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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/07/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 1531/2022
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 3 giugno 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 3 luglio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1531/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione
a precetto con domanda riconvenzionale
PROMOSSA DA
Avv. Roberto Puppo (C.F. ), nel proprio CodiceFiscale_1 interesse ai sensi dell'art. 86 c.p.c., rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avv. Fabio Marcate ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(c.f. , p. iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atti di citazione a precetto con domanda riconvenzionale, l'avv.
Roberto Puppo evidenziava di aver ricevuto la notifica di atto di precetto, ad istanza della opposta, con il quale gli veniva intimato di pagare la somma di € 1.638,59 dovuta per la condanna contenuta nella sentenza n.
104/2022 del Tribunale di Lagonegro. Rispetto al richiamato precetto
Pag. 2 proponeva opposizione in quanto la notifica dello stesso non era stata preceduta da comunicazione bonaria e anche in assenza di rifiuto esplicito a dare spontanea esecuzione al pagamento.
Ritenendo illegittimo il procedimento, chiedeva in via riconvenzionale un congruo risarcimento per i danni ultra-patrimoniali cagionati dal comportamento della opposta.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“- Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- Dichiarare la responsabilità della convenuta per aver l'Avv. Matteo
MUNGARI notificato senza la rituale e necessaria preventiva messa in mora (art. 38 del Nuovo Codice Deontologico Forense) un atto di precetto;
- Per l'effetto condannare al risarcimento del danno ultrapatrimoniale per l'importo di € 20.000,00”.
Si costituiva in giudizio la opposta che, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. (in relazione all'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.), e nel merito la infondatezza sia dell'opposizione che della domanda riconvenzionale. Evidenziava, inoltre, come fossero state effettuate tutte le attività necessaria per un adempimento spontaneo, documentate a mezzo messaggi di posta elettronica certificata, e come la notifica dell'atto di precetto fosse intervenuta in seguito a rifiuto esplicito dell'opponente, come anche documentato in atti.
Nel corso del giudizio non veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
In seguito al deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., il giudice non essendovi attività istruttoria a compiersi, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, veniva fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
Pag. 3 All'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, esaminate le note di trattazione, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
L'opposizione non risulta fondata e va disattesa.
Parte opposta, infatti, ha dimostrato, a mezzo della produzione in atti, di aver preventivamente invitato l'opponente all'adempimento spontaneo e di aver azionato il titolo solo dopo aver ricevuto, a mezzo PEC, espresso rifiuto in ordine ad un adempimento spontaneo.
Al di là della valutazione del comportamento denunciato dall'opponente, rientrante esclusivamente nella sfera deontologica, la stessa giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, come illustrato da parte opposta, sottolinea che “non integra illecito deontologico alcuno, sotto il profilo della slealtà e della scorrettezza, il comportamento del professionista che, mediante intimazione di precetto di pagamento, dia esecuzione alla sentenza nei confronti della parte soccombente senza preventivamente avvertire i Colleghi avversari, atteso che, per un verso, un tale obbligo deve ritenersi sussistente solo quando il difensore della controparte abbia espressamente richiesto i conteggi della somma dovuta ai fini dell'adempimento spontaneo ed immediato, e che, per altro verso, il precetto di pagamento è di per sé, e per volontà del legislatore,
l'esatto contrario della slealtà, costituendo l'invito (precedente il processo di esecuzione cui è esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve concedersi prima di dar corso all'esecuzione” (Consiglio
Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 185).
Alla luce di quanto sopra specificato, risulta infondata anche la domanda di risarcimento danni.
Quanto alla richiesta avanzata da parte opposta ex art. 96 c.p.c., occorre osservare che in tema di responsabilità processuale aggravata la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sé sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., che riguarda la sola ipotesi di abuso del diritto ad agire (ex multis, Cass., 20 luglio 2023, n. 21667).
Pag. 4 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1531/2022, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta la domanda di risarcimento danni;
- condanna l'avv. Roberto Puppo, a pagare n favore di parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €.3.397,00 oltre spese generali 15%,
CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
Così deciso in Lagonegro il 3 luglio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 5
SEZIONE CIVILE
R.G. 1531/2022
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 3 giugno 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 3 luglio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1531/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione
a precetto con domanda riconvenzionale
PROMOSSA DA
Avv. Roberto Puppo (C.F. ), nel proprio CodiceFiscale_1 interesse ai sensi dell'art. 86 c.p.c., rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avv. Fabio Marcate ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(c.f. , p. iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atti di citazione a precetto con domanda riconvenzionale, l'avv.
Roberto Puppo evidenziava di aver ricevuto la notifica di atto di precetto, ad istanza della opposta, con il quale gli veniva intimato di pagare la somma di € 1.638,59 dovuta per la condanna contenuta nella sentenza n.
104/2022 del Tribunale di Lagonegro. Rispetto al richiamato precetto
Pag. 2 proponeva opposizione in quanto la notifica dello stesso non era stata preceduta da comunicazione bonaria e anche in assenza di rifiuto esplicito a dare spontanea esecuzione al pagamento.
Ritenendo illegittimo il procedimento, chiedeva in via riconvenzionale un congruo risarcimento per i danni ultra-patrimoniali cagionati dal comportamento della opposta.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“- Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- Dichiarare la responsabilità della convenuta per aver l'Avv. Matteo
MUNGARI notificato senza la rituale e necessaria preventiva messa in mora (art. 38 del Nuovo Codice Deontologico Forense) un atto di precetto;
- Per l'effetto condannare al risarcimento del danno ultrapatrimoniale per l'importo di € 20.000,00”.
Si costituiva in giudizio la opposta che, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. (in relazione all'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.), e nel merito la infondatezza sia dell'opposizione che della domanda riconvenzionale. Evidenziava, inoltre, come fossero state effettuate tutte le attività necessaria per un adempimento spontaneo, documentate a mezzo messaggi di posta elettronica certificata, e come la notifica dell'atto di precetto fosse intervenuta in seguito a rifiuto esplicito dell'opponente, come anche documentato in atti.
Nel corso del giudizio non veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
In seguito al deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., il giudice non essendovi attività istruttoria a compiersi, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, veniva fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
Pag. 3 All'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, esaminate le note di trattazione, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
L'opposizione non risulta fondata e va disattesa.
Parte opposta, infatti, ha dimostrato, a mezzo della produzione in atti, di aver preventivamente invitato l'opponente all'adempimento spontaneo e di aver azionato il titolo solo dopo aver ricevuto, a mezzo PEC, espresso rifiuto in ordine ad un adempimento spontaneo.
Al di là della valutazione del comportamento denunciato dall'opponente, rientrante esclusivamente nella sfera deontologica, la stessa giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, come illustrato da parte opposta, sottolinea che “non integra illecito deontologico alcuno, sotto il profilo della slealtà e della scorrettezza, il comportamento del professionista che, mediante intimazione di precetto di pagamento, dia esecuzione alla sentenza nei confronti della parte soccombente senza preventivamente avvertire i Colleghi avversari, atteso che, per un verso, un tale obbligo deve ritenersi sussistente solo quando il difensore della controparte abbia espressamente richiesto i conteggi della somma dovuta ai fini dell'adempimento spontaneo ed immediato, e che, per altro verso, il precetto di pagamento è di per sé, e per volontà del legislatore,
l'esatto contrario della slealtà, costituendo l'invito (precedente il processo di esecuzione cui è esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve concedersi prima di dar corso all'esecuzione” (Consiglio
Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 185).
Alla luce di quanto sopra specificato, risulta infondata anche la domanda di risarcimento danni.
Quanto alla richiesta avanzata da parte opposta ex art. 96 c.p.c., occorre osservare che in tema di responsabilità processuale aggravata la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sé sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., che riguarda la sola ipotesi di abuso del diritto ad agire (ex multis, Cass., 20 luglio 2023, n. 21667).
Pag. 4 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1531/2022, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta la domanda di risarcimento danni;
- condanna l'avv. Roberto Puppo, a pagare n favore di parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €.3.397,00 oltre spese generali 15%,
CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
Così deciso in Lagonegro il 3 luglio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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