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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3819/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3819/2019 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 10 marzo 2025 ad ore 12.32 innanzi al dott. Pietro Merletti, sono comparsi:
Per 'avv. NISII LINO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Per l'avv. NISII LINO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Roaldo Parte_2
Lukaj
Per l'avv. GARRUBBA VINCENZO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
L'avv. Lukaj, fa presente che l'immobile è stato rilasciato il 10 gennaio 22; l'avv. Garrubba su questo concorda. .
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte contesta quanto richiesto per oneri condominiali, essendo questi stati oggetto di pagamento CP_1 anticipato come i canoni;
parte sostiene che i pagamenti anticipati sono stati tutti imputati ai Pt_1 canoni. . Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3819/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NISII LINO e dell'avv. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA V. COMI 18 64100 TERAMOpresso il difensore avv. NISII LINO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NISII LINO e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA V. COMI 18 64100 TERAMOpresso il difensore avv. NISII LINO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARRUBBA CP_1 C.F._3 VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO DE MICHETTI 28 64100 TERAMOpresso il difensore avv. GARRUBBA VINCENZO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna discussione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ed hanno intimato lo stratto Parte_1 Parte_2 per morosità relativamente all'immobile sito in Giulianova Via Galilei 18 a contratto CP_1 stipulato il 30 marzo 2018 e registrato il 19 aprile successivo. Lo stratto non è stato convalidato e quindi il rito è stato trasformato. I ricorrenti sostengono che il resistente non paga dal febbraio
2019, che l'esigenza transitoria del conduttore era effettiva e ogni anno reiterata nei contratti che si sono succeduti tra le parti A far data dal 2010, il resistente ha accettato la somma a lui offerta in via pagina 2 di 3 transattiva e corrispondente a quanto da lui richiesto in sede di costituzione a titolo di controcredito per aver pagato canoni in eccesso;
sono stati poi versati 3600 euro dal convenuto per il debito da febbraio 2019 a gennaio 2020. Essendo conclamato l'inadempimento e non essendo stato chiesto alcun termine grazia chiedono pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento con condanna al pagamento dei residui oneri accessori. Il conduttore si costituisce negando la mora, chiedendo la trasformazione del contratto e la compensazione parziale di oneri accessori con spese straordinarie effettuate con sostituzione della caldaia, con condanna per i locatori di quanto ancora dovuto per tale titolo operata la compensazione. Condotta istruttoria con prove per testi, in esito a discussione la causa è stata discussa e decisa come da odierno dispositivo letto. All'esito della discussione, va affermato che i canoni residui, ammontanti ad euro 900, vanno compensati con la cauzione non restituita;
per quanto riguarda gli oneri accessori, questi sono dovuti, e vanno però compensati con la caldaia, pagata dal con 540 euro. Si tratta di spesa CP_1 che competeva ai locatori, indubbiamente, trattandosi di manutenzione straordinaria necessaria ( sostituzione della caldaia). Ne consegue pertanto che deve darsi atto della cessazione del rapporto dal 10 Gennaio 2022; e agli attori dovranno essere dovute , fatta la dovuta compensazione, euro
1031,24. Le spese, proporzionate al risultato, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dà atto della cessazione del rapporto di locazione il 10 gennaio 2022; e condanna il resistente a pagare ai ricorrenti euro 1031,24; oltre interessi, dalla data dei bonifici al saldo effettivo, in misura legale. Condanna a pagare le spese a e che liquida in euro CP_1 Parte_1 Parte_3
662 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Teramo, 10 marzo 2025
Il Giudice dott. Pietro Merletti
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3819/2019 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 10 marzo 2025 ad ore 12.32 innanzi al dott. Pietro Merletti, sono comparsi:
Per 'avv. NISII LINO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Per l'avv. NISII LINO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Roaldo Parte_2
Lukaj
Per l'avv. GARRUBBA VINCENZO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
L'avv. Lukaj, fa presente che l'immobile è stato rilasciato il 10 gennaio 22; l'avv. Garrubba su questo concorda. .
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte contesta quanto richiesto per oneri condominiali, essendo questi stati oggetto di pagamento CP_1 anticipato come i canoni;
parte sostiene che i pagamenti anticipati sono stati tutti imputati ai Pt_1 canoni. . Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3819/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NISII LINO e dell'avv. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA V. COMI 18 64100 TERAMOpresso il difensore avv. NISII LINO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NISII LINO e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA V. COMI 18 64100 TERAMOpresso il difensore avv. NISII LINO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARRUBBA CP_1 C.F._3 VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO DE MICHETTI 28 64100 TERAMOpresso il difensore avv. GARRUBBA VINCENZO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna discussione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ed hanno intimato lo stratto Parte_1 Parte_2 per morosità relativamente all'immobile sito in Giulianova Via Galilei 18 a contratto CP_1 stipulato il 30 marzo 2018 e registrato il 19 aprile successivo. Lo stratto non è stato convalidato e quindi il rito è stato trasformato. I ricorrenti sostengono che il resistente non paga dal febbraio
2019, che l'esigenza transitoria del conduttore era effettiva e ogni anno reiterata nei contratti che si sono succeduti tra le parti A far data dal 2010, il resistente ha accettato la somma a lui offerta in via pagina 2 di 3 transattiva e corrispondente a quanto da lui richiesto in sede di costituzione a titolo di controcredito per aver pagato canoni in eccesso;
sono stati poi versati 3600 euro dal convenuto per il debito da febbraio 2019 a gennaio 2020. Essendo conclamato l'inadempimento e non essendo stato chiesto alcun termine grazia chiedono pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento con condanna al pagamento dei residui oneri accessori. Il conduttore si costituisce negando la mora, chiedendo la trasformazione del contratto e la compensazione parziale di oneri accessori con spese straordinarie effettuate con sostituzione della caldaia, con condanna per i locatori di quanto ancora dovuto per tale titolo operata la compensazione. Condotta istruttoria con prove per testi, in esito a discussione la causa è stata discussa e decisa come da odierno dispositivo letto. All'esito della discussione, va affermato che i canoni residui, ammontanti ad euro 900, vanno compensati con la cauzione non restituita;
per quanto riguarda gli oneri accessori, questi sono dovuti, e vanno però compensati con la caldaia, pagata dal con 540 euro. Si tratta di spesa CP_1 che competeva ai locatori, indubbiamente, trattandosi di manutenzione straordinaria necessaria ( sostituzione della caldaia). Ne consegue pertanto che deve darsi atto della cessazione del rapporto dal 10 Gennaio 2022; e agli attori dovranno essere dovute , fatta la dovuta compensazione, euro
1031,24. Le spese, proporzionate al risultato, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dà atto della cessazione del rapporto di locazione il 10 gennaio 2022; e condanna il resistente a pagare ai ricorrenti euro 1031,24; oltre interessi, dalla data dei bonifici al saldo effettivo, in misura legale. Condanna a pagare le spese a e che liquida in euro CP_1 Parte_1 Parte_3
662 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Teramo, 10 marzo 2025
Il Giudice dott. Pietro Merletti
pagina 3 di 3