Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Taranto n. 1605/2024 del 02/07/2024 Oggetto: carta docenti-rideterminazione spese processuali.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, iscritta al n°820/2024 tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
e
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
rappres ent at i e difesi dall 'avv. Gi anluigi Gi annuzzi C ardone.
[...]
APPELLANT I
e
, rappresent ato e di feso Controparte_1
APPELLATOC ONTUMAC E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 dicembre 2025, gli appellanti in epigrafe hanno impugnato la sentenza n°1605/2024, con la quale il Tribunale di Taranto -adito, con distinti ricorsi poi successivamente riuniti, per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati dai ricorrenti, con conseguente condanna del
[...]
(da ora in poi ) al pagamento della complessiva Controparte_1 CP_1
somma dovuta- aveva accolto le domande, condannando il resistente al pagamento delle CP_1
spese processuali, quantificate in euro 260,50 per esborsi ed euro 4.500,00 per diritti ed onorari, oltre accessori.
Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha quantificato le spese di giudizio in misura inferiore ai parametri di legge, senza tener conto dello scaglione di riferimento di cui al DM
55/2014 (compreso tra € 1.100 e € 5.200,00), per come modificato dal DM 147/2022, nonché del
Hanno chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la rideterminazione delle spese processuali del primo grado, ai sensi del DM n. 147/2022, oltre alla condanna del al CP_1
pagamento delle spese del presente grado, con distrazione.
Il è rimasto contumace nel presente giudizio. Controparte_1
All'udienza del 3 marzo 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi in CP_1
giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Deve darsi atto che il Tribunale ha regolato le spese processuali, ponendole in capo al , CP_1
secondo il principio della soccombenza, e liquidandole in misura di euro 260,50 per esborsi ed euro
4.500,00 per diritti ed onorari, senza addurre l'esistenza di specifici motivi che abbiano eventualmente concorso alla quantificazione dell'importo nella misura suddetta.
La decisione sulle spese adottata dal giudice di prime cure non appare, tuttavia, conforme ai criteri di cui al DM 55/2014, per come modificato dal DM 147/2022, laddove, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. suddetto, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (cfr. art 4, comma 1, D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
In considerazione di tanto, le spese del primo grado di giudizio vanno quantificate -avuto riguardo al secondo scaglione di valore di cui al D.M. n. 55/2014 (da € 1.100,00 a € 5.200,00)- nella misura minima di cui in dispositivo (corrispondente a quanto dedotto a pag. 16 dell'atto di appello), tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa, tra cui quello della serialità della questione, e considerata la attività difensiva espletata per ciascun giudizio prima del provvedimento di riunione disposto in primo grado.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 18.12.2024 da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
e
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 contro il avverso la sentenza del 2.7.2024 n.
[...] Controparte_1
1605/2024 del Tribunale di Taranto, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 7.309,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone.
Così deciso in Lecce il 5.3.2025
Il Presidente
dott.ssa Caterina Mainolfi