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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 7086/2024 R.G.
Oggi 26.4.2025, il Giudice dott.ssa Liana Pernice, dopo avere dato atto del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. nella causa sopra emarginata promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 contro
, Controparte_1 Controparte_2 pronuncia, all'esito della camera di consiglio, la sentenza che segue che viene allegata a verbale.
dott. Liana Pernice G.O.T.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana
Pernice, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7086 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione nelle date del 10.4.2025 – 26.4.2025, avente ad oggetto “opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.”
TRA
(cod. fisc. ), (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (cod. fisc. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Palermo, presso lo studio degli avv. ti Maria Lauria (domicilio digitale: e Sergio Bondì (domicilio digitale: Email_1
, che li rappresentano e difendono per procura ad litem in atti Email_2
OPPONENTI
E
(cod. fisc. ) e Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
(cod. fisc. , elettivamente domiciliati in Palermo, presso lo studio C.F._5 degli avv. ti Alessandro Reale (domicilio digitale: e Alessandra Email_3
Bevilacqua (domicilio digitale: , che li rappresentano e Email_4 difendono per procura ad litem in atti
OPPOSTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato il 24.5.2024, i signori , Parte_1 [...]
e , nel convenire in giudizio innanzi il Tribunale di Parte_2 Parte_3
Palermo i signori e , proponevano opposizione Controparte_3 Controparte_4 ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto per l'esecuzione di obblighi di fare notificatogli, istante i signori il 7.5.2024, unitamente all'ordinanza cautelare CP_3
2 del 14.3.2024, resa ex art. 669 quater c.p.c. dal Tribunale di Palermo nel proced. N.
13259-1/2021 R.G. (G.I. dott.ssa Grassadonia), chiedendo che, previa sospensione, venisse dichiarato nullo, fosse annullato e/o dichiarato improcedibile. Con la predetta ordinanza era stata ordinata ai signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e “…l'esecuzione immediata di tutte le opere descritte dal
[...] Parte_4
C.T.U. nella propria relazione di consulenza e nello specifico gli interventi necessari per
l'eliminazione delle cause di infiltrazioni, come descritti dal medesimo CTU, nonché tutti
i lavori per la messa in sicurezza e per il ripristino dell'immobile dei ricorrenti…[…]..sito in Palermo via Pais nn. 14-16 piano terra, facente parte del Controparte_5
e interessato da infiltrazioni di acqua, per come accertato dall'ausiliario.
A sostegno dell'opposizione, adducevano:
.- la mancata attestazione di conformità dell'ordinanza a quella contenuta nel fascicolo informatico dal quale era estratta nonché della menzione che il titolo era unito in un unico documento mediante timbratura di congiunzione e, ancora, della indicazione del numero complessivo delle pagine di cui l'ordinanza era composta, come richiesto, a loro dire, a pena di nullità dall'art. 196 octies disp. att. c.p.c.;
.- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione ex d. lgs n. 28/2010;
.- il loro difetto di legittimazione passiva a seguito della intervenuta sentenza di divisione n. 1901/2024 del 27.3.2024 nel proced. N. 17589/2017 R.G., con la quale,
l'immobile sito in Palermo via Ettore Pais n. 8, era stato attribuito al solo Parte_4
;
[...]
.- l'assenza di solidarietà con il;
Parte_4
.- l'impossibilità di eseguire l'ordinanza cautelare del 14.3.2024 perché non più in possesso dell'immobile a seguito della sentenza di divisione del Tribunale di Palermo del
27.3.2024.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con memoria difensiva del 24.2.2025 eccepivano la inammissibilità dell'opposizione, che andava comunque proposta al giudice del procedimento nell'ambito del quale era stato emesso in data 14.3.2024 il provvedimento cautelare.
1.3.- Istruita, con la sola documentazione offerta in comunicazione dalle parti, la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. al 10.4.2025 giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.3.2025 di autorizzazione al deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
2.- Merito della lite.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che
“..l'attuazione forzosa del provvedimento cautelare va conseguita esclusivamente ai sensi dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ. e quindi con forme diverse dall'esecuzione.
3 La concreta realizzazione del comando impartito da un provvedimento ex art. 700 c.p.c., invero, va svolto nell'ambito dello stesso giudizio e con le sole forme stabilite dal giudice che lo ha emesso, onde salvaguardare le peculiari esigenze cautelari e conservative che
l'hanno determinato e che sono state valutate appunto da quel giudice e a lui e soltanto
a lui sono riservate. Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. sebbene abbia il carattere della esecutività, non dà luogo tuttavia ad esecuzione forzata, atteso che con tale provvedimento non si realizza un'alternativa tra adempimento spontaneo ed esecuzione forzata, ma un fenomeno intrinsecamente coattivo di realizzazione forzosa che si svolge per iniziativa officiosa dell'ufficio giudiziario. La loro attuazione, pertanto, deve avvenire senza l'osservanza delle formalità dell'ordinario processo di esecuzione e, quindi, senza preventiva notificazione del precetto e ogni contestazione al riguardo va avanzata nell'ambito del giudizio in cui il procedimento cautelare è stato emesso e non con opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi…” (cfr. Cass. N. 27392/2022; Cass. n.
8581/1994; Cass. n. 05672/1997; Cass. n. 06621/2008).
Consegue da tutto quanto sopra, che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata dagli opponenti va dichiarata inammissibile.
La superiore decisione viene adottata in applicazione del principio della ragione più liquida, che imponendo un nuovo approccio interpretativo - con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico/sistematica - consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzato (cfr. Cass. n. 23621/2011).
Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Tribunale non rilevanti ai fini della decisione, assorbiti e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3.- Spese.
Le spese processuali vanno compensate. Sussistono, invero, giustificati motivi per la loro compensazione integrale. Si consideri in proposito che se da una parte non è consentita l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'attuazione dei provvedimenti cautelari, secondo quanto evidenziato in motivazione, dall'altro occorre tenere presente che l'attuazione di tali provvedimenti non deve essere preceduta dall'intimazione dell'atto di precetto, come al contrario avvenuto nella specie: intimazione che ha all'evidenza contribuito a indurre in errore gli opponenti sulla scelta del rimedio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
.- dichiara inammissibile l'opposizione;
.- compensa tra le parti le spese di lite.
4 Palermo, li 24.4.2025 Il Giudice dr.ssa Liana Pernice- G.O.T.
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