Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1632/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
TRATTAZIONE SCRITTA
Il giorno 10 Gennaio 2025 nella SEZIONE PRIMA civile del Tribunale di Po- tenza, all'udienza del Giudice dott.ssa Giulia Volpe, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- APPELLANTE
E
Controparte_1
- APPELLATO
Hanno depositato note scritte:
l'Avv. FERRI CARMEN ELVIRA, per l'attore la quale si riporta ai propri atti e con- clude chiedendone l'accoglimento, con assegnazione della causa in decisione nei termi- ni di legge.
l'Avv. ROBORTACCIO LAURA, la quale conclude riportandosi a tutti i propri atti chiedendo il rigetto dell'appello, allegando giurisprudenza di legittimità a supporto.
Come specificato nel decreto di trattazione scritta comunicato, la causa viene decisa contestualmente secondo le norme del rito del lavoro, trattandosi di controversia in ma- teria di opposizione a ordinanza ingiunzione introdotta successivamente all'entrata in vigore del Dlgs 150/2011 sulla semplificazione dei riti.
La discussione della causa avviene ai sensi degli articoli 127 ter c.p.c.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art.429-434 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Au- torizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429-434 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1632/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Via Nazario Parte_1 P.IVA_1
Sauro, Palazzo della Mobilità s.n.c. 85100 Potenza ITALIA presso lo studio dell'Avv. FERRI CARMEN ELVIRA (c.f.: ) dal quale è C.F._1
rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura agli atti
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla C.DA GAL- Controparte_1 P.IVA_2
LITELLO, 87 85100 presso lo studio dell'Avv. ROBORTACCIO Pt_1
LAURA (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._2
procura agli atti
- APPELLATO
OGGETTO: Codice della Strada
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello del 24.04.2024 parte appellante ha impugnato la sentenza
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n. 161/2023, n. 1638/2022 R.G. del 23 febbraio 2023, il Giudice di Pace di Po- tenza accoglieva il ricorso avverso la sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'art. 142 comma 8 Cds ( eccesso di velocità) e annullava il verbale con com- pensazione integrale delle spese.
Parte appellante ha censurato la sentenza in esame per errata violazione delle norme sul riparto dell'onere probatorio e per errata applicazione della nor- mativa, che a dire dell'appellante sancirebbe l'equivalente del procedimento di approvazione e di taratura.
Si costituiva in giudizio la parte appellante, che insisteva per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione.
Verificata l'integrità del contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata alla udienza del 10.01.2025 per la discussione e la decisio- ne.
Premesso quanto sopra e venendo al merito della questione si osserva che l'appello è infondato e dunque meritevole di rigetto.
In continuità con le precedenti decisioni di questo Tribunale (tra cui Sent.
n. 837/2024 del 17.05.2024) si ribadisce che il contrasto giurisprudenziale sul si- gnificato di “omologazione” e “approvazione” che costituisce, anche in questo caso, il cuore della diatriba sia stato risolto proprio dal recente intervento, sul punto, della Corte di Cassazione che ha finalmente chiarito come tra omologa- zione ed approvazione non vi sia equipollenza.
La Corte di Cassazione con la Ordinanza n. 10505/24 ha infatti precisato che l'omologazione “consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale speci- fica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la pre- cisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.”. Tale di-versità è altresì chiarita dall'art. 192 del regolamento del C.d.S., rubricato “Omologazio- ne e approvazione”, che ai commi 2 e 3 descrive, rispettivamente la procedura di omologazione e quella di approvazione. Invero, l'art. 192 Reg. es. C.d.S. – detta- to in attuazione dell'art. 45, co. 6, C.d.S. – opera una chiara di-stinzione tra ap- provazione e omologazione che non è, tanto, di tipo procedura-le, quanto, atti- nente all'oggetto/elemento per il quale si presenta la relativa ri-chiesta. Sicché, da un'attenta lettura della norma, si evince che la rispondenza e la efficacia dell'oggetto per cui si presenta istanza alle prescrizioni stabilite dal regolamento,
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ne determina l'omologazione; invece, la domanda riguardante elementi per i qua- li il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamenta-li, ovvero, particola- ri prescrizioni, determina la mera approvazione del prototipo, da parte dell' del Ministero Controparte_2 dei lavori pubblici che, per quanto possibile, segue la procedura prevista dal comma 2 della citata disposizione, relativa alla procedura di omologazione. Per- tanto, in considerazione della chiara distinzione contenuta dall'art. 192 Reg. es.
C.d.S. e tenuto conto di quanto statuito dall'art. 142, comma 6, C.d.S., il quale, ai fini della determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, attribuisce valen- za probatoria esclusivamente alle risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, deve ritenersi che, ai fini dell'accertamento del superamento del limi- te di velocità e della contestazione della relativa infrazione, le apparecchiature di misurazione della velocità pos-sono essere legittimamente utilizzate laddove sia- no sottoposte alla procedura di omologazione prevista dal citato art. 192. Per converso, i sistemi di rilevazione della velocità, semplicemente sottoposti ad ap- provazione, e non anche omolo-gati, non possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni delle in-frazioni di cui all'art. 142 C.d.S. Né tantomeno possono avere un'influenza sul piano interpretativo le nu- merose circolari ministeriali, richiamate da parte appellante (in particolare, la cir- colare del MIT, n. 8176 del 11.11.2020), nelle quali i due vocaboli, omologazio- ne ed approvazione, vengono utilizzati in correlazione tra loro ed uniti dalle con- giun-zioni “od” e “o”, quasi a sostenere la perfetta equivalenza dei due termini e dunque delle due procedure. Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 10505 del 2024, l'orientamento emerso dalle circolari ministeriali circa una sostanziale equiparazione tra la procedura di omologazione e quella di approvazione “non trova supporto nelle (suddette) fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie e da circolari di carattere amministrativo”.
Ne consegue che tutte le apparecchiature elettroniche di rilevamento della ve-locità debbano essere sottoposte a procedura di omologazione, disciplinata dall'art. 192 C.d.S., mentre ogni diversa procedura adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, dovrà ritener-si illegittima stante la sua inidoneità a conferire certezza ai rilevamenti, in con- siderazione del fatto che il legislatore richiede, per la mera approvazione, una minore precisione mentre nel caso dell'omologazione si richiedono vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni poste, eviden- temente, nell'interesse della collettività ed a presidio della garanzia del diritto di difesa.
Per quanto concerne il regime delle spese di lite, tenuto conto che la controver- tibilità della questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione con ordinanza
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10505/24 del 18.04.2024 sopra richiamata solo in epoca successiva al deposito del Ricorso in appello, e che sino a quella data sulla questione la giurisprudenza non è stata univoca, si ritiene opportuna la compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza ap- pellata del Giudice di pace di n. 161/2023, n. 1638/2022 R.G. del 23 Pt_1 febbraio 2023.
- Compensa le spese di lite.
Potenza, lì 10.01.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe )
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