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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2467/2024
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in persona della Dott.ssa Vitalba Marina Pipitone ha pronunciato il seguente
DECRETO INGIUNTIVO letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato nell'interesse di: Avvocato Daniela Posante (CF: ), a C.F._1 mezzo dell'avv. IACONO QUARANTINO ANGELO;
letti gli atti del proc. civ. iscritto al n. 2467 dell'anno 2024 del Ruolo Generale;
rilevato che dai documenti prodotti, come integrati, il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuto che
sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
non ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE A
( C.F. ), residente in [...]nella Parte_1 C.F._2 lino n. di Avv. Posante Daniela per le causali specificate nel ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 11672,96 ;
2. gli interessi o al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento;
3. le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella seguente misura: € 440,00 per onorari di avvocato ed € 145,50 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta in favore del procuratore antistatario.
AVVERTE il predetto debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata;
Agrigento, 05/04/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in persona della Dott.ssa Vitalba Marina Pipitone ha pronunciato il seguente
DECRETO INGIUNTIVO letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato nell'interesse di: Avvocato Daniela Posante (CF: ), a C.F._1 mezzo dell'avv. IACONO QUARANTINO ANGELO;
letti gli atti del proc. civ. iscritto al n. 2467 dell'anno 2024 del Ruolo Generale;
rilevato che dai documenti prodotti, come integrati, il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuto che
sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
non ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE A
( C.F. ), residente in [...]nella Parte_1 C.F._2 lino n. di Avv. Posante Daniela per le causali specificate nel ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 11672,96 ;
2. gli interessi o al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento;
3. le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella seguente misura: € 440,00 per onorari di avvocato ed € 145,50 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta in favore del procuratore antistatario.
AVVERTE il predetto debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata;
Agrigento, 05/04/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44