Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/05/2025, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia civile iscritta al n. R.G. 951/2024 promossa da
(CF ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Ezio Tursi con studio in Saronno OPPONENTE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Controparte_1 P.IVA_2
Spagnolo del Foro di Lecco OPPOSTA CONCLUSIONI Per l'opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito - reiectis contrariis - così giudicare: NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE - Accogliere l'opposizione promossa da Parte_1 con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e –
[...] conseguentemente - revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 17352/2023 – n. 38999/2023 R.G. emesso dal Tribunale di MILANO Giudice Dr.ssa Elisa FAZZINI in data 11/11/2023, pubblicato in data 13/11/2023 e notificato - con i relativi allegati - ad Parte_1 tramite PEC in data 17/11/2023, in quanto nulla è dovuto dall'attrice opponente in favore della convenuta opposta, per tutti i motivi dedotti e provati nei propri scritti difensivi. - rigettare la domanda formulata da avente ad oggetto Controparte_1
l'emissione di statuizione di condanna a carico di Parte_1
pagina 1 di 7
Per l'opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: preso atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né è di pronta soluzione, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 17352/2023 Ing., n. 38999/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Milano in data 11.11.2023, depositato in cancelleria il 13.11.2023 e notificato il 17.11.2023, per la somma di € 156.802,50, oltre agli interessi ex D. Lgs n. 231/2002 dal dovuto al saldo, oltre alle spese e competenze della procedura monitoria;
in subordine: nella denegata e non temuta ipotesi in cui si ritenesse di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633, 1 co., n. 1, e 634 c.p.c., emettere nei confronti di Parte_2 ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 186ter e 648, 1 co., c.p.c., per il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 156.802,50, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto
[...] al saldo;
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE: avendo parte opponente riconosciuto il credito dell'opposta, seppur limitatamente alla minor somma di € 51.802,50, concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per predetta somma non contestata, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
in subordine: nella denegata e non temuta ipotesi in cui si ritenesse di non concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, avendo parte opponente riconosciuto il credito dell'opposta, seppur limitatamente alla somma di € 51.802,50, emettere nei confronti di ordinanza ex art. 186bis c.p.c., costituente titolo esecutivo, per il Parte_2 pagamento a favore di di predetta somma non contestata, oltre agli Controparte_1 interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo. NEL MERITO: In via principale: per tutte le ragioni illustrate nella parte narrativa del presente atto, accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria azionata e, per l'effetto, rigettare integralmente pagina 2 di 7 l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 17352/2023 Ing., n. 38999/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Milano in data 11.11.2023, depositato in cancelleria il 13.11.2023, notificato il 17.11.2023, per la somma € 156.802,50, oltre agli interessi ex D. Lgs n. 231/2002 dal dovuto al saldo, oltre alle spese e competenze della procedura monitoria. In subordine: previi gli opportuni accertamenti e le declaratorie del caso, condannare, comunque, in persona dell'Amministratore unico - Parte_2 legale rappresentante, Sig. (C.F. ), con sede in Controparte_2 C.F._1
(20812) Limbiate (MB), alla Via Lega Lombarda 4/6, (C.F. - P.IVA ), a P.IVA_1 pagare ad (C.F. - P.IVA ), la Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 somma di € 156.802,50, ovvero il diverso importo, anche maggiore, che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, oltre alle spese e competenze della procedura monitoria. IN VIA ISTRUTTORIA: A) Ove occorra e ne incomba l'onere alla deducente, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto, eliminate le espressioni valutative eventualmente presenti: 1) “Vero che la nel corso degli anni 2019-2023, ha eseguito Controparte_1 in favore della le prestazioni indicate nella Parte_3 documentazione contrattuale e nelle fatture che mi si rammostrano (docc.
8-16 che si rammostrano al teste), relative ai cantieri ivi indicati”. 2) “Vero che la Controparte_1
nel corso degli anni 2019-2023, haeseguito in favore della
[...] Parte_3 le prestazioni indicate nella documentazione contrattuale e nelle
[...] fatture che mi si rammostrano (docc.
8-16 che si rammostrano al teste), rispettando le tempistiche contrattuali concordate”. 3) “Vero che la nel corso Controparte_1 degli anni 2019-2023, ha eseguito in favore della Parte_3 le prestazioni indicate nella documentazione contrattuale e nelle fatture che mi si
[...] rammostrano (docc.
8-16 che si rammostrano al teste), a regola d'arte”. 4) “Vero che la ha omesso di sollevare contestazioni con Parte_3 riferimento alle prestazioni eseguite in suo favore da nel corso degli Controparte_1 anni 2019-2023 (docc.
8-16 che si rammostrano al teste)”. Si indicano a testi, su tutti i capitoli e a prova contraria sui capitoli formulati da controparte eventualmente ammessi, i signori: - , - - , - , - CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
- , tutti presso la con sede in Calusco D'Adda
[...] Persona_1 Controparte_1
(BG), Via San Rocco n. 380. B) si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata, ove ritenuto necessario, alla ricostruzione di tutti i rapporti economico- contabili intercorsi tra le parti dal 2019 al 2023, o, quanto meno, degli ultimi due anni (2022/2023), al fine di quantificare il corrispettivo spettante all'odierna opposta per tutti i servizi/lavori eseguiti in favore di N Parte_2
OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi della presente causa e della fase pagina 3 di 7 monitoria, oltre rimborso forfettario del 15%, successive occorrende, I.V.A. e C.P.A. come per legge, - si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove formulate dalla controparte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 17352/2023, emesso dal Tribunale di Milano, con cui le è stato ingiunto di pagare ad € 156.802,50, oltre Controparte_1 interessi e spese, a saldo delle fatture nn. 87,89,90,91,106/2023 per complessivi € 156.802,50, già detratti gli acconti di complessivi € 155.300,98 per opere di bonifica, strip out, messa in sicurezza, pulizia generale in cantiere (docc. 3A,B,C monitorio). Ha allegato che: - con nota di credito n. 16 del 19/06/2023 dell'importo di € 105.000,00, emessa da a favore di (doc. 2 Controparte_1 Parte_1 opponente) – la fattura n. 87 del 12/06/2023 (azionata in sede monitoria per il residuo di
€58.707,50) è stata integralmente stornata per un'errata fatturazione e conseguentemente l'imputazione, effettuata dalla creditrice, dell'acconto di € 46.292,50 alla citata fattura non è corretto;
- dovendo, dunque, quell'acconto essere imputato alle altre fatture azionate con il ricorso ex art 633 c.p.c., pari a complessivi € 98.095,00, l'asserito credito di si riduce a € 51.802,50; - poiché, però, non vi è prova Controparte_1 delle prestazioni eseguite dall'opposta (che si è limitata a produrre le fatture in formato elettronico e pdf), quest'ultima alcuna pretesa ulteriore può rivendicare. Ha concluso per la declaratoria di nullità del decreto in giuntivo non essendo il credito certo, liquido ed esigibile.
costituendosi, ha allegato come il suo credito si fondi sui contratti Controparte_1 di appalto stipulati con ha ricostruito la Parte_1 contabilità (tabella pag 8); ha ribadito che il proprio credito residuo ammonta ad € 156.802,50; per provare le prestazioni di bonifica del cantiere di Parte_1
oltre a richiamare il valore ricognitivo dell'acconto di €50.000,00
[...] effettuato il 21.0.23, ha prodotto documentazione sub doc.
8. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, comunque, per la condanna dell'opponente a pagare l'importo ingiunto o altro ritenuto dovuto;
ha chiesto pronunciarsi, in alternativa, ordinanze ex artt. 648, 186ter, 186bis c.p.c. In esito all'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza del 5.9.24, e per i motivi illustrati e qui richiamati e ribaditi, non è stata concessa la provvisoria esecuzione né totale né parziale del decreto ingiuntivo, non sono stati ammessi i mezzi di prova orale indicati dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 171ter n. 2 c.p.c. ed è
pagina 4 di 7 stata respinta l'istanza di consulenza tecnica di ufficio richiesta dall'opposta; la causa è, così, entrata nella fase decisionale. Occorre, allora, considerare che è documentale e non contestato che, con nota di credito n. 16 del 19/06/2023 dell'importo di € 105.000,00, emessa da a favore di Controparte_1
(doc. 2 opponente) – la fattura n. 87 del Parte_3
12/06/2023 (azionata in sede monitoria per il residuo di € 58.707,50) sia stata integralmente stornata per un'errata fatturazione e conseguentemente l'imputazione, effettuata dalla creditrice, dell'acconto di € 46.292,50 alla citata fattura non è corretto. Dovendo, dunque, quell'acconto essere imputato alle altre fatture azionate con il ricorso ex art 633 c.p.c. per complessivi € 98.095,00, il credito di si riduce a Controparte_1
€ 51.802,50. Va premesso, allora, che non vi è specifica allegazione e prova delle prestazioni eseguite dall'opposta, che si è limitata, in sede monitoria, a produrre le fatture in formato elettronico e pdf e, nella presente causa, ad articolare capitoli di prova orale generici e/o irrilevanti e a produrre documenti che non presentano un'indicizzazione analitica e un'illustrazione specifica della rilevanza di ognuno rispetto alla tesi difensiva e che si riferiscono all'intero rapporto contrattuale tra le parti, sorto nel 2019 (cfr. Cass. Sez. Lav. 19 giugno 2014 n. 13959; Cass. Sez. III, 26.5.2011 n. 11617; Cass. S.U. n. 2435/2008); invero il documento n. 8 allegato alla comparsa di risposta è un file di 75 pagine che contiene indistintamente e senza un criterio di collegamento, offerte, fatture, schede contabili per lo più estranee a quelle oggetto del ricorso monitorio, oltre ad un elenco di cantieri senza specificare quali si riferiscano alle fatture azionate;
i documenti prodotti sub nn 14 e 15 sono relativi a prestazioni degli anni 2021 e 2022 e quelli sub doc 16 sono in sostanza i medesimi documenti già prodotti sub doc.8, parte dei quali riferiti a fatture estranee a quelle oggetto di iniziativa monitoria. Di alcuno di questi documenti è fatta descrizione/illustrazione negli atti. Occorre, però, considerare il valore ricognitivo dell' acconto di € 46.292,50, effettuato da (cfr. pagg. 5 citazione, 2,4,6,9 memoria ex art Parte_1
171ter n 1 c.p.c., 5 memoria di replica) e, considerato che non si allega essere stata effettuata l' indicazione di cui all'art. 1193.1 c.c., il pagamento va imputato, a mente dell'art. 1193.2 c.c., alla fattura n 90/23 di € 68.200,00 (debito scaduto, più oneroso), con effetti ricognitivi e promissori in ordine al residuo di € 21.907,50. Integra, infatti, una “promessa ricognitiva di pagamento” con le conseguenze di cui all'art. 1988 c.c. anche “un comportamento concludente, come il pagamento parziale, a titolo di acconto, su un debito di maggiore importo” (Cass. 20 marzo 1999 n. 2614; cfr anche Cass. 12 febbraio 2010 n. 3371, Sez. 3: “Il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., configurandosi il riconoscimento considerato da tale norma non come atto negoziale ma come atto giuridico in senso stretto e dovendo attribuirsi effetto pagina 5 di 7 interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l'esistenza del debito e incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo.”; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2205 del 01/02/2007: “l'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione al fine di stabilire se importino ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 cod.civ. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione.”) Con riferimento al residuo di € 21.907,50, l'opposta può, dunque, avvalersi del vantaggio probatorio di cui all'art 1988 c.c., comportante la presunzione di esistenza e validità del rapporto fondamentale e a carico del debitore l'onere probatorio di dimostrarne l'inesistenza/invalidità o l'estinzione ovvero l'esistenza di una condizione o di un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento. (Cass. sez III 4804/2006; sez. III 15575/00), evenienze, queste, non verificatesi. Non rileva invece il pagamento di € 50.000 del 21.9.23, imputato dalla debitrice, all'atto del pagamento, a fatture differenti (nn 67,69,70,71,72,80 del 2023) da quelle azionate (doc 6 opposta). In definitiva, detraendo dal totale azionato di € 156.802,50 di cui alle fatture 87 89 90 91 106 / 2023 il residuo erroneamente azionato di € 58.707,50, si perviene a € 98.095,00; quindi, imputando il pagamento di € 46.292,50 alla fattura n 90 di € 68.200,00 del 19.6.2023 si ottiene il residuo di € 21.907,50 in linea capitale;
la pretesa creditoria riferita alle fatture nn 89,91,104/2023 invece non risulta provata. L'opposizione merita dunque parziale accoglimento per cui il decreto ingiuntivo n. 17352/2023, emesso dal Tribunale di Milano deve essere revocato e l'opponente va condannata a pagare in favore di a saldo della fattura Controparte_1 monitoriamente azionata n 90/2023, € 21.907,50, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura (30.8.23) al saldo. Per il resto la pretesa va respinta. Le spese processuali, come da soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui ai DM 55/2014 e 147/22 con riduzione del valore medio della fase istruttoria in rapporto all'attività ivi espletata. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VII civile in composizione monocratica, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Parte_3
al decreto ingiuntivo n. 17352/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
[...]
pagina 6 di 7 revoca il decreto ingiuntivo n. 17352/2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore di
Controparte_1 condanna l'opponente a pagare all'opposta € 21.907,50, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dal 30.8.2023 al saldo;
condanna l'opponente a rifondere all' opposta le spese processuali, liquidate in euro 4.237,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 24.5.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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