Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1041/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1041 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a SOMMA MB (VA) il Parte_1 C.F._1
04/05/1971, con il patrocinio dell'Avv. TRABUCCHI GIANCARLO, domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 18/07/1969 e CP_1 C.F._2
(c.f. nt. a Borgomanero (NO) il 16/03/1999, Parte_2 CodiceFiscale_3
Con il patrocinio dell'Avv. FISICHELLA DANIELA, domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 197 del 22 marzo 2012, accertare e dichiarare estinto il diritto al mantenimento di a far data da giugno Parte_2
2023 o a quella diversa data che il Tribunale riterrà opportuna e, comunque, dalla data di deposito del presente ricorso e conseguentemente revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta l'obbligazione di pagamento gravante sul signor per il mantenimento del proprio figlio. Parte_1
In subordine disporre la riduzione nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con versamento diretto all'avente diritto
Pag. 1
Per il resistente In via principale e nel merito:
1) Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e per le circostanze dedotte in narrativa;
2) disporre il perdurante obbligo del padre di provvedere indirettamente al mantenimento del figlio sino al Pt_2 raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso versando alla madre e/o al figlio direttamente in via anticipata, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 420,00 mensile, rivalutato ogni anno secondo indice Istat, e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) come da protocollo del Tribunale di Torino: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa – buoni pasto;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) asse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
resta salvo il diritto della ricorrente a chiedere la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare nella misura pari al 100%; 3) ordinare al datore di lavoro Tecnolegno srl di versare direttamente alla Sig.ra o al figlio CP_1 Parte_2
l'importo mensile di € 420,00 a titolo di contributo di mantenimento del figlio maggiorenne
[...] Pt_2 ma non economicamente indipendente;
Pag. 2 4) Il padre presta il consenso affinchè l'assegno unico famigliare sarà beneficiato in toto (100%) dalla madre, che dovrà fare idonea richiesta;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA da distarsi a favore del sottoscritto anticipatario difensore. In via Istruttoria: Si insta sin d'ora per l'ammissione di prova testimoniale e per interpello sulle circostanze qui di seguito capitolate. Si richiede l'ammissione di interrogatorio formale di parte attrice e prove per testi sui capitoli della narrativa del presente atto preceduti da “Vero che”. Con riserva di ulteriormente capitolare e/o indicare testi anche in prova contraria nel prosieguo del giudizio nonché di dedurre e produrre documenti nei termini di legge. Si insiste con l'ordine di esibizione di tutti gli estratti di conto corrente intestati e cointestati al Sig. Parte_1 nonché la movimentazione tutte le carte di credito e post pay, e gli estratti di conto di titoli/investimenti finanziari ed assicurativi.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.6.2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio relative alla sentenza n. 197/2012 con cui il Tribunale di Novara dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
d . La predetta pronuncia prevedeva in capo al ricorrente un obbligo di Pt_1 CP_1 mantenimento per il figlio , nato a [...] il [...], per l'importo di € 420,00 Pt_2 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori. Il ricorrente ha rappresentato di aver subito un peggioramento della propria condizione economica, avendo uno stipendio mensile di soli 1.300,00 € ed avendo la necessità di far fronte a numerose spese. Ha lamentato, ancora, l'inerzia del figlio, oramai maggiorenne da tempo, nella ricerca di un lavoro, atteso peraltro che lo stesso terminava da tempo gli studi.
Ha chiesto, quindi, la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio.
* Si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno chiesto CP_1 Controparte_2 il rigetto della domanda attorea, rappresentando quanto segue:
- che il figlio svolge attività lavorativa saltuaria ed occasionale stagionale, con Pt_2 retribuzione media mensile di € 200,00;
- che la si occupava in via esclusiva della cura e del mantenimento del figlio;
CP_1
- che il ricorrente era inadempiente nel pagamento delle spese straordinarie;
- che il mantenimento ordinario veniva versato direttamente dal datore di lavoro del ricorrente;
- che il ricorrente ha una retribuzione mensile pari ad € 2.500,00;
- che il ricorrente ha omesso la produzione della documentazione comprovante la sua capacità reddituale;
- che la resistente ha una retribuzione di circa 2.000,00 € mensili, a cui devono essere sottratte circa 1.000,00 € per le spese di mutuo e di finanziamenti.
*
Pag. 3 All'udienza del 15.10.2024 si è proceduto all'interrogatori libero delle parti;
la difesa di parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a produrre gli estratti conto e le dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio. La difesa di parte convenuta ha eccepito la tardività della produzione. Il Giudice, con ordinanza del 16.11.2024, ha dichiarato la tardività della produzione documentale di parte attrice e ha disposto la discussione orale della causa.
* Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero, osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 473 bis.12 co. 3 c.p.c. al ricorso deve essere allegata la seguente documentazione: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Il ricorrente ha omesso la produzione tempestiva di tale documentazione. Nel caso di specie, tale omissione non può essere sanata nel prosieguo del giudizio atteso che l'atto introduttivo, nella prospettiva della riforma, deve essere completo sia delle allegazioni che delle richieste di prova e delle produzioni documentali cosicché il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile, sia pure solo con sentenza, non essendo previste, dal nuovo rito, modalità diverse di decisione. In particolare, l'inammissibilità del ricorso in mancanza della documentazione prescritta dall'art. 473 bis.12 co. 3 c.p.c. si deduce, anche, dalla lettura dell'art. 473 bis.17 co. 1 c.p.c. che precisa che, nel caso la domanda di contributo economico venga formulata dal convenuto, l'attore deve produrre la documentazione patrimoniale ed economica entro la prima memoria prevista dall'art. 473 bis.17 c.p.c. Ancora, nel caso di specie, non è possibile l'attivazione dei poteri istruttori ufficiosi del giudice, riservati ai sensi dell'art. 473 bis.2 c.p.c. alle ipotesi in cui vi siano figli minorenni. Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte ricorrente nella misura di € 3.809,00, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa.
* Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente della somma di € 3.809,00 oltre a IVA e CPA se dovuti per legge Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 07/02/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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