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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/10/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA All'esito dell'udienza odierna ex art.281 sexies c.p.c., celebrata in trattazione scritta, nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 11280/2020 del Ruolo Generale, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore (CF. ), elettivamente domiciliata in Bari alla Via Controparte_1 C.F._1 Ettore Fieramosca n. 72 presso lo studio dell'avv. Claudio D'ambrosio (CF. C.F._2 dal quale è rappresentata e difesa – unitamente e disgiuntamente all'avv. Simona Trione (CF.
) giusta mandato in atti;
C.F._3
- attrice - contro
( ), elettivamente domiciliata in Bari, al C.so Controparte_2 C.F._4 Vittorio Emanuele n.60, presso lo studio dell'avv. Alessandro Russi ( ), dal quale C.F._5 è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
- convenuta– Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente che si abbiano qui per trascritte. Nozioni di fatto e diritto I. Con atto di citazione notificato in data 14.9.2020 la conveniva in Parte_1 giudizio innanzi l'intestato Ufficio la dottoressa al fine di sentir accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inadempimento della dott.ssa per i Controparte_2 motivi ed i titoli esposti nella presente narrativa, che qui per brevità si omettono di reiterare;
per l'effetto condannare la dott.ssa al pagamento della somma di €.7.920,00 ovvero di Controparte_2 quella maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa;
condannare la dott.ssa CP_2
al pagamento dei compensi legali maturati la fase stragiudiziale della negoziazione assistita
[...] (€.502,32), dovuti in considerazione dell'inerzia manifestata;
condannare la dott.ssa CP_2
al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
[...] A fondamento della domanda proposta, la società attrice ha dedotto circa l'illegittimità del recesso esercitato dalla dott.ssa rispetto al contratto di assistenza domiciliare sottoscritto in data CP_2 20.1.2020 e per una durata di otto mesi, nell'interesse della madre, , affetta da demenza Persona_1 senile. In particolare, ha affermato che detta convenzione non prevedeva alcuna risoluzione anticipata del contratto, salvo il caso di decesso dell'assistito, con conseguente obbligo del contraente di provvedere al pagamento di tutte le mensilità previste fino alla naturale scadenza del contratto, da intendersi, peraltro, tacitamente rinnovato in caso di mancata disdetta nel termine di 3 mesi prima della scadenza. La convenuta, costituendosi, ha contestato la fondatezza della domanda, spiegando che parte attrice si era resa gravemente inadempiente rispetto al servizio di assistenza domiciliare richiesto in quanto: a. la prima volontaria, tale , oltre a non svolgere le pulizie domestiche previste, si era da subito Per_2 dimostrata assolutamente inadeguata ed irrispettosa nei confronti della assistita, dimenticando costantemente di somministrare alla paziente la prescritta terapia farmacologica, con evidente compromissione dello stato psico – fisico della stessa, preoccupandosi vieppiù di reperire altra occupazione chiedendo informazioni al portiere dello stabile;
pagina 1 di 7 b. a seguito delle rimostranze della dottoressa di la provvedeva alla CP_2 Parte_1 sostituzione della signora con la signora , a sua volta sostituita, per ben tre volte Per_2 Parte_2 nell'intero arco della sua prestazione, dalle sigg.re e alle stesse veniva peraltro inibito CP_1 Per_3 da parte del dott. per conto dell'attrice, di non effettuare alcuna pulizia o attività che avrebbe Per_4 potuto provocare loro un infortunio (es. uso di scale) in quanto non assicurate, in violazione degli accordi e delle obbligazioni contrattuali;
c. la signora riferiva, inoltre, sia al padre della convenuta, sig. che alla Parte_2 Controparte_3 dott.ssa di ricevere una remunerazione assolutamente incongrua rispetto all'opera prestata, CP_2 per un importo pari ad €.700,00 mensili (a fronte del ben più rilevante importo di €.1.280,00 + €.40,00 di quota associativa versato dalla convenuta) e con decurtazione di circa 45/50 euro, in caso di assenza seppure giustificata. d. ognuna delle volontarie avvicendatesi nel tempo (ben quattro) erano, per loro stessa ammissione, prive di qualsivoglia copertura assicurativa e garanzie, sottopagate e perennemente alla ricerca di un lavoro stabile e regolarmente remunerato;
e. il continuo turn over delle assistenti si era rivelato, da subito, altamente destabilizzante per la signora ma soprattutto pericoloso per la sua salute;
Per_1 f. ad aggravare tale precaria condizione era sopraggiunta, a far data dal mese di marzo 2020, l'emergenza epidemiologica durante la quale la signora , alla ricerca di una stabile Parte_2 occupazione, si recava presso l'abitazione dell'assistita senza far uso dei prescritti dispositivi di sicurezza (mascherine FFP2 o FFP3 e guanti), dopo aver sostenuti colloqui lavorativi in più RSSA, ove effettuava giornate di prova, così aumentando il rischio di contagio per gli anziani genitori della convenuta. Per tali motivi, la dottoressa si era determinata alla risoluzione del contratto, dandone CP_4 comunicazione all'attrice in data 25.3.2020; a fronte di tanto, la aveva opposto il Parte_1 proprio diniego, ritenendo trattarsi di mera disdetta con conseguente obbligo di pagamento integrale delle restanti mensilità pur a fronte della mancata erogazione dei servizi di assistenza. Invocava, in diritto, l'applicabilità della disciplina consumeristica o, quanto meno, del combinato disposto ex artt.1341 e 1342 c.c. ritenendo conseguentemente vessatoria e/o nulla la clausola sub.6 del contratto, a mente della quale era precluso al contraente qualsivoglia risoluzione del rapporto prima della scadenza, salva l'ipotesi del decesso dell'assistito, senza considerare la natura delle prestazioni richieste e dunque l'ipotesi della inidoneità della assistenza prestata;
la citata clausola, a detta della convenuta, comportava un evidente squilibrio delle posizioni contrattuali ancor più ove letta in combinato con la clausola n.5 del contratto che facultava soltanto la ad interrompere Parte_1 qualsivoglia prestazione a fronte del mancato pagamento da parte del contraente, senza prevedere alcuna ipotesi speculare a favore di quest'ultimo. In via subordinata eccepiva la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice ai sensi dell'art. 1453 c.c. ovvero per sopravvenuta impossibilità della prestazione ex artt.1256 e 1463 c.c., in ragione del fatto che la non fosse stata in grado di garantire il giusto livello di Parte_1 professionalità richiesto ai fini della assistenza domiciliare e che, dopo la diffusione della pandemia, a tale inadempienza si fosse aggiunta l'incapacità di garantire la tutela dell'assistito in termini di prevenzione dal contagio. Sulla base di tali assunti concludeva come segue:
“a) accertare e dichiarare la natura vessatoria e/o onerosa della clausola sub 6 contenuta nel contratto sottoscritto in data 25.1.2020, e, per l'effetto, dichiarare la nullità della precitata clausola, con ogni conseguenziale provvedimento di legge. Per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla odierna convenuta né dai beneficiari della prestazione, per i mesi successivi la cessazione della erogazione dei servizi avvenuta in data 23.3.2020.
pagina 2 di 7 b) previo, se del caso, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale in ordine ai fatti di causa, come esposti in narrativa, accertare la risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c. per inadempimento o, se del caso, la risoluzione per sopravvenuta impossibilità ex artt.1256 e 1463 c.c., a far data dal 23.3.2020, con parziale restituzione delle somme versate dalla odierna convenuta, per un importo non inferiore a
€.1.160,00 (pari alla differenza tra quanto versato dalla convenuta e quanto versato alle volontarie), con ogni conseguenziale provvedimento di legge. c) In ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari di lite”. Instauratosi dunque il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa è stata istruita con le prove orali richieste dalle parti e spedita in decisione con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive autorizzate. II. Ciò premesso e venendo al merito, sono incontroverse, e comunque documentate e provate, le seguenti circostanze:
- in data 20.01.2022 ha sottoscritto un contratto, predisposto e sottopostole dalla Controparte_2
, avente ad oggetto l'erogazione, da parte di quest'ultima, di servizi di Parte_1 assistenza domiciliare - incluse pulizie ordinarie, preparazione dei pasti e somministrazione di terapia - in favore dell'assistita madre della convenuta, per una durata di otto mesi (dal Persona_1 22.01.2020 al 22.09.2020) con tacito rinnovo, a fronte di un canone mensile di €.1.280,00 (cfr. all. n.1 fasc. attoreo);
- il 25.03.2020 la dott.ssa ha comunicato a , a mezzo PEC, la CP_4 Parte_1 risoluzione anticipata del contratto rappresentando che, a seguito dell'emergenza COVID, “l'ingresso presso l'abitazione di terze persone da Voi inviate rappresenta allo stato una minaccia per la salute e come tale rende la prestazione pericolosa per l'incolumità fisica (dell'assistita)… se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto … l'oggetto del contratto e le obbligazioni dallo stesso scaturite è divenuto impossibile per factum principis …” (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte attrice);
- con PEC di riscontro inviata in pari data, la ha contestato le ragioni addotte dalla Parte_1 convenuta, affermando che il recesso, “seppur manifestato in modo atipico”, dovesse “intendersi esclusivamente quale formale disdetta” ha richiesto la corresponsione delle restanti quote mensili fino alla naturale scadenza del contratto;
- con PEC del 26.03.2020, la convenuta ha comunicato, “per completezza”, che il personale inviato da
“non è dotato di regolari dispositivi di sicurezza personale con ciò determinando Parte_1 un elevato rischio di contagio per tutti coloro che dovrebbero fruire della prestazione …” precisando
“altresì che il contratto appare viziato sotto il profilo della indeterminatezza dell'oggetto e della prestazione da Voi dovuta al punto da renderlo nullo” (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte attrice);
- non ha più eseguito alcuna delle prestazioni contrattuali a seguito del rifiuto Parte_1 opposto dalla convenuta ed ha comunque preteso la corresponsione della somma complessiva di 7.920,00 a saldo dell'intero corrispettivo pattuito. Correttamente la difesa della convenuta ha richiamato l'applicabilità al rapporto negoziale intercorso fra le parti della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 206/05 (Codice Consumo), a nulla rilevando la sua qualificazione in termini di contratto di durata o ad esecuzione continuata (che, sempre, intercorre fra consumatore e professionista). Questione centrale della controversia è la natura vessatoria, ai sensi degli artt. 33 e seguenti del D. Lgs. 206/05 ovvero ex artt.1341-1342 c.c., della clausola n. 6 della convenzione sottoscritta dalla dott.ssa
[...]
sulla quale si fonda principalmente la difesa della convenuta al fine di paralizzare la pretesa CP_4 creditoria di . Parte_1
pagina 3 di 7 La clausola prevede testualmente "la presente scrittura ha validità di otto mesi dal 22.01.2020 al 22.09.2020 e non potrà essere risolta prima della scadenza, se non esclusivamente per decesso dell'assistito, e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo qualora non venga data disdetta da una o dall'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviare entro 3 mesi prima della scadenza (sempreché non ci siano variazioni sulle condizioni dell'assistito)” In punto di diritto, appare opportuna una breve ricognizione della normativa di riferimento:
- L'art.33 Cod. Consumo ("Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore") al primo comma stabilisce il principio di ordine generale secondo il quale "si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto";
- il secondo comma contiene un elenco di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria - gravante sul professionista - tra cui quelle che hanno per oggetto, o per effetto, quello di "e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere.
- il successivo art. 34, ai commi 4 e 5, prevede che "Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore";
- conseguenza della vessatorietà della clausola è la sua nullità, che non si estende all'intero contratto (c.d. nullità relativa), opera a vantaggio del solo consumatore ed è rilevabile d'ufficio. Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che alla clausola di durata, quale quella in esame, può riconoscersi carattere vessatorio alla luce della disciplina consumeristica, non in sé e per sé, ma solo in quanto non sia accompagnata da clausole riequilibratici, quali possono essere : a) o la previsione della facoltà di recesso, quale strumento che consenta al consumatore di sottrarsi, nei contratti di durata, alla protrazione oltre misura del vincolo contrattuale;
b) ovvero, in alternativa, dalla previsione di effetti non particolarmente gravosi per il consumatore in caso di anticipato scioglimento, vale a dire di una penale proporzionata al contenuto economico del contratto e alla posizione dei contraenti. Nella specie il contratto di durata, da un lato, non prevede alcuna facoltà di recesso a favore del contraente, se non in caso di morte dell'assistito, limitandosi a disciplinare la disdetta per impedire la rinnovazione automatica;
dall'altro lato, comporta a carico del contraente che abbia richiesto la risoluzione anticipata, che abbia cioè esercitato il recesso, l'obbligo di pagare l'intero ammontare dei canoni dovuti sino alla natura scadenza del contratto, imponendo di fatto una penale di entità assolutamente sproporzionata. Nel complesso dunque la disciplina comporta un forte squilibrio, in danno del consumatore, dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e viene di conseguenza ad assumere carattere vessatorio sia per il vincolo di durata imposto al contraente consumatore, non bilanciato dal riconoscimento della facoltà di recesso anticipato, sia per gli effetti penalizzanti della cessazione anticipata, tali da assicurare all'impresa l'intero corrispettivo sino alla scadenza contrattuale pur in difetto assoluto di prestazione del servizio. Sotto altro profilo, detta clausola, stabilendo la tacita proroga o la rinnovazione del contratto ove non venga trasmessa disdetta nei 3 mesi precedenti la scadenza, va, senz'altro, qualificata come clausola onerosa ricadente nella disciplina di cui all'art.1341 c.c. La clausola è infatti contenuta in un contratto da qualificarsi come contratto per adesione predisposto da per regolare una serie indefinita di rapporti. Parte_1
pagina 4 di 7 Ciò si desume non solo dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti in fase precontrattuale ma anche dalla circostanza che il testo contrattuale sia redatto su carta intestata di . Parte_1 Inoltre, la stessa attrice non contesta minimamente la sussistenza di tale presupposto tant'è che ne ha dato conferma in sede di interrogatorio formale espletato all'udienza del 3.09.2021 (“Confermo la circostanza n.7 della predetta comparsa” - ovvero “a seguito di espressa richiesta dalla dott.ssa
[...] Part
, dunque, con comunicazione del 17.1.2020, il dott. per conto della inviava alla CP_2 Per_4 convenuta, contratto prestampato ai fini della successiva compilazione e sottoscrizione”). Ora, posto che il contratto che contiene detta clausola è stato pacificamente concluso mediante sottoscrizione da parte della di un modulo predisposto unilateralmente da CP_2 [...]
per regolare la generalità dei rapporti con gli assistiti/contraenti, gravava su Parte_1 quest'ultima, ai sensi dell'art. 34, commi 4 e 5 Cod. Consumo, l'onere di dimostrare che quella pattuizione era stata oggetto di specifica trattativa con il contraente. La disciplina in argomento è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quali possibili fonti di abuso;
laddove invece risulti provato che l'accordo costituisce in tutto o in parte l'esito di una trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore;
- la giurisprudenza di legittimità ha escluso, sotto questo profilo, ogni rilevanza alla doppia sottoscrizione ex art.1341 c.c.("atteso che la disciplina di tutela del consumatore è altra e diversa da quella - concorrente - posta dall'art. 1341 c.c. e segg."- Cass. n. 17083/13) e ha individuato i requisiti che devono sussistere affinché possa ritenersi che una clausola, astrattamente vessatoria, sia stata oggetto di una vera e propria negoziazione, idonea al superamento della presunzione di vessatorietà: "la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità (avere cioè riguardo alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto); della serietà (essere svolta dalle parti mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui è diretta); della effettività (essere stata non solo storicamente ma anche in termini sostanziali effettuata, nel rispetto della autonomia privata delle parti, riguardata non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità - anche - per il consumatore di determinare il contenuto del contratto)" (Cass. n. 24262/08);
- sempre la Corte di Cassazione ha precisato che "la trattativa costituisce un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, sicché spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento" (Cass. n. 17083/13); Tanto chiarito, non può ritenersi che nel caso di specie vi sia stata, fra il e Parte_1 [...]
rispetto alla specifica clausola n.6 del contratto, una trattativa individuale, seria ed CP_2 effettiva nel senso sopra specificato. La mera circostanza che la convenuta abbia voluto ridurre la durata del contratto da 12 ad 8 mesi e che costei abbia deciso di sottoscrivere il contratto del 20.01.2020 e di pagare la prima mensilità non è sufficiente a dimostrare che costei abbia avuto un ruolo "attivo" e libero nella determinazione del suo contenuto;
Va poi evidenziato che il contratto sottoscritto dalla riporta le prestazioni da eseguire e le CP_2 relative tempistiche, ma non specifica la qualifica professionale del personale preposto, sebbene nella fase precontrattuale la convenuta abbia puntualmente richiesto (con pec del 19.01.2020 all. fasc. attrice) determinate caratteristiche e delineato la delicata situazione dell'assistita. pagina 5 di 7 A nulla rileva che il dott. referente della , in occasione dell'incontro con Per_4 Parte_1 la dott.ssa l'avesse resa edotta oralmente e “genericamente” di tutti i punti della CP_2 convenzione e concordato la modifica di alcuni (cfr. dichiarazione resa all'udienza dell'8.10.2021) poiché l'asimmetria informativa che strutturalmente caratterizza il rapporto professionista/consumatore impone al primo di mettere il secondo nelle condizioni di comprendere il contenuto del contratto in modo chiaro ed esaustivo e di assicurarsi che costui lo abbia compreso adeguatamente e si sia determinato in modo consapevole: obiettivo che nel caso di specie può ritenersi raggiunto solo con la discussione ed il confronto sulla specifica clausola avente ad oggetto l'automatico rinnovo alla scadenza e l'obbligo di pagamento sino alla scadenza anche in caso di risoluzione anticipata. Pertanto, da quanto sopra deve ritenersi che la vessatorietà della clausola n. 6 del contratto non sia stata superata, sia perché non specificamente sottoscritta sia per non essere stata oggetto di specifica trattativa individuale;
essa va dichiarata radicalmente improduttiva di effetti, con riferimento alla durata del contratto, alla sua proroga tacita e alla necessità del preavviso scritto di 3 mesi per evitare il rinnovo automatico. Dichiarata inefficace la clausola n. 6 ed in mancanza di altra efficace pattuizione delle parti sul termine finale, il contratto è da considerarsi a tempo indeterminato ed è su questo accertamento che va valutata la legittimità del recesso - avente a questo punto fonte non più convenzionale bensì legale - operato dalla convenuta. Il recesso esercitato il 25.03.2020 dalla attraverso l'invio a a mezzo CP_4 Parte_1
PEC della comunicazione versata in atti (doc. 2 fasc. parte attrice) è legittimo, in quanto, essendo qualificabile alla stregua di recesso liberatorio (o determinativo), risulta finalizzato a sciogliere un vincolo negoziale che, in seguito alla declaratoria di inefficacia della clausola n. 6, risulta perpetuo. La giurisprudenza di legittimità è da tempo pervenuta all'elaborazione del principio in base a cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, quale corollario del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. n. 6427 del 1989 ed in seguito Cass. n. 1694 del 1997 secondo cui, qualora un contratto venga stipulato senza l'indicazione di una scadenza, ciò non implicherebbe che gli effetti perdurino nel tempo senza limiti, atteso che - in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. ed in coerenza con la naturale temporaneità dell'obbligazione civile - dovrebbe essere riconosciuta alla parti la possibilità di farne cessare l'efficacia, previa disdetta, anche in difetto di previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 1373 c.c. che, regolando il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata prevista dalle parti, nulla dispone per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo;
più di recente Cass. civ., 4 agosto 2004, n. 14970 e Cass. civ., 7 marzo 2002, n. 3296). Peraltro il contratto stipulato dalle parti, che ha natura atipica, presenta aspetti comuni alla figura della somministrazione, che, ai sensi dell'art. 1659 cod. civ., in caso di mancata previsione di durata, attribuisce alle parti la facoltà di recedere dal contratto nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o in mancanza in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione. Nel caso di specie, l'esercizio del recesso liberatorio, essendo per la convenuta l'unico strumento per sciogliersi da un vincolo negoziale perpetuo, si è configurato come diritto soggettivo potestativo che, peraltro, in mancanza di disciplina convenzionale, non era sottoposto ad un termine di preavviso prefissato (Cass. civ., 4 agosto 2004, n. 1497, dove il recesso è espressamente qualificato ad nutum). Neppure vi sono elementi per affermare che il recesso sia stato esercitato con modalità contrarie a buona fede. La sopravvenienza della pandemia COVID-19, quale evento eccezionale ed imprevedibile, ed il serio pericolo di contagio sia per l'assistita che per il coniuge, entrambi di età avanzata e “soggetti fragili” esposti al contatto con terzi, certamente poteva costituire un valido motivo per risolvere anticipatamente il contratto stipulato tra le parti.
pagina 6 di 7 Accertata, dunque, la legittimità del recesso operato dalla convenuta, la domanda di Parte_1 va, pertanto, integralmente rigettata. III. Le spese vengono poste a carico dell'attrice in base al principio di soccombenza e liquidate sulla base dei parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornati dal 147/2022, in base al valore della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 CP_2 ;
[...]
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese del giudizio che liquida in € 5.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge. Così deciso in Bari, il 3.10.2025 IL GIUDICE ONORARIO dr.ssa Rosalba Campanaro
pagina 7 di 7
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore (CF. ), elettivamente domiciliata in Bari alla Via Controparte_1 C.F._1 Ettore Fieramosca n. 72 presso lo studio dell'avv. Claudio D'ambrosio (CF. C.F._2 dal quale è rappresentata e difesa – unitamente e disgiuntamente all'avv. Simona Trione (CF.
) giusta mandato in atti;
C.F._3
- attrice - contro
( ), elettivamente domiciliata in Bari, al C.so Controparte_2 C.F._4 Vittorio Emanuele n.60, presso lo studio dell'avv. Alessandro Russi ( ), dal quale C.F._5 è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
- convenuta– Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente che si abbiano qui per trascritte. Nozioni di fatto e diritto I. Con atto di citazione notificato in data 14.9.2020 la conveniva in Parte_1 giudizio innanzi l'intestato Ufficio la dottoressa al fine di sentir accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inadempimento della dott.ssa per i Controparte_2 motivi ed i titoli esposti nella presente narrativa, che qui per brevità si omettono di reiterare;
per l'effetto condannare la dott.ssa al pagamento della somma di €.7.920,00 ovvero di Controparte_2 quella maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa;
condannare la dott.ssa CP_2
al pagamento dei compensi legali maturati la fase stragiudiziale della negoziazione assistita
[...] (€.502,32), dovuti in considerazione dell'inerzia manifestata;
condannare la dott.ssa CP_2
al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
[...] A fondamento della domanda proposta, la società attrice ha dedotto circa l'illegittimità del recesso esercitato dalla dott.ssa rispetto al contratto di assistenza domiciliare sottoscritto in data CP_2 20.1.2020 e per una durata di otto mesi, nell'interesse della madre, , affetta da demenza Persona_1 senile. In particolare, ha affermato che detta convenzione non prevedeva alcuna risoluzione anticipata del contratto, salvo il caso di decesso dell'assistito, con conseguente obbligo del contraente di provvedere al pagamento di tutte le mensilità previste fino alla naturale scadenza del contratto, da intendersi, peraltro, tacitamente rinnovato in caso di mancata disdetta nel termine di 3 mesi prima della scadenza. La convenuta, costituendosi, ha contestato la fondatezza della domanda, spiegando che parte attrice si era resa gravemente inadempiente rispetto al servizio di assistenza domiciliare richiesto in quanto: a. la prima volontaria, tale , oltre a non svolgere le pulizie domestiche previste, si era da subito Per_2 dimostrata assolutamente inadeguata ed irrispettosa nei confronti della assistita, dimenticando costantemente di somministrare alla paziente la prescritta terapia farmacologica, con evidente compromissione dello stato psico – fisico della stessa, preoccupandosi vieppiù di reperire altra occupazione chiedendo informazioni al portiere dello stabile;
pagina 1 di 7 b. a seguito delle rimostranze della dottoressa di la provvedeva alla CP_2 Parte_1 sostituzione della signora con la signora , a sua volta sostituita, per ben tre volte Per_2 Parte_2 nell'intero arco della sua prestazione, dalle sigg.re e alle stesse veniva peraltro inibito CP_1 Per_3 da parte del dott. per conto dell'attrice, di non effettuare alcuna pulizia o attività che avrebbe Per_4 potuto provocare loro un infortunio (es. uso di scale) in quanto non assicurate, in violazione degli accordi e delle obbligazioni contrattuali;
c. la signora riferiva, inoltre, sia al padre della convenuta, sig. che alla Parte_2 Controparte_3 dott.ssa di ricevere una remunerazione assolutamente incongrua rispetto all'opera prestata, CP_2 per un importo pari ad €.700,00 mensili (a fronte del ben più rilevante importo di €.1.280,00 + €.40,00 di quota associativa versato dalla convenuta) e con decurtazione di circa 45/50 euro, in caso di assenza seppure giustificata. d. ognuna delle volontarie avvicendatesi nel tempo (ben quattro) erano, per loro stessa ammissione, prive di qualsivoglia copertura assicurativa e garanzie, sottopagate e perennemente alla ricerca di un lavoro stabile e regolarmente remunerato;
e. il continuo turn over delle assistenti si era rivelato, da subito, altamente destabilizzante per la signora ma soprattutto pericoloso per la sua salute;
Per_1 f. ad aggravare tale precaria condizione era sopraggiunta, a far data dal mese di marzo 2020, l'emergenza epidemiologica durante la quale la signora , alla ricerca di una stabile Parte_2 occupazione, si recava presso l'abitazione dell'assistita senza far uso dei prescritti dispositivi di sicurezza (mascherine FFP2 o FFP3 e guanti), dopo aver sostenuti colloqui lavorativi in più RSSA, ove effettuava giornate di prova, così aumentando il rischio di contagio per gli anziani genitori della convenuta. Per tali motivi, la dottoressa si era determinata alla risoluzione del contratto, dandone CP_4 comunicazione all'attrice in data 25.3.2020; a fronte di tanto, la aveva opposto il Parte_1 proprio diniego, ritenendo trattarsi di mera disdetta con conseguente obbligo di pagamento integrale delle restanti mensilità pur a fronte della mancata erogazione dei servizi di assistenza. Invocava, in diritto, l'applicabilità della disciplina consumeristica o, quanto meno, del combinato disposto ex artt.1341 e 1342 c.c. ritenendo conseguentemente vessatoria e/o nulla la clausola sub.6 del contratto, a mente della quale era precluso al contraente qualsivoglia risoluzione del rapporto prima della scadenza, salva l'ipotesi del decesso dell'assistito, senza considerare la natura delle prestazioni richieste e dunque l'ipotesi della inidoneità della assistenza prestata;
la citata clausola, a detta della convenuta, comportava un evidente squilibrio delle posizioni contrattuali ancor più ove letta in combinato con la clausola n.5 del contratto che facultava soltanto la ad interrompere Parte_1 qualsivoglia prestazione a fronte del mancato pagamento da parte del contraente, senza prevedere alcuna ipotesi speculare a favore di quest'ultimo. In via subordinata eccepiva la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice ai sensi dell'art. 1453 c.c. ovvero per sopravvenuta impossibilità della prestazione ex artt.1256 e 1463 c.c., in ragione del fatto che la non fosse stata in grado di garantire il giusto livello di Parte_1 professionalità richiesto ai fini della assistenza domiciliare e che, dopo la diffusione della pandemia, a tale inadempienza si fosse aggiunta l'incapacità di garantire la tutela dell'assistito in termini di prevenzione dal contagio. Sulla base di tali assunti concludeva come segue:
“a) accertare e dichiarare la natura vessatoria e/o onerosa della clausola sub 6 contenuta nel contratto sottoscritto in data 25.1.2020, e, per l'effetto, dichiarare la nullità della precitata clausola, con ogni conseguenziale provvedimento di legge. Per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla odierna convenuta né dai beneficiari della prestazione, per i mesi successivi la cessazione della erogazione dei servizi avvenuta in data 23.3.2020.
pagina 2 di 7 b) previo, se del caso, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale in ordine ai fatti di causa, come esposti in narrativa, accertare la risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c. per inadempimento o, se del caso, la risoluzione per sopravvenuta impossibilità ex artt.1256 e 1463 c.c., a far data dal 23.3.2020, con parziale restituzione delle somme versate dalla odierna convenuta, per un importo non inferiore a
€.1.160,00 (pari alla differenza tra quanto versato dalla convenuta e quanto versato alle volontarie), con ogni conseguenziale provvedimento di legge. c) In ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari di lite”. Instauratosi dunque il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa è stata istruita con le prove orali richieste dalle parti e spedita in decisione con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive autorizzate. II. Ciò premesso e venendo al merito, sono incontroverse, e comunque documentate e provate, le seguenti circostanze:
- in data 20.01.2022 ha sottoscritto un contratto, predisposto e sottopostole dalla Controparte_2
, avente ad oggetto l'erogazione, da parte di quest'ultima, di servizi di Parte_1 assistenza domiciliare - incluse pulizie ordinarie, preparazione dei pasti e somministrazione di terapia - in favore dell'assistita madre della convenuta, per una durata di otto mesi (dal Persona_1 22.01.2020 al 22.09.2020) con tacito rinnovo, a fronte di un canone mensile di €.1.280,00 (cfr. all. n.1 fasc. attoreo);
- il 25.03.2020 la dott.ssa ha comunicato a , a mezzo PEC, la CP_4 Parte_1 risoluzione anticipata del contratto rappresentando che, a seguito dell'emergenza COVID, “l'ingresso presso l'abitazione di terze persone da Voi inviate rappresenta allo stato una minaccia per la salute e come tale rende la prestazione pericolosa per l'incolumità fisica (dell'assistita)… se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto … l'oggetto del contratto e le obbligazioni dallo stesso scaturite è divenuto impossibile per factum principis …” (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte attrice);
- con PEC di riscontro inviata in pari data, la ha contestato le ragioni addotte dalla Parte_1 convenuta, affermando che il recesso, “seppur manifestato in modo atipico”, dovesse “intendersi esclusivamente quale formale disdetta” ha richiesto la corresponsione delle restanti quote mensili fino alla naturale scadenza del contratto;
- con PEC del 26.03.2020, la convenuta ha comunicato, “per completezza”, che il personale inviato da
“non è dotato di regolari dispositivi di sicurezza personale con ciò determinando Parte_1 un elevato rischio di contagio per tutti coloro che dovrebbero fruire della prestazione …” precisando
“altresì che il contratto appare viziato sotto il profilo della indeterminatezza dell'oggetto e della prestazione da Voi dovuta al punto da renderlo nullo” (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte attrice);
- non ha più eseguito alcuna delle prestazioni contrattuali a seguito del rifiuto Parte_1 opposto dalla convenuta ed ha comunque preteso la corresponsione della somma complessiva di 7.920,00 a saldo dell'intero corrispettivo pattuito. Correttamente la difesa della convenuta ha richiamato l'applicabilità al rapporto negoziale intercorso fra le parti della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 206/05 (Codice Consumo), a nulla rilevando la sua qualificazione in termini di contratto di durata o ad esecuzione continuata (che, sempre, intercorre fra consumatore e professionista). Questione centrale della controversia è la natura vessatoria, ai sensi degli artt. 33 e seguenti del D. Lgs. 206/05 ovvero ex artt.1341-1342 c.c., della clausola n. 6 della convenzione sottoscritta dalla dott.ssa
[...]
sulla quale si fonda principalmente la difesa della convenuta al fine di paralizzare la pretesa CP_4 creditoria di . Parte_1
pagina 3 di 7 La clausola prevede testualmente "la presente scrittura ha validità di otto mesi dal 22.01.2020 al 22.09.2020 e non potrà essere risolta prima della scadenza, se non esclusivamente per decesso dell'assistito, e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo qualora non venga data disdetta da una o dall'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviare entro 3 mesi prima della scadenza (sempreché non ci siano variazioni sulle condizioni dell'assistito)” In punto di diritto, appare opportuna una breve ricognizione della normativa di riferimento:
- L'art.33 Cod. Consumo ("Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore") al primo comma stabilisce il principio di ordine generale secondo il quale "si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto";
- il secondo comma contiene un elenco di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria - gravante sul professionista - tra cui quelle che hanno per oggetto, o per effetto, quello di "e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere.
- il successivo art. 34, ai commi 4 e 5, prevede che "Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore";
- conseguenza della vessatorietà della clausola è la sua nullità, che non si estende all'intero contratto (c.d. nullità relativa), opera a vantaggio del solo consumatore ed è rilevabile d'ufficio. Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che alla clausola di durata, quale quella in esame, può riconoscersi carattere vessatorio alla luce della disciplina consumeristica, non in sé e per sé, ma solo in quanto non sia accompagnata da clausole riequilibratici, quali possono essere : a) o la previsione della facoltà di recesso, quale strumento che consenta al consumatore di sottrarsi, nei contratti di durata, alla protrazione oltre misura del vincolo contrattuale;
b) ovvero, in alternativa, dalla previsione di effetti non particolarmente gravosi per il consumatore in caso di anticipato scioglimento, vale a dire di una penale proporzionata al contenuto economico del contratto e alla posizione dei contraenti. Nella specie il contratto di durata, da un lato, non prevede alcuna facoltà di recesso a favore del contraente, se non in caso di morte dell'assistito, limitandosi a disciplinare la disdetta per impedire la rinnovazione automatica;
dall'altro lato, comporta a carico del contraente che abbia richiesto la risoluzione anticipata, che abbia cioè esercitato il recesso, l'obbligo di pagare l'intero ammontare dei canoni dovuti sino alla natura scadenza del contratto, imponendo di fatto una penale di entità assolutamente sproporzionata. Nel complesso dunque la disciplina comporta un forte squilibrio, in danno del consumatore, dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e viene di conseguenza ad assumere carattere vessatorio sia per il vincolo di durata imposto al contraente consumatore, non bilanciato dal riconoscimento della facoltà di recesso anticipato, sia per gli effetti penalizzanti della cessazione anticipata, tali da assicurare all'impresa l'intero corrispettivo sino alla scadenza contrattuale pur in difetto assoluto di prestazione del servizio. Sotto altro profilo, detta clausola, stabilendo la tacita proroga o la rinnovazione del contratto ove non venga trasmessa disdetta nei 3 mesi precedenti la scadenza, va, senz'altro, qualificata come clausola onerosa ricadente nella disciplina di cui all'art.1341 c.c. La clausola è infatti contenuta in un contratto da qualificarsi come contratto per adesione predisposto da per regolare una serie indefinita di rapporti. Parte_1
pagina 4 di 7 Ciò si desume non solo dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti in fase precontrattuale ma anche dalla circostanza che il testo contrattuale sia redatto su carta intestata di . Parte_1 Inoltre, la stessa attrice non contesta minimamente la sussistenza di tale presupposto tant'è che ne ha dato conferma in sede di interrogatorio formale espletato all'udienza del 3.09.2021 (“Confermo la circostanza n.7 della predetta comparsa” - ovvero “a seguito di espressa richiesta dalla dott.ssa
[...] Part
, dunque, con comunicazione del 17.1.2020, il dott. per conto della inviava alla CP_2 Per_4 convenuta, contratto prestampato ai fini della successiva compilazione e sottoscrizione”). Ora, posto che il contratto che contiene detta clausola è stato pacificamente concluso mediante sottoscrizione da parte della di un modulo predisposto unilateralmente da CP_2 [...]
per regolare la generalità dei rapporti con gli assistiti/contraenti, gravava su Parte_1 quest'ultima, ai sensi dell'art. 34, commi 4 e 5 Cod. Consumo, l'onere di dimostrare che quella pattuizione era stata oggetto di specifica trattativa con il contraente. La disciplina in argomento è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quali possibili fonti di abuso;
laddove invece risulti provato che l'accordo costituisce in tutto o in parte l'esito di una trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore;
- la giurisprudenza di legittimità ha escluso, sotto questo profilo, ogni rilevanza alla doppia sottoscrizione ex art.1341 c.c.("atteso che la disciplina di tutela del consumatore è altra e diversa da quella - concorrente - posta dall'art. 1341 c.c. e segg."- Cass. n. 17083/13) e ha individuato i requisiti che devono sussistere affinché possa ritenersi che una clausola, astrattamente vessatoria, sia stata oggetto di una vera e propria negoziazione, idonea al superamento della presunzione di vessatorietà: "la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità (avere cioè riguardo alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto); della serietà (essere svolta dalle parti mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui è diretta); della effettività (essere stata non solo storicamente ma anche in termini sostanziali effettuata, nel rispetto della autonomia privata delle parti, riguardata non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità - anche - per il consumatore di determinare il contenuto del contratto)" (Cass. n. 24262/08);
- sempre la Corte di Cassazione ha precisato che "la trattativa costituisce un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, sicché spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento" (Cass. n. 17083/13); Tanto chiarito, non può ritenersi che nel caso di specie vi sia stata, fra il e Parte_1 [...]
rispetto alla specifica clausola n.6 del contratto, una trattativa individuale, seria ed CP_2 effettiva nel senso sopra specificato. La mera circostanza che la convenuta abbia voluto ridurre la durata del contratto da 12 ad 8 mesi e che costei abbia deciso di sottoscrivere il contratto del 20.01.2020 e di pagare la prima mensilità non è sufficiente a dimostrare che costei abbia avuto un ruolo "attivo" e libero nella determinazione del suo contenuto;
Va poi evidenziato che il contratto sottoscritto dalla riporta le prestazioni da eseguire e le CP_2 relative tempistiche, ma non specifica la qualifica professionale del personale preposto, sebbene nella fase precontrattuale la convenuta abbia puntualmente richiesto (con pec del 19.01.2020 all. fasc. attrice) determinate caratteristiche e delineato la delicata situazione dell'assistita. pagina 5 di 7 A nulla rileva che il dott. referente della , in occasione dell'incontro con Per_4 Parte_1 la dott.ssa l'avesse resa edotta oralmente e “genericamente” di tutti i punti della CP_2 convenzione e concordato la modifica di alcuni (cfr. dichiarazione resa all'udienza dell'8.10.2021) poiché l'asimmetria informativa che strutturalmente caratterizza il rapporto professionista/consumatore impone al primo di mettere il secondo nelle condizioni di comprendere il contenuto del contratto in modo chiaro ed esaustivo e di assicurarsi che costui lo abbia compreso adeguatamente e si sia determinato in modo consapevole: obiettivo che nel caso di specie può ritenersi raggiunto solo con la discussione ed il confronto sulla specifica clausola avente ad oggetto l'automatico rinnovo alla scadenza e l'obbligo di pagamento sino alla scadenza anche in caso di risoluzione anticipata. Pertanto, da quanto sopra deve ritenersi che la vessatorietà della clausola n. 6 del contratto non sia stata superata, sia perché non specificamente sottoscritta sia per non essere stata oggetto di specifica trattativa individuale;
essa va dichiarata radicalmente improduttiva di effetti, con riferimento alla durata del contratto, alla sua proroga tacita e alla necessità del preavviso scritto di 3 mesi per evitare il rinnovo automatico. Dichiarata inefficace la clausola n. 6 ed in mancanza di altra efficace pattuizione delle parti sul termine finale, il contratto è da considerarsi a tempo indeterminato ed è su questo accertamento che va valutata la legittimità del recesso - avente a questo punto fonte non più convenzionale bensì legale - operato dalla convenuta. Il recesso esercitato il 25.03.2020 dalla attraverso l'invio a a mezzo CP_4 Parte_1
PEC della comunicazione versata in atti (doc. 2 fasc. parte attrice) è legittimo, in quanto, essendo qualificabile alla stregua di recesso liberatorio (o determinativo), risulta finalizzato a sciogliere un vincolo negoziale che, in seguito alla declaratoria di inefficacia della clausola n. 6, risulta perpetuo. La giurisprudenza di legittimità è da tempo pervenuta all'elaborazione del principio in base a cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, quale corollario del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. n. 6427 del 1989 ed in seguito Cass. n. 1694 del 1997 secondo cui, qualora un contratto venga stipulato senza l'indicazione di una scadenza, ciò non implicherebbe che gli effetti perdurino nel tempo senza limiti, atteso che - in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. ed in coerenza con la naturale temporaneità dell'obbligazione civile - dovrebbe essere riconosciuta alla parti la possibilità di farne cessare l'efficacia, previa disdetta, anche in difetto di previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 1373 c.c. che, regolando il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata prevista dalle parti, nulla dispone per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo;
più di recente Cass. civ., 4 agosto 2004, n. 14970 e Cass. civ., 7 marzo 2002, n. 3296). Peraltro il contratto stipulato dalle parti, che ha natura atipica, presenta aspetti comuni alla figura della somministrazione, che, ai sensi dell'art. 1659 cod. civ., in caso di mancata previsione di durata, attribuisce alle parti la facoltà di recedere dal contratto nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o in mancanza in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione. Nel caso di specie, l'esercizio del recesso liberatorio, essendo per la convenuta l'unico strumento per sciogliersi da un vincolo negoziale perpetuo, si è configurato come diritto soggettivo potestativo che, peraltro, in mancanza di disciplina convenzionale, non era sottoposto ad un termine di preavviso prefissato (Cass. civ., 4 agosto 2004, n. 1497, dove il recesso è espressamente qualificato ad nutum). Neppure vi sono elementi per affermare che il recesso sia stato esercitato con modalità contrarie a buona fede. La sopravvenienza della pandemia COVID-19, quale evento eccezionale ed imprevedibile, ed il serio pericolo di contagio sia per l'assistita che per il coniuge, entrambi di età avanzata e “soggetti fragili” esposti al contatto con terzi, certamente poteva costituire un valido motivo per risolvere anticipatamente il contratto stipulato tra le parti.
pagina 6 di 7 Accertata, dunque, la legittimità del recesso operato dalla convenuta, la domanda di Parte_1 va, pertanto, integralmente rigettata. III. Le spese vengono poste a carico dell'attrice in base al principio di soccombenza e liquidate sulla base dei parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornati dal 147/2022, in base al valore della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 CP_2 ;
[...]
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese del giudizio che liquida in € 5.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge. Così deciso in Bari, il 3.10.2025 IL GIUDICE ONORARIO dr.ssa Rosalba Campanaro
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