inoltre
[...]
a rimborsare a le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Parte_3
pagina 1 di 4 7.245,00 per compensi, oltre il 15 % per spese generali e € 14, 40 per anticipazioni, CPA e Iva come per legge.
A seguito di tale pronuncia, notificava atto di precetto all'odierno ricorrente – per un CP_1 importo complessivo pari a € 81.646,4 – e poi iscriveva a ruolo un pignoramento presso terzi (N. 755/2016 R.G.E.M.), per un valore complessivo di € 109.265,00; con ordinanza del 23.11.2016, il G.E. assegnava al creditore procedente, il. Sig. i crediti anche futuri vantati da CP_1 Parte_1 nei confronti del terzo in data 8/6/2017, il Sig. notificava alla società ricorrente un CP_2 CP_1 nuovo atto di precetto – per un valore complessivo di € 81.646,46 –, dando atto di aver percepito la somma di € 2.539, 87 nell'ambito della procedura n. 755/2016 R.G.E.M., ma di non aver ottenuto alcun ulteriore pagamento da parte di in data 19/07/2017, pertanto, Parte_1 CP_1 notificava un nuovo atto di pignoramento immobiliare nei confronti della Parte_1 fondato sul medesimo titolo del primo pignoramento (la sentenza n. 1181/2015); la società ricorrente depositava istanza di conversione del pignoramento e all'udienza del 19/12/2017, il creditore procedente precisava il credito residuo dallo stesso vantato nei confronti dell'odierna ricorrente in € 73.703,80; con ordinanza del 19/12/2017, il G.E. disponeva la conversione del pignoramento, individuando nella suddetta somma di € 73.703,80 l'importo del credito e nella somma di € 1.452,00 Parte_ l'importo dei compensi spettanti;
successivamente, la provvedeva a versare tutte le rate previste dal provvedimento del G.E. – per complessivi € 75.748,40 – sino all'estinzione del debito, come evincibile dall'estratto conto bancario relativo alla procedura esecutiva immobiliare n. 246/2017 R.G.E.I. Invero, in data 23/06/2020, la versava l'ultima rata e, in conseguenza del saldo, la Parte_1 procedura esecutiva immobiliare era abbandonata dal creditore procedente.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto che, nonostante l'estinzione del debito, dal 19/12/2017 al mese di giugno 2022, il sig. continuava a percepire indebitamente anche gli importi CP_1 corrisposti dal terzo pignorato che erano stati oggetto di assegnazione con ordinanza del CP_2
23.11.2016, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi per il complessivo ammontare di € Parte_ 17.175,81. Pertanto, in data 29/03/2023 la accertato quanto appena descritto, richiedeva al sig. la restituzione delle somme indebitamente percepite, senza che ciò producesse alcun esito. Con CP_1 raccomandata del 12/01/2024, ritualmente ricevuta dal sig. in data 15/01/2024, il ricorrente CP_1 invitava il convenuto alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita che rimaneva, tuttavia, senza risposta.
Sulla base di tali allegazioni, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, condannare il sig. (C.F.: CP_1
), nato ad [...] il [...], residente in [...], Loc. Poggio C.F._1
Ciliegio, restituire alla ditta persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, la somma di Euro 17.175,81, oltre interessi dalla data della domanda quanto ad Euro 1.973,23 e dalla data di ciascun indebito pagamento per quello che riguarda la somma 15.202,79. Vittoria di spese e compensi”.
All'udienza del 17/10/2024 parte resistente è stata dichiarata contumace;
la causa è stata quindi istruita solo documentalmente, non avendo parte ricorrente avanzato ulteriori istanze istruttorie ed è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. in data 29.6.2025. pagina 2 di 4 La domanda avanzata da parte ricorrente non può essere accolta non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla stessa ricorrente.
Invero, sulla base del consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass. 30713/18)
Ebbene, nel caso di specie non vi è prova in atti della indebita percezione da parte di di CP_1 somme non dovute nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi, ulteriori rispetto a quelle effettivamente spettanti e regolarmente percepite sulla base della conversione del pignoramento disposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare.
Parte ricorrente si è limitata a produrre un documento (allegato 12), dalla stessa denominato “estratto Cont conto , del quale non può accertarsi né la natura, né la provenienza e dal quale non può desumersi che la quale terzo pignorato, abbia effettivamente effettuato pagamenti in favore di CP_2
Si tratta di un documento proveniente dalla stessa parte, che nulla dimostra in ordine CP_1 ai fatti costitutivi della domanda, non essendo dato sapere chi lo abbia compilato (non è apposta, infatti, Cont alcuna sottoscrizione, né il documento è allegato a corrispondenza riconducibile alla ); inoltre il documento non contiene alcun riferimento all'odierna parte convenuta, della quale si chiede la condanna.
Cont Parte ricorrente non ha prodotto ulteriori documenti comprovanti i pagamenti effettuati da nei confronti del e non ha avanzato altre istanze istruttorie volte a provare la circostanza (prova CP_1 testi, interrogatorio formale, ordine di esibizione).
È opportuno sottolineare, infine, che il comportamento tenuto da controparte, rimasta contumace nel presente giudizio, non può avere alcun ruolo suppletivo, integrativo o sostitutivo dell'onere della prova che parte ricorrente deve soddisfare, ovvero rappresentare un comportamento valutabile ex art 116 c.p.c. per trarre argomenti di prova in danno al contumace (cfr. tra molte, Cass. civile Sez. III, Sent. n. 14860/2013, Cass. civile Sez. III, Sent. n. 15777/2006). Inoltre, alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, sia sulla base del dato letterale dell'art. 115 c.p.c., che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (ex multis Cass 14372/23) .
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Nulla sulle spese essendo parte convenuta rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 3 di 4 - rigetta la domanda proposta da parte ricorrente;
- nulla sulle spese.
Arezzo, 08/07/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 900/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Luciana Locci, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Arezzo, Borgo santa Croce n. 42,
PARTE RICORRENTE
contro
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., dopo aver
[...] CP_1 esperito un tentativo di negoziazione assistita, alla quale, tuttavia, parte convenuta non ha aderito.
Parte ricorrente ha rappresentato che quale titolare dell'impresa individuale Surf CP_1
Energy, vantava un credito nei suoi confronti in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1181/2015, emessa dal Tribunale di Arezzo in data 29/10/2015; tale sentenza era stata emessa all'esito del procedimento civile n. 1453/2012 R.G., che aveva visto coinvolti gli stessi soggetti oggi in causa;
nello specifico, con tale provvedimento il Tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 217/2012 emesso in data 18/02/2012 –per un importo di € 44.967,00 – condannando inoltre
[...]
a rimborsare a le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Parte_3
pagina 1 di 4 7.245,00 per compensi, oltre il 15 % per spese generali e € 14, 40 per anticipazioni, CPA e Iva come per legge.
A seguito di tale pronuncia, notificava atto di precetto all'odierno ricorrente – per un CP_1 importo complessivo pari a € 81.646,4 – e poi iscriveva a ruolo un pignoramento presso terzi (N. 755/2016 R.G.E.M.), per un valore complessivo di € 109.265,00; con ordinanza del 23.11.2016, il G.E. assegnava al creditore procedente, il. Sig. i crediti anche futuri vantati da CP_1 Parte_1 nei confronti del terzo in data 8/6/2017, il Sig. notificava alla società ricorrente un CP_2 CP_1 nuovo atto di precetto – per un valore complessivo di € 81.646,46 –, dando atto di aver percepito la somma di € 2.539, 87 nell'ambito della procedura n. 755/2016 R.G.E.M., ma di non aver ottenuto alcun ulteriore pagamento da parte di in data 19/07/2017, pertanto, Parte_1 CP_1 notificava un nuovo atto di pignoramento immobiliare nei confronti della Parte_1 fondato sul medesimo titolo del primo pignoramento (la sentenza n. 1181/2015); la società ricorrente depositava istanza di conversione del pignoramento e all'udienza del 19/12/2017, il creditore procedente precisava il credito residuo dallo stesso vantato nei confronti dell'odierna ricorrente in € 73.703,80; con ordinanza del 19/12/2017, il G.E. disponeva la conversione del pignoramento, individuando nella suddetta somma di € 73.703,80 l'importo del credito e nella somma di € 1.452,00 Parte_ l'importo dei compensi spettanti;
successivamente, la provvedeva a versare tutte le rate previste dal provvedimento del G.E. – per complessivi € 75.748,40 – sino all'estinzione del debito, come evincibile dall'estratto conto bancario relativo alla procedura esecutiva immobiliare n. 246/2017 R.G.E.I. Invero, in data 23/06/2020, la versava l'ultima rata e, in conseguenza del saldo, la Parte_1 procedura esecutiva immobiliare era abbandonata dal creditore procedente.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto che, nonostante l'estinzione del debito, dal 19/12/2017 al mese di giugno 2022, il sig. continuava a percepire indebitamente anche gli importi CP_1 corrisposti dal terzo pignorato che erano stati oggetto di assegnazione con ordinanza del CP_2
23.11.2016, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi per il complessivo ammontare di € Parte_ 17.175,81. Pertanto, in data 29/03/2023 la accertato quanto appena descritto, richiedeva al sig. la restituzione delle somme indebitamente percepite, senza che ciò producesse alcun esito. Con CP_1 raccomandata del 12/01/2024, ritualmente ricevuta dal sig. in data 15/01/2024, il ricorrente CP_1 invitava il convenuto alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita che rimaneva, tuttavia, senza risposta.
Sulla base di tali allegazioni, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, condannare il sig. (C.F.: CP_1
), nato ad [...] il [...], residente in [...], Loc. Poggio C.F._1
Ciliegio, restituire alla ditta persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, la somma di Euro 17.175,81, oltre interessi dalla data della domanda quanto ad Euro 1.973,23 e dalla data di ciascun indebito pagamento per quello che riguarda la somma 15.202,79. Vittoria di spese e compensi”.
All'udienza del 17/10/2024 parte resistente è stata dichiarata contumace;
la causa è stata quindi istruita solo documentalmente, non avendo parte ricorrente avanzato ulteriori istanze istruttorie ed è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. in data 29.6.2025. pagina 2 di 4 La domanda avanzata da parte ricorrente non può essere accolta non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla stessa ricorrente.
Invero, sulla base del consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass. 30713/18)
Ebbene, nel caso di specie non vi è prova in atti della indebita percezione da parte di di CP_1 somme non dovute nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi, ulteriori rispetto a quelle effettivamente spettanti e regolarmente percepite sulla base della conversione del pignoramento disposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare.
Parte ricorrente si è limitata a produrre un documento (allegato 12), dalla stessa denominato “estratto Cont conto , del quale non può accertarsi né la natura, né la provenienza e dal quale non può desumersi che la quale terzo pignorato, abbia effettivamente effettuato pagamenti in favore di CP_2
Si tratta di un documento proveniente dalla stessa parte, che nulla dimostra in ordine CP_1 ai fatti costitutivi della domanda, non essendo dato sapere chi lo abbia compilato (non è apposta, infatti, Cont alcuna sottoscrizione, né il documento è allegato a corrispondenza riconducibile alla ); inoltre il documento non contiene alcun riferimento all'odierna parte convenuta, della quale si chiede la condanna.
Cont Parte ricorrente non ha prodotto ulteriori documenti comprovanti i pagamenti effettuati da nei confronti del e non ha avanzato altre istanze istruttorie volte a provare la circostanza (prova CP_1 testi, interrogatorio formale, ordine di esibizione).
È opportuno sottolineare, infine, che il comportamento tenuto da controparte, rimasta contumace nel presente giudizio, non può avere alcun ruolo suppletivo, integrativo o sostitutivo dell'onere della prova che parte ricorrente deve soddisfare, ovvero rappresentare un comportamento valutabile ex art 116 c.p.c. per trarre argomenti di prova in danno al contumace (cfr. tra molte, Cass. civile Sez. III, Sent. n. 14860/2013, Cass. civile Sez. III, Sent. n. 15777/2006). Inoltre, alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, sia sulla base del dato letterale dell'art. 115 c.p.c., che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (ex multis Cass 14372/23) .
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Nulla sulle spese essendo parte convenuta rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 3 di 4 - rigetta la domanda proposta da parte ricorrente;
- nulla sulle spese.
Arezzo, 08/07/2025
Il Giudice Marina Rossi
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