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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2461/2023
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 12.02.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2461 del R.G. dell'anno 2023 all'esito della discussione orale nell'udienza del 12/02/2025 vertente t r a
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Senatore, in virtù di mandato in atti, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il difensore;
- Attore -
E
(P. IVA ), con sede in Milano alla Via Benigno Crespi n. 23, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall' Avv. Domenico Caiafa, presso cui elett.te domicilia;
- Convenuta-
Nonché
( ) nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata in Salerno al Controparte_2 C.F._1
Corso Vittorio Emanuele n.203 presso lo studio dell'avv.Chiara Zucchetti dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti;
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati. pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
, quale responsabile civile e la Compagnia Assicurativa per chiedere il
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 12/06/2022, alle ore 16:40 circa, in Salerno, allorquando il deducente, mentre si trovava alla guida del ciclomotore tipo “Piaggio Vespa
K5” tg. X94S68 e procedeva lungo Via Porto (in direzione Salerno centro), giunto nei pressi dei civici n° 35/31, veniva urtato dall'autovettura tipo “Chevrolet MA” tg. DZ429HJ, la quale, procedente antistante e nella stessa direzione di marcia del predetto ciclomotore, azionava l'indicatore di direzione sinistro e svoltava a sinistra immettendosi nella corsia di marcia contraria, allorché, con manovra improvvisa (nonchè repentina) cambiava direzione di marcia e svoltava a destra (senza concedere precedenza, senza modificare l'indicatore di direzione e nell'intento di immettersi in traversa laterale), quindi “tagliava la strada” ed urtava il suddetto ciclomotore tipo “Piaggio Vespa K5”, che giungeva in transito.
Aggiungeva l'attore che a seguito dell'incidente, riportava lesioni personali refertate presso il Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Salerno, dove gli veniva diagnosticato: “politrauma” (Cfr. referto n.
20220043923 del 12/06/2022, rilasciato dal Presidio Ospedaliero di Salerno, allegato in atti); che in conseguenza delle lesioni subite, l'attore richiedeva il risarcimento integrale del danno subito a tale titolo e, precisamente: € 2.970,00 quale danno da ITT gg 30; € 1.485,00 quale danno da ITP al 50% gg 30; €
1.237,50 quale danno da ITP al 25% gg 50; € 83.379,15 quale danno biologico da postumi invalidanti permanenti, indicati nella misura del 20 % (importo comprensivo dell'aumento personalizzato “39%”); €
19.995,00 quale danno morale per macrolesioni, 1/3 D.B. come da stima del consulente di parte.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto;
affermando che la Controparte_2 responsabilità del sinistro fosse da attribuire in via esclusiva al come accertato dal CTPM ed Pt_1 aggiungendo di essere stata integralmente risarcita dei danni patrimoniali alla sua autovettura.
Si costituiva anche la eccependo l'improponibilità della domanda per violazione degli artt CP_1
145 e 148 Cod Ass priv e nel merito la infondatezza della domanda.
In prima udienza il Tribunale onerava parte attrice di esperire il procedimento di negoziazione assistita anche nei confronti della , responsabile civile, e nella successiva udienza concedeva i CP_2 termini ex art 183 co 6 c.p.c. Depositate le memorie istruttorie, la causa veniva rinviata direttamente all'odierna udienza del 05.02.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc
Tanto premesso l'eccezione di improponibilità della domanda va rigettata in quanto risultano rispettate le prescrizioni degli artt 145 e 148 C.A.P.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
pagina 2 di 7 Il Tribunale intende avvalersi, per la formazione del proprio convincimento, della consulenza tecnica eseguita dal perito nominato dal PM nel procedimento penale, svoltosi antecedentemente all'instaurazione dell'odierno giudizio, quale “prova atipica”. In tal senso ex multis Cass. Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023 “La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio”; Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 “La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale)”; sentenza n.
16069 del 20/12/2001 “Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, da un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal P.M. in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato”.
Orbene il CTPM accertava la dinamica del sinistro nei termini che seguono: in Salerno, in data
12.06.2022, ore 16.45 circa, il sig. alla guida della vettura VR (tq. Parte_2 Pt_3
DZ429HJ) di proprietà di stava percorrendo via Porto, strada in contesto urbano Controparte_2 percorribile nei due sensi di marcia senza che vi fosse alcun tipo di striscia a separazione degli stessi in mezzeria di carreggiata, nella direzione che da via Ligea conduce verso i centro cittadino, in via Molo
Manfredi; giunto approssimativamente all'altezza del varco di ingresso dei cantieri "Soriente" (al civico 35 della predetta via Porto), marciando ad una velocità compresa tra i 10 ed i 20 km/h cominciava una manovra di svolta a destra;
nei medesimi istanti sulla stessa strada e nella stessa direttrice di marcia dell'autovettura in parola, stava marciando il sig. a bordo del proprio ciclomotore VESPA Parte_1
AG K5 (tg. X94S68) il quale, marciando alle spalle della Chevrolet MA ad una velocità compresa tra i 50 ed i 57 km/h (a fronte di un limite di velocità, regolarmente segnalato circa 150 metri prima, di 30 km/h) non tenendo una distanza di sicurezza commisurata alla propria velocità rispetto a vettura che lo precedeva, tentava di operare un sorpasso alla destra di quest'ultima proprio mentre la stessa
Chevrolet MA era intento nella manovra di svolta verso quel lato, sorprendendo in tal modo il suo pagina 3 di 7 conducente che non aveva, verosimilmente, possibilità di accorgersi della manovra scorretta operata dalla motociclista in quanto lo stesso, a bordo del proprio veicolo, era con estrema probabilità venuta a trovarsi in una "zona Cieca" degli specchietti retrovisori di cui era dotata la vettura.
L'urto si concretizzava tra la parte frontale sinistra del ciclomotore e la zona mediana della fiancata destra della vettura, secondo un angolo di impatto compreso tra i 40° ed i 50, ed avveniva sul margine destro dell'emicarreggiata di pertinenza dei due veicoli in parola, proprio all'altezza del varco di ingresso dei cantieri "Soriente" al civico 51 di via Porto.
A seguito dell'urto, la vettura arrestava dopo circa 1-2 metri la propria corsa, a ridosso della striscia tratteggiata posta a delimitazione della carreggiata di via Porto (lato destro) mentre il ciclomotore, unitamente al suo conducente, finiva al suolo strisciando per circa 12-14 metri, fino a collidere contro un muro ivi presente, da cui il veicolo a due ruote veniva rinviato verso sinistra fino ad arrestare la propria corsa, in scivolamento al suolo, dopo circa 2 metri.
In premessa, dalle analisi e dagli accertamenti tecnici condotti, oltre che dagli elementi raccolti dalla
P.G. operante, con il pieno conforto delle immagini video acquisite dagli stessi agenti della Polizia
Municipale del , il consulente accertava che non era emerso alcun fattore o circostanza Controparte_3 che potesse lasciar presupporre il coinvolgimento, diretto od indiretto, nella causazione del sinistro, di altre persone o veicoli al di fuori del due veicoli direttamente interessati;
che le cause da cui ha avuto genesi il sinistro erano da ricercarsi, in via esclusiva, nella condotta imprudente e negligente tenuta alla guida del proprio ciclomotore da , il quale, in occasione del fatto, marciando a velocità ben superiore Parte_1 rispetto al limite vigente (velocità compresa tra 50 e 57 km/h a fronte di un limite di 30 kmh) su un veicolo artatamente modificato in modo da aumentare le prestazioni in termini di potenza e velocità raggiungibile, non mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza rispetto il veicolo che lo precedeva, decideva di superare sulla destra la vettura condotta dal proprio mentre questi era intento in una manovra di volta su quel Pt_2 lato.
Aggiungeva il CT che non era risultato in alcun modo possibile, stabilire, ex post, in assenza di testimonianze precise, se il sig. alla guida della propria autovettura, nello svoltare alla propria Parte_2 destra giunto in corrispondenza del varco di ingresso dei cantieri Soriente, avesse presegnalato mediante indicatore direzionale la propria manovra;
che non poteva sottacersi, tuttavia, la condotta fortemente imprudente del giovane centauro, sig. il quale, in occasione del fatto, decideva di sorpassare a Pt_1 destra un'autovettura proprio mentre la stessa stava rallentando all'altezza di un varco di ingresso laterale;
che in ordine invece alla condotta del conducente dell'autovettura, sig. dalle risultanze delle attività Pt_2 peritali condotte, non è emerso alcun elemento che potesse lasciar presupporre una sua corresponsabilità nella causazione del sinistro, poiché non poteva, verosimilmente, percepire l'arrivo alla propria destra del pagina 4 di 7 ciclomotore in ragione della presenza di "'angoli ciechi" nella visione indiretta attraverso gli specchietti retrovisori di cui era dotato il proprio veicolo.
Il Ctpm concludeva pertanto che (conducente del ciclomotore Vespa Piaggio), in Parte_1 occasione del fatto, con la propria condotta di guida avesse violato i seguenti articoli del Nuovo Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.i): art. 39 - Segnali verticali (comma 1) –in relazione al limite di velocità di 30 km/h; art. 140 - Principio informatore della circolazione (comma 15, art. 141 - Velocità (comma 1, 2 e 3); art. 148- Sorpasso (comma 2, 3 e 7): art. 149 - Distanza di sicurezza tra veicoli (comma 1).
Per l'effetto il PM richiedeva l'archiviazione nei confronti di conducente Parte_2 dell'autovettura dell'odierna convenuta , per il reato p e p dall'art 590 bis c.p. Controparte_2
Lo scrivente Tribunale civile fa propri esclusivamente i fatti oggettivi accertati dal CTPM, ossia che il conducente dell'autovettura della avesse rallentato la propria velocità per svoltare a destra, che il CP_2 stesse invece conducendo il suo motoveicolo a velocità ben superiore al limite imposto su via Pt_1
Porto e che avesse tentato il sorpasso a destra in violazione degli artt 148 e 149 CdS.
L'unico fatto oggettivo che il CTPM non è riuscito ad accertare attiene all'avvenuta accensione dell'indicatore di svolta a destra da parte di al momento dell'inizio della manovra di svolta su Parte_2 quel lato.
Ed è proprio su questa circostanza, rimasta indimostrata durante le indagini nel procedimento penale, che il ha costruito la propria difesa nel presente giudizio civile. Infatti in citazione l'attore Pt_1 asserisce di aver tentato il sorpasso a destra dell'autovettura Chevrolet MA dopo che il conducente della medesima aveva attivato il segnalatore di svolta a sinistra svoltando, poi, repentinamente a destra, nel senso opposto a quello segnalato con la freccia, tagliandogli la strada ed urtandolo.
Parte attrice ha chiesto di provare tali circostanze anche con prova testimoniale richiesta con la memoria II termine ex art 183 co 6 cpc ed in particolare con i seguenti capitoli:
“
3. Se è vero che l'autovettura tipo Chevrolet MA tg. DZ429HJ, procedente antistante e nella stessa direzione di marcia del ciclomotore tipo Piaggio Vespa K5 tg. X94S68, azionava l'indicatore di direzione sinistro e svoltava a sinistra immettendosi nella corsia di marcia contraria;
4. Se è vero che l'autovettura tipo Chevrolet MA tg. DZ429HJ dopo aver già impegnato la corsia di marcia contraria, cambiava direzione di marcia e svoltava a destra, iniziando manovra di immissione in traversa laterale alla sua destra;
5. Se è vero che il suddetto cambio di direzione di marcia, veniva effettuato dall'autovettura tipo Chevrolet MA tg.
DZ429HJ in assenza di accensione dell'indicatore di svolta a destra”.
Lo scrivente Giudicante non ha ammesso la prova testimoniale, di certo non per negare il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ma perché l'espletamento della prova orale si sarebbe tradotto in un pagina 5 di 7 inutile dispendio di tempi e risorse processuali, dal momento che le dichiarazioni confermative dei testimoni intimati non sarebbero state ritenute credibili, perché la dinamica alternativa che l'attore intende dimostrare è inverosimile.
Difatti, dall'immagine n 11) contenuta nella CTPM, in cui è ritratto lo stato dei luoghi ove è avvenuto il sinistro stradale, si nota che all'altezza dell'area topografica di impatto, sul lato sinistro in cui l'autovettura avrebbe segnalato di voler svoltare, non vi è alcuna strada laterale in cui accedere, ma due autovetture parcheggiate sulla strada! Pertanto, non è possibile che l'autovettura potesse svoltare a sinistra.
In astratto si può ipotizzare che il conducente della MA, avesse per errore azionato Pt_2
l'indicatore di svolta a sinistra – dove non c'era alcun varco o stradina – invece che a destra, dove effettivamente intendeva svoltare essendovi il varco di ingresso dei cantieri "Soriente"; ma anche quest'ipotesi dell'errore manuale non esonera il centauro dalle sue responsabilità.
Il seguiva la MA a bordo della sua vettura, aveva l'intera visuale della strada innanzi a sé, e Pt_1 di fronte ad una freccia di svolta a sinistra, erroneamente azionata, era ben in grado di notare che il conducente dell'autovettura non avesse uno sbocco stradale su quel lato.
Pertanto, pur assumendo che il avesse inavvertitamente azionato la freccia a sinistra invece Pt_2 che quella di destra, il che seguiva la vettura, non poteva essere indotto in errore da tale Pt_1 indicazione, a meno che non pensasse che l'automobilista che lo precedeva intendesse volontariamente schiantarsi sulle due auto parcheggiate sul lato sinistro di via Porto!!
Per questo motivo, anche se fossero stati escussi i testimoni, i quali avessero confermato la circostanza dell'avvenuta segnalazione di svolta a sinistra da parte del conducente della MA, ciò non avrebbe indotto alcuna rimeditazione sulla responsabilità esclusiva del per il sinistro stradale, e per i Pt_1 danni che lui stesso si è procurato con un condotta di guida scorretta, per aver tenuto una velocità superiore al limite previsto su via Porto, per aver svoltato a destra in assenza delle condizioni normative ex art 148 CdS ed in dispregio della distanza di sicurezza rispetto all'autovettura ex art 149 CdS.
La domanda è pertanto infondata e va rigettata.
L'attore va condannato alle spese di lite secondo soccombenza. A tal proposito, applicando il principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cassazione in sentenza n. 10876 del 25/05/2016 secondo cui ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia, determinato a norma del c.p.c., ha, quanto all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, un valore parametrico e di massima, sicché il giudice può discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, alla luce della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso, ritiene lo scrivente Tribunale di applicare i parametri minimi dello scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, in luogo di quello, più
pagina 6 di 7 elevato, del valore della causa secondo il criterio del "disputatum"; e ciò in considerazione della definizione della causa avvenuta senza lo svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e di Parte_1 CP_1
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così dispone: Controparte_2
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che si quantificano in € 3.800,00 a favore di ciascuna parte convenuta, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c. all'avv Zucchetti, che ne ha fatto richiesta;
Così deciso in Salerno
12.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 7 di 7
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 12.02.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2461 del R.G. dell'anno 2023 all'esito della discussione orale nell'udienza del 12/02/2025 vertente t r a
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Senatore, in virtù di mandato in atti, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il difensore;
- Attore -
E
(P. IVA ), con sede in Milano alla Via Benigno Crespi n. 23, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall' Avv. Domenico Caiafa, presso cui elett.te domicilia;
- Convenuta-
Nonché
( ) nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata in Salerno al Controparte_2 C.F._1
Corso Vittorio Emanuele n.203 presso lo studio dell'avv.Chiara Zucchetti dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti;
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati. pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
, quale responsabile civile e la Compagnia Assicurativa per chiedere il
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 12/06/2022, alle ore 16:40 circa, in Salerno, allorquando il deducente, mentre si trovava alla guida del ciclomotore tipo “Piaggio Vespa
K5” tg. X94S68 e procedeva lungo Via Porto (in direzione Salerno centro), giunto nei pressi dei civici n° 35/31, veniva urtato dall'autovettura tipo “Chevrolet MA” tg. DZ429HJ, la quale, procedente antistante e nella stessa direzione di marcia del predetto ciclomotore, azionava l'indicatore di direzione sinistro e svoltava a sinistra immettendosi nella corsia di marcia contraria, allorché, con manovra improvvisa (nonchè repentina) cambiava direzione di marcia e svoltava a destra (senza concedere precedenza, senza modificare l'indicatore di direzione e nell'intento di immettersi in traversa laterale), quindi “tagliava la strada” ed urtava il suddetto ciclomotore tipo “Piaggio Vespa K5”, che giungeva in transito.
Aggiungeva l'attore che a seguito dell'incidente, riportava lesioni personali refertate presso il Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Salerno, dove gli veniva diagnosticato: “politrauma” (Cfr. referto n.
20220043923 del 12/06/2022, rilasciato dal Presidio Ospedaliero di Salerno, allegato in atti); che in conseguenza delle lesioni subite, l'attore richiedeva il risarcimento integrale del danno subito a tale titolo e, precisamente: € 2.970,00 quale danno da ITT gg 30; € 1.485,00 quale danno da ITP al 50% gg 30; €
1.237,50 quale danno da ITP al 25% gg 50; € 83.379,15 quale danno biologico da postumi invalidanti permanenti, indicati nella misura del 20 % (importo comprensivo dell'aumento personalizzato “39%”); €
19.995,00 quale danno morale per macrolesioni, 1/3 D.B. come da stima del consulente di parte.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto;
affermando che la Controparte_2 responsabilità del sinistro fosse da attribuire in via esclusiva al come accertato dal CTPM ed Pt_1 aggiungendo di essere stata integralmente risarcita dei danni patrimoniali alla sua autovettura.
Si costituiva anche la eccependo l'improponibilità della domanda per violazione degli artt CP_1
145 e 148 Cod Ass priv e nel merito la infondatezza della domanda.
In prima udienza il Tribunale onerava parte attrice di esperire il procedimento di negoziazione assistita anche nei confronti della , responsabile civile, e nella successiva udienza concedeva i CP_2 termini ex art 183 co 6 c.p.c. Depositate le memorie istruttorie, la causa veniva rinviata direttamente all'odierna udienza del 05.02.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc
Tanto premesso l'eccezione di improponibilità della domanda va rigettata in quanto risultano rispettate le prescrizioni degli artt 145 e 148 C.A.P.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
pagina 2 di 7 Il Tribunale intende avvalersi, per la formazione del proprio convincimento, della consulenza tecnica eseguita dal perito nominato dal PM nel procedimento penale, svoltosi antecedentemente all'instaurazione dell'odierno giudizio, quale “prova atipica”. In tal senso ex multis Cass. Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023 “La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio”; Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 “La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale)”; sentenza n.
16069 del 20/12/2001 “Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, da un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal P.M. in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato”.
Orbene il CTPM accertava la dinamica del sinistro nei termini che seguono: in Salerno, in data
12.06.2022, ore 16.45 circa, il sig. alla guida della vettura VR (tq. Parte_2 Pt_3
DZ429HJ) di proprietà di stava percorrendo via Porto, strada in contesto urbano Controparte_2 percorribile nei due sensi di marcia senza che vi fosse alcun tipo di striscia a separazione degli stessi in mezzeria di carreggiata, nella direzione che da via Ligea conduce verso i centro cittadino, in via Molo
Manfredi; giunto approssimativamente all'altezza del varco di ingresso dei cantieri "Soriente" (al civico 35 della predetta via Porto), marciando ad una velocità compresa tra i 10 ed i 20 km/h cominciava una manovra di svolta a destra;
nei medesimi istanti sulla stessa strada e nella stessa direttrice di marcia dell'autovettura in parola, stava marciando il sig. a bordo del proprio ciclomotore VESPA Parte_1
AG K5 (tg. X94S68) il quale, marciando alle spalle della Chevrolet MA ad una velocità compresa tra i 50 ed i 57 km/h (a fronte di un limite di velocità, regolarmente segnalato circa 150 metri prima, di 30 km/h) non tenendo una distanza di sicurezza commisurata alla propria velocità rispetto a vettura che lo precedeva, tentava di operare un sorpasso alla destra di quest'ultima proprio mentre la stessa
Chevrolet MA era intento nella manovra di svolta verso quel lato, sorprendendo in tal modo il suo pagina 3 di 7 conducente che non aveva, verosimilmente, possibilità di accorgersi della manovra scorretta operata dalla motociclista in quanto lo stesso, a bordo del proprio veicolo, era con estrema probabilità venuta a trovarsi in una "zona Cieca" degli specchietti retrovisori di cui era dotata la vettura.
L'urto si concretizzava tra la parte frontale sinistra del ciclomotore e la zona mediana della fiancata destra della vettura, secondo un angolo di impatto compreso tra i 40° ed i 50, ed avveniva sul margine destro dell'emicarreggiata di pertinenza dei due veicoli in parola, proprio all'altezza del varco di ingresso dei cantieri "Soriente" al civico 51 di via Porto.
A seguito dell'urto, la vettura arrestava dopo circa 1-2 metri la propria corsa, a ridosso della striscia tratteggiata posta a delimitazione della carreggiata di via Porto (lato destro) mentre il ciclomotore, unitamente al suo conducente, finiva al suolo strisciando per circa 12-14 metri, fino a collidere contro un muro ivi presente, da cui il veicolo a due ruote veniva rinviato verso sinistra fino ad arrestare la propria corsa, in scivolamento al suolo, dopo circa 2 metri.
In premessa, dalle analisi e dagli accertamenti tecnici condotti, oltre che dagli elementi raccolti dalla
P.G. operante, con il pieno conforto delle immagini video acquisite dagli stessi agenti della Polizia
Municipale del , il consulente accertava che non era emerso alcun fattore o circostanza Controparte_3 che potesse lasciar presupporre il coinvolgimento, diretto od indiretto, nella causazione del sinistro, di altre persone o veicoli al di fuori del due veicoli direttamente interessati;
che le cause da cui ha avuto genesi il sinistro erano da ricercarsi, in via esclusiva, nella condotta imprudente e negligente tenuta alla guida del proprio ciclomotore da , il quale, in occasione del fatto, marciando a velocità ben superiore Parte_1 rispetto al limite vigente (velocità compresa tra 50 e 57 km/h a fronte di un limite di 30 kmh) su un veicolo artatamente modificato in modo da aumentare le prestazioni in termini di potenza e velocità raggiungibile, non mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza rispetto il veicolo che lo precedeva, decideva di superare sulla destra la vettura condotta dal proprio mentre questi era intento in una manovra di volta su quel Pt_2 lato.
Aggiungeva il CT che non era risultato in alcun modo possibile, stabilire, ex post, in assenza di testimonianze precise, se il sig. alla guida della propria autovettura, nello svoltare alla propria Parte_2 destra giunto in corrispondenza del varco di ingresso dei cantieri Soriente, avesse presegnalato mediante indicatore direzionale la propria manovra;
che non poteva sottacersi, tuttavia, la condotta fortemente imprudente del giovane centauro, sig. il quale, in occasione del fatto, decideva di sorpassare a Pt_1 destra un'autovettura proprio mentre la stessa stava rallentando all'altezza di un varco di ingresso laterale;
che in ordine invece alla condotta del conducente dell'autovettura, sig. dalle risultanze delle attività Pt_2 peritali condotte, non è emerso alcun elemento che potesse lasciar presupporre una sua corresponsabilità nella causazione del sinistro, poiché non poteva, verosimilmente, percepire l'arrivo alla propria destra del pagina 4 di 7 ciclomotore in ragione della presenza di "'angoli ciechi" nella visione indiretta attraverso gli specchietti retrovisori di cui era dotato il proprio veicolo.
Il Ctpm concludeva pertanto che (conducente del ciclomotore Vespa Piaggio), in Parte_1 occasione del fatto, con la propria condotta di guida avesse violato i seguenti articoli del Nuovo Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.i): art. 39 - Segnali verticali (comma 1) –in relazione al limite di velocità di 30 km/h; art. 140 - Principio informatore della circolazione (comma 15, art. 141 - Velocità (comma 1, 2 e 3); art. 148- Sorpasso (comma 2, 3 e 7): art. 149 - Distanza di sicurezza tra veicoli (comma 1).
Per l'effetto il PM richiedeva l'archiviazione nei confronti di conducente Parte_2 dell'autovettura dell'odierna convenuta , per il reato p e p dall'art 590 bis c.p. Controparte_2
Lo scrivente Tribunale civile fa propri esclusivamente i fatti oggettivi accertati dal CTPM, ossia che il conducente dell'autovettura della avesse rallentato la propria velocità per svoltare a destra, che il CP_2 stesse invece conducendo il suo motoveicolo a velocità ben superiore al limite imposto su via Pt_1
Porto e che avesse tentato il sorpasso a destra in violazione degli artt 148 e 149 CdS.
L'unico fatto oggettivo che il CTPM non è riuscito ad accertare attiene all'avvenuta accensione dell'indicatore di svolta a destra da parte di al momento dell'inizio della manovra di svolta su Parte_2 quel lato.
Ed è proprio su questa circostanza, rimasta indimostrata durante le indagini nel procedimento penale, che il ha costruito la propria difesa nel presente giudizio civile. Infatti in citazione l'attore Pt_1 asserisce di aver tentato il sorpasso a destra dell'autovettura Chevrolet MA dopo che il conducente della medesima aveva attivato il segnalatore di svolta a sinistra svoltando, poi, repentinamente a destra, nel senso opposto a quello segnalato con la freccia, tagliandogli la strada ed urtandolo.
Parte attrice ha chiesto di provare tali circostanze anche con prova testimoniale richiesta con la memoria II termine ex art 183 co 6 cpc ed in particolare con i seguenti capitoli:
“
3. Se è vero che l'autovettura tipo Chevrolet MA tg. DZ429HJ, procedente antistante e nella stessa direzione di marcia del ciclomotore tipo Piaggio Vespa K5 tg. X94S68, azionava l'indicatore di direzione sinistro e svoltava a sinistra immettendosi nella corsia di marcia contraria;
4. Se è vero che l'autovettura tipo Chevrolet MA tg. DZ429HJ dopo aver già impegnato la corsia di marcia contraria, cambiava direzione di marcia e svoltava a destra, iniziando manovra di immissione in traversa laterale alla sua destra;
5. Se è vero che il suddetto cambio di direzione di marcia, veniva effettuato dall'autovettura tipo Chevrolet MA tg.
DZ429HJ in assenza di accensione dell'indicatore di svolta a destra”.
Lo scrivente Giudicante non ha ammesso la prova testimoniale, di certo non per negare il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ma perché l'espletamento della prova orale si sarebbe tradotto in un pagina 5 di 7 inutile dispendio di tempi e risorse processuali, dal momento che le dichiarazioni confermative dei testimoni intimati non sarebbero state ritenute credibili, perché la dinamica alternativa che l'attore intende dimostrare è inverosimile.
Difatti, dall'immagine n 11) contenuta nella CTPM, in cui è ritratto lo stato dei luoghi ove è avvenuto il sinistro stradale, si nota che all'altezza dell'area topografica di impatto, sul lato sinistro in cui l'autovettura avrebbe segnalato di voler svoltare, non vi è alcuna strada laterale in cui accedere, ma due autovetture parcheggiate sulla strada! Pertanto, non è possibile che l'autovettura potesse svoltare a sinistra.
In astratto si può ipotizzare che il conducente della MA, avesse per errore azionato Pt_2
l'indicatore di svolta a sinistra – dove non c'era alcun varco o stradina – invece che a destra, dove effettivamente intendeva svoltare essendovi il varco di ingresso dei cantieri "Soriente"; ma anche quest'ipotesi dell'errore manuale non esonera il centauro dalle sue responsabilità.
Il seguiva la MA a bordo della sua vettura, aveva l'intera visuale della strada innanzi a sé, e Pt_1 di fronte ad una freccia di svolta a sinistra, erroneamente azionata, era ben in grado di notare che il conducente dell'autovettura non avesse uno sbocco stradale su quel lato.
Pertanto, pur assumendo che il avesse inavvertitamente azionato la freccia a sinistra invece Pt_2 che quella di destra, il che seguiva la vettura, non poteva essere indotto in errore da tale Pt_1 indicazione, a meno che non pensasse che l'automobilista che lo precedeva intendesse volontariamente schiantarsi sulle due auto parcheggiate sul lato sinistro di via Porto!!
Per questo motivo, anche se fossero stati escussi i testimoni, i quali avessero confermato la circostanza dell'avvenuta segnalazione di svolta a sinistra da parte del conducente della MA, ciò non avrebbe indotto alcuna rimeditazione sulla responsabilità esclusiva del per il sinistro stradale, e per i Pt_1 danni che lui stesso si è procurato con un condotta di guida scorretta, per aver tenuto una velocità superiore al limite previsto su via Porto, per aver svoltato a destra in assenza delle condizioni normative ex art 148 CdS ed in dispregio della distanza di sicurezza rispetto all'autovettura ex art 149 CdS.
La domanda è pertanto infondata e va rigettata.
L'attore va condannato alle spese di lite secondo soccombenza. A tal proposito, applicando il principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cassazione in sentenza n. 10876 del 25/05/2016 secondo cui ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia, determinato a norma del c.p.c., ha, quanto all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, un valore parametrico e di massima, sicché il giudice può discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, alla luce della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso, ritiene lo scrivente Tribunale di applicare i parametri minimi dello scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, in luogo di quello, più
pagina 6 di 7 elevato, del valore della causa secondo il criterio del "disputatum"; e ciò in considerazione della definizione della causa avvenuta senza lo svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e di Parte_1 CP_1
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così dispone: Controparte_2
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che si quantificano in € 3.800,00 a favore di ciascuna parte convenuta, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c. all'avv Zucchetti, che ne ha fatto richiesta;
Così deciso in Salerno
12.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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