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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/12/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 770 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (RC) il 08/03/1971), rappresentato e difeso dall'avv. Pitasi Caterina, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Reggio Campi
II Tronco n. 111/B, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a Parte_2 C.F._2
Melito di Porto Salvo (RC) il 14/10/1977), rappresentata e difesa dall'avv. Pitasi
Caterina, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria,
Via Reggio Campi II Tronco n. 111/B, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 20/03/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria l'08/07/2022, nonché contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 14/04/2025 visto l'art. 127 ter c.p.c. e considerata l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, come espressamente chiesto dalle parti, è stato assegnato alle parti termine sino al 26/11/2025 alle ore
10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48,
473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria l'08/07/2022; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
14/04/2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis 49, depositato in data 20/03/2025 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 151, parte II, serie A, anno 2022, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza.
2. entrambi i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di avere definito tra di loro ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa, per qualsivoglia titolo o causale. Il Sig. , altresì, avrà il possesso ed uso esclusivo dei beni mobili Parte_1 che arredano l'appartamento in locazione mentre la Sig.ra Parte_3
ha già provveduto al ritiro dei propri beni personali.
3. pertanto, nulla è dovuto alla Sig.ra da parte del Sig. Parte_3 [...]
a titolo di assegno di mantenimento, essendo la stessa Parte_1 economicamente autosufficiente.
4. Il Sig. e la Sig.ra si danno Parte_1 Parte_3 reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 16.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 770 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (RC) il 08/03/1971), rappresentato e difeso dall'avv. Pitasi Caterina, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Reggio Campi
II Tronco n. 111/B, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a Parte_2 C.F._2
Melito di Porto Salvo (RC) il 14/10/1977), rappresentata e difesa dall'avv. Pitasi
Caterina, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria,
Via Reggio Campi II Tronco n. 111/B, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 20/03/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria l'08/07/2022, nonché contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 14/04/2025 visto l'art. 127 ter c.p.c. e considerata l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, come espressamente chiesto dalle parti, è stato assegnato alle parti termine sino al 26/11/2025 alle ore
10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48,
473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria l'08/07/2022; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
14/04/2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis 49, depositato in data 20/03/2025 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 151, parte II, serie A, anno 2022, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza.
2. entrambi i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di avere definito tra di loro ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa, per qualsivoglia titolo o causale. Il Sig. , altresì, avrà il possesso ed uso esclusivo dei beni mobili Parte_1 che arredano l'appartamento in locazione mentre la Sig.ra Parte_3
ha già provveduto al ritiro dei propri beni personali.
3. pertanto, nulla è dovuto alla Sig.ra da parte del Sig. Parte_3 [...]
a titolo di assegno di mantenimento, essendo la stessa Parte_1 economicamente autosufficiente.
4. Il Sig. e la Sig.ra si danno Parte_1 Parte_3 reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 16.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna