Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5213/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5213/2022 promossa
DA
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di esercenti la patria potestà della figlia minore C.F._2 [...]
, entrambi residenti in [...], via Baracca, elettivamente domiciliati in Cinisello R_
Balsamo, v.le Lombardia n. 31 presso lo studio dell'Avv. Antonello Grati che li rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
C.F. , con sede in Muggiò, piazza Matteotti n. 1, in persona del CP_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 28 presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Bruzzone che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta il quale, a propria volta, ha nominato in via disgiunta l'Avv. Roberto Giorgetti;
CONVENUTO
E DI
TRE C.F. , con sede in Villa Cortese Controparte_2 P.IVA_2
(MI), vicolo Airoldi n. 7/A in persona della Presidente del Consiglio di amministrazione, CP_3
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio (VA), via S. Gregorio n. 4 presso lo studio degli Avv.ti
Giuseppe Bravin e Carolina Bruno che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
E DI
C.F. , con sede in Monza, via Lecco n. Controparte_4 P.IVA_3
pagina 1 di 11
[...]
sia in proprio che nella qualità di capogruppo e mandataria dell' costituita con CP_5 CP_6
come da scrittura privata autenticata dal notaio Controparte_7 [...]
di Milano e Monza in data 2.10.2014, rep. n. 72918, racc. n. 18862, elettivamente domiciliata in Per_2
Seregno, via Briantina n. 10 presso lo studio dell'Avv. Marco Giuseppe Melideo che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Aldo Coppetti, come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
E DI
C.F. , P.I. ), con Controparte_8 P.IVA_4 P.IVA_5 sede legale in Torino, Via Corte d'Appello n. 11, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Monza, Vicolo Bellani n. 1 presso lo studio dell'Avv. Fabio Molteni, che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti autenticata in data 27.4.2017 dal notaio
[...]
di Torino, rep. n. 81955, racc. n. 38076; Per_3
TERZA CHIAMATA
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 21.10.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER GLI ATTORI
“NEL MERITO: condannare il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di Euro
62.709,50 per i titoli di cui in espositiva oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, o di quell'altra diversa che dovesse risultare in corso di causa;
con le spese e competenze di lite ex art.93 c.p.c. Si precisa che il valore della causa ai fini del contributo unificato è di Euro 62.709,50.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede, in quanto occorra ammettersi prova per testi sui capitoli da 1 a 4 dell'espositiva da intendersi qui di seguito integralmente trascritti e preceduti dall'espressione “Vero che”ed eventualmente depurati da valutazioni e giudizi;
con riserva di indicare i testi.; nella sola ipotesi di contestazione in ordine all'ammontare del danno richiesto, si chiede ammettersi CTU tesa ad accertare l'entità dei danni patrimoniali subiti dal minore”.
PER IL Controparte_9
“NEL MERITO NEI CONFRONTI DEGLI ATTORI: respingere tutte le domande formulate dagli attori contro il , in quanto infondate in fatto ed in diritto. Controparte_10
pagina 2 di 11 NEL MERITO NEI CONFRONTI DELLE TERZE CHIAMATE: (nell'ipotesi in cui emergesse la responsabilità di terzi per la caduta di ): Persona_1
o in via principale: accertare e dichiarare che i soggetti tenuti a rispondere direttamente della pretesa risarcitoria degli attori – in via tra loro solidale e/o esclusiva e/o alternativa e/o concorrente – sono le imprese riunite nel RTI, e cioè (anche, Controparte_4
ma non solo, quale capogruppo mandataria del R.T.I.) e in Controparte_7
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e pertanto respingere la domanda proposta contro il;
Controparte_10
o in via subordinata: nella denegata ipotesi di condanna del a risarcire il Controparte_10
danno sofferto dalla minore, condannare – in via tra loro solidale e/o esclusiva e/o alternativa
e/o concorrente – le imprese riunite nel R.T.I., e cioè (anche, Controparte_4
ma non solo, quale capogruppo mandataria del R.T.I.) e in Controparte_7
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a tenere il interamente CP_10
indenne di quanto dovesse pagare agli attori;
o in via ulteriormente subordinata: nella non creduta ipotesi che il dovesse Controparte_10
essere condannato al risarcimento del danno in via solidale con le terze chiamate
[...]
(anche, ma non solo, quale capogruppo mandataria del R.T.I.) e Controparte_4
accertare la misura della responsabilità ascrivibile a Controparte_7 CP_4 ciascuno di tali soggetti, e, per l'effetto, condannare le terze chiamate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rimborsare al in via di regresso ex art. 2055, CP_10 comma 2 cod. civ., quanto l'ente convenuto dovesse pagare a titolo di risarcimento in eccesso rispetto alla propria quota di responsabilità accertata.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A..”.
PER TRE Controparte_2
“- in via preliminare, preso atto che l'attore non ha adempiuto all'ordine di integrazione dell'atto di citazione, disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
- in via principale: dichiarare prescritto, ex art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno nei confronti di e, conseguentemente, respingere e dichiarare prescritto il diritto di cui alla CP_7
domanda di regresso-manleva svolta dal;
Controparte_10
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse condannata, in via CP_7
esclusiva o solidale con altri convenuti/terzi chiamati, a risarcire il danno a favore degli attori nella loro qualità di esercenti la patria potestà sulla minore , condannare a tenerla Persona_1 CP_4
pagina 3 di 11 indenne da quanto dovesse essere tenuta a pagare sulla base delle accertande percentuali di responsabilità attribuibili ai singoli soggetti.
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario spese generali, C.P.A. e I.V.A.”.
PER Controparte_4
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Monza, reietta e disattesa ogni contraria ed avversa istanza, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: per le ragioni esposte nei propri atti difensivi, respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e, quindi, per l'effetto le domande tutte formulate dal nell'atto di citazione per la chiamata di terzo nei confronti di Controparte_10
in proprio e quale capogruppo e mandataria del Raggruppamento Controparte_4
Temporaneo di Imprese costituito giusta rogito Notaio rep. nr. 72918 - racc. nr. 18862 Persona_4
del 2.10.2014.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, delle domande di merito svolte dal in via principale o in via Controparte_10
subordinata nei confronti di in proprio e quale capogruppo e Controparte_4
Cont mandataria del costituito giusta rogito Notaio rep. nr. 72918 - racc. nr. 18862 del Persona_4
2.10.2014,
i) graduare l'entità del risarcimento secondo quanto ritenuto di giustizia e all'esito delle risultanze istruttorie anche in dipendenza del fatto colposo del danneggiato;
ii) in applicazione delle condizioni del contratto di assicurazioni infortuni cumulativo nr.
2017/05/2714029 e/o delle condizioni del contratto di assicurazione per la responsabilità civile n.
2016/03/2264307, condannare in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, a tenere indenne o, comunque, a rifondere a Controparte_4
in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. appaltatore dei servizi del CRE del
[...] per l'anno 2017, tutte le somme che fosse eventualmente condannata a pagare Controparte_10
direttamente agli attori e/o al per qualsiasi ragione o titolo, contenendosi in ogni Controparte_10
caso l'eventuale condanna risarcitoria nella misura ritenuta di giustizia, anche indipendenza del fatto colposo del danneggiato;
ANCORA IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare, in ogni caso, l'incompetenza del Tribunale di Monza a pronunziarsi sulla domanda svolta in comparsa di costituzione e risposta in via subordinata da nei confronti in Controparte_7 Controparte_4
ragione della sussistenza della clausola arbitrale prevista dall'art. 9 dell'atto costitutivo di
pagina 4 di 11 associazione temporanea di impresa a rogito Notaio rep. nr. 72918 - racc. nr. 18862 del Persona_4
2.10.2014 e, comunque, rigettare tale domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: per mero tuziorismo e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, CP_12
chiede ammettersi la prova per testimoni dei signori , residente in (20851)
[...] Testimone_1
Lissone (MB), via P. Nenni, n. 8; , residente in [...] e Tes_2
, residente (20007) in Cornaredo (MB), via G. La Pira sui capitoli di prova dal 1) al Testimone_3
nr. 5) della propria memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritti.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
PER Controparte_8
“Nel merito in via principale: respingersi le domande proposte nei confronti della Parte_4
perché prescritte, inammissibili, infondate in fatto e diritto e prive dei presupposti di legge.
[...]
In ogni caso respingersi le domande proposte nei confronti della Parte_3
perché prescritte, inammissibili, infondate in fatto e in diritto e prive dei presupposti di legge.
In via di mero subordine: nel caso di accoglimento delle domande di parte attrice, determinarsi i danni da risarcire nei limiti del provato e del dovuto, secondo le risultanze istruttorie e dalla CTU medico- legale.
Nel caso di accoglimento delle domande proposte nei confronti della Parte_3
dichiararsi la stessa tenuta a rispondere nei limiti delle condizioni di polizza n.
[...]
2016/03/2264307 da intendersi qui integralmente richiamate, riducendo la somma dovuta ai sensi dell'art. 1893 ultimo comma c.c.
In ogni caso spese rifuse.
In via istruttoria: Nel caso di ammissione del capitolo di prova n. 3 di parte attrice, si chiede di essere abilitati alla prova contraria e si indicano a tal fine i seguenti testi: (…)”.
IN FATTO
e , sia in proprio che quali esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2
sulla figlia minore, , hanno convenuto in giudizio il affinché fosse Persona_1 Controparte_10
condannato al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali, biologici e morali, subiti in data 12 luglio 2017 allorquando, nel mentre stava frequentando un centro estivo organizzato dalla medesima P.A., era rovinosamente caduta a terra riportando una frattura all'avambraccio destro.
Immediatamente ricoverata presso l'ospedale di Monza, era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura con fili di K e, stabilizzatosi il danno nonché effettuata una perizia medico-legale a cura dei dott.ri e ne era residuato un danno biologico di natura Per_5 Per_6
pagina 5 di 11 permanente pari al 14% ed un periodo di inabilità temporanea pari a 2 giorni al 100%, a 135 giorni al
75%, a 90 giorni al 50% ed a 30 giorni al 25%
Sulla scorta di quanto troppo sommariamente riportato nell'atto di citazione la responsabilità della P.A.
è stata ricondotta ad un'omessa vigilanza della bambina e, solo con l'atto depositato in data 25.9.2023,
a seguito della declaratoria di nullità pronunciata dal Tribunale ai sensi dell'art. 164 c.p.c., solo parzialmente integrando quanto ivi riportato hanno censurato l'omessa “vigilanza dei bambini lasciati a se stessi durante l'attività motoria”, affermando che “la responsabilità degli addetti alla sorveglianza dei bambini si profila anche sotto l'aspetto della negligenza, imprudenza ed imperizia, posto che la notte precedente al fatto era piovuto abbondantemente e il terreno e l'erba del Parco Nord erano abbondantemente bagnati” e, “ciononostante i bambini” sarebbero “stati invitati, dalle educatrici a svolgere attività motoria consistenti in corse, salti, capriole e quant'altro”.
Si è costituito in giudizio il eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di Controparte_10
citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. stante la mancata compiuta esposizione dei fatti costitutivi della domanda, e, in particolar modo, della dinamica del sinistro, dell'indicazione dell'orario della caduta, della posizione esatta della minore e dell'eventuale presenza di terzi, nonché, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo in ogni caso di essere autorizzato a chiamare in causa il Raggruppamento
Temporaneo di costituito tra la mandataria, e la mandante, CP_13 Controparte_4
eventuali uniche responsabili del sinistro in quanto appaltatrici Controparte_7
della gestione dei servizi dei centri ricreativi estivi (C.R.E.) con contratto rep. nr. 7620 stipulato in data
1.9.2016.
Differita a tal fine la prima udienza si sono costituite in giudizio entrambe le cooperative eccependo a propria volta l'infondatezza sia della richiesta risarcitoria avanzata dagli attori sia della domanda di manleva proposta dalla P.A., chiedendo, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in giudizio la CP_4
propria compagnia assicurativa, al fine di esserne manlevata in ipotesi di condanna Controparte_14
e svolgendo domanda di manleva nei confronti di CP_7 CP_4
Rigettate le istanze istruttorie articolate dagli attori, all'udienza del 21.10.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Ai fini dell'accertamento della responsabilità e della sua eventuale ripartizione tra le parti coinvolte nel presente giudizio nonché, ancor più a monte, onde verificare l'effettiva sanatoria della dichiarata nullità dell'atto di citazione, è necessario esaminare attentamente le rispettive posizioni processuali quali pagina 6 di 11 emergenti dagli atti costitutivi rispettivamente prodotti e, in particolare, le scarne allegazioni effettuate dagli attori sia nell'atto di citazione che nella successiva memoria integrativa depositata in data
25.9.2023.
Dovendosi, infatti, necessariamente iniziare dall'eccezione preliminare sollevata dal CP_10
in comparsa di risposta al fine di verificarne l'effettiva sanatoria, con provvedimento emesso
[...] all'udienza del 8.6.2023 il Tribunale aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. stante “l'eccessivamente sintetica esposizione dei fatti e dei presupposti di responsabilità ivi allegati, meritando le modalità di verificazione del sinistro di essere più opportunamente approfondite sia nell'ottica del diritto di difesa delle controparti sia al fine di consentire al Tribunale una maggiore intellegibilità nell'individuazione delle rispettive responsabilità” sicché, per tali ragioni, ne era stata ordinata l'integrazione entro il successivo 28.9.2023.
Era, infatti, sufficiente esaminare lo scarnissimo atto difensivo iniziale depositato dagli attori per avvedersi di come, non soltanto mancasse l'indicazione della causa petendi della domanda risarcitoria proposta idonea a far comprendere quale specifica tipologia di responsabilità fosse stata concretamente imputata al ma, ancor prima, di come difettasse del tutto una pur minima Controparte_10
descrizione delle modalità di verificazione del sinistro che avrebbe interessato la minore, laconicamente descritto come segue: “il giorno 12/07/2017, mentre la piccola , di anni Persona_1
10, si trovava presso un centro estivo del Comune di cadeva rovinosamente procurandosi un CP_1 forte trauma all'arto superiore destro”.
Non l'indicazione di quale fosse il centro estivo frequentato, né del luogo della caduta e dell'orario, mattutino o pomeridiano, né, tanto meno, delle modalità con le quali sarebbe avvenuta nonché alla presenza di chi.
Inevitabile, quindi, la declaratoria di nullità che la difesa attorea, nel depositare l'atto integrativo datato
25.9.2023, ha solo insignificatamente provveduto a sanare, avendo ivi semplicemente e altrettanto genericamente aggiunto che “il giorno 12/07/2017, la piccola , unitamente agli altri Persona_1 bambini del Centro Estivo”, anche stavolta senza indicarne la denominazione, la Cooperativa che lo gestiva e una o più delle educatrici che vi lavoravano, “veniva portata dai responsabili del Centro stesso presso il Parco Nord per svolgere le attività previste in quella giornata;
3) la piccola R_
, in assenza di adeguata vigilanza, nello svolgimento dell'attività motoria richiesta dai
[...] responsabili del Centro, scivolando sull'erba bagnata cadeva a terra rovinosamente procurandosi un forte trauma all'arto superiore destro”.
L'unico elemento di novità rispetto all'atto di citazione, ferma restando la reiterata mancata indicazione di quale fosse il centro estivo frequentato e del periodo di iscrizione, è rappresentato dall'asserito pagina 7 di 11 svolgimento di un'attività esterna al luogo in cui era normalmente svolta (neppure in tal caso concretamente indicato), apparentemente presso il Parco Nord, senza tuttavia alcuna ulteriore specificazione in ordine al luogo (quale parte del Parco Nord), alle circostanze concrete in cui si sarebbe verificato l'evento, all'orario, mattutino o pomeridiano, ai soggetti accompagnatori, alla specifica attività ludica espletata in quel frangente e, in generale, a tutti quegli ulteriori elementi e/o antecedenti fattuali che lo avrebbero in qualche modo integrato o anche solo agevolato.
Non era, quindi, estremamente lacunoso solo l'atto di citazione ma, nonostante l'integrazione (che tale,
a ben vedere, non può realmente ritenersi), altrettanto lacunosa è rimasta la descrizione di una dinamica del sinistro che fosse sufficientemente dettagliata anche in ordine alla posizione esatta della minore al momento della caduta, alle modalità di essa, alla tipologia di “gioco” o di attività ludica espletata ed
Per_ all'eventuale coinvolgimento di altri bambini (non essendo stato neppure spiegato se fosse scivolata sull'erba da sola o mentre giocava con altri) sicché, a ben vedere, non può ragionevolmente ritenersi essere stata sanata la nullità originariamente dichiarata all'udienza del 8.6.2023.
E, di certo, come si è spesso indotti a fare al fine di non pregiudicare eccessivamente coloro che, avendo subito un danno non patrimoniale astrattamente risarcibile, agiscono per la sacrosanta tutela del proprio diritto di credito, non è possibile ignorare come le omissioni reiterate, imputabili alla difesa attorea nonostante la possibilità offertale dal Tribunale di integrare un atto di citazione platealmente nullo, al limite dell'inesistenza, abbiano pregiudicato il diritto delle controparti di esercitare un'adeguata difesa in giudizio, non potendosi esigere che l'onere di contestazione dei convenuti/terzi chiamati si estenda al di là delle scarne circostanze fattuali concretamente esposte da parte attrice, essendo piuttosto onere di quest'ultima descrivere minuziosamente le modalità di verificazione di un sinistro che le avrebbe provocato un danno e che le dovrebbe essere risarcito e non certamente della
P.A. e/o degli altri soggetti terzi chiamati smentirne la verificazione di al di là dei fatti, delle azioni e/o delle omissioni loro (mai) concretamente contestate.
Sul punto, è appena il caso di aggiungere che, se è vero che la giurisprudenza consolidata ha chiarito che, ai fini della validità dell'atto di citazione, non è richiesta una ricostruzione analitica e minuziosa della dinamica dell'evento, essendo sufficiente una narrazione chiara e coerente dei fatti essenziali posti a fondamento della domanda, tale cioè da consentire alla parte convenuta di esercitare appieno il proprio diritto di difesa, ciò che difetta nel caso di specie è per l'appunto l'allegazione di quel minimo comune denominatore esigibile idoneo a consentire, da un lato, al soggetto convenuto, asseritamente responsabile del danno, di potere adeguatamente difendersi in ordine all'imputazione di un ben determinato fatto storico e, dall'altro, al Tribunale di potere evincere tutti quegli elementi di fatto pagina 8 di 11 indispensabili ai fini dell'affermazione di una ben determinata responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale.
Ne consegue che, reiterata e non adeguatamente sanata la nullità dell'atto di citazione, deve necessariamente dichiararsi in questa sede l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3
c.p.c..
Difatti, anche sotto l'aspetto dell'individuazione della tipologia di responsabilità imputata alla P.A.
l'atto di citazione e quello integrativo sono rimasti privi di un'adeguata presa di posizione: nel primo non è stata richiamata né una responsabilità di tipo contrattuale né, tanto meno, una responsabilità di tipo extracontrattuale, ovvero ai sensi dell'art. 2051 c.c.; nel secondo, invece, si è fatto riferimento ai concetti di omessa vigilanza dei bambini, “lasciati a se stessi durante l'attività motoria”, ma, soprattutto, a quelli di negligenza, imprudenza ed imperizia, che richiamano alla mente la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.. “posto che la notte precedente al fatto era piovuto abbondantemente e il terreno e l'erba del Parco Nord erano abbondantemente bagnati” e, ciononostante, i bambini sarebbero stati “invitati, dalle educatrici a svolgere attività motoria consistenti in corse, salti, capriole e quant'altro”.
Orbene, quanto alla responsabilità extracontrattuale, sarebbe evidentemente spettato agli attori dimostrare l'evento verificatosi, il danno subito e la colpa della P.A., non potendosi quest'ultima certamente presumere.
Quand'anche si fosse trattato di una responsabilità da custodia imputata alla P.A. non si sarebbe potuto prescindere da un'adeguata e specifica prova del fatto e del nesso causale con la res, quivi rimasta del tutto sconosciuta.
E, si badi, pur volendo trascurare la palese nullità anche dell'atto integrativo, neppure con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. gli attori, qualora fossero stati ancora in tempo a farlo, si sono particolarmente impegnati ad approfondire le modalità della caduta, non dando alcuna possibilità al
Tribunale di individuare ed enucleare con esattezza quali oneri di omessa vigilanza non sarebbero stati concretamente rispettati e, soprattutto, da chi se si considera che il servizio di centro estivo non era stato direttamente prestato dal . Controparte_10
Quanto, poi, alla responsabilità contrattuale, la difesa attorea, pur avendo asserito solo nell'atto integrativo che i genitori della minore l'avrebbero regolarmente iscritta ad un centro ricreativo estivo organizzato dal Comune di Muggiò, previo pagamento della quota comprensiva anche di copertura assicurativa per il rischio infortuni, nulla ha ritenuto opportuno produrre sul punto, né un contratto, né un modulo di iscrizione o una ricevuta fiscale del pagamento effettuato che potesse consentire al
Tribunale di potere effettivamente affermare l'esistenza di un rapporto giuridico tra gli attori ed una o pagina 9 di 11 più delle altre parti in causa, a maggior ragione se si considera che il rapporto contrattuale dovrebbe verosimilmente essere stato instaurato con l a cui il come risulta dalla documentazione CP_6 CP_10
prodotta, aveva appaltato il relativo servizio.
Di conseguenza, non è possibile determinare con certezza neanche la natura della responsabilità invocata, che avrebbe potuto essere di tipo contrattuale, di tipo extracontrattuale o anche concorrente ma, in ogni caso, avrebbe dovuto essere adeguatamente allegata, prima, e supportata, successivamente.
E' neppure può ragionevolmente affermarsi che alla data della notifica dell'atto di citazione gli attori non avessero la possibilità di effettuare un'allegazione un po' più dettagliata se si considera, da un lato, che il sinistro risale all'anno 2017, ovverosia ben cinque anni prima dell'introduzione della causa, e, dall'altro, che con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. hanno prodotto la dichiarazione resa da tale , amica della madre della bambina, a dire della quale, in data 12.7.2017, verso le Testimone_4
ore 11:00 (orario, si badi, mai indicato negli atti prodotti in questa sede), nel mentre si trovava in propria compagnia la aveva ricevuto una telefonata da parte della “responsabile” del centro Parte_2 estivo, “che si occupa”(va) “della gestione dei bambini insieme ad altri educatori”, la quale le aveva Per riferito che era caduta accidentalmente durante la gita effettuata nel parco Nord di Bresso”
(anche tale ultima cittadina non è mai stata riportata negli atti prodotti).
Quindi, e a ben vedere, neppure il fatto storico, qualora idoneamente allegato, avrebbe potuto essere dimostrato con l'escussione della teste indicata, per tale ragione non ammessa dal Tribunale, non avendo quest'ultima pacificamente assistito alla dinamica del sinistro ma avendo unicamente riferito, de relato in quanto riferitole dalla stessa mamma della bambina e non da un terzo, come tale non avente alcun interesse in giudizio, di una caduta “accidentale”, senza alcuna ulteriore pur minima descrizione, come tale inidonea a supportare una qualsivoglia responsabilità per negligenza o imprudenza di chi l'avrebbe dovuta seguire.
Quindi, quand'anche si fossero superate la nullità e l'estinzione, la quale ultima, come noto, opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal giudice (in questo caso con sentenza non potendosi applicare al giudizio monocratico l'ultima parte del comma 4 dell'art. 307 c.p.c.), la domanda non avrebbe potuto essere accolta nel merito stante la mancata adeguata dimostrazione dei fatti costitutivi ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Alla declaratoria di estinzione del giudizio imputabile alla mancata idonea integrazione dell'atto di citazione, che assorbe tutte le ulteriori domande rispettivamente proposte dalle altre parti costituite, segue la condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle controparti, essendo stata la P.A. costretta ad estendere il contraddittorio nei confronti dell a causa dell'improvvida CP_6
pagina 10 di 11 evocazione in giudizio di parte attrice e, a seguito di ciò, essendo stata Controparte_4
costretta ad estendere il contraddittorio nei confronti della propria compagnia assicurativa.
L'ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta, però, stante l'estrema semplicità delle questioni trattate, dei compensi minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- accerta e dichiara l'estinzione del giudizio per mancata idonea integrazione dell'atto di citazione nel termine assegnato con ordinanza del 8.6.2023;
- dichiara assorbite tutte le ulteriori domande proposte dal e dalle terze Controparte_10
chiamate;
- condanna e , in proprio e nella qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sulla figlia minore, , a rifondere al , in persona del Persona_1 Controparte_10
Sindaco p.t. a alla e a Controparte_7 Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., delle spese di Parte_3
lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano, quanto al primo in complessivi
€ 4.976,00, di cui 759,00 per spese esenti e 4.217,00 per compensi, quanto alla seconda, in
4.217,00 per compensi, quanto alla terza, in complessivi € 4.976,00, di cui 759,00 per spese esenti e 4.217,00 per compensi, e, quanto alla quarta, in complessivi € 4.217,00 per compensi, in tutti casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo qualora non detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 20.5.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Albanese
pagina 11 di 11