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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
II SEZIONE CIVILE Il Giudice Giorgiana Manzo nella causa iscritta al n. 977/2024 RG;
letti gli atti e i documenti del procedimento;
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letto il ricorso ex art. 445bis cpc depositato da parte ricorrente;
rilevato che l'istituto convenuto, con memoria depositata in data 12.2.2025, ha dichiarato di aver agito in autotutela riconoscendo alla minore lo status di “PORTATORE DI HANDICAP IN
SITUAZIONE DI GRAVITÀ (COMMA 3 ART. 3 della L. 104/1992), con decorrenza posticipata dal
19.04.2024 con revisione al 20/01/2037” (provv. del 31.1.2025, in atti), chiedendo di conseguenza dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate;
rilevato che parte ricorrente si è associata all'istanza di controparte, salvo aver insistito per la liquidazione delle spese di giudizio con distrazione;
considerato pertanto che - nel caso di specie - debba ravvisarsi una ipotesi di cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente ottenuto il beneficio per cui è causa con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
richiamato quindi il principio della soccombenza virtuale per quanto attiene le spese di lite;
considerata la non particolare complessità della fattispecie in oggetto e la condotta dell'istituto resistente che ha agito in autotutela provvedendo a riconoscere i benefici invocati dalla parte resistente prima dell'inizio delle operazioni peritali;
PQM
dichiara estinto il giudizio;
revoca la nomina del c.t.u. dott.ssa ; Persona_1
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, quantificate nell'importo complessivo di € 800,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi alle parti ed al c.t.u. nominato.
Varese, 8.4.2025
Il Giudice
Giorgiana Manzo