Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/06/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n.250/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Rocco Pavese Consigliere
3. dr. Francesca Tritto Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza in presenza del
26/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 613/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona dell'Amministratore Parte_1
delegato p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mariagrazia Luciano ed elettivamente domiciliata in Castellabate (SA) alla C.da Annunziata snc;
PARTE APPELLANTE
E
in persona del suo Presidente legale rappresentante p.t., parte CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bove, ed elett.te dom.ta alla in Salerno,
Corso Garibaldi n.38;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall' Avv. Vincenzo Orefice ed elett.te dom.ta in Frattamaggiore (NA) alla via Padre M. Vergara n.58;
PARTE APPELLATA
1
Salerno, in funzione di G. L., in data 12/05/2023;
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: -accertare l'intervenuta prescrizione della somma di €
203.810,00 richiesta con la cartella n. 10020000058297625000, nonché
l'impossibilità da parte dell'appellato Istituto di accettare il pagamento di contributi previdenziali prescritti;
-condannare gli appellati, ciascuno per quanto di ragione, alla ripetizione in favore dell'appellante di quanto indebitamente Part pagato dall' con condanna alle spese di lite ed onorari, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Per gli appellati: -dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 cpc;
- rigettare le domande proposte e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorari, da attribuirsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato il 12.05.2022, la Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., al fine di accertare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste con cartella n. 10020000058297625000 e dichiarare l'indebito versamento contributivo da parte dell , nella Parte_3
qualità di terzo pignorato, con condanna dell' e dell' a ripetere la CP_1 CP_3 somma indebitamente pagata dall' all'Ente di riscossione pari ad euro Parte_3
203.810,00 oltre interessi, con vittoria di spese.
A sostegno della propria pretesa la ricorrente deduceva che l' Parte_3 debitrice nei suoi confronti, effettuava le verifiche art 48 bis Dpr n. 602/73, di conseguenza accertava l'esistenza di una cartella pagamento di euro 203.810,00 per mancato pagamento di contributi previdenziali ( € 155.801,87 a titolo di contributi + 9.256,78 a titolo di interessi e sanzioni) ed emetteva l'avviso di pagamento in favore della delle somme dovute Parte_1
decurtate della somma oggetto della cartella, che veniva quindi accantonata. Di 2 tale circostanza veniva informata l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, in data
22.02.2022, provvedeva ad emettere atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis e 48 bis del D.p.r. n. 602/73 per effetto del quale l' versava, in Parte_3 favore del creditore, la somma preventivamente accantonata.
La ricorrente, dopo aver rappresentato che la cartella veniva notificata in data
19.12.2000 e di aver ottenuto rateizzazione delle somme, provvedendo al pagamento fino alle rate oggetto di accordo, cioè fino all'importo complessivo di euro 112.228,21, reclamava la ripetizione della somma versata dall' in Parte_3 favore dell'Agente di Riscossione, in quanto fondata su titolo prescritto.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso attesa la CP_1
mancata proposizione nei termini di legge dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e contestando, inoltre, l'asserita prescrizione dei crediti previdenziali con la produzione di due avvisi di intimazione (notificati in data 5.02.2011 e
25.01.2022); concludendo il rigetto della domanda con vittoria di spese e onorari.
In data 28.10.2022 si costituiva l' chiedendo il Controparte_2
rigetto del ricorso perché inammissibile per violazione dell'art 615 cpc e contestando l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Con sentenza n. 778/2023, pubblicata in data 12/05/2023, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., valutati gli atti di causa, dichiarava l'opposizione inammissibile, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Parte_1
con ricorso ritualmente depositato nella Cancelleria di questa Corte in
[...] data 07/11/2023, dolendosi dell'esito del giudizio e concludendo pertanto come in atti, per la riforma della sentenza impugnata e la condanna delle spese secondo giustizia.
Riepilogate le vicende di causa, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il giudice non ha provveduto sulla domanda ed, in particolare, sulla eccepita prescrizione del credito, limitandosi alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e, previa dichiarazione di intervenuta prescrizione della somma di €
203.810,00, per la condanna degli appellati alla ripetizione di quanto
3 indebitamento percepito dall' , oltre interessi con vittoria di spese ed Parte_3
onorari.
In data 17.01.2025 e 22.01.2025 si costituivano rispettivamente l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione e l' contestando le ragioni dell'appellante e chiedendo CP_1
la conferma dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'udienza fissata in data 26/05/2025, la causa veniva decisa come da dispositivo.
*****
L'appello proposto da infondato e va Parte_1
rigettato per quanto di seguito esposto.
La procedura in base alla quale è stata corrisposta la somma dovuta dall' appellante all' è una speciale procedura stragiudiziale Controparte_2 disciplinata dall'art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 , che consente in tempi rapidi di riscuotere dal terzo debitore le somme dovute. Trattasi di una forma di pignoramento presso terzi che però si svolge fuori dalla sede giudiziale, allorquando alcuna procedura esecutiva è ancora incardinata. La caratteristica però dello svolgersi fuori dal processo, non ne muta la natura che del tutto assimilabile ad un normale pignoramento presso terzi.
Ed infatti, dal pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 scaturisce
“un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale” (Cass., Ord. n. 16236 del
19/05/2022; Sent. n. 20294 del 04/10/2011), nella quale trova applicazione – in quanto non derogata dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime – la disciplina ordinaria del processo esecutivo (art. 49, comma
2, D.P.R. n. 602 del 1973).
In altri termini “l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015), ma “dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore
4 di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021).
Nell'ambito della procedura espropriativa speciale ex art. 72-bis non è prevista alcuna dichiarazione del terzo pignorato, posto che non si fa luogo ad assegnazione. Se il terzo corrisponde le somme, il pagamento è satisfattorio, al contrario, se non viene eseguito il pagamento, il creditore potrà iniziare una vera e propria procedura esecutiva. In ogni caso si applica l'intera disciplina codicistica del processo esecutivo.
Orbene, l'art. 48 bis d.P.R. n. 602/73 prevede l'obbligo per gli enti pubblici e per le società a prevalente partecipazione pubblica, allorché debbano procedere al pagamento di crediti superiori ad € 5.000,00 di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento dei crediti portati da una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, devono sospendere il pagamento e segnalare tale circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'attivazione degli strumenti di riscossione delle somme iscritte a ruolo. A ciò ha correttamente provveduto l'Asl debitrice, la quale, una volta accertato il debito, ha accantonato la somma e avvisato l'Agenzia che a sua volta si è avvalsa della procedura ex art 72 sopra citato per riscuotere le somme di cui era creditrice: “… il pagamento delle somme ad opera del terzo pignorato a seguito della notificazione dell'ordine tiene luogo dell'assegnazione del credito pignorato “ (Cass.21258/2016).
A questo punto il Giudice di prime cure ha correttamente richiamato la pronuncia della Cassazione n. 26830/2017 che ha affermato l'inderogabilità della struttura bifasica anche per l'opposizione endoesecutiva avverso l'ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73. In tale occasione, la Suprema Corte ha chiarito che la natura stragiudiziale di tale atto che non prevede alcuna iscrizione a ruolo, impone che anche la prima fase a cognizione sommaria dell'opposizione si svolga senza che sia necessario procedere all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, non potendosi
5 invocare l'applicazione dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c., norma che risponde ad una logica diversa ed è incompatibile con il pignoramento ex art. 72 bis.
Continua la sentenza impugnata:”Pertanto, la parte che voglia dolersi di un qualsiasi vizio dovrà farlo innanzitutto nelle forme dell'art. 615 e nelle forme dell'art. 617 e solo successivamente all'ordinanza del G.E, che decide sulle predette opposizioni, potrà introdurre il giudizio di merito. Ne deriva che l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi che sia proposta ad esecuzione già iniziata è improcedibile se introdotta direttamente con la domanda di merito di un giudizio a cognizione piena, e ciò per non aver rispettato il percorso “obbligatorio” predetto. Assume pregio, sul tema, una recente pronuncia della Corte di legittimità per la quale “ La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché
619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.”
(25170/2018 Cass.Civ.)”.
Correttamente, pertanto, la sentenza sottoposta al vaglio di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso essendo l'impugnativa monca della fase dinanzi al G.E.
Né in questa sede sono stati evidenziati elementi in grado di mettere in crisi la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado.
L'art. 615 cpc prevede al secondo comma che “l'opposizione è inammissibile se
è proposta dopo che è stata disposta la vendita … salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla
6 tempestivamente per causa a lui non imputabile”, pertanto, il termine per l'opposizione all'esecuzione diventa oggi quello dell'emissione dell'ordinanza di vendita o di assegnazione da parte del GE.
Ne consegue che alla luce delle considerazioni sopra esposte, correttamente il primo giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso stante il mancato previo esperimento, nei termini di legge, da parte della opponente della preliminare fase sommaria dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., necessaria ed inderogabile, avendo tale omissione impedito il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione.
Va anche evidenziato che la pronuncia di inammissibilità in primo grado ha impedito ogni altro esame nel merito della impugnazione: non poteva il giudice ingerirsi della prescrizione del credito o del merito dell'opposizione se il ricorso
è viziato nel rito ed è quindi inammissibile.
Per le su esposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va, quindi, rigettato come da dispositivo riportato in calce.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, dunque, vanno interamente poste a carico dell'appellante, la quale è tenuta alla rifusione delle stesse in favore di parte opposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 07/11/2023 e vertente tra Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 778/2023
[...] CP_1 CP_3
del 12/05/2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione reietta, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in euro
4.201,00 per ciascuna delle parti appellate, per compensi, oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dell' Controparte_2
, dichiaratosi antistatario.
[...]
7 c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 26/05/2025
Il Relatore Il Presidente
Dr. Francesca Tritto Dr. Maura Stassano
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