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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 18/3/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1947/2024 pendente tra:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LINGUANTI ISABELLA C.F._2
OPPONENTI contro
Controparte_1
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONARO ALESSANDRO
[...] P.IVA_1
OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 8/7/2024 e Parte_1 Parte_2 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 517/2024, trib. Ragusa, r.g. 1333/2024, convenendo in giudizio e chiedendo pronunciarsi la revoca del predetto decreto, con vittoria di spese di lite. CP_1
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Emesso il decreto ex art. 171-bis c.p.c., con cui rilevava la questione della tardività dell'opposizione, il giudice istruttore, letti i successivi atti delle parti, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, a scioglimento della riserva in tale sede assunta pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
Il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte pagina 1 di 4 opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Per quanto riguarda l'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga pagina 2 di 4 dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n.
3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
Nel caso di specie, il creditore opposto, ricorrente in sede monitoria, ha prodotto il contratto di finanziamento dell'impresa gestita da , con la coobbligata , il piano di Parte_1 CP_2 ammortamento, oltre alla prova della traditio del finanziamento (31/12/2014).
Ha, inoltre, eccepito l'inadempimento, per le rate del 30/9/2015, 29/2/2016, 31/3/2016 e poi dal
31/5/2016 sino al 30/6/2017, ed invocato l'applicazione della clausola n. A.2 sul tasso di interessi moratori convenzionali, precisando chiaramente i calcoli effettuati.
Di converso, parte opponente ha genericamente eccepito l'erroneità dei calcoli, senza offrire un diverso procedimento di computo, ed ha eccepito la prescrizione, sebbene tra la data dell'inadempimento e la diffida in atti (doc. 6), nonché la notifica del decreto ingiuntivo, non sia decorso il decennio di cui all'art. 2946 c.c. Non ha dunque provato ulteriori elementi impeditivi, modificativi o estintivi.
Di conseguenza, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
(c.f. ) e (c.f. ), in solido tra loro, C.F._1 Parte_2 C.F._2 coobbligati e co-opponenti. Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% quanto alla fase di trattazione per mancanza di attività istruttoria, si liquidano in euro 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Non può essere invece accolta la domanda del convenuto ex art. 96 c.p.c., per mancata allegazione di un danno (cfr., Cass. civ., sez. III, sent., 05-03-2015, n. 4443: “la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte”)
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) nei confronti del decreto ingiuntivo n. 517/2024, trib. Ragusa,
[...] C.F._2
r.g. 1333/2024 e, per l'effetto, dichiara il predetto decreto definitivamente esecutivo;
• condanna, altresì, (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
pagina 3 di 4 ), in solido tra loro, a rimborsare a C.F._2 CP_1 [...]
(c.f. le spese di lite, che si Controparte_1 P.IVA_1 liquidano in euro 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 18/03/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 18/3/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1947/2024 pendente tra:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LINGUANTI ISABELLA C.F._2
OPPONENTI contro
Controparte_1
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONARO ALESSANDRO
[...] P.IVA_1
OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 8/7/2024 e Parte_1 Parte_2 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 517/2024, trib. Ragusa, r.g. 1333/2024, convenendo in giudizio e chiedendo pronunciarsi la revoca del predetto decreto, con vittoria di spese di lite. CP_1
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Emesso il decreto ex art. 171-bis c.p.c., con cui rilevava la questione della tardività dell'opposizione, il giudice istruttore, letti i successivi atti delle parti, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, a scioglimento della riserva in tale sede assunta pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
Il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte pagina 1 di 4 opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Per quanto riguarda l'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga pagina 2 di 4 dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n.
3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
Nel caso di specie, il creditore opposto, ricorrente in sede monitoria, ha prodotto il contratto di finanziamento dell'impresa gestita da , con la coobbligata , il piano di Parte_1 CP_2 ammortamento, oltre alla prova della traditio del finanziamento (31/12/2014).
Ha, inoltre, eccepito l'inadempimento, per le rate del 30/9/2015, 29/2/2016, 31/3/2016 e poi dal
31/5/2016 sino al 30/6/2017, ed invocato l'applicazione della clausola n. A.2 sul tasso di interessi moratori convenzionali, precisando chiaramente i calcoli effettuati.
Di converso, parte opponente ha genericamente eccepito l'erroneità dei calcoli, senza offrire un diverso procedimento di computo, ed ha eccepito la prescrizione, sebbene tra la data dell'inadempimento e la diffida in atti (doc. 6), nonché la notifica del decreto ingiuntivo, non sia decorso il decennio di cui all'art. 2946 c.c. Non ha dunque provato ulteriori elementi impeditivi, modificativi o estintivi.
Di conseguenza, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
(c.f. ) e (c.f. ), in solido tra loro, C.F._1 Parte_2 C.F._2 coobbligati e co-opponenti. Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% quanto alla fase di trattazione per mancanza di attività istruttoria, si liquidano in euro 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Non può essere invece accolta la domanda del convenuto ex art. 96 c.p.c., per mancata allegazione di un danno (cfr., Cass. civ., sez. III, sent., 05-03-2015, n. 4443: “la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte”)
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) nei confronti del decreto ingiuntivo n. 517/2024, trib. Ragusa,
[...] C.F._2
r.g. 1333/2024 e, per l'effetto, dichiara il predetto decreto definitivamente esecutivo;
• condanna, altresì, (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
pagina 3 di 4 ), in solido tra loro, a rimborsare a C.F._2 CP_1 [...]
(c.f. le spese di lite, che si Controparte_1 P.IVA_1 liquidano in euro 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 18/03/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 4 di 4