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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/06/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3036/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO DONATO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
La ha convenuto in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“in via principale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita n. 15 del 28.12.2021 per inadempimento della società in persona del legale rappresentante p.t., per i motivi CP_1 tutti suesposti;
sempre in via principale, accertare e dichiarare che la società resistente è tenuta alla restituzione, in favore della società delle somme da quest'ultima versate a titolo di acconto, pari ad € Parte_1
165.300,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio;
di conseguenza, condannare la società al pagamento, in favore della società CP_1 Parte_1 della somma di € 165.300,00, o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi”.
A sostegno della domanda la società attrice ha dedotto in fatto che con contratto n. 15 del 28.12.2012 la società le ha venduto i seguenti automezzi: Escavatore cingolato 390 q. New Holland CP_1 E385B anno 2018 al prezzo di € 60.000,00 oltre iva;
OB S570 61 C anno 2016, al prezzo di € pagina 1 di 3 38.000,00 oltre iva;
OU MRT 2150 Plus anno 2014, al prezzo di euro 103.000,00 oltre iva;
Furgone Iveco Daily 35S16 (155 C) Diesel anno 2019, al prezzo di € 24.000,00 oltre iva;
Iveco Daily 70C18 ribaltabile anno 2019, al prezzo di € 44.000,00 oltre iva;
Pulmino Mercedes-Benz Vito Tourer 114 select long 9 posti anno 2016, al prezzo di € 25.000,00 oltre iva;
per un importo complessivo di € 358.680,00 (€ 294.000,00 + € 64.680,00 di iva); che nel contratto di vendita era previsto a carico dell'acquirente il versamento di un acconto di euro
89.670,00, pari al del 25% del prezzo complessivo pattuito;
che essa attrice, a fronte della fattura n. 35 del 30.12.2021 emessa dalla ha versato CP_1 l'acconto di complessivi euro 89.670,00 mediante i seguenti bonifici:
€ 30.000,00 in data 15.02.2022; € 50.000,00 in data 22.02.2022; € 9.670,00 in data 23.02.2022; che su richiesta della venditrice essa attrice ha poi versato mediante bonifico due ulteriori acconti, uno di euro 39.130,00 in data 23.2.2022 ed un altro di euro 36.500,00 in data 3.3.2022, come da fattura n. 56 del 07.4.2022 emessa da così per un importo complessivo degli acconti pari ad euro CP_1
165.300,00; che la pur avendo riscosso gli acconti, non ha poi consegnato gli automezzi, nonostante i CP_1 plurimi atti di costituzione in mora notificati da essa attrice, il primo dei quali in data 23.6.22.
La società convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Orbene, la società attrice ha allegato il titolo costitutivo della domanda, vale a dire il contratto di vendita del 28.12.2021 recante la specifica indicazione degli automezzi da consegnare, del prezzo dei singoli automezzi per un importo complessivo di euro 358.680,00 iva inclusa e delle relative modalità di pagamento, con la previsione del versamento di un acconto di euro 89.670,00 quale condizione di
“validità” dell'accordo. Ha inoltre documentato i singoli versamenti degli acconti per un importo complessivo di euro 165.300,00, come da distinte di bonifico, estratti di conto corrente e fatture della allegati al fascicolo di parte. Ha altresì prodotto le lettere di costituzione in mora inviate CP_1 alla controparte, rimaste tutte prive di riscontro.
Il teste di parte attrice ha confermato le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo, in particolare la mancata consegna degli automezzi da parte della venditrice nonostante la riscossione dei consistenti acconti sul prezzo.
Il legale rappresentante della società convenuta non è comparso all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, senza addurre un giustificato motivo. La sua mancata comparizione, valutata unitamente alla testimonianza raccolta ed ai documenti prodotti, può essere considerata ai sensi dell'art. 232 c.p.c. come ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio.
La società attrice ha dunque assolto l'onere probatorio su di essa incombente, mentre la convenuta restando contumace non ha provato l'adempimento della propria prestazione, né ha dimostrato la non imputabilità a sé dell'inadempimento.
Pertanto, risultando accertato il grave inadempimento imputabile alla società convenuta, va disposta la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra le parti.
La retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione, ai sensi dell'art. 1458 co. 1 c.c., comporta, in ragione del venir meno della causa giustificatrice della prestazione eseguita, l'insorgere, a carico della società convenuta, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, che, trattandosi di una somma di denaro, deve essere corrisposta con i relativi interessi, a decorrere dalla data di costituzione in mora (23.6.22).
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, accertato il grave inadempimento imputabile alla società convenuta, dispone la risoluzione del contratto di vendita n. 15 stipulato tra le parti il 28.12.2012; condanna la società convenuta a restituire alla controparte la somma complessiva di euro 165.300,00, oltre interessi legali dal 23.6.2022; condanna la parte convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese ed € 7052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 12.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3036/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO DONATO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
La ha convenuto in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“in via principale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita n. 15 del 28.12.2021 per inadempimento della società in persona del legale rappresentante p.t., per i motivi CP_1 tutti suesposti;
sempre in via principale, accertare e dichiarare che la società resistente è tenuta alla restituzione, in favore della società delle somme da quest'ultima versate a titolo di acconto, pari ad € Parte_1
165.300,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio;
di conseguenza, condannare la società al pagamento, in favore della società CP_1 Parte_1 della somma di € 165.300,00, o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi”.
A sostegno della domanda la società attrice ha dedotto in fatto che con contratto n. 15 del 28.12.2012 la società le ha venduto i seguenti automezzi: Escavatore cingolato 390 q. New Holland CP_1 E385B anno 2018 al prezzo di € 60.000,00 oltre iva;
OB S570 61 C anno 2016, al prezzo di € pagina 1 di 3 38.000,00 oltre iva;
OU MRT 2150 Plus anno 2014, al prezzo di euro 103.000,00 oltre iva;
Furgone Iveco Daily 35S16 (155 C) Diesel anno 2019, al prezzo di € 24.000,00 oltre iva;
Iveco Daily 70C18 ribaltabile anno 2019, al prezzo di € 44.000,00 oltre iva;
Pulmino Mercedes-Benz Vito Tourer 114 select long 9 posti anno 2016, al prezzo di € 25.000,00 oltre iva;
per un importo complessivo di € 358.680,00 (€ 294.000,00 + € 64.680,00 di iva); che nel contratto di vendita era previsto a carico dell'acquirente il versamento di un acconto di euro
89.670,00, pari al del 25% del prezzo complessivo pattuito;
che essa attrice, a fronte della fattura n. 35 del 30.12.2021 emessa dalla ha versato CP_1 l'acconto di complessivi euro 89.670,00 mediante i seguenti bonifici:
€ 30.000,00 in data 15.02.2022; € 50.000,00 in data 22.02.2022; € 9.670,00 in data 23.02.2022; che su richiesta della venditrice essa attrice ha poi versato mediante bonifico due ulteriori acconti, uno di euro 39.130,00 in data 23.2.2022 ed un altro di euro 36.500,00 in data 3.3.2022, come da fattura n. 56 del 07.4.2022 emessa da così per un importo complessivo degli acconti pari ad euro CP_1
165.300,00; che la pur avendo riscosso gli acconti, non ha poi consegnato gli automezzi, nonostante i CP_1 plurimi atti di costituzione in mora notificati da essa attrice, il primo dei quali in data 23.6.22.
La società convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Orbene, la società attrice ha allegato il titolo costitutivo della domanda, vale a dire il contratto di vendita del 28.12.2021 recante la specifica indicazione degli automezzi da consegnare, del prezzo dei singoli automezzi per un importo complessivo di euro 358.680,00 iva inclusa e delle relative modalità di pagamento, con la previsione del versamento di un acconto di euro 89.670,00 quale condizione di
“validità” dell'accordo. Ha inoltre documentato i singoli versamenti degli acconti per un importo complessivo di euro 165.300,00, come da distinte di bonifico, estratti di conto corrente e fatture della allegati al fascicolo di parte. Ha altresì prodotto le lettere di costituzione in mora inviate CP_1 alla controparte, rimaste tutte prive di riscontro.
Il teste di parte attrice ha confermato le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo, in particolare la mancata consegna degli automezzi da parte della venditrice nonostante la riscossione dei consistenti acconti sul prezzo.
Il legale rappresentante della società convenuta non è comparso all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, senza addurre un giustificato motivo. La sua mancata comparizione, valutata unitamente alla testimonianza raccolta ed ai documenti prodotti, può essere considerata ai sensi dell'art. 232 c.p.c. come ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio.
La società attrice ha dunque assolto l'onere probatorio su di essa incombente, mentre la convenuta restando contumace non ha provato l'adempimento della propria prestazione, né ha dimostrato la non imputabilità a sé dell'inadempimento.
Pertanto, risultando accertato il grave inadempimento imputabile alla società convenuta, va disposta la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra le parti.
La retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione, ai sensi dell'art. 1458 co. 1 c.c., comporta, in ragione del venir meno della causa giustificatrice della prestazione eseguita, l'insorgere, a carico della società convenuta, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, che, trattandosi di una somma di denaro, deve essere corrisposta con i relativi interessi, a decorrere dalla data di costituzione in mora (23.6.22).
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, accertato il grave inadempimento imputabile alla società convenuta, dispone la risoluzione del contratto di vendita n. 15 stipulato tra le parti il 28.12.2012; condanna la società convenuta a restituire alla controparte la somma complessiva di euro 165.300,00, oltre interessi legali dal 23.6.2022; condanna la parte convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese ed € 7052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 12.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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