Decreto cautelare 13 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 13/01/2022, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2022
N. 00026/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00041/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2022, proposto da
ES ZA, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Cofano, Leonardo Maruotti, ES G Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza del Comune di Fasano n. 283 del 6 dicembre 2021, notificata in data 13 dicembre 2021;
- ove occorra, delle relazioni del Comando della Polizia Municipale del Comune di Fasano n. 8028 del 10 febbraio 2014 e n. 53629 del 12 dicembre 2018, ancorché non conosciute;
- ove occorra, delle ordinanze del Comune di Fasano n. 16 del 4 marzo 2014 e n. 3 del 5 febbraio 2019;
- della nota del Comune di Fasano prot. n. 28560 del 19 giugno 2019, conosciuta in data 11 gennaio 2022;
- ove occorra, della proposta di parere contrario reso nel procedimento di sanatoria, ancorché non conosciuta né l'Autorità emanante, né il contenuto della stessa;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che alla stregua della documentazione depositata in atti dalla parte ricorrente (relativamente – ad esempio - all’ intervenuta concessione in sanatoria della tettoia di mq 45) la decisione del ricorso necessita di adeguato approfondimento anche in fatto;
Considerato che appare opportuno pervenire re adhuc integra alla decisione sull’istanza cautelare in sede collegiale, ma con esclusivo riferimento all’ingiunzione a demolire;
considerato che – viceversa – non si ravviano i presupposti per concedere la tutela cautelare monocratica con riferimento all’ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria, considerato il pervicace inadempimento dell’ordine di demolizione, sancito peraltro con sentenza del Tribunale di Brindisi n.347/2016 del 4/2/2016, divenuta irrevocabile.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cautela monocratica nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento solo limitatamente all’ordine-ingiunzione alla demolizione
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 febbraio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 13 gennaio 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO