Articolo 2 della Legge 3 agosto 1961, n. 851
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 settembre 1961
Art. 2.
L'imposta fissa di bollo prevista per gli assegni bancari dall'articolo 8, n. 1, della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , e' stabilita in lire 15.
Entrata in vigore il 16 settembre 1961