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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3496 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 9346 /2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. TIGNOLA CHIARA e dall'avv. CORRADO GIUSEPPINA
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti, dall'avv. CALAMIA EMANUELA
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 17/07/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2 preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile nonché alla condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L.
104/92 dalla data della visita di revisione del 23.6.2023. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. ) diverso da quello già nominato nella fase Per_1 dell'ATP. Disposta la sostituzione dell'udienza del 25.9.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione di parte, con la presente sentenza completa di motivazione.
Nel merito la domanda non è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU nominato in questa fase, dott. , ha pedissequamente seguito Persona_2 quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione della pensione di inabilità civile né per il riconoscimento della condizione di disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92.
Ha scritto, infatti, il CTU: “I quesiti posti dal Magistrato prevedono, nel caso in esame, una comparazione tra la sussistenza dei requisiti medico-legali al momento in cui è stato riconosciuto il beneficio e quelli della revoca. La documentazione disponibile non consente di esaminare i motivi e il periodo in cui è stato concesso il beneficio. Può osservarsi che la neoplasia era stata diagnosticata già a fine 2021 e, presumibilmente, era stata riconosciuta inizialmente un'inabilità con revisione, mentre a giugno 2023 era trascorso un periodo di venti mesi dalla diagnosi ed è soprattutto il tipo istologico e lo stadio neoplastico in uno all'assenza di ripresa o di recidiva di malattia ad indirizzare il giudizio valutativo in senso restrittivo. Per quanto desumibile dalla documentazione disponibile, dall'anamnesi e dall'esame clinico le infermità preesistevano alla data di presentazione della prima istanza ammnistrativa. Codici Valutativi 1. Esiti di quadrantectomia mammaria dx per neoplasia: codici 9.323/8.006 = 50% 2. Psoriasi a placche con sindrome fibromialgica: codice analogico ridotto 9.303 = 30%;
3. Obesità di terza classe: codice 7.105 = 40%; 4.
Sindrome depressiva reattiva: codice 2.207 = 15%. Le predette infermità sono in coesistenza, per cui ricorrono le condizioni di applicabilità della formula riduzionistica prevista dal D.M. 05.02.1992: n. 1 + n. 2 = 65% + n. 3 = 79% + n. 4 = 82%. Non sussiste incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica. Non sussistono i Requisiti di cui al D.M.
02.07.2007 (esonero da visite di controllo). Provvedimento impugnato: revoca dell'inabilità con valutazione dell'80% e di portatore di handicap come anche in fase di ATP.
Prestazione richiesta: ripristino dell'inabilità con handicap grave dal 23.06.2023. Riscontro valutativo Invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale dell'82% (ottantadue). A seguito della modifica della L. 104/92: Persona con disabilità con necessita di sostegno di livello medio (non intensivo). Decorrenza per entrambe: dal 23.06.2023”
Il CTU ha, quindi, concluso affermando che: “Non sussistono i requisiti medico-legali per poter riconoscere l'inabilità e la condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo dopo il 23.06.2023”.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte.
Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 26/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 9346 /2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. TIGNOLA CHIARA e dall'avv. CORRADO GIUSEPPINA
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti, dall'avv. CALAMIA EMANUELA
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 17/07/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2 preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile nonché alla condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L.
104/92 dalla data della visita di revisione del 23.6.2023. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. ) diverso da quello già nominato nella fase Per_1 dell'ATP. Disposta la sostituzione dell'udienza del 25.9.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione di parte, con la presente sentenza completa di motivazione.
Nel merito la domanda non è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU nominato in questa fase, dott. , ha pedissequamente seguito Persona_2 quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione della pensione di inabilità civile né per il riconoscimento della condizione di disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92.
Ha scritto, infatti, il CTU: “I quesiti posti dal Magistrato prevedono, nel caso in esame, una comparazione tra la sussistenza dei requisiti medico-legali al momento in cui è stato riconosciuto il beneficio e quelli della revoca. La documentazione disponibile non consente di esaminare i motivi e il periodo in cui è stato concesso il beneficio. Può osservarsi che la neoplasia era stata diagnosticata già a fine 2021 e, presumibilmente, era stata riconosciuta inizialmente un'inabilità con revisione, mentre a giugno 2023 era trascorso un periodo di venti mesi dalla diagnosi ed è soprattutto il tipo istologico e lo stadio neoplastico in uno all'assenza di ripresa o di recidiva di malattia ad indirizzare il giudizio valutativo in senso restrittivo. Per quanto desumibile dalla documentazione disponibile, dall'anamnesi e dall'esame clinico le infermità preesistevano alla data di presentazione della prima istanza ammnistrativa. Codici Valutativi 1. Esiti di quadrantectomia mammaria dx per neoplasia: codici 9.323/8.006 = 50% 2. Psoriasi a placche con sindrome fibromialgica: codice analogico ridotto 9.303 = 30%;
3. Obesità di terza classe: codice 7.105 = 40%; 4.
Sindrome depressiva reattiva: codice 2.207 = 15%. Le predette infermità sono in coesistenza, per cui ricorrono le condizioni di applicabilità della formula riduzionistica prevista dal D.M. 05.02.1992: n. 1 + n. 2 = 65% + n. 3 = 79% + n. 4 = 82%. Non sussiste incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica. Non sussistono i Requisiti di cui al D.M.
02.07.2007 (esonero da visite di controllo). Provvedimento impugnato: revoca dell'inabilità con valutazione dell'80% e di portatore di handicap come anche in fase di ATP.
Prestazione richiesta: ripristino dell'inabilità con handicap grave dal 23.06.2023. Riscontro valutativo Invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale dell'82% (ottantadue). A seguito della modifica della L. 104/92: Persona con disabilità con necessita di sostegno di livello medio (non intensivo). Decorrenza per entrambe: dal 23.06.2023”
Il CTU ha, quindi, concluso affermando che: “Non sussistono i requisiti medico-legali per poter riconoscere l'inabilità e la condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo dopo il 23.06.2023”.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte.
Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 26/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo