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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1115/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1115/2022 R.G., promossa da
(p.i. ), con il ministero Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Gabriele Melfi
APPELLANTE contro
(p.i. , con il ministero dell'avv. Salvatore Controparte_1 P.IVA_2
Sallemi;
(c.f. ) Controparte_2 C.F._1
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 14.10.2022, Parte_1 ha proposto appello nei confronti di e di
[...] Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 386/2022 del Giudice di pace di Gela, depositata il 22.06.2022 a
[...] definizione del giudizio civile n. 340/2021 R.G. , relativa al sinistro stradale del 23.02.2020, con cui è stata rigettata sia la domanda risarcitoria proposta dall'attore sia la Parte_1 domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dal convenuto , con Controparte_2 compensazione integrale delle spese di lite.
In particolare, l'appellante ha chiesto al presente Tribunale in funzione di giudice di appello:
“previo accertamento dell'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al convenuto , ex art. 2054 C.C. I co. condannare la stessa, in Controparte_2 solido con la convenuta impresa in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede in Bologna via Stalingrado n. 45, ex art. 149 del Codice delle a CP_1
1 risarcire all'odierna attrice la somma di euro 2.314,50 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. In via istruttoria si reitera la richiesta di CTU tecnica per la ricostruzione della dinamica del sinistro e la quantificazione del valore delle riparazioni eseguite sul veicolo attoreo sulla scorta delle foto del veicolo danneggiato, delle foto del veicolo riparato, del preventivo di spesa e dell'eventuale ispezione diretta dello stesso. Con vittoria di spese, competenze, onorari, ed accessori come per legge per il sottoscritto avvocato.”.
Con comparsa depositata il 28.02.2024, si è costituita l'appellata Controparte_1 chiedendo al presente Tribunale in funzione di giudice di appello: “dato atto che anteriormente all'introduzione del giudizio di primo grado, la ha corrisposto la Controparte_1 somma di euro 2.461,50 alla “ quale cessionaria del Parte_1 credito della IG.ra , rigettare nel merito la domanda risarcitoria, avanzata, Controparte_3 con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2020 e con ricorso in riassunzione notificato, in uno al decreto di fissazione udienza, in data 27 aprile 2021, dalla “ Parte_1
quale cessionaria del credito della IG.ra , nei confronti
[...] Controparte_3 dell'odierna concludente. Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio.”.
invece non si è costituito, nonostante la ritualità della notifica Controparte_2 dell'atto di citazione in appello a mezzo p.e.c. del 14.10.2022, con ricevute di accettazione e consegna in atti, al difensore presso cui aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado, per cui va dichiarato contumace.
2. Con le note scritte sostitutive dell'udienza del 18.6.2025 ex art. 127-ter c.p.c.,
[...] ha dedotto l'intervenuto accordo transattivo tra Parte_1 Parte_1 ed relativo sia alla somma pretesa a titolo
[...] Controparte_1 risarcitorio, sia alle spese processuali, al cui adempimento era subordinato l'abbandono della causa, rappresentando l'avvenuto pagamento da parte di della somma pretesa a Controparte_1 titolo risarcitorio e delle spese di c.t.u., ma il pagamento solo parziale delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, concordate per la somma complessiva di euro 2.000,00 ma versate solo per la somma di euro 1.324,08 con bonifico bancario del 7.5.2025 in favore del procuratore antistatario di
[...]
, come documentato in atti. Parte_1
Pertanto, va dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere, e per l'effetto, va annullata la sentenza appellata, liquidando le spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. II, 29/11/2016, n. 24234, testualmente: “Come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su
2 indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.”).
In particolare, n.q. di compagnia di assicurazione per la Controparte_1 [...]
, il cui credito è stato ceduto a va Controparte_4 Parte_1 condannata per soccombenza (art. 91 c.p.c.), come risultante dalla relazione del perito della stessa compagnia di assicurazione del 25.5.2020, prodotta in atti, atta alla quantificazione del danno subìto dall'assicurato, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di
[...]
liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato da Parte_1 ultimo dal d.m. 147/2022, tenendo conto della natura dei procedimenti (giudizio dinanzi al Giudice di pace;
giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del valore della causa come da domanda (scaglione di valore da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) e dell'attività difensiva svolta (per il giudizio di primo grado, fasi di studio, introduttiva e decisionale, e per il giudizio di appello, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% per bassa complessità ex art. 4, co.1, d.m. cit.), da cui detrarre la somma di euro 1.324,08 già versata, e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di dichiaratosi antistatario Parte_1
P.Q.M.
dichiara la contumacia di (c.f. ); Controparte_2 C.F._1 dichiara la cessazione parziale della materia del contendere, e per l'effetto, annulla la sentenza n.
386/2022 del Giudice di pace di Gela, depositata il 22.06.2022 a definizione del giudizio civile n.
340/2021 R.G.; condanna (p.i. ) al pagamento delle spese di lite Controparte_1 P.IVA_2 in favore di (p.i. ), Parte_1 P.IVA_1 liquidandole per il giudizio di primo grado nella somma di euro 456,50 per compensi, spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, e per il presente giudizio di appello, nella somma di euro
1.276,00 per compensi, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, oltre euro 317,00 per spese vive per entrambi i gradi di giudizio, da cui detrarre la somma di euro 1.324,08 già versata, e da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Gabriele Melfi.
Gela, 18.06.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1115/2022 R.G., promossa da
(p.i. ), con il ministero Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Gabriele Melfi
APPELLANTE contro
(p.i. , con il ministero dell'avv. Salvatore Controparte_1 P.IVA_2
Sallemi;
(c.f. ) Controparte_2 C.F._1
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 14.10.2022, Parte_1 ha proposto appello nei confronti di e di
[...] Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 386/2022 del Giudice di pace di Gela, depositata il 22.06.2022 a
[...] definizione del giudizio civile n. 340/2021 R.G. , relativa al sinistro stradale del 23.02.2020, con cui è stata rigettata sia la domanda risarcitoria proposta dall'attore sia la Parte_1 domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dal convenuto , con Controparte_2 compensazione integrale delle spese di lite.
In particolare, l'appellante ha chiesto al presente Tribunale in funzione di giudice di appello:
“previo accertamento dell'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al convenuto , ex art. 2054 C.C. I co. condannare la stessa, in Controparte_2 solido con la convenuta impresa in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede in Bologna via Stalingrado n. 45, ex art. 149 del Codice delle a CP_1
1 risarcire all'odierna attrice la somma di euro 2.314,50 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. In via istruttoria si reitera la richiesta di CTU tecnica per la ricostruzione della dinamica del sinistro e la quantificazione del valore delle riparazioni eseguite sul veicolo attoreo sulla scorta delle foto del veicolo danneggiato, delle foto del veicolo riparato, del preventivo di spesa e dell'eventuale ispezione diretta dello stesso. Con vittoria di spese, competenze, onorari, ed accessori come per legge per il sottoscritto avvocato.”.
Con comparsa depositata il 28.02.2024, si è costituita l'appellata Controparte_1 chiedendo al presente Tribunale in funzione di giudice di appello: “dato atto che anteriormente all'introduzione del giudizio di primo grado, la ha corrisposto la Controparte_1 somma di euro 2.461,50 alla “ quale cessionaria del Parte_1 credito della IG.ra , rigettare nel merito la domanda risarcitoria, avanzata, Controparte_3 con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2020 e con ricorso in riassunzione notificato, in uno al decreto di fissazione udienza, in data 27 aprile 2021, dalla “ Parte_1
quale cessionaria del credito della IG.ra , nei confronti
[...] Controparte_3 dell'odierna concludente. Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio.”.
invece non si è costituito, nonostante la ritualità della notifica Controparte_2 dell'atto di citazione in appello a mezzo p.e.c. del 14.10.2022, con ricevute di accettazione e consegna in atti, al difensore presso cui aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado, per cui va dichiarato contumace.
2. Con le note scritte sostitutive dell'udienza del 18.6.2025 ex art. 127-ter c.p.c.,
[...] ha dedotto l'intervenuto accordo transattivo tra Parte_1 Parte_1 ed relativo sia alla somma pretesa a titolo
[...] Controparte_1 risarcitorio, sia alle spese processuali, al cui adempimento era subordinato l'abbandono della causa, rappresentando l'avvenuto pagamento da parte di della somma pretesa a Controparte_1 titolo risarcitorio e delle spese di c.t.u., ma il pagamento solo parziale delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, concordate per la somma complessiva di euro 2.000,00 ma versate solo per la somma di euro 1.324,08 con bonifico bancario del 7.5.2025 in favore del procuratore antistatario di
[...]
, come documentato in atti. Parte_1
Pertanto, va dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere, e per l'effetto, va annullata la sentenza appellata, liquidando le spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. II, 29/11/2016, n. 24234, testualmente: “Come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su
2 indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.”).
In particolare, n.q. di compagnia di assicurazione per la Controparte_1 [...]
, il cui credito è stato ceduto a va Controparte_4 Parte_1 condannata per soccombenza (art. 91 c.p.c.), come risultante dalla relazione del perito della stessa compagnia di assicurazione del 25.5.2020, prodotta in atti, atta alla quantificazione del danno subìto dall'assicurato, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di
[...]
liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato da Parte_1 ultimo dal d.m. 147/2022, tenendo conto della natura dei procedimenti (giudizio dinanzi al Giudice di pace;
giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del valore della causa come da domanda (scaglione di valore da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) e dell'attività difensiva svolta (per il giudizio di primo grado, fasi di studio, introduttiva e decisionale, e per il giudizio di appello, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% per bassa complessità ex art. 4, co.1, d.m. cit.), da cui detrarre la somma di euro 1.324,08 già versata, e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di dichiaratosi antistatario Parte_1
P.Q.M.
dichiara la contumacia di (c.f. ); Controparte_2 C.F._1 dichiara la cessazione parziale della materia del contendere, e per l'effetto, annulla la sentenza n.
386/2022 del Giudice di pace di Gela, depositata il 22.06.2022 a definizione del giudizio civile n.
340/2021 R.G.; condanna (p.i. ) al pagamento delle spese di lite Controparte_1 P.IVA_2 in favore di (p.i. ), Parte_1 P.IVA_1 liquidandole per il giudizio di primo grado nella somma di euro 456,50 per compensi, spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, e per il presente giudizio di appello, nella somma di euro
1.276,00 per compensi, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, oltre euro 317,00 per spese vive per entrambi i gradi di giudizio, da cui detrarre la somma di euro 1.324,08 già versata, e da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Gabriele Melfi.
Gela, 18.06.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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