Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati: 1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1248/2024 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Parte_1
Passalacqua.
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Di Salvo.
- APPELLATO - Oggetto: rendita vitalizia o equivalente. CP_1
All'udienza del 15 maggio 2025 procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
Fatto e Motivi della decisione
1) Con ricorso depositato il 6.11.2024 ha interposto gravame Parte_1 avverso la sentenza n.1991/2024 con la quale il Tribunale di Palermo G.L. aveva rigettato la domanda di riconoscimento del suo diritto al conseguimento dell'indennità per malattia professionale (“ernia discale lombare”) CP_1 assertivamente causata dalla pluriennale attività di conducente di autobus di linea alle dipendenze della “ ”, dal 16.10.1985 al 30.09.2020. Controparte_2
In particolare, l'adito magistrato, esclusa la configurabilità della patologia denunciata quale malattia professionale (giusta sentenza della Suprema Corte n.18175/2023), riteneva che il ricorrente, venendo meno all'onere probatorio sullo stesso gravante, non avesse dimostrato l'esposizione a rischio e la natura professionale della malattia stessa, stante l'inidoneità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova ad avvalorare compiutamente l'esposizione al rischio morbigeno.
2) Lamenta, invece, l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la configurabilità della patologia denunciata come malattia tabellata, omettendo il decidente di valutare che:
1
- “nel corso del giudizio di prime cure si sono sottoposte all'attenzione del giudicante molteplici argomentazioni per contestare il diniego espresso da , CP_1 ovvero: che i mezzi condotti dal ricorrente erano vecchi (immatricolati nel corso degli anni 80' e 90') e dotati di sedili con caratteristiche ergonomiche superate”;
- “il rapporto di lavoro è cessato il 30/09/2020, data in cui il ricorrente è stato licenziato per giustificato motivo soggettivo” atteso che la Direzione Sanità di R.F.I. aveva dichiarato il “inidoneo allo svolgimento delle mansioni di Pt_1 conducente di autobus di linea proprio per le patologie oggi denunciate”;
- “La nuova tabella delle malattie professionali (D.M. del lavoro e della previdenza sociale 9.4.2008) prevede al n.77 dell'allegato 4 al DPR 1124/1965 l'ernia discale lombare, nelle lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura”;
- non appare condivisibile il ragionamento svolto dalla Suprema Corte (sent. n.18175/2023), da cui il ricorrente “auspica che questa Ecc.ma Corte adita possa coraggiosamente discostarsi”, nell'escludere “che la patologia denunciata possa configurarsi come malattia tabellata”;
- il percorso interpretativo della Corte di Cassazione “è chiaramente mosso da logiche di risparmio di spesa per le casse dello Stato (nello specifico dell ) CP_1 che tuttavia non possono costituire una solida base giuridica per rigettare qualunque domanda di indennizzo da parte degli autisti di pullman che abbiano contratto ernie discali in conseguenza dell'attività lavorativa, se non a prezzo di sacrificare il concetto stesso di malattia professionale”;
- “se il legislatore avesse voluto escludere gli autisti di pullman dalle malattie tabellate lo avrebbe dovuto scrivere a chiare lettere assumendosi la responsabilità di escludere una precisa categoria di soggetti dalla norma generale ed astratta che prevede che chi contragga una patologia a causa del proprio lavoro abbia diritto ad indennizzo”;
- “argomentando a contrario, si perverrebbe all'assurda conclusione di rendere indennizzabile qualsivoglia patologia purché tabellata senza bisogno di fare neppure domanda!! Invece così non è, perché non tutti gli autisti di pullman contraggono patologie discali, non tutti i pullman costringono gli autisti a vibrazioni eccessive, non tutti i sedili non sono a norma come, di contro, non tutti i conducenti di trattori contraggono patologie discali, non tutti i soggetti sottoposti a vibrazioni continue per il loro lavoro contraggono patologie tabellate, non tutti coloro che comandano gru portuali contraggono l'ernia discale lombare”;
- “l'elencazione delle lavorazioni riportata nella nuova tabella delle malattie professionali (D.M. del lavoro e della previdenza sociale 9.4.2008) al n.77 dell'allegato 4 al DPR 1124/1965 è esemplificativa e non esaustiva”, assumendo di contro, valore pregnante il riferimento che il legislatore opera alle
2 “LAVORAZIONI SVOLTE IN MODO NON OCCASIONALE CON MACCHINE CHE ESPONGONO A VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO”, come nel caso che ci occupa”;
- “Escludere o interpretare in modo restrittivo la norma conferma solamente la volontà politica della Corte di limitare gli indennizzi, invero frequenti, per i soggetti che realmente ne hanno diritto”
- “la Suprema Corte, escludendo la categoria degli autisti pullman dall'indennizzabilità, ha di fatto privato questi soggetti della tutela che lo Stato accorda a tante altre categorie, che hanno, però, la fortuna di essere in minor numero e incidere meno sulle casse dello Stato. Non v'è chi non veda che, così operando, viene snaturato l'istituto stesso della malattia professionale”;
- “quand'anche volesse ritenersi la patologia del non tabellata, secondo la Pt_1
Suprema Corte dovrebbe accordarsi al lavoratore la possibilità di provare, con ragionevole certezza, l'esposizione a rischio e la natura professionale della malattia”; ma “tale possibilità non è stata concessa all'odierno appellante che si è visto rigettare de plano sia la richiesta di prova testimoniale che la chiesta CTU medica”.
Tanto premesso domanda l'istante, previo accertamento della “malattia professionale” nella “misura del 12% di inabilità permanente, o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”, la “condanna dell'
[...]
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento del relativo indennizzo in capitale”.
Insiste, infine, l'appellante nell'ammissione dei mezzi istruttori (prova testimoniale e consulenza tecnica di ufficio) già articolati in primo grado.
3) Ha resistito in giudizio, con memoria del 5.03.2025, l' , variamente CP_1 contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 15.05.2025, la causa, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
4) L'appello non può trovare accoglimento, tenuto conto che:
- del tutto generiche appaiono le argomentazioni difensive attinenti alla presunta esistenza di “numerosi studi epidemiologici di respiro internazionale” (non meglio identificati) assertivamente certificanti “un'elevata ricorrenza di patologie a carico del rachide (ernie, protrusioni discali, lombalgie e precoce degenerazione della colonna vertebrale) nei conducenti di autobus professionisti rispetto ad altri lavoratori non esposti a vibrazioni al corpo intero o alla popolazione generale”;
- inammissibili, perché non dedotte nel corso del giudizio di prime cure, sono alcune circostanze prospettate per la prima volta in appello [che “i mezzi condotti dal ricorrente erano vecchi (immatricolati nel corso degli anni 80' e 90') e dotati di sedili con caratteristiche ergonomiche superate”]”;
- non vi è prova che il sia stato dichiarato inidoneo allo svolgimento Pt_1 delle mansioni di conducente e successivamente licenziamento per giustificato
3 motivo soggettivo “proprio per le patologie oggi denunciate”; nulla leggendosi in tal senso nel certificato del 27.07.2020 a firma del medico della società (“E' stato giudicato nel modo seguente: Motivo Richiesta “Controllo”, Figura Professionale “Operatore esercizio”, Esito “Non idoneo”) ovvero nella lettera di licenziamento del 06.08.2020 (“è stato dichiarato dalla Direzione Sanitaria di
… definitivamente inidoneo allo svolgimento delle mansioni di conducente CP_3 di autobus di linea. In ragione della sopravvenuta inidoneità fisica, la scrivente dovrà procedere al licenziamento per giustificato motivo soggettivo…”);
- metagiuridiche e intangibili sono le considerazioni difensive sia in merito alle logiche (“di risparmio di spesa per le casse dello Stato”; “di limitare gli indennizzi, invero frequenti, per i soggetti che realmente ne hanno diritto”; di privare i conducenti di autobus “della tutela che lo Stato accorda a tante altre categorie, che hanno, però, la fortuna di essere in minor numero e incidere meno sulle casse dello Stato”) che a detta dell'istante avrebbero guidato la Corte di Cassazione nell'escludere la patologia oggi denunciata fra quelle tabellate, sia in merito alle allarmanti conseguenze (secondo la prospettazione attorea) derivanti dall'opzione motivazionale adottata dalla Suprema Corte (“sacrificare il concetto stesso di malattia professionale”; “così operando, viene snaturato l'istituto stesso della malattia professionale”) ovvero alla tecnica redazionale che avrebbe dovuto guidare le determinazioni normative in materia (“se il legislatore avesse voluto escludere gli autisti di pullman dalle malattie tabellate lo avrebbe dovuto scrivere a chiare lettere assumendosi la responsabilità di escludere una precisa categoria di soggetti dalla norma generale ed astratta che prevede che chi contragga una patologia a causa del proprio lavoro abbia diritto ad indennizzo”);
- scarsamente comprensibili risultano le preoccupazioni “sistemiche” astrattamente ventilate dal ricorrente (“argomentando a contrario, si perverrebbe all'assurda conclusione di rendere indennizzabile qualsivoglia patologia purché tabellata senza bisogno di fare neppure domanda!!. Invece così non è, perché non tutti gli autisti di pullman contraggono patologie discali, non tutti i pullman costringono gli autisti a vibrazioni eccessive, non tutti i sedili non sono a norma come, di contro, non tutti i conducenti di trattori contraggono patologie discali, non tutti i soggetti sottoposti a vibrazioni continue per il loro lavoro contraggono patologie tabellate, non tutti coloro che comandano gru portuali contraggono l'ernia discale lombare”), perché fondate su di una non esaustiva penetrazione nell'attuale assetto normativo e giurisprudenziale che dalla distinzione tra malattie tabellate e non fa discendere solo diversificate conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio, ricadendo sull' in presenza di una patologia CP_1 ricompresa nella tabelle allegate al T.U. dimostrare la riconducibilità della stessa ad un fattore esterno all'attività lavorativa, mentre è onere del lavoratore a fronte di una malattia non tabella provare l'esposizione al rischio e la natura professionale della malattia stessa, in termini di ragionevole certezza o di elevata probabilità e non di mera possibilità;
- condivisibile è il percorso motivazionale seguito dalla Corte di Cassazione nella richiamata sentenza n.18175/2023, al quale integralmente questo collegio intende riportarsi, perché fondato su di un'attenta lettura del dato normativo e su un'esauriente valutazione degli elementi di oggettiva diversificazione fra gli
4 autobus e le macchine descritte in termini generali nell'incipit dell'elenco di cui al numero 77 dell'allegato al d.P.R. n.1224/1965.
Tanto premesso nella vicenda che occupa il a fronte della riferita Pt_1 genericità deduttiva in ordine alle condizioni spazio/temporale di esposizione al rischio professionale, non ha fornito un adeguato supporto probatorio atto a dimostrare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento del ricorso.
Invero, versandosi in ipotesi di malattia professionale non tabellata, per cui è onere del lavoratore provare l'origine professionale della patologia e il rischio professionale specifico, esclusa ogni rilevanza alla prodotta documentazione - che si compendia nella mera ricognizione formale della patologia denunciata per come consacrata negli allegati certificati medici - alcuna univoca prova è stata fornita dall'appellato a sostegno delle proprie asserzioni difensive.
L'istante si limita a descrivere genericamente in ricorso il contenuto della attività lavorativa svolta (“conducente di autobus di linea”), senza nulla dedurre né provare circa l'identificazione del proprio concreto impegno lavorativo in termini di ore e giorni di lavoro prestati, della prolungata e continuativa esposizione a vibrazioni, dell'assenza di adeguate giornate di riposo nel corso della settimana o di pause quotidiane dal servizio, dell'omessa fornitura datoriale di dispositivi di protezione individuale, della presenza di un ambiente lavorativo malsano.
In estrema sintesi si rileva una genericità probatoria (ma invero già allegatoria) inidonea a dimostrare che il , nello svolgimento della propria attività Pt_1 lavorativa, sia stato esposto per un tempo congruo al rischio morbigeno.
Genericità descrittiva non altrimenti sanata da quanto riferito per la prima volta in questo grado, dunque tardivamente, dall'appellante (“i mezzi condotti dal ricorrente erano vecchi … e dotati di sedili con caratteristiche ergonomiche superate”), laddove l'istante omette ancora una volta di indicare la durata e la frequenza dei turni di lavoro, i dispositivi di protezione fornitigli, la mancata prolungata o quotidiana sospensione dell'attività lavorativa per la pausa pranzo o per il ristoro personale.
Residua, pertanto, una domanda sprovvista di un sufficiente supporto allegatorio e di un adeguato riscontro probatorio circa l'esposizione a rischio e la natura professionale della malattia stessa.
A non opposta determinazione può condurre la prova testimoniale articolata in entrambi i gradi dal lavoratore in quanto, come già rilevato dal Tribunale all'esito di un percorso argomentativo, non oggetto di specifica censura e condiviso da questo collegio: “il capitolo n° 1 riguardava una circostanza non contestata;
il capitolo n° 2 era relativo a circostanza conoscibile soltanto dal ricorrente o da soggetti, da lui previamente informati;
il capitolo n° 3, oltre a riguardare il contenuto di un documento non prodotto in atti, era assolutamente generico, in quanto nulla riferiva sulla presenza ed intensità delle vibrazioni, cui sarebbe stato esposto il conducente, il n° 4 era irrilevante”.
Infine, a fronte di un così lacunoso quadro probatorio, la domandata CTU assume valore meramente esplorativo.
5) Per quanto suesposto, la sentenza oggetto di gravame merita integrale conferma.
In ordine al regime delle spese del presente grado, deve darsi atto che l'appellante ha formulato la dichiarazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c. novellato ai fini 5 dell'esonero dal pagamento delle spese processuali, per cui egli non ne risulta tenuto al pagamento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1991/2024, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. l'8 maggio 2024. Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco
6