Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 07/12/2024, n. 31482
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Ordinanza 7 dicembre 2024

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In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, ai fini dell'assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non è ancora iscritto al catasto, atteso che tale iscrizione realizza, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 07/12/2024, n. 31482
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31482
    Data del deposito : 7 dicembre 2024

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