Art. 2.
L'imposta fissa di bollo prevista per gli assegni bancari dall'articolo 8, n. 1, della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , e' stabilita in lire 15.
L'imposta fissa di bollo prevista per gli assegni bancari dall'articolo 8, n. 1, della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , e' stabilita in lire 15.