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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12986/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. BUONOMO CARMINE come Parte_1
da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario amministrativo delegato DI CAPRIO CRISTINA come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 22.5.2025 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
- con ricorso depositato in data 22/10/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati a CP_1
titolo di assegno mensile di assistenza, sulla base del decreto di omologa del
Tribunale di Napoli Nord del 26.5.2024 nell'ambito del procedimento avente n.
9086/23 RG;
- l' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere deducendo che “con provvedimento (TE08) del 24/10/2024 ha eseguito
l'omologa e liquidato la prestazione”;
- la difesa di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall resistente e CP_2
si è associata a tale declaratoria, chiedendo la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza
2 giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione del 24.10.2024 in atti alla produzione dell' ; CP_1
- le spese di lite, in considerazione della circostanza che la comunicazione di liquidazione è intervenuta nel medesimo giorno in cui è stata effettuata la notifica del ricorso (notifica effettuata precisamente il 24.10.2024), sono compensate nella misura del 50%; la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura, già ridotta, indicata nel dispositivo da distrarsi ex art 93 c.pc.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento del CP_1
50% delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessivi € 750,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
- compensa per il resto le spese di lite.
Aversa, 29.5.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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