TRIB
Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 558 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
* * * * * * *
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice rel.
Dott.ssa Maura Manzi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 558 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, fascicolo assegnato al G.R. in data 18.03.2024;
TRA
(C.F. C.U.I. 069DAAI), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Gazirchar Nijbazitpur, distretto di Madaripur (BANGLADESH) il 11/03/2002, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSAZZA GIANGROS SIMONE.
Parte ricorrente
E
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA.
Parte resistente
OGGETTO: decreto ex art. 35 bis, comma 13, D. Lgs. 25/2008.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 14/03/2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona (di seguito, breviter, “Commissione”) al fine di sentir
1 accertare e dichiarare, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato di cui agli artt. 7 e ss. D. Lgs. 251/2007, in via subordinata, la protezione sussidiaria di cui agli artt. 2, 14 e ss. D. Lgs. 251/2007, in via ulteriormente subordinata, la protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., TUImm.
Si costituiva in giudizio la Commissione, contestando la ricostruzione avversaria e insistendo nel rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorrente dichiarava, al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale (cfr. Modello C3): di essere celibe e senza figli;
di non appartenere ad alcun gruppo etnico;
di aver frequentato la scuola per dodici anni;
di aver svolto, nel suo Paese, l'attività di bracciante agricolo;
di parlare la lingua bengalese.
In sede di audizione amministrativa, svolta in lingua bengalese, dichiarava: di essere cittadino bengalese;
di appartenere al gruppo etnico dei bedè; di essere nato nel villaggio di Gazirchar Nijbazitpur, distretto di Madaripur;
di aver vissuto sempre in questa località, dove tuttora vive la sua famiglia di origine composta dai genitori, un fratello e tre sorelle, con cui mantiene i contatti;
di aver frequentato la scuola per dodici anni;
di aver aiutato suo padre nella vendita di casalinghi e nella pesca;
di non essere coniugato;
di professare la religione musulmana.
Il migrante affermava, inoltre, di aver lasciato il Bangladesh il 12 gennaio 2021 e di essere giunto in Italia il 26 gennaio 2022.
Quanto ai motivi della migrazione, il ricorrente riferiva di aver avuto una relazione per circa tre anni e mezzo con una ragazza, ostacolata dalla famiglia di lei a causa del fatto che i ragazzi appartenevano a due diversi gruppi etnici. Interrogato dalla Commissione, aggiungeva che la relazione era ostacolata non solo dalla famiglia della fidanzata, ma anche dalla propria famiglia.
Dichiarava altresì di essere stato picchiato dai familiari della ragazza, di avere tentato una fuga con la stessa;
tuttavia, i due giovani venivano scoperti e il migrante veniva malmenato dai familiari della ragazza, tanto che si rendeva necessario il ricovero in ospedale. I genitori della ragazza le avevano organizzato il matrimonio con un altro uomo scelto dalla famiglia;
per tale motivo la ragazza si sarebbe suicidata con del veleno.
I familiari della sua fidanzata ritenevano il ricorrente responsabile della morte della ragazza e, per tale motivo, lo stesso decideva di lasciare il Paese.
2 In merito alle asserite minacce dei familiari della ragazza nei confronti dei suoi genitori, riferiva di maltrattamenti che sarebbero consistiti nella rottura degli oggetti che il padre era solito vendere.
In merito all'asserita appartenenza all'etnia bedè, il ricorrente dichiarava di vivere, solitamente, in una casa con la sua famiglia e che, per cinque mesi all'anno, dimorava in una barca sul fiume. Aggiungeva che i suoi genitori andavano anche lontano con la loro imbarcazione, ma il ricorrente rimaneva con i nonni per poter continuare la scuola;
suo nonno, come tutti i bedè, aveva un terreno lasciatogli dallo Stato 8cfr. pag. 5 verbale di audizione).
Per_ Interrogato circa alcuni episodi particolari vissuti in quanto riferiva che quando era a scuola i suoi compagni non volevano sedere vicino a lui, sebbene non vi fosse alcuna differenza tra i bedè e i bengalesi, i quali vestivano allo stesso modo e mangiavano le stesse cose (cfr. pag. 6 verbale di audizione).
Interrogato circa il timore in caso di rientro, dichiarava di temere di essere ucciso dai familiari della ragazza.
Prima di esaminare il merito del ricorso, occorre premettere come la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., nn. 13097/19, 7385/17, 19197/165) abbia costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena
l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio”.
I fatti costitutivi del diritto alla protezione, dunque, devono necessariamente essere allegati in modo puntuale e provati, seppure in maniera attenuata, dal richiedente, essendo esso gravato del dovere di cooperazione ex art. 3 D. Lgs. n. 251/2007. In altre parole, il ricorrente è tenuto ad allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi e i documenti necessari a sorreggere la domanda circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza (c.d. personalizzazione del rischio: Cass. civ., n.
14350/2020), non potendo il giudicante “supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle lacune probatorie del ricorrente” (cfr. Cass. civ., nn. 13988/19, 3016/19,
27336/18). Consegue che l'onere probatorio attenuato, che tipicamente connota i giudizi in materia di protezione internazionale, non dev'essere confuso, in altri termini, con un inesistente onere di allegazione, che invece deve essere specifico.
3 Deve inoltre essere ulteriormente premesso come la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., nn. 26921/2017, 8282/13, 24064/2013, 16202/2012) abbia ormai chiarito, in ordine alla valutazione della credibilità del richiedente asilo, quanto segue: essa “non sia affidata alla mera opinione del giudice, ma sia il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007”. In tale ottica e avendo riguardo ai criteri legali tutti incentrati sulla buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se
l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.
Ciò posto, il richiedente non risulta credibile, né in chiave intrinseca né estrinseca, quanto all'appartenenza alla comunità Bedè.
Sotto il primo aspetto (credibilità intrinseca), le dichiarazioni rese non appaiono caratterizzate da univocità e coerenza, in quanto il richiedente ha fornito una generica versione dei fatti, connotata da contraddizioni, nonché priva di qualsivoglia corroborazione di tipo estrinseco.
Il racconto del ricorrente non ha alcunché di individualizzante e si fonda su situazioni generalizzate e note a chiunque provenga dal Bangladesh (es: comunità Bedè).
Innanzitutto, occorre evidenziare che il ricorrente, al momento della domanda di protezione internazionale, formalizzata con l'assistenza di un interprete (cfr. doc. 3 all. al ricorso) dichiarava di non appartenere ad alcun gruppo etnico, o comunque non dichiarava di appartenere alla comunità né riferiva alcuna esigenza specifica o alcuna Per_1
conseguenza in caso di rientro nel suo paese di origine. Il che appare del tutto incongruo
4 rispetto ad un soggetto che fugge dal proprio Paese per motivi di “persecuzione etnica” e che, ovviamente, sin da subito dovrebbe esporre alle autorità del Paese di accoglienza le motivazioni che lo hanno indotto a scappare. Pertanto, le dichiarazioni rese in sede di audizione amministrativa appaiono sotto questo profilo anche contraddittorie.
Il richiedente, inoltre, non ha prospettato alcun profilo afferente al rischio di persecuzione o di discriminazione connesso all'appartenenza alla comunità Difatti, il narrato del Per_1
ricorrente è generico e non adeguatamente dettagliato riguardo alle difficoltà incontrate in quanto bedè.
Tanto premesso, sempre sotto il profilo della credibilità intrinseca, il ricorrente ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie in merito alla propria occupazione lavorativa.
Difatti, in sede di redazione del modello C3, ha dichiarato di aver svolto il lavoro di agricoltore, incompatibile con la vita da nomade dei bedè; in sede di audizione amministrativa, invece, ha riferito di aver svolto una diversa attività lavorativa.
Sotto il secondo aspetto (credibilità estrinseca) alcuni elementi del narrato del ricorrente, quali il lungo percorso di scolarizzazione e l'occupazione personale nel settore agricolo, discordano con le fonti esaminate dal Collegio.
Il narrato rappresenta aspetti incompatibili con la vita da nomade dei (anche noti Per_1 come “gitani del fiume”), che viaggiano su barche anche per 10 mesi all'anno, lavorando come guaritori o venditori di oggetti. Inoltre, la maggior parte di essi vive in campi su terreni incolti o in case in affitto, oppure su imbarcazioni ormeggiate in acqua. A ciò va aggiunto come la comunità includa 800.000 - 1.000.000 di persone, delle quali oltre Per_1
il 95% è analfabeta e il 98% vive al di sotto della soglia di povertà
(https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it-bangladeshfinal.pdf).
In merito alla scolarizzazione, dalle fonti consultate dal Collegio si evince che il
Bangladesh ha avviato un processo di cambiamento in questa comunità, difatti le scuole mobili non solo hanno educato molti studenti della società ma hanno anche Per_1
mostrato come creare opportunità educative in modo pragmatico e innovativo
(https://keithlyons.me/wp-content/uploads/2010/12/bede_school.pdf).
È inoltre diffuso, sebbene cattiva pratica, il matrimonio precoce tra i membri della comunità all'età di circa 15 anni per i ragazzi e in età compresa tra i 12 e i 13 anni Per_1
per le ragazze (https://indraprasthalawreview.in/wp- content/uploads/2020/10/ggsipu_uslls_ILR_2020_V1-I1-07-
5 Informazioni sui Paesi di origine: Bangladesh - Email_1 CP_1
Panoramica del Paese (ecoi.net)).
Pertanto, desta perplessità la circostanza che il ricorrente, al momento della partenza dal suo Paese, avvenuta all'età di 19 anni, fosse ancora celibe.
Desta altresì perplessità la circostanza che il ricorrente conosca solamente la lingua bengalese (cfr. Modello C3) e nessun'altra lingua o dialetto, ignorando del tutto l'idioma parlato in seno alla comunità bedè
(https://coi.euaa.europa.eu/administration/italy/PLib/20220216_Bangladesh_DE. pdf; cfr.: 'Everyday Challenges and Overall Social Impact of Testimone_1
the DE Community: In a Quest for Equality in The Society of Bangladesh' in Journal of University School of Law and Legal Studies, 2020, https://indraprasthalawreview.in/wp- content/uploads/2020/10/ggsipu_uslls_ILR_2020_V1-I1-07- tamanna_tabassum_kabir.pdf, pag. 4: “DEs have their own language similar to the
Arakanese language called 'Thet or Ther,' derived from Prakrit, a Middle Indo-Aryan language formed from Sanskrit but distinct from it as the common people's spoken language.13While they typically speak within the community in their local language, they can also speak fluently in Bangla”. “I DE hanno una propria lingua simile alla lingua arakanese chiamata "Thet o Ther", derivata da una lingua indo-ariana media Per_2
formata dal sanscrito ma distinta da esso in quanto lingua parlata dalla gente comune. lingua locale, possono parlare correntemente anche il bengalese”).
Il narrato risulta altresì carente in merito alla struttura interna della società, ai compiti più importanti svolti dal sardar (che il richiedente chiama “shordar”) e alla suddivisione in classi
(https://coi.euaa.europa.eu/administration/italy/PLib/20220216_Bangladesh_DE.pdf).
Nulla di tutto ciò è stato riferito dal richiedente, né nel narrato libero né su sollecito della
Commissione Territoriale.
Ad ogni modo, al netto della credibilità, il richiedente ha dichiarato che l'appartenenza alla comunità Bedè non gli genererebbe alcun timore in caso di rimpatrio forzato.
In merito invece alla presunta relazione sentimentale, il richiedente ha fornito una generica versione dei fatti, priva di qualsivoglia corroborazione o riscontro anche di tipo estrinseco.
6 Il ricorrente non ha fornito un racconto dettagliato e specifico della vicenda posta alla base dell'espatrio, che comunque attiene a motivi privati: il timore di ricevere un danno in caso di rientro appare conseguenza di un mero conflitto di carattere privatistico, al più sfociato in atti di violenza privata del tutto estranei al regime della protezione internazionale, non emergendo alcuna effettiva e individuale persecuzione nei termini richiesti dalla legge.
Al netto della credibilità, il richiedente avrebbe potuto rivolgersi alle autorità del Paese per ottenere tutela e protezione dallo Stato.
Le considerazioni che precedono hanno quindi indotto il Tribunale a non disporre l'audizione del migrante, non avendo esso narrato, nel ricorso, fatti nuovi e indicato specificamente le circostanze sulle quali avrebbe voluto essere sentito.
1. Tanto premesso, con riferimento alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della relativa protezione internazionale, osserva il Tribunale come il ricorso non possa essere accolto.
La Convenzione di Ginevra definisce “rifugiato” il cittadino straniero che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”. Gli “atti persecutori” devono assumere le caratteristiche di cui all'art. 7 del D. Lgs. 251/2007, ossia “essere sufficientemente gravi, per loro natura
o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali” ed essere adottati per uno dei motivi di cui all'art. 8 del medesimo decreto, che chiarisce i concetti di razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale e opinione politica. In particolare, ai sensi dell'art. 8 del predetto D. Lgs. 251/07: a) la “nazionalità” non si riferisce “esclusivamente alla cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato”; b) il “particolare gruppo sociale” è quello costituito “da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante;
in funzione della
7 situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato anche in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale […] e si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere”.
Accanto al ricostruito quadro normativo, si affianca quello giurisprudenziale, in base al quale costituiscono “atti persecutori” meritevoli del riconoscimento della più intensa forma di protezione internazionale le seguenti ipotesi: a) riduzione in schiavitù (cfr.
Cass. civ., nn. 4377/2021, 23017/2020, 20142/2020, 17186/2020, 6879/2020: persona costretta a lavorare da piccola senza poter andare a scuola, ovvero ridotta e schiavitù in ragione della situazione debitoria del richiedente: in argomento la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di stabilire che tali ipotesi si distinguono nettamente dalla migrazione per ragioni economiche funzionali al miglioramento della condizione economica del richiedente, in quanto conseguenti a un'indebita invasione nella sfera privata altrui); b) persecuzione basata sul genere, che si traduce nella limitazione al godimento dei diritti umani fondamentali della persona, attuata anche per ragioni religiose
(Cass. civ., nn. 676/2022, 16172/2021, 28152/2018); c) omosessualità, che consente di ricondurre la fattispecie in esame al “particolare gruppo sociale”, ove sussista il fondato pericolo della punibilità degli omosessuali tramite legge penale (Cass. civ., nn.
28197/2020, 11172/2020, 7438/2020, 26969/18, 16417/17, 2875/18, 4522/15, 15981/12); quanto all'ambito probatorio, il giudice deve porsi in chiave dinamica e non statica (Cass. civ., n. 9815/2020) e valutare se il Paese di provenienza del migrante sia in grado di offrire adeguata protezione all'omosessuale (Cass. civ., nn. 11172/2020 e 11176/19), non essendo in ogni caso necessario, a tali fini, lo svolgimento di una perizia (Cass. civ., n.
9815/2020); d) mutilazioni genitali femminili (es. infibulazione di figlia minorenne): in tali casi il giudice deve verificare se tale pratica venga effettivamente praticata nel Paese di provenienza del migrante, a livello legale o religioso, ovvero se costituisca costume sociale cogente (Cass. civ., nn. 5144/22, 8980/2022, 29836/2019); e) opinioni politiche
(es. obiezione di coscienza: Cass. civ., nn. 18626/2022, 7047/2022, 5211/2022,
13461/2021).
Nel caso in esame, si rappresenta una vicenda personale che, attesa la non credibilità del migrante, non rientra in nessuna delle ipotesi di discriminazione e persecuzione appena descritte: sotto il profilo persecutorio, le dichiarazioni del ricorrente non risultano
8 integrare un pericolo di persecuzione con le motivazioni previste dalla Convenzione di
Ginevra.
Pertanto, i fatti narrati dal ricorrente non evidenziano profili di personale persecuzione ovvero di concreta minaccia individuale.
2. Con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, l'art. 2 lett. g) D. Lgs.
251/2007 subordina il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale in favore del “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel
Paese di origine […] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.
L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 stabilisce che sono considerati “danni gravi”: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La giurisprudenza ha specificato la portata di tali clausole normative, precisando, con riferimento all'art. 14, lett. b), D. Lgs. 251/07, che in essa possono essere sussunte le seguenti ipotesi: a) violenza domestica (Cass. civ., n. 23017/2020); b) atti di vendetta e ritorsione, minacciati o posti in essere da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore a causa di una relazione sentimentale, esistente o esistita con un membro della famiglia (Cass. civ., n. 1343/2020); c) matrimonio imposto (Cass. civ., n.
6573/2020); d) reclutamento coattivo mosso dall'esigenza di ingrossare, per ragioni religiose, le fila di un'organizzazione armata (Cass. civ., n. 1207572014); d) delitto comune punito con la pena capitale nel Paese di origine dello straniero dove il reato è stato commesso (Cass. civ., nn. 3336/2022, 1343/2020, 16411/2019, 2830/2015).
Esclude invece la protezione sussidiaria, “trattandosi di vicende private estranee al sistema di protezione internazionale”, le liti tra privati (Cass. civ., nn. 23281/2020,
24414/2020, 19258/2020, 9043/2019).
Con riferimento all'art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/07, essa, esulando completamente dalla c.d. personalizzazione del rischio del ricorrente, sussiste a fronte di una “oggettiva violenza indiscriminata, dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna e
9 percepita come idonea a porre in pericolo la vita o l'incolumità psico-fisica del richiedente per il solo fatto di rientrare nel Paese di origine” (Cass. civ., nn. 19224/2020,
14350/2020). In altre parole, è necessario, ai fini del riconoscimento della forma di protezione in esame, che il “conflitto armato” si sostanzi “in scontri tra forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati” che abbiano raggiunto “un livello talmente elevato” da far temere il richiedente per la propria vita in caso di rientro in tali zone (Cass. civ., nn. 27528/2020, 23942/2020, 15317/2020,
11175/2020).
Ferma però la clausola ostativa al riconoscimento di tale forma di protezione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) e comma 1, lett. b), D. Lgs. 251/2007, qualora il richiedente commetta un grave reato all'estero. Sotto tale ultimo aspetto (clausola ostativa), la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., nn. 26604/2020, 1033/2020, 18739/18,
27504/18, 25073/17) ha sul punto precisato che: i) la sussistenza di tale grave reato deve essere accertata dal giudice di merito, anche d'ufficio, non essendo sufficiente la mera prospettazione delle parti;
ii) il giudice deve verificare che il Paese in cui il reato è stato commesso, lungi dal porre per tal via in essere una forma di persecuzione razziale, abbia attuato una legittima reazione da parte dell'ordinamento; iii) l'indagine deve essere limitata ai soli reati commessi dal richiedente asilo prima dell'ingresso in Italia;
iv) tale clausola ostativa, integrando una condizione dell'azione, può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Applicando tali principi al caso di specie, ad avviso del Tribunale non ricorrono nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria per le ragioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, in quanto il migrante non è credibile.
Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, in relazione alla situazione geopolitica del Bangladesh, le fonti internazionali più aggiornate
(USDOS – Dipartimento di Stato americano (Autore) : 2023 Country Report on Human
Rights Practices: Bangladesh, 23 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107613.html; (Autore) : Controparte_2
Lo stato dei diritti umani nel mondo;
Bangladesh 2023, 24 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107838.html; House (Autore) : Freedom in CP_3
the World 2024 - Bangladesh, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2108027.html; Watch: World Controparte_4
10 Report 2025 - Bangladesh, 16 gennaio 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2120058.html; https://www.satp.org/terrorism- assessment/bangladesh; https://www.hrw.org/asia/bangladesh; https://www.gov.uk/government/publications/bangladesh-country-policy-and- information-notes/country-policy-and-information-note-religious-minorities-and- atheists-bangladesh-march-2022-accessible; https://esgdata.it/document/WIKCu4UB_B1BzNsUctl-/bangladesh-la-situazione-
Contr ; – Human Rights Watch: Email_2
Allegations of Bangladesh Police Torture, Illegal Detentions, 3 febbraio 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2086430.html ) fanno ragionevolmente ritenere che il ricorrente, se rimpatriato in Bangladesh, nel distretto dal quale proviene, non correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla propria vita derivante da una situazione di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato interno o internazionale (cfr. CGUE Grande Sezione del 17 febbraio
2009 nel procedimento C_467/07, caso CGUE sentenza 30 gennaio 2014, causa Per_3
C_285/2012 caso Diakité; cfr. Cass. ord. n. 5676/2021).
Pertanto, alla luce della sia pur difficile situazione del Paese di provenienza, deve escludersi, allo stato, anche tale forma di protezione, poiché le fonti consultate non danno comunicazione dell'esistenza di un vero e proprio conflitto armato all'interno del paese di provenienza del ricorrente.
3. Con riferimento alla richiesta di protezione speciale, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Al riguardo, l'art. 19.2. TUImm. accordava al migrante il diritto di chiedere (in alternativa rispetto al diritto, pure allo stesso riconosciuto, di presentare siffatta istanza dinanzi alla
Commissione territoriale competente per la protezione internazionale) direttamente alla
Questura, competente per territorio, il permesso di soggiorno “per protezione speciale”, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 1.1. del predetto articolo. Il comma 1.1. richiama, a sua volta, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, TUImm.
Entrambe le disposizioni, così come modificate dal D.L. 130/2020, conv. in L. 173/2020
- applicabile al caso di specie ratione temporis - e così come interpretate dalla S.C. di
Cassazione, SS.UU., n. 24413/21, impongono il divieto di respingimento del migrante qualora “esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura
11 o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, nonchè “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute […]”. A tal fine, dovrà tenersi conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
In altre parole, il combinato disposto degli art. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1., TUImm. assicura e garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale stricto sensu intesa (sub specie di diritto di asilo e protezione sussidiaria), siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali (Cass. civ., SS.UU., n. 1390/2022). Come sottolineato dalla Corte di
Cassazione (sent. n. 3705/2020), “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (sent. n.
4455/18, sent., SS.UU., n. 29459/2019, ord. n. 171302020, ord. n. 1104/2020)”.
In tale ottica, assumono rilievo, alla luce della casistica giurisprudenziale, i seguenti fattori: a) concreta attuazione al diritto alla vita privata e familiare (Cass. civ., n. n.
10201/22, 467/2022, 23720/2020); b) lo svolgimento di percorsi scolastici (Cass. civ.,
n. 18118/2020); c) condizioni di vulnerabilità, quali le donne in stato interessante o le madri con figli minori (Cass. civ., nn. 10214/2022, 2716/2022, 1074/2022, 22052/2020), le condizioni di salute, ove il diritto alla salute rischi di essere compromesso proprio dall'attività di rimpatrio, ovvero dall'incapacità del sistema sanitario del Paese di origine di erogare cure idonee (Cass. civ., nn. 13765/2020, 15322/2020, 17118/2020); d)
l'inserimento nel tessuto socioeconomico italiano, che si realizza anche mediante la
12 prova dello svolgimento di attività lavorativa, anche di tipo stagionale. (Cass. civ., nn.
19466/2022, 8373/2022, 7938/2022, 7861/2022, 6111/2022, 32372/2021, 7396/2021).
Sotto tale ultimo aspetto (inserimento), il Giudice di legittimità a Sezioni Unite n.
24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn. 19045/2022,
18455/2022, 10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione
d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Quanto alle condizioni oggettive e soggettive del Paese di origine, assumono, tra l'altro, rilievo: a) le violenze domestiche subite e i traumi ivi riportati atti a incidere sulla condizione di vulnerabilità del richiedente (Cass. civ., nn. 5467/2022, 676/2022); b) la disabilità psico-fisica (Cass. civ., n. 13400/2022).
In tale alveo, la giurisprudenza, già da tempo impone ai giudici di merito di riconoscere la protezione speciale con riferimento a quei Paesi soggetti a eventi naturali e disastrosi, anche dovuti ai grandi cambiamenti climatici (Cass. civ., nn. 7832/19, 4455/18).
Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. civ., n. 21240/2020, Tribunale di Napoli, decreto 21 luglio
2021).
13 Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata.
Invero, dalla disamina della documentazione versata in atti, è emerso come gli elementi acquisiti, tenuto conto della durata del soggiorno in Italia del richiedente (già radicato sul territorio nazionale sin da diversi anni), attestino una condizione di effettivo inserimento socio-lavorativo nel Paese ospitante che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale una indebita interferenza nella vita privata del richiedente, in quanto lesivo del suo diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani, anche di natura professionale e commerciale, situazione giuridica tutelata dall'art. 8 CEDU.
In particolare, il ricorrente, ha prodotto documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa: Comunicazione Unilav di rapporto di lavoro con Controparte_5
dal 30.8.2023 a tempo indeterminato come manovale edile (rapporto di lavoro cessato il
21.12.2023, cfr. busta paga mensilità dicembre 2023 e CUD 2024); alcune buste paga anno 2023 con;
contratto e Comunicazione unilav di rapporto di lavoro a CP_5
tempo determinato con dal 31.1.2024 al 29.3.2024 come Controparte_6
manovale edile;
alcune buste paga 2024 con datore CUD 2024 Controparte_6
(redditi 2023) con Termoli Fodd srls dal 25.4.2023 al 31.7.2023; CUD 2024 (redditi 2023) con dal 30.8.2023 al 21.12.2023; Comunicazione Unilav e relativo Controparte_5 contratto di assunzione a tempo determinato con Il UC di S. AR D'OR soc. agricola srl dal 19.8.2024 al 31.10.2024 come bracciante agricolo;
contratto e comunicazione unilav di rapporto di lavoro come operaio manovale edile dal 18.12.2024 al 19.1.2025 con la società Sallaku Costruzioni srls;
lettera di proroga e comunicazione unilav di proroga con Sallaku Costruzioni srls fino al 9.7.2025.
Benché il Bangladesh risulti inserito nella lista dei Paesi sicuri di cui alla Legge n.
187/2024, che ha modificato l'art. 2 bis D. Lgs. 25/2008, ritiene il Collegio che il rilascio in favore del ricorrente del permesso di soggiorno richiesto appare altresì funzionale ad accordargli un congruo periodo di stabilità, anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, ritenendosi sussistente la prova che esso abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Inoltre, per completezza, osserva il Collegio che la recente sentenza del 4 ottobre 2024 della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Grande Camera, nel procedimento C-
14 406/2022, avviato con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Brno (Repubblica ceca), ha affermato l'obbligo per il Giudice di verificare d'ufficio se l'inclusione di un Paese nella lista dei Paesi di origine sicuri – quindi, nel caso di specie, del Bangladesh - rispetti le condizioni stabilite dalla Direttiva procedure (Direttiva 2013/32/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale -rifusione-). Tale verifica di compatibilità della designazione con norme ad effetto diretto dell'UE non può che essere effettuata tenendo conto delle COI relative al Bangladesh, dalle quali risulta:
“Nel corso dell'anno non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione dei diritti umani in Bangladesh. Tra i problemi significativi relativi ai diritti umani figurano segnalazioni credibili di: esecuzioni arbitrarie o illegali, comprese esecuzioni extragiudiziali;
sparizioni forzate;
tortura o trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
arresti o detenzioni arbitrarie;
gravi problemi con l'indipendenza della magistratura;
prigionieri o detenuti politici;
repressione transnazionale contro individui in un altro paese;
interferenza arbitraria o illegale con la privacy;
punizione di familiari per presunti reati di un parente;
gravi restrizioni alla libertà di espressione e alla libertà dei media, comprese violenze o minacce di violenza contro i giornalisti, arresti o procedimenti giudiziari ingiustificati contro giornalisti, censura e applicazione o minaccia di applicazione di leggi penali sulla diffamazione per limitare l'espressione; gravi restrizioni alla libertà di Internet;
sostanziale interferenza con la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione, comprese leggi eccessivamente restrittive sull'organizzazione, il finanziamento o il funzionamento di organizzazioni non governative e della società civile;
restrizioni alla libertà di movimento;
incapacità dei cittadini di cambiare il proprio governo pacificamente attraverso elezioni libere ed eque;
gravi e irragionevoli restrizioni alla partecipazione politica;
grave corruzione governativa;
gravi restrizioni governative o molestie nei confronti di organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani;
diffusa violenza di genere, tra cui violenza domestica e del partner, violenza sessuale, violenza sul posto di lavoro, matrimoni infantili, precoci e forzati e altre forme di tale violenza;
reati che comportano violenza o minacce di violenza contro membri di gruppi etnici minoritari o popolazioni indigene;
leggi che criminalizzano i rapporti sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso tra
15 adulti; reati che comportano violenza o minacce di violenza contro persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
significative restrizioni ai sindacati indipendenti e alla libertà di associazione dei lavoratori;
ed esistenza delle peggiori forme di lavoro minorile” (USDOS - Dipartimento di Stato degli Stati Uniti: Rapporto nazionale 2023 sulle pratiche in materia di diritti umani: Bangladesh, 23 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107613.html).
Alla luce delle fonti consultate e delle COI ora trascritte, il Collegio ritiene dunque che la correttezza della collocazione del Bangladesh nella lista dei Paesi sicuri sia da ritenersi perlomeno dubbia, con conseguente necessità, visto la natura dei diritti in gioco, di prediligere per l'opzione interpretativa che meglio garantisca la tutela dei diritti inviolabili del migrante. D'altronde, non può non considerarsi che gli eventi politici che hanno interessato di recente il Bangladesh hanno condotto allo scioglimento del
Parlamento, con l'esilio del Primo Ministro ed il conseguente insediamento di un
Governo ad interim alla guida del Paese, il che certamente è sintomatico dell'instabilità che caratterizza il paese d'origine.
4. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., TUImm.; rigetta per il resto il ricorso.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia consentono al Collegio di compensare, ex art. 92, comma 2, c.p.c., integralmente tra le parti, le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 558/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, D. Lgs.
25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., ; CP_7
▪ rigetta per il resto il ricorso;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Così deciso nella videoconferenza del 13/02/2025
16 Il Giudice est.
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
17
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
* * * * * * *
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice rel.
Dott.ssa Maura Manzi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 558 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, fascicolo assegnato al G.R. in data 18.03.2024;
TRA
(C.F. C.U.I. 069DAAI), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Gazirchar Nijbazitpur, distretto di Madaripur (BANGLADESH) il 11/03/2002, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSAZZA GIANGROS SIMONE.
Parte ricorrente
E
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA.
Parte resistente
OGGETTO: decreto ex art. 35 bis, comma 13, D. Lgs. 25/2008.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 14/03/2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona (di seguito, breviter, “Commissione”) al fine di sentir
1 accertare e dichiarare, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato di cui agli artt. 7 e ss. D. Lgs. 251/2007, in via subordinata, la protezione sussidiaria di cui agli artt. 2, 14 e ss. D. Lgs. 251/2007, in via ulteriormente subordinata, la protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., TUImm.
Si costituiva in giudizio la Commissione, contestando la ricostruzione avversaria e insistendo nel rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorrente dichiarava, al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale (cfr. Modello C3): di essere celibe e senza figli;
di non appartenere ad alcun gruppo etnico;
di aver frequentato la scuola per dodici anni;
di aver svolto, nel suo Paese, l'attività di bracciante agricolo;
di parlare la lingua bengalese.
In sede di audizione amministrativa, svolta in lingua bengalese, dichiarava: di essere cittadino bengalese;
di appartenere al gruppo etnico dei bedè; di essere nato nel villaggio di Gazirchar Nijbazitpur, distretto di Madaripur;
di aver vissuto sempre in questa località, dove tuttora vive la sua famiglia di origine composta dai genitori, un fratello e tre sorelle, con cui mantiene i contatti;
di aver frequentato la scuola per dodici anni;
di aver aiutato suo padre nella vendita di casalinghi e nella pesca;
di non essere coniugato;
di professare la religione musulmana.
Il migrante affermava, inoltre, di aver lasciato il Bangladesh il 12 gennaio 2021 e di essere giunto in Italia il 26 gennaio 2022.
Quanto ai motivi della migrazione, il ricorrente riferiva di aver avuto una relazione per circa tre anni e mezzo con una ragazza, ostacolata dalla famiglia di lei a causa del fatto che i ragazzi appartenevano a due diversi gruppi etnici. Interrogato dalla Commissione, aggiungeva che la relazione era ostacolata non solo dalla famiglia della fidanzata, ma anche dalla propria famiglia.
Dichiarava altresì di essere stato picchiato dai familiari della ragazza, di avere tentato una fuga con la stessa;
tuttavia, i due giovani venivano scoperti e il migrante veniva malmenato dai familiari della ragazza, tanto che si rendeva necessario il ricovero in ospedale. I genitori della ragazza le avevano organizzato il matrimonio con un altro uomo scelto dalla famiglia;
per tale motivo la ragazza si sarebbe suicidata con del veleno.
I familiari della sua fidanzata ritenevano il ricorrente responsabile della morte della ragazza e, per tale motivo, lo stesso decideva di lasciare il Paese.
2 In merito alle asserite minacce dei familiari della ragazza nei confronti dei suoi genitori, riferiva di maltrattamenti che sarebbero consistiti nella rottura degli oggetti che il padre era solito vendere.
In merito all'asserita appartenenza all'etnia bedè, il ricorrente dichiarava di vivere, solitamente, in una casa con la sua famiglia e che, per cinque mesi all'anno, dimorava in una barca sul fiume. Aggiungeva che i suoi genitori andavano anche lontano con la loro imbarcazione, ma il ricorrente rimaneva con i nonni per poter continuare la scuola;
suo nonno, come tutti i bedè, aveva un terreno lasciatogli dallo Stato 8cfr. pag. 5 verbale di audizione).
Per_ Interrogato circa alcuni episodi particolari vissuti in quanto riferiva che quando era a scuola i suoi compagni non volevano sedere vicino a lui, sebbene non vi fosse alcuna differenza tra i bedè e i bengalesi, i quali vestivano allo stesso modo e mangiavano le stesse cose (cfr. pag. 6 verbale di audizione).
Interrogato circa il timore in caso di rientro, dichiarava di temere di essere ucciso dai familiari della ragazza.
Prima di esaminare il merito del ricorso, occorre premettere come la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., nn. 13097/19, 7385/17, 19197/165) abbia costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena
l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio”.
I fatti costitutivi del diritto alla protezione, dunque, devono necessariamente essere allegati in modo puntuale e provati, seppure in maniera attenuata, dal richiedente, essendo esso gravato del dovere di cooperazione ex art. 3 D. Lgs. n. 251/2007. In altre parole, il ricorrente è tenuto ad allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi e i documenti necessari a sorreggere la domanda circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza (c.d. personalizzazione del rischio: Cass. civ., n.
14350/2020), non potendo il giudicante “supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle lacune probatorie del ricorrente” (cfr. Cass. civ., nn. 13988/19, 3016/19,
27336/18). Consegue che l'onere probatorio attenuato, che tipicamente connota i giudizi in materia di protezione internazionale, non dev'essere confuso, in altri termini, con un inesistente onere di allegazione, che invece deve essere specifico.
3 Deve inoltre essere ulteriormente premesso come la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., nn. 26921/2017, 8282/13, 24064/2013, 16202/2012) abbia ormai chiarito, in ordine alla valutazione della credibilità del richiedente asilo, quanto segue: essa “non sia affidata alla mera opinione del giudice, ma sia il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007”. In tale ottica e avendo riguardo ai criteri legali tutti incentrati sulla buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se
l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.
Ciò posto, il richiedente non risulta credibile, né in chiave intrinseca né estrinseca, quanto all'appartenenza alla comunità Bedè.
Sotto il primo aspetto (credibilità intrinseca), le dichiarazioni rese non appaiono caratterizzate da univocità e coerenza, in quanto il richiedente ha fornito una generica versione dei fatti, connotata da contraddizioni, nonché priva di qualsivoglia corroborazione di tipo estrinseco.
Il racconto del ricorrente non ha alcunché di individualizzante e si fonda su situazioni generalizzate e note a chiunque provenga dal Bangladesh (es: comunità Bedè).
Innanzitutto, occorre evidenziare che il ricorrente, al momento della domanda di protezione internazionale, formalizzata con l'assistenza di un interprete (cfr. doc. 3 all. al ricorso) dichiarava di non appartenere ad alcun gruppo etnico, o comunque non dichiarava di appartenere alla comunità né riferiva alcuna esigenza specifica o alcuna Per_1
conseguenza in caso di rientro nel suo paese di origine. Il che appare del tutto incongruo
4 rispetto ad un soggetto che fugge dal proprio Paese per motivi di “persecuzione etnica” e che, ovviamente, sin da subito dovrebbe esporre alle autorità del Paese di accoglienza le motivazioni che lo hanno indotto a scappare. Pertanto, le dichiarazioni rese in sede di audizione amministrativa appaiono sotto questo profilo anche contraddittorie.
Il richiedente, inoltre, non ha prospettato alcun profilo afferente al rischio di persecuzione o di discriminazione connesso all'appartenenza alla comunità Difatti, il narrato del Per_1
ricorrente è generico e non adeguatamente dettagliato riguardo alle difficoltà incontrate in quanto bedè.
Tanto premesso, sempre sotto il profilo della credibilità intrinseca, il ricorrente ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie in merito alla propria occupazione lavorativa.
Difatti, in sede di redazione del modello C3, ha dichiarato di aver svolto il lavoro di agricoltore, incompatibile con la vita da nomade dei bedè; in sede di audizione amministrativa, invece, ha riferito di aver svolto una diversa attività lavorativa.
Sotto il secondo aspetto (credibilità estrinseca) alcuni elementi del narrato del ricorrente, quali il lungo percorso di scolarizzazione e l'occupazione personale nel settore agricolo, discordano con le fonti esaminate dal Collegio.
Il narrato rappresenta aspetti incompatibili con la vita da nomade dei (anche noti Per_1 come “gitani del fiume”), che viaggiano su barche anche per 10 mesi all'anno, lavorando come guaritori o venditori di oggetti. Inoltre, la maggior parte di essi vive in campi su terreni incolti o in case in affitto, oppure su imbarcazioni ormeggiate in acqua. A ciò va aggiunto come la comunità includa 800.000 - 1.000.000 di persone, delle quali oltre Per_1
il 95% è analfabeta e il 98% vive al di sotto della soglia di povertà
(https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it-bangladeshfinal.pdf).
In merito alla scolarizzazione, dalle fonti consultate dal Collegio si evince che il
Bangladesh ha avviato un processo di cambiamento in questa comunità, difatti le scuole mobili non solo hanno educato molti studenti della società ma hanno anche Per_1
mostrato come creare opportunità educative in modo pragmatico e innovativo
(https://keithlyons.me/wp-content/uploads/2010/12/bede_school.pdf).
È inoltre diffuso, sebbene cattiva pratica, il matrimonio precoce tra i membri della comunità all'età di circa 15 anni per i ragazzi e in età compresa tra i 12 e i 13 anni Per_1
per le ragazze (https://indraprasthalawreview.in/wp- content/uploads/2020/10/ggsipu_uslls_ILR_2020_V1-I1-07-
5 Informazioni sui Paesi di origine: Bangladesh - Email_1 CP_1
Panoramica del Paese (ecoi.net)).
Pertanto, desta perplessità la circostanza che il ricorrente, al momento della partenza dal suo Paese, avvenuta all'età di 19 anni, fosse ancora celibe.
Desta altresì perplessità la circostanza che il ricorrente conosca solamente la lingua bengalese (cfr. Modello C3) e nessun'altra lingua o dialetto, ignorando del tutto l'idioma parlato in seno alla comunità bedè
(https://coi.euaa.europa.eu/administration/italy/PLib/20220216_Bangladesh_DE. pdf; cfr.: 'Everyday Challenges and Overall Social Impact of Testimone_1
the DE Community: In a Quest for Equality in The Society of Bangladesh' in Journal of University School of Law and Legal Studies, 2020, https://indraprasthalawreview.in/wp- content/uploads/2020/10/ggsipu_uslls_ILR_2020_V1-I1-07- tamanna_tabassum_kabir.pdf, pag. 4: “DEs have their own language similar to the
Arakanese language called 'Thet or Ther,' derived from Prakrit, a Middle Indo-Aryan language formed from Sanskrit but distinct from it as the common people's spoken language.13While they typically speak within the community in their local language, they can also speak fluently in Bangla”. “I DE hanno una propria lingua simile alla lingua arakanese chiamata "Thet o Ther", derivata da una lingua indo-ariana media Per_2
formata dal sanscrito ma distinta da esso in quanto lingua parlata dalla gente comune. lingua locale, possono parlare correntemente anche il bengalese”).
Il narrato risulta altresì carente in merito alla struttura interna della società, ai compiti più importanti svolti dal sardar (che il richiedente chiama “shordar”) e alla suddivisione in classi
(https://coi.euaa.europa.eu/administration/italy/PLib/20220216_Bangladesh_DE.pdf).
Nulla di tutto ciò è stato riferito dal richiedente, né nel narrato libero né su sollecito della
Commissione Territoriale.
Ad ogni modo, al netto della credibilità, il richiedente ha dichiarato che l'appartenenza alla comunità Bedè non gli genererebbe alcun timore in caso di rimpatrio forzato.
In merito invece alla presunta relazione sentimentale, il richiedente ha fornito una generica versione dei fatti, priva di qualsivoglia corroborazione o riscontro anche di tipo estrinseco.
6 Il ricorrente non ha fornito un racconto dettagliato e specifico della vicenda posta alla base dell'espatrio, che comunque attiene a motivi privati: il timore di ricevere un danno in caso di rientro appare conseguenza di un mero conflitto di carattere privatistico, al più sfociato in atti di violenza privata del tutto estranei al regime della protezione internazionale, non emergendo alcuna effettiva e individuale persecuzione nei termini richiesti dalla legge.
Al netto della credibilità, il richiedente avrebbe potuto rivolgersi alle autorità del Paese per ottenere tutela e protezione dallo Stato.
Le considerazioni che precedono hanno quindi indotto il Tribunale a non disporre l'audizione del migrante, non avendo esso narrato, nel ricorso, fatti nuovi e indicato specificamente le circostanze sulle quali avrebbe voluto essere sentito.
1. Tanto premesso, con riferimento alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della relativa protezione internazionale, osserva il Tribunale come il ricorso non possa essere accolto.
La Convenzione di Ginevra definisce “rifugiato” il cittadino straniero che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”. Gli “atti persecutori” devono assumere le caratteristiche di cui all'art. 7 del D. Lgs. 251/2007, ossia “essere sufficientemente gravi, per loro natura
o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali” ed essere adottati per uno dei motivi di cui all'art. 8 del medesimo decreto, che chiarisce i concetti di razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale e opinione politica. In particolare, ai sensi dell'art. 8 del predetto D. Lgs. 251/07: a) la “nazionalità” non si riferisce “esclusivamente alla cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato”; b) il “particolare gruppo sociale” è quello costituito “da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante;
in funzione della
7 situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato anche in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale […] e si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere”.
Accanto al ricostruito quadro normativo, si affianca quello giurisprudenziale, in base al quale costituiscono “atti persecutori” meritevoli del riconoscimento della più intensa forma di protezione internazionale le seguenti ipotesi: a) riduzione in schiavitù (cfr.
Cass. civ., nn. 4377/2021, 23017/2020, 20142/2020, 17186/2020, 6879/2020: persona costretta a lavorare da piccola senza poter andare a scuola, ovvero ridotta e schiavitù in ragione della situazione debitoria del richiedente: in argomento la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di stabilire che tali ipotesi si distinguono nettamente dalla migrazione per ragioni economiche funzionali al miglioramento della condizione economica del richiedente, in quanto conseguenti a un'indebita invasione nella sfera privata altrui); b) persecuzione basata sul genere, che si traduce nella limitazione al godimento dei diritti umani fondamentali della persona, attuata anche per ragioni religiose
(Cass. civ., nn. 676/2022, 16172/2021, 28152/2018); c) omosessualità, che consente di ricondurre la fattispecie in esame al “particolare gruppo sociale”, ove sussista il fondato pericolo della punibilità degli omosessuali tramite legge penale (Cass. civ., nn.
28197/2020, 11172/2020, 7438/2020, 26969/18, 16417/17, 2875/18, 4522/15, 15981/12); quanto all'ambito probatorio, il giudice deve porsi in chiave dinamica e non statica (Cass. civ., n. 9815/2020) e valutare se il Paese di provenienza del migrante sia in grado di offrire adeguata protezione all'omosessuale (Cass. civ., nn. 11172/2020 e 11176/19), non essendo in ogni caso necessario, a tali fini, lo svolgimento di una perizia (Cass. civ., n.
9815/2020); d) mutilazioni genitali femminili (es. infibulazione di figlia minorenne): in tali casi il giudice deve verificare se tale pratica venga effettivamente praticata nel Paese di provenienza del migrante, a livello legale o religioso, ovvero se costituisca costume sociale cogente (Cass. civ., nn. 5144/22, 8980/2022, 29836/2019); e) opinioni politiche
(es. obiezione di coscienza: Cass. civ., nn. 18626/2022, 7047/2022, 5211/2022,
13461/2021).
Nel caso in esame, si rappresenta una vicenda personale che, attesa la non credibilità del migrante, non rientra in nessuna delle ipotesi di discriminazione e persecuzione appena descritte: sotto il profilo persecutorio, le dichiarazioni del ricorrente non risultano
8 integrare un pericolo di persecuzione con le motivazioni previste dalla Convenzione di
Ginevra.
Pertanto, i fatti narrati dal ricorrente non evidenziano profili di personale persecuzione ovvero di concreta minaccia individuale.
2. Con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, l'art. 2 lett. g) D. Lgs.
251/2007 subordina il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale in favore del “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel
Paese di origine […] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.
L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 stabilisce che sono considerati “danni gravi”: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La giurisprudenza ha specificato la portata di tali clausole normative, precisando, con riferimento all'art. 14, lett. b), D. Lgs. 251/07, che in essa possono essere sussunte le seguenti ipotesi: a) violenza domestica (Cass. civ., n. 23017/2020); b) atti di vendetta e ritorsione, minacciati o posti in essere da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore a causa di una relazione sentimentale, esistente o esistita con un membro della famiglia (Cass. civ., n. 1343/2020); c) matrimonio imposto (Cass. civ., n.
6573/2020); d) reclutamento coattivo mosso dall'esigenza di ingrossare, per ragioni religiose, le fila di un'organizzazione armata (Cass. civ., n. 1207572014); d) delitto comune punito con la pena capitale nel Paese di origine dello straniero dove il reato è stato commesso (Cass. civ., nn. 3336/2022, 1343/2020, 16411/2019, 2830/2015).
Esclude invece la protezione sussidiaria, “trattandosi di vicende private estranee al sistema di protezione internazionale”, le liti tra privati (Cass. civ., nn. 23281/2020,
24414/2020, 19258/2020, 9043/2019).
Con riferimento all'art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/07, essa, esulando completamente dalla c.d. personalizzazione del rischio del ricorrente, sussiste a fronte di una “oggettiva violenza indiscriminata, dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna e
9 percepita come idonea a porre in pericolo la vita o l'incolumità psico-fisica del richiedente per il solo fatto di rientrare nel Paese di origine” (Cass. civ., nn. 19224/2020,
14350/2020). In altre parole, è necessario, ai fini del riconoscimento della forma di protezione in esame, che il “conflitto armato” si sostanzi “in scontri tra forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati” che abbiano raggiunto “un livello talmente elevato” da far temere il richiedente per la propria vita in caso di rientro in tali zone (Cass. civ., nn. 27528/2020, 23942/2020, 15317/2020,
11175/2020).
Ferma però la clausola ostativa al riconoscimento di tale forma di protezione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) e comma 1, lett. b), D. Lgs. 251/2007, qualora il richiedente commetta un grave reato all'estero. Sotto tale ultimo aspetto (clausola ostativa), la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., nn. 26604/2020, 1033/2020, 18739/18,
27504/18, 25073/17) ha sul punto precisato che: i) la sussistenza di tale grave reato deve essere accertata dal giudice di merito, anche d'ufficio, non essendo sufficiente la mera prospettazione delle parti;
ii) il giudice deve verificare che il Paese in cui il reato è stato commesso, lungi dal porre per tal via in essere una forma di persecuzione razziale, abbia attuato una legittima reazione da parte dell'ordinamento; iii) l'indagine deve essere limitata ai soli reati commessi dal richiedente asilo prima dell'ingresso in Italia;
iv) tale clausola ostativa, integrando una condizione dell'azione, può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Applicando tali principi al caso di specie, ad avviso del Tribunale non ricorrono nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria per le ragioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, in quanto il migrante non è credibile.
Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, in relazione alla situazione geopolitica del Bangladesh, le fonti internazionali più aggiornate
(USDOS – Dipartimento di Stato americano (Autore) : 2023 Country Report on Human
Rights Practices: Bangladesh, 23 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107613.html; (Autore) : Controparte_2
Lo stato dei diritti umani nel mondo;
Bangladesh 2023, 24 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107838.html; House (Autore) : Freedom in CP_3
the World 2024 - Bangladesh, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2108027.html; Watch: World Controparte_4
10 Report 2025 - Bangladesh, 16 gennaio 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2120058.html; https://www.satp.org/terrorism- assessment/bangladesh; https://www.hrw.org/asia/bangladesh; https://www.gov.uk/government/publications/bangladesh-country-policy-and- information-notes/country-policy-and-information-note-religious-minorities-and- atheists-bangladesh-march-2022-accessible; https://esgdata.it/document/WIKCu4UB_B1BzNsUctl-/bangladesh-la-situazione-
Contr ; – Human Rights Watch: Email_2
Allegations of Bangladesh Police Torture, Illegal Detentions, 3 febbraio 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2086430.html ) fanno ragionevolmente ritenere che il ricorrente, se rimpatriato in Bangladesh, nel distretto dal quale proviene, non correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla propria vita derivante da una situazione di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato interno o internazionale (cfr. CGUE Grande Sezione del 17 febbraio
2009 nel procedimento C_467/07, caso CGUE sentenza 30 gennaio 2014, causa Per_3
C_285/2012 caso Diakité; cfr. Cass. ord. n. 5676/2021).
Pertanto, alla luce della sia pur difficile situazione del Paese di provenienza, deve escludersi, allo stato, anche tale forma di protezione, poiché le fonti consultate non danno comunicazione dell'esistenza di un vero e proprio conflitto armato all'interno del paese di provenienza del ricorrente.
3. Con riferimento alla richiesta di protezione speciale, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Al riguardo, l'art. 19.2. TUImm. accordava al migrante il diritto di chiedere (in alternativa rispetto al diritto, pure allo stesso riconosciuto, di presentare siffatta istanza dinanzi alla
Commissione territoriale competente per la protezione internazionale) direttamente alla
Questura, competente per territorio, il permesso di soggiorno “per protezione speciale”, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 1.1. del predetto articolo. Il comma 1.1. richiama, a sua volta, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, TUImm.
Entrambe le disposizioni, così come modificate dal D.L. 130/2020, conv. in L. 173/2020
- applicabile al caso di specie ratione temporis - e così come interpretate dalla S.C. di
Cassazione, SS.UU., n. 24413/21, impongono il divieto di respingimento del migrante qualora “esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura
11 o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, nonchè “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute […]”. A tal fine, dovrà tenersi conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
In altre parole, il combinato disposto degli art. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1., TUImm. assicura e garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale stricto sensu intesa (sub specie di diritto di asilo e protezione sussidiaria), siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali (Cass. civ., SS.UU., n. 1390/2022). Come sottolineato dalla Corte di
Cassazione (sent. n. 3705/2020), “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (sent. n.
4455/18, sent., SS.UU., n. 29459/2019, ord. n. 171302020, ord. n. 1104/2020)”.
In tale ottica, assumono rilievo, alla luce della casistica giurisprudenziale, i seguenti fattori: a) concreta attuazione al diritto alla vita privata e familiare (Cass. civ., n. n.
10201/22, 467/2022, 23720/2020); b) lo svolgimento di percorsi scolastici (Cass. civ.,
n. 18118/2020); c) condizioni di vulnerabilità, quali le donne in stato interessante o le madri con figli minori (Cass. civ., nn. 10214/2022, 2716/2022, 1074/2022, 22052/2020), le condizioni di salute, ove il diritto alla salute rischi di essere compromesso proprio dall'attività di rimpatrio, ovvero dall'incapacità del sistema sanitario del Paese di origine di erogare cure idonee (Cass. civ., nn. 13765/2020, 15322/2020, 17118/2020); d)
l'inserimento nel tessuto socioeconomico italiano, che si realizza anche mediante la
12 prova dello svolgimento di attività lavorativa, anche di tipo stagionale. (Cass. civ., nn.
19466/2022, 8373/2022, 7938/2022, 7861/2022, 6111/2022, 32372/2021, 7396/2021).
Sotto tale ultimo aspetto (inserimento), il Giudice di legittimità a Sezioni Unite n.
24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn. 19045/2022,
18455/2022, 10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione
d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Quanto alle condizioni oggettive e soggettive del Paese di origine, assumono, tra l'altro, rilievo: a) le violenze domestiche subite e i traumi ivi riportati atti a incidere sulla condizione di vulnerabilità del richiedente (Cass. civ., nn. 5467/2022, 676/2022); b) la disabilità psico-fisica (Cass. civ., n. 13400/2022).
In tale alveo, la giurisprudenza, già da tempo impone ai giudici di merito di riconoscere la protezione speciale con riferimento a quei Paesi soggetti a eventi naturali e disastrosi, anche dovuti ai grandi cambiamenti climatici (Cass. civ., nn. 7832/19, 4455/18).
Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. civ., n. 21240/2020, Tribunale di Napoli, decreto 21 luglio
2021).
13 Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata.
Invero, dalla disamina della documentazione versata in atti, è emerso come gli elementi acquisiti, tenuto conto della durata del soggiorno in Italia del richiedente (già radicato sul territorio nazionale sin da diversi anni), attestino una condizione di effettivo inserimento socio-lavorativo nel Paese ospitante che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale una indebita interferenza nella vita privata del richiedente, in quanto lesivo del suo diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani, anche di natura professionale e commerciale, situazione giuridica tutelata dall'art. 8 CEDU.
In particolare, il ricorrente, ha prodotto documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa: Comunicazione Unilav di rapporto di lavoro con Controparte_5
dal 30.8.2023 a tempo indeterminato come manovale edile (rapporto di lavoro cessato il
21.12.2023, cfr. busta paga mensilità dicembre 2023 e CUD 2024); alcune buste paga anno 2023 con;
contratto e Comunicazione unilav di rapporto di lavoro a CP_5
tempo determinato con dal 31.1.2024 al 29.3.2024 come Controparte_6
manovale edile;
alcune buste paga 2024 con datore CUD 2024 Controparte_6
(redditi 2023) con Termoli Fodd srls dal 25.4.2023 al 31.7.2023; CUD 2024 (redditi 2023) con dal 30.8.2023 al 21.12.2023; Comunicazione Unilav e relativo Controparte_5 contratto di assunzione a tempo determinato con Il UC di S. AR D'OR soc. agricola srl dal 19.8.2024 al 31.10.2024 come bracciante agricolo;
contratto e comunicazione unilav di rapporto di lavoro come operaio manovale edile dal 18.12.2024 al 19.1.2025 con la società Sallaku Costruzioni srls;
lettera di proroga e comunicazione unilav di proroga con Sallaku Costruzioni srls fino al 9.7.2025.
Benché il Bangladesh risulti inserito nella lista dei Paesi sicuri di cui alla Legge n.
187/2024, che ha modificato l'art. 2 bis D. Lgs. 25/2008, ritiene il Collegio che il rilascio in favore del ricorrente del permesso di soggiorno richiesto appare altresì funzionale ad accordargli un congruo periodo di stabilità, anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, ritenendosi sussistente la prova che esso abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Inoltre, per completezza, osserva il Collegio che la recente sentenza del 4 ottobre 2024 della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Grande Camera, nel procedimento C-
14 406/2022, avviato con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Brno (Repubblica ceca), ha affermato l'obbligo per il Giudice di verificare d'ufficio se l'inclusione di un Paese nella lista dei Paesi di origine sicuri – quindi, nel caso di specie, del Bangladesh - rispetti le condizioni stabilite dalla Direttiva procedure (Direttiva 2013/32/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale -rifusione-). Tale verifica di compatibilità della designazione con norme ad effetto diretto dell'UE non può che essere effettuata tenendo conto delle COI relative al Bangladesh, dalle quali risulta:
“Nel corso dell'anno non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione dei diritti umani in Bangladesh. Tra i problemi significativi relativi ai diritti umani figurano segnalazioni credibili di: esecuzioni arbitrarie o illegali, comprese esecuzioni extragiudiziali;
sparizioni forzate;
tortura o trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
arresti o detenzioni arbitrarie;
gravi problemi con l'indipendenza della magistratura;
prigionieri o detenuti politici;
repressione transnazionale contro individui in un altro paese;
interferenza arbitraria o illegale con la privacy;
punizione di familiari per presunti reati di un parente;
gravi restrizioni alla libertà di espressione e alla libertà dei media, comprese violenze o minacce di violenza contro i giornalisti, arresti o procedimenti giudiziari ingiustificati contro giornalisti, censura e applicazione o minaccia di applicazione di leggi penali sulla diffamazione per limitare l'espressione; gravi restrizioni alla libertà di Internet;
sostanziale interferenza con la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione, comprese leggi eccessivamente restrittive sull'organizzazione, il finanziamento o il funzionamento di organizzazioni non governative e della società civile;
restrizioni alla libertà di movimento;
incapacità dei cittadini di cambiare il proprio governo pacificamente attraverso elezioni libere ed eque;
gravi e irragionevoli restrizioni alla partecipazione politica;
grave corruzione governativa;
gravi restrizioni governative o molestie nei confronti di organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani;
diffusa violenza di genere, tra cui violenza domestica e del partner, violenza sessuale, violenza sul posto di lavoro, matrimoni infantili, precoci e forzati e altre forme di tale violenza;
reati che comportano violenza o minacce di violenza contro membri di gruppi etnici minoritari o popolazioni indigene;
leggi che criminalizzano i rapporti sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso tra
15 adulti; reati che comportano violenza o minacce di violenza contro persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
significative restrizioni ai sindacati indipendenti e alla libertà di associazione dei lavoratori;
ed esistenza delle peggiori forme di lavoro minorile” (USDOS - Dipartimento di Stato degli Stati Uniti: Rapporto nazionale 2023 sulle pratiche in materia di diritti umani: Bangladesh, 23 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107613.html).
Alla luce delle fonti consultate e delle COI ora trascritte, il Collegio ritiene dunque che la correttezza della collocazione del Bangladesh nella lista dei Paesi sicuri sia da ritenersi perlomeno dubbia, con conseguente necessità, visto la natura dei diritti in gioco, di prediligere per l'opzione interpretativa che meglio garantisca la tutela dei diritti inviolabili del migrante. D'altronde, non può non considerarsi che gli eventi politici che hanno interessato di recente il Bangladesh hanno condotto allo scioglimento del
Parlamento, con l'esilio del Primo Ministro ed il conseguente insediamento di un
Governo ad interim alla guida del Paese, il che certamente è sintomatico dell'instabilità che caratterizza il paese d'origine.
4. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., TUImm.; rigetta per il resto il ricorso.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia consentono al Collegio di compensare, ex art. 92, comma 2, c.p.c., integralmente tra le parti, le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 558/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, D. Lgs.
25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., ; CP_7
▪ rigetta per il resto il ricorso;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Così deciso nella videoconferenza del 13/02/2025
16 Il Giudice est.
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
17