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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1628/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1628 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dagli avv. Daniela De Salvatore e Francesco Elia
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Paola Tortato
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 19 luglio 2024, Parte_1
premesso che con decreto di omologa era stato riconosciuto invalido ex art 1 l. 222/84 a decorrere dalla data
CP_ della domanda 16/2/21, chiedeva la condanna dell' al pagamento della relativa prestazione dal 1° marzo
2021, oltre accessori come per legge.
CP_ Radicatosi il contraddittorio, l' deduceva che il ricorrente aveva maturato 152 settimane contributive negli ultimi 5 anni, in luogo delle 156 prescritte dalla legge, tenuto conto dell'abbattimento delle settimane di malattia in quanto superiori al massimo accreditabile.
2. Con sentenza n. 13263/2024 del 24-27 dicembre 2024 l'adito Tribunale rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
<
anni e il versamento nel corso della vita lavorativa di un numero di contributi settimanali superiore a 260.
Quanto al requisito delle 156 settimane contributive nell'ultimo quinquennio antecedente la domanda del
16.2.2021 (che nel caso di specie va dal 17.2.2016 all' l l .7.2019, data di cessazione della contribuzione),
dall'estratto prodotto unitamente al ricorso risulta un numero di contributi settimanali pari a 58 per lavoro,
97 per malattia (valorizzabili, in base alle norme sopra richiamate al massimo in 96 settimane) e 3 per NASPI,
per un totale di 158 settimane contributive.
E tuttavia, nello stesso estratto prodotto si precisa che vi sono settimane contributive versate nel periodo di malattia non utili per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità.
CP_ Nel corso del giudizio, su domanda del ricorrente, l ha rilasciato un estratto conto certificativo nel quale si chiarisce che, a fronte dei 97 contributi settimanali per malattia, come sopra indicati, ne sono riconosciuti come utili ai fini del calcolo del requisito contributivo per il diritto a pensione soltanto 91 e ciò sia perché
alcuni contributi figurativi per malattia (in particolare quelli dal 13 agosto al 19 agosto 2017 e quelli dal 28
ottobre al 3 novembre 2018) sono stati accreditati ad integrazione dei contributi versati dal datore di lavoro al fine di riconoscere l'intera settimana di malattia e quindi si tratta di contributi già considerati nel periodo,
sia perché per il periodo dal 20.8.2017 al 25.11.2017 risultano versati 19 contributi settimanali, malgrado le settimane effettive che compongono il periodo siano solo 14 e quindi in tale misura possono essere riconosci utili.
Con le note autorizzate, la parte ricorrente…ha nuovamente ribadito la sussistenza del requisito contributivo,
lamentando l'erroneo calcolo nell'estratto contributivo certificativo dei contributi settimanali per malattia,
ritenendo inspiegabile il computo di 14 contributi settimanali per il periodo dal 20.8.2017 al 25.11.2017, in luogo dei 19 contributi che risultano accreditati.
Sennonché, come detto, le settimane solari utili per l'accredito nel detto periodo sono soltanto 14, con la conseguenza che del tutto corretta appare la selezione dei contributi utili per l'accesso al beneficio nella misura di 14 contributi settimanali, dovendo quindi negarsi la sussistenza del requisito contributivo delle 156
settimane contributive nel quinquennio precedente la domanda, avendo il ricorrente maturato nel periodo di riferimento soltanto 152 contributi settimanali utili per la concessione del beneficio (58 per lavoro, 3 per
NASPI e 91 per malattia)>>.
3. Con ricorso del 26 giugno 2025 interponeva appello. Parte_1 Parte_1
CP_ L' resisteva.
4. Con un unico motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito contributivo.
Deduce la parte:
<
dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal
CEEP e dalla CES, dev'essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione>>;
<
disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che, pur non illecito o intrinsecamente discriminatorio, metta, di fatto, i lavoratori di un determinato sesso in posizione di particolare svantaggio rispetto a quelli dell'altro>>;
<
stipendio – ovviamente – sul calcolo della prestazione>>;
<
dell'udienza del 07.10.2024), diverso dalla colonna delle settimane utili alla misura-quantificazione, dal marzo 2016 al febbraio 2021 (ultimi cinque anni anteriori alla domanda del 16.02.2021), emerge la seguente anzianità assicurativa: settimane 3+26+29+19+20+3+30+28, per un totale di 158 settimane (quindi oltre le n.
156). Difatti, controparte sovrappone le settimane utili al diritto rispetto a quelle utili alla misura (che nel part time sono ovviamente ridotte)>>;
<
- il periodo dal 20.8.2017 al 25.11.2017 risultano versati 19 contributi settimanali, malgrado le settimane effettive che compongono il periodo siano solo 14 e quindi in tale misura possono essere riconosciuti.
Diversamente, le settimane indicate in estratto sono presuntivamente coperte dal pagamento fatto dal datore di lavoro, evento cui il lavoratore è estraneo, non avendo controparte depositato alcuna documentazione attestante omissioni contributive contestate al datore di lavoro>>.
5. L'appello è infondato.
Dall'estratto contributivo esibito dall'appellante (all. B) e da quest'ultimo invocato a conforto del gravame,
emerge, con riferimento al quinquennio precedente la domanda, la seguente anzianità assicurativa:
dal 24.2.2016 al 15.3.2016: settimane 3;
dal 16.3.2016 all'1.10.2016: settimane 26;
dall'1.2.2017 al 31.12.2017: settimane 29 (lavorate) + 19 (in malattia):
dall'1.1.2018 al 17.5.2018: settimane 20;
dal 23.5.2018 al 31.12.2018: settimane 3 (lavorate) + 30 (in malattia); dall'1.1.2019 all'11.7.2019: settimane 28.
Totale 158 settimane.
Il Tribunale ha considerato interamente tali settimane ai fini del diritto, di tal che non è incorso nell'errore denunciato dall'appellante, ossia nel non aver operato la distinzione tra settimane utili al diritto e settimane utili alla misura.
Il Tribunale ha, invece, rilevato che dal 20.8.2017 al 25.11.2017 risultano versati 19 contributi settimanali
(per il periodo di malattia), nel mentre tra il 20.8.2017 e il 15.11.2017 si succedono 97 giorni, per un totale di
14 settimane e ha ritenuto che non è possibile accreditare in favore del lavoratore settimane contributive superiori a quelle di calendario.
Pertanto, detratte 5 settimane, il totale si ferma a 154, insufficiente ai fini dell'erogazione dell'assegno.
L'appellante non ha specificamente censurato tale motivazione, essendosi limitato ad opporre che “le settimane indicate in estratto sono presuntivamente coperte dal pagamento fatto dal datore di lavoro,
evento cui il lavoratore è estraneo”.
Ma, nella specie, non è in discussione la copertura assicurativa né si controverte di eventuali responsabilità
derivanti da mancati pagamenti.
Il Tribunale ha solo dato atto che non è possibile riconoscere al lavoratore – in relazione a un determinato periodo - settimane contributive superiori a quelle che risultano da calendario.
Tale conclusione è sul piano logico, oltre che normativo, pienamente condivisibile e, in ogni caso, la statuizione del Tribunale non è stata contrastata dall'appellante sicché rimane coperta da giudicato interno.
Ne consegue l'inconferenza e l'inconsistenza del motivo di gravame.
L'appello va, pertanto, rigettato.
La particolarità e novità della questione esaminata (che ha tratto origine da un equivoco estratto contributivo) giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 26 giugno 2025, da nei Parte_1
CP_ confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 24-27 dicembre 2024.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1628 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dagli avv. Daniela De Salvatore e Francesco Elia
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Paola Tortato
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 19 luglio 2024, Parte_1
premesso che con decreto di omologa era stato riconosciuto invalido ex art 1 l. 222/84 a decorrere dalla data
CP_ della domanda 16/2/21, chiedeva la condanna dell' al pagamento della relativa prestazione dal 1° marzo
2021, oltre accessori come per legge.
CP_ Radicatosi il contraddittorio, l' deduceva che il ricorrente aveva maturato 152 settimane contributive negli ultimi 5 anni, in luogo delle 156 prescritte dalla legge, tenuto conto dell'abbattimento delle settimane di malattia in quanto superiori al massimo accreditabile.
2. Con sentenza n. 13263/2024 del 24-27 dicembre 2024 l'adito Tribunale rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
<
anni e il versamento nel corso della vita lavorativa di un numero di contributi settimanali superiore a 260.
Quanto al requisito delle 156 settimane contributive nell'ultimo quinquennio antecedente la domanda del
16.2.2021 (che nel caso di specie va dal 17.2.2016 all' l l .7.2019, data di cessazione della contribuzione),
dall'estratto prodotto unitamente al ricorso risulta un numero di contributi settimanali pari a 58 per lavoro,
97 per malattia (valorizzabili, in base alle norme sopra richiamate al massimo in 96 settimane) e 3 per NASPI,
per un totale di 158 settimane contributive.
E tuttavia, nello stesso estratto prodotto si precisa che vi sono settimane contributive versate nel periodo di malattia non utili per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità.
CP_ Nel corso del giudizio, su domanda del ricorrente, l ha rilasciato un estratto conto certificativo nel quale si chiarisce che, a fronte dei 97 contributi settimanali per malattia, come sopra indicati, ne sono riconosciuti come utili ai fini del calcolo del requisito contributivo per il diritto a pensione soltanto 91 e ciò sia perché
alcuni contributi figurativi per malattia (in particolare quelli dal 13 agosto al 19 agosto 2017 e quelli dal 28
ottobre al 3 novembre 2018) sono stati accreditati ad integrazione dei contributi versati dal datore di lavoro al fine di riconoscere l'intera settimana di malattia e quindi si tratta di contributi già considerati nel periodo,
sia perché per il periodo dal 20.8.2017 al 25.11.2017 risultano versati 19 contributi settimanali, malgrado le settimane effettive che compongono il periodo siano solo 14 e quindi in tale misura possono essere riconosci utili.
Con le note autorizzate, la parte ricorrente…ha nuovamente ribadito la sussistenza del requisito contributivo,
lamentando l'erroneo calcolo nell'estratto contributivo certificativo dei contributi settimanali per malattia,
ritenendo inspiegabile il computo di 14 contributi settimanali per il periodo dal 20.8.2017 al 25.11.2017, in luogo dei 19 contributi che risultano accreditati.
Sennonché, come detto, le settimane solari utili per l'accredito nel detto periodo sono soltanto 14, con la conseguenza che del tutto corretta appare la selezione dei contributi utili per l'accesso al beneficio nella misura di 14 contributi settimanali, dovendo quindi negarsi la sussistenza del requisito contributivo delle 156
settimane contributive nel quinquennio precedente la domanda, avendo il ricorrente maturato nel periodo di riferimento soltanto 152 contributi settimanali utili per la concessione del beneficio (58 per lavoro, 3 per
NASPI e 91 per malattia)>>.
3. Con ricorso del 26 giugno 2025 interponeva appello. Parte_1 Parte_1
CP_ L' resisteva.
4. Con un unico motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito contributivo.
Deduce la parte:
<
dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal
CEEP e dalla CES, dev'essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione>>;
<
disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che, pur non illecito o intrinsecamente discriminatorio, metta, di fatto, i lavoratori di un determinato sesso in posizione di particolare svantaggio rispetto a quelli dell'altro>>;
<
stipendio – ovviamente – sul calcolo della prestazione>>;
<
dell'udienza del 07.10.2024), diverso dalla colonna delle settimane utili alla misura-quantificazione, dal marzo 2016 al febbraio 2021 (ultimi cinque anni anteriori alla domanda del 16.02.2021), emerge la seguente anzianità assicurativa: settimane 3+26+29+19+20+3+30+28, per un totale di 158 settimane (quindi oltre le n.
156). Difatti, controparte sovrappone le settimane utili al diritto rispetto a quelle utili alla misura (che nel part time sono ovviamente ridotte)>>;
<
- il periodo dal 20.8.2017 al 25.11.2017 risultano versati 19 contributi settimanali, malgrado le settimane effettive che compongono il periodo siano solo 14 e quindi in tale misura possono essere riconosciuti.
Diversamente, le settimane indicate in estratto sono presuntivamente coperte dal pagamento fatto dal datore di lavoro, evento cui il lavoratore è estraneo, non avendo controparte depositato alcuna documentazione attestante omissioni contributive contestate al datore di lavoro>>.
5. L'appello è infondato.
Dall'estratto contributivo esibito dall'appellante (all. B) e da quest'ultimo invocato a conforto del gravame,
emerge, con riferimento al quinquennio precedente la domanda, la seguente anzianità assicurativa:
dal 24.2.2016 al 15.3.2016: settimane 3;
dal 16.3.2016 all'1.10.2016: settimane 26;
dall'1.2.2017 al 31.12.2017: settimane 29 (lavorate) + 19 (in malattia):
dall'1.1.2018 al 17.5.2018: settimane 20;
dal 23.5.2018 al 31.12.2018: settimane 3 (lavorate) + 30 (in malattia); dall'1.1.2019 all'11.7.2019: settimane 28.
Totale 158 settimane.
Il Tribunale ha considerato interamente tali settimane ai fini del diritto, di tal che non è incorso nell'errore denunciato dall'appellante, ossia nel non aver operato la distinzione tra settimane utili al diritto e settimane utili alla misura.
Il Tribunale ha, invece, rilevato che dal 20.8.2017 al 25.11.2017 risultano versati 19 contributi settimanali
(per il periodo di malattia), nel mentre tra il 20.8.2017 e il 15.11.2017 si succedono 97 giorni, per un totale di
14 settimane e ha ritenuto che non è possibile accreditare in favore del lavoratore settimane contributive superiori a quelle di calendario.
Pertanto, detratte 5 settimane, il totale si ferma a 154, insufficiente ai fini dell'erogazione dell'assegno.
L'appellante non ha specificamente censurato tale motivazione, essendosi limitato ad opporre che “le settimane indicate in estratto sono presuntivamente coperte dal pagamento fatto dal datore di lavoro,
evento cui il lavoratore è estraneo”.
Ma, nella specie, non è in discussione la copertura assicurativa né si controverte di eventuali responsabilità
derivanti da mancati pagamenti.
Il Tribunale ha solo dato atto che non è possibile riconoscere al lavoratore – in relazione a un determinato periodo - settimane contributive superiori a quelle che risultano da calendario.
Tale conclusione è sul piano logico, oltre che normativo, pienamente condivisibile e, in ogni caso, la statuizione del Tribunale non è stata contrastata dall'appellante sicché rimane coperta da giudicato interno.
Ne consegue l'inconferenza e l'inconsistenza del motivo di gravame.
L'appello va, pertanto, rigettato.
La particolarità e novità della questione esaminata (che ha tratto origine da un equivoco estratto contributivo) giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 26 giugno 2025, da nei Parte_1
CP_ confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 24-27 dicembre 2024.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis