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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 09/06/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione delle procedure concorsuali
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
a scioglimento della riserva in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10-1 del Ruolo Generale P.U. dell'anno 2025, promosso da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata in Pizzoli (AQ),
Via della Torretta n. 13 presso lo studio dell'Avv. Laura Testa, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
-Ricorrente-
nei confronti di
titolare della ditta, con sede a L'Aquila in via Controparte_1
della Crocetta, c.f. , pi. ; C.F._2 P.IVA_1
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 40 CCII depositato il 10.4.2025, ha chiesto Parte_1 dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta CP_1 Parte_2
.
[...] A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di essere creditrice della parte resistente per la somma complessiva di € 4.261,15, come da atto di precetto notificato in virtù di decreto ingiuntivo 297/2021, definitivamente esecutivo, emesso dal Giudice del Lavoro di
L'Aquila in data 23.12.2021, per la somma di € 3.642,35, oltre agli interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo, nonché € 400,00 per competenze professionali, oltre cpa e rimborso forfettario.
Pur essendo ritualmente evocata in giudizio, mediante le notifiche effettuate dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40 CCI, la parte resistente non si è costituita in giudizio.
Va anzitutto affermata la competenza del Tribunale adito, atteso che la ha Parte_3
sede nel circondario del medesimo Uffici0, come risulta dalla visura camerale in atti.
Venendo ai presupposti per l'accoglimento della domanda, in primo luogo deve darsi atto della sussistenza della qualità di imprenditore commerciale in capo alla parte resistente, la quale è una ditta che ha per oggetto l'esercizio di servizio bar senza cucina (cfr. visura camerale in atti).
In secondo luogo, sussistono, nel caso in esame, le condizioni di cui all'art. 49, ult. co., CCII, poiché dall'istruttoria eseguita dal Tribunale è emerso che il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati nei confronti della platea dei creditori è superiore al limite legale di €
30.000,00 (segnatamente, sono emersi debiti erariali per € 19.759,63 e debiti contributivi per €
69.221,88).
Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, tuttavia, debba ragionevolmente ritenersi che la ditta resistente sia qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII. In particolare, detta norma fissa la definizione di «impresa minore», individuandola in quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
La qualifica dell'impresa, come «minore» è rilevante ai fini della assoggettabilità della stessa alla procedura della liquidazione giudiziale, atteso che a mente dell'art. 121 CCI, “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano [solo] agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”. Tale norma va letta nel complessivo quadro normativo che delinea l'istruttoria del procedimento unitario e, in particolare, in caso la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, alla luce degli artt. 42, commi 1 e 2, 367, commi 3 e 6, e 41, comma 6,
CCI, i quali contemplano l'acquisizione officiosa da parte del Tribunale di informazioni presso le banche dati pubbliche, tra cui rientrano anche le informazioni “rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”. I poteri officiosi del Tribunale si sovrappongano all'attività probatoria del debitore, da assolversi nei limiti di cui all'art. 41, comma 4, cit., e attengono dunque non solo alla sussistenza dei presupposti oggettivi per l'apertura della liquidazione, ma anche al presupposto di natura soggettiva, dunque, all'accertamento dei requisiti dimensionali dell'impresa nei cui confronti venga chiesta l'apertura della procedura concorsuale. In conclusione, l'art. 121 CCI è volto a delimitare l'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale agli imprenditori diversi dalle imprese minori, ciò al di là dell'eventuale attività probatoria svolta sul punto dal debitore e sulla base di quanto emerso degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo.
Nella fattispecie che ci occupa, dagli elementi acquisiti, non è emerso il superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett d). Difatti, dalla dichiarazione dei redditi risultano ricavi per € 32.978,00 per l'anno 2022 ed un utile di appena € 7.548,00, mentre non sono presenti bilanci ed altre dichiarazione dei redditi oltre quella del 2022. Inoltre, dagli elementi acquisiti è emerso che la ditta resiste: a) è stata iscritta presso la Camera di Commercio competente nella sezione “impresa minore”, pertanto non tenuta a presentare bilanci;
b) nel triennio di riferimento
(2022/2023/2024), non ha svolto attività e non ha superato neppure una delle soglie di cui all'art. 2, lett. d), CCI, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi, seppure limitate all'anno 2022, e degli atti sottoposti a registrazione, acquisiti in giudizio (in particolare, i ricavi non hanno superato la somma di € 30.000,00); b) anche considerando quelli accertati nel corso dell'istruttoria, l'ammontare de debiti non è superiore a cinquecentomila euro.
A ciò si aggiunga che la resistente è società inattiva da tempo, come emerge dal verbale di pignoramento negativo prodotto da parte ricorrente ed è stata formalmente cancellata a far data dal 04.06.2024.
Sulla scorta di tutto quanto sinora esposto, ritiene dunque il Collegio che la CP_1 ebba essere considerata “impresa minore” ai sensi della normativa di riferimento sinora
[...] esaminata, con conseguente impossibilità di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCI. L'esito del procedimento, reso a valle di un'istruttoria sommaria, e la mancata costituzione in giudizio del debitore giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 2 e 121 CCI,
• RESPINGE il ricorso;
• DICHIARA compensate le spese del procedimento;
• AUTORIZZA la restituzione della relativa documentazione;
• MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione delle procedure concorsuali
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
a scioglimento della riserva in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10-1 del Ruolo Generale P.U. dell'anno 2025, promosso da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata in Pizzoli (AQ),
Via della Torretta n. 13 presso lo studio dell'Avv. Laura Testa, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
-Ricorrente-
nei confronti di
titolare della ditta, con sede a L'Aquila in via Controparte_1
della Crocetta, c.f. , pi. ; C.F._2 P.IVA_1
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 40 CCII depositato il 10.4.2025, ha chiesto Parte_1 dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta CP_1 Parte_2
.
[...] A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di essere creditrice della parte resistente per la somma complessiva di € 4.261,15, come da atto di precetto notificato in virtù di decreto ingiuntivo 297/2021, definitivamente esecutivo, emesso dal Giudice del Lavoro di
L'Aquila in data 23.12.2021, per la somma di € 3.642,35, oltre agli interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo, nonché € 400,00 per competenze professionali, oltre cpa e rimborso forfettario.
Pur essendo ritualmente evocata in giudizio, mediante le notifiche effettuate dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40 CCI, la parte resistente non si è costituita in giudizio.
Va anzitutto affermata la competenza del Tribunale adito, atteso che la ha Parte_3
sede nel circondario del medesimo Uffici0, come risulta dalla visura camerale in atti.
Venendo ai presupposti per l'accoglimento della domanda, in primo luogo deve darsi atto della sussistenza della qualità di imprenditore commerciale in capo alla parte resistente, la quale è una ditta che ha per oggetto l'esercizio di servizio bar senza cucina (cfr. visura camerale in atti).
In secondo luogo, sussistono, nel caso in esame, le condizioni di cui all'art. 49, ult. co., CCII, poiché dall'istruttoria eseguita dal Tribunale è emerso che il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati nei confronti della platea dei creditori è superiore al limite legale di €
30.000,00 (segnatamente, sono emersi debiti erariali per € 19.759,63 e debiti contributivi per €
69.221,88).
Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, tuttavia, debba ragionevolmente ritenersi che la ditta resistente sia qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII. In particolare, detta norma fissa la definizione di «impresa minore», individuandola in quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
La qualifica dell'impresa, come «minore» è rilevante ai fini della assoggettabilità della stessa alla procedura della liquidazione giudiziale, atteso che a mente dell'art. 121 CCI, “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano [solo] agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”. Tale norma va letta nel complessivo quadro normativo che delinea l'istruttoria del procedimento unitario e, in particolare, in caso la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, alla luce degli artt. 42, commi 1 e 2, 367, commi 3 e 6, e 41, comma 6,
CCI, i quali contemplano l'acquisizione officiosa da parte del Tribunale di informazioni presso le banche dati pubbliche, tra cui rientrano anche le informazioni “rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”. I poteri officiosi del Tribunale si sovrappongano all'attività probatoria del debitore, da assolversi nei limiti di cui all'art. 41, comma 4, cit., e attengono dunque non solo alla sussistenza dei presupposti oggettivi per l'apertura della liquidazione, ma anche al presupposto di natura soggettiva, dunque, all'accertamento dei requisiti dimensionali dell'impresa nei cui confronti venga chiesta l'apertura della procedura concorsuale. In conclusione, l'art. 121 CCI è volto a delimitare l'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale agli imprenditori diversi dalle imprese minori, ciò al di là dell'eventuale attività probatoria svolta sul punto dal debitore e sulla base di quanto emerso degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo.
Nella fattispecie che ci occupa, dagli elementi acquisiti, non è emerso il superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett d). Difatti, dalla dichiarazione dei redditi risultano ricavi per € 32.978,00 per l'anno 2022 ed un utile di appena € 7.548,00, mentre non sono presenti bilanci ed altre dichiarazione dei redditi oltre quella del 2022. Inoltre, dagli elementi acquisiti è emerso che la ditta resiste: a) è stata iscritta presso la Camera di Commercio competente nella sezione “impresa minore”, pertanto non tenuta a presentare bilanci;
b) nel triennio di riferimento
(2022/2023/2024), non ha svolto attività e non ha superato neppure una delle soglie di cui all'art. 2, lett. d), CCI, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi, seppure limitate all'anno 2022, e degli atti sottoposti a registrazione, acquisiti in giudizio (in particolare, i ricavi non hanno superato la somma di € 30.000,00); b) anche considerando quelli accertati nel corso dell'istruttoria, l'ammontare de debiti non è superiore a cinquecentomila euro.
A ciò si aggiunga che la resistente è società inattiva da tempo, come emerge dal verbale di pignoramento negativo prodotto da parte ricorrente ed è stata formalmente cancellata a far data dal 04.06.2024.
Sulla scorta di tutto quanto sinora esposto, ritiene dunque il Collegio che la CP_1 ebba essere considerata “impresa minore” ai sensi della normativa di riferimento sinora
[...] esaminata, con conseguente impossibilità di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCI. L'esito del procedimento, reso a valle di un'istruttoria sommaria, e la mancata costituzione in giudizio del debitore giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 2 e 121 CCI,
• RESPINGE il ricorso;
• DICHIARA compensate le spese del procedimento;
• AUTORIZZA la restituzione della relativa documentazione;
• MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli