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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/05/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
( doc. 4)N. R.G. 14126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14126/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSCO LUIGI e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.ZA M. FICINO N. 67 50063 FIGLINE VALDARNOpresso il difensore avv. FUSCO LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANGRILLI CP_1 C.F._2 FRANCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BRUNETTO LATINI 20 50066 REGGELLOpresso il difensore avv. ZANGRILLI FRANCA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in data 9.12.24 ha depositato presso questo Tribunale ricorso ex art. 281decies cpc Parte_1 proposto nei confronti di in cui è stato esposto: che il con atto del 22.9.10 CP_1 Pt_1 acquistava la nuda proprietà di appartamento per civile abitazione sito in Figline e Incisa Valdarno, Via Pignotti n. 2 ; che sull'immobile godeva diritto di usufrutto vitalizio , nonna Persona_1 materna del;
che con la conviveva il figlio , fratello della madre del Pt_1 Per_1 CP_1 ricorrente;
che in data 22.3.23 decedeva la e quindi il ne diveniva pieno proprietario;
Per_1 Pt_1 che nell'immobile era rimasto ad abitare il pur non avendone titolo e nonostante la richiesta di CP_1 rilascio formulata dal . Pt_1
Il col ricorso ha quindi chiesto la condanna del al rilascio dell'immobile ed al Pt_1 CP_1 pagamento di indennità di occupazione.
Il ha resistito al ricorso deducendo: di aver occupato l'immobile col consenso di controparte CP_1 anche perché mentre era in vita la si occupava dell'assistenza della stessa;
di non essere venuto a Per_1 conoscenza della volontà del di ottenere il rilascio dell'immobile prima della notifica del Pt_1 ricorso;
di essere comunque disponibile al rilascio dell'immobile , previa concessione di congruo termine di almeno sei mesi trovandosi in precarie condizioni economiche avendo perso l'attività lavorativa .
La causa è stata ritenuta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
E' in sostanza pacifico che il non ha titolo per occupare l'immobile in oggetto , presso il quale CP_1
è andato ad abitare , presumibilmente a titolo di comodato, mentre era in vita la madre e usufruttaria dello stesso deceduta il 22.3.23. Persona_1
Il ha quindi diritto di conseguire il rilascio dell'immobile. Pt_1
Ai sensi dell'art. 1183 comma 1 c.c. , in ragione delle peculiarità della fattispecie e dei rapporti tra le parti, congruo termine per il rilascio può essere stabilito nel giorno 1.9.25.
Il risulta avere richiesto al il rilascio dell'immobile con raccomandata del 19.2.24, con Pt_1 CP_1 assegnazione del termine di dieci giorni per il rilascio ( doc. 4).
Per il periodo successivo all' 1.3.24 deve quindi essere riconosciuto al il diritto al risarcimento Pt_1 del danno per non aver potuto disporre dell'immobile.
In effetti Cass. SU n. 33645/22 ha affermato il principio che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo che è andata perduta;
in tal caso , se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nel caso in oggetto è certo che il , a partire dall'1.3.24 , occupando l'immobile, ha impedito al CP_1
di godere dello stesso , o direttamente o indirettamente dandolo in locazione: il relativo danno, Pt_1 considerando le caratteristiche dell'immobile ( appartamento cat. A/4 di 57 mq con locale ripostiglio di Parte_ 9 mq ) nonché le quotazioni allegate dell' doc. 7), può essere stimato in € 300,00 mensili fino al rilascio, oltre interessi da ogni singola scadenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione del valore della controversia( secondo scaglione), dell'opera svolta( ivi compresa mediazione) e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 387,55 per spese, €.2.000,00 per compenso ed € 300,00 per spese generali, per complessivi € 2.687,55.
pagina 2 di 3
PQM
Il Tribunale condanna a rilasciare l'immobile sito in Figline ed Incisa Valdarno, Via CP_1
Pignotti n. 2; fissa per il rilascio il giorno 1.9.25; condanna a pagare in favore del CP_1 ricorrente la somma mensile di € 300,00 a titolo di indennità di occupazione dall'1.3.24 al rilascio oltre interessi da ogni singola scadenza;
condanna il convenuto a rimborsare in favore dell'attore le spese di lite che liquida in complessivi € 2.687,55.
Firenze, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14126/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSCO LUIGI e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.ZA M. FICINO N. 67 50063 FIGLINE VALDARNOpresso il difensore avv. FUSCO LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANGRILLI CP_1 C.F._2 FRANCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BRUNETTO LATINI 20 50066 REGGELLOpresso il difensore avv. ZANGRILLI FRANCA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in data 9.12.24 ha depositato presso questo Tribunale ricorso ex art. 281decies cpc Parte_1 proposto nei confronti di in cui è stato esposto: che il con atto del 22.9.10 CP_1 Pt_1 acquistava la nuda proprietà di appartamento per civile abitazione sito in Figline e Incisa Valdarno, Via Pignotti n. 2 ; che sull'immobile godeva diritto di usufrutto vitalizio , nonna Persona_1 materna del;
che con la conviveva il figlio , fratello della madre del Pt_1 Per_1 CP_1 ricorrente;
che in data 22.3.23 decedeva la e quindi il ne diveniva pieno proprietario;
Per_1 Pt_1 che nell'immobile era rimasto ad abitare il pur non avendone titolo e nonostante la richiesta di CP_1 rilascio formulata dal . Pt_1
Il col ricorso ha quindi chiesto la condanna del al rilascio dell'immobile ed al Pt_1 CP_1 pagamento di indennità di occupazione.
Il ha resistito al ricorso deducendo: di aver occupato l'immobile col consenso di controparte CP_1 anche perché mentre era in vita la si occupava dell'assistenza della stessa;
di non essere venuto a Per_1 conoscenza della volontà del di ottenere il rilascio dell'immobile prima della notifica del Pt_1 ricorso;
di essere comunque disponibile al rilascio dell'immobile , previa concessione di congruo termine di almeno sei mesi trovandosi in precarie condizioni economiche avendo perso l'attività lavorativa .
La causa è stata ritenuta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
E' in sostanza pacifico che il non ha titolo per occupare l'immobile in oggetto , presso il quale CP_1
è andato ad abitare , presumibilmente a titolo di comodato, mentre era in vita la madre e usufruttaria dello stesso deceduta il 22.3.23. Persona_1
Il ha quindi diritto di conseguire il rilascio dell'immobile. Pt_1
Ai sensi dell'art. 1183 comma 1 c.c. , in ragione delle peculiarità della fattispecie e dei rapporti tra le parti, congruo termine per il rilascio può essere stabilito nel giorno 1.9.25.
Il risulta avere richiesto al il rilascio dell'immobile con raccomandata del 19.2.24, con Pt_1 CP_1 assegnazione del termine di dieci giorni per il rilascio ( doc. 4).
Per il periodo successivo all' 1.3.24 deve quindi essere riconosciuto al il diritto al risarcimento Pt_1 del danno per non aver potuto disporre dell'immobile.
In effetti Cass. SU n. 33645/22 ha affermato il principio che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo che è andata perduta;
in tal caso , se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nel caso in oggetto è certo che il , a partire dall'1.3.24 , occupando l'immobile, ha impedito al CP_1
di godere dello stesso , o direttamente o indirettamente dandolo in locazione: il relativo danno, Pt_1 considerando le caratteristiche dell'immobile ( appartamento cat. A/4 di 57 mq con locale ripostiglio di Parte_ 9 mq ) nonché le quotazioni allegate dell' doc. 7), può essere stimato in € 300,00 mensili fino al rilascio, oltre interessi da ogni singola scadenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione del valore della controversia( secondo scaglione), dell'opera svolta( ivi compresa mediazione) e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 387,55 per spese, €.2.000,00 per compenso ed € 300,00 per spese generali, per complessivi € 2.687,55.
pagina 2 di 3
PQM
Il Tribunale condanna a rilasciare l'immobile sito in Figline ed Incisa Valdarno, Via CP_1
Pignotti n. 2; fissa per il rilascio il giorno 1.9.25; condanna a pagare in favore del CP_1 ricorrente la somma mensile di € 300,00 a titolo di indennità di occupazione dall'1.3.24 al rilascio oltre interessi da ogni singola scadenza;
condanna il convenuto a rimborsare in favore dell'attore le spese di lite che liquida in complessivi € 2.687,55.
Firenze, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3