Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2975/2024
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott.ssa Michela Fenucci Presidente Estensore
Dott.ssa Ilaria Palmeri Giudice
Dott.ssa Claudia Venturini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2975 del Ruolo degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
) assistito dall'Avvocato ADAMI BARBARA Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), che lo rappresenta e difende, coma da procura in atti, elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Milano Via Maestri Campionesi n. 29
RICORRENTE
PARTE ADOTTANTE
E
(C.F. ), assistito dall'Avvocato Controparte_1 C.F._3
ADAMI BARBARA (C.F. ), che lo rappresenta e difende, coma da C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Via Maestri Campionesi n.
29
PARTE ADOTTANDA
presso questo Tribunale Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: adozione maggiorenne
CONCLUSIONI farsi luogo alla adozione di nato Parte_1 Controparte_1
in Iasi (Romania) il 09.05.2003 da parte di nato a [...] il [...] Parte_1
Pubblico Ministero: nulla oppone.
Ricorrono le condizioni previste dall'art. 291 C.C. per l'adozione di maggiorenne.
Ed infatti, come risulta dalla documentazione in atti, parte adottante è nata il giorno 8 agosto 1967 e parte adottanda è nata il [...]. Pertanto parte adottante ha compiuto gli anni trentacinque e supera almeno di diciotto anni l'età di parte adottanda.
Risulta prestato il consenso di cui all'art. 296 c.c. dell'adottante e di parte adottanda all'udienza del
13 novembre 2024. Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente e dall'adottando emerge il profondo legame che si è creato tra loro che li ha portati a voler dare allo stesso anche una valenza giuridica attraverso la adozione richiesta.
Non vi sono motivi ostativi all'accoglimento della domanda. In particolare non è tale la mancanza dell'assenso dei genitori dell'adottante previsto dall'art. 297 c.c., atteso che la stessa norma all'ultima comma prevede “ parimenti il Tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo”.
Nel caso di specie, secondo quanto evidenziato dalla parte ricorrente, i genitori dell'adottante che avevano firmato l'affidavit del figlio minore a non si sono più fatti sentire e si Persona_1
sono perse le loro tracce.
Si precisa che è la convivente del ricorrente e sorella del padre dell'adottando. Persona_1
Questo collegio, considerato anche il luogo di residenza dei genitori dell'adottando indicato nella procura prodotta in atti, Villaggio Comarna, comune Comarna, distretto Iasi, ritiene oltremodo difficoltoso procedersi alla notifica all'estero di un eventuale decreto di fissazione di udienza per la loro comparizione, valutato peraltro lo stato di irreperibilità degli stessi quale riferito dal ricorrente.
Escluso che la mancanza del consenso dei genitori dell'adottando sia motivo ostativo alla adozione, si ritiene il provvedimento richiesto certamente conveniente alla parte adottanda atteso il lungo periodo di permanenza presso la famiglia dell'adottante e gli stretti rapporti che si sono quindi venuti a creare tra tale famiglia ed la parte adottanda.
Va disposto che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio ex art. 299
c.c..
P.Q.M.
Visto l'art. 313 cod. civ. dispone farsi luogo all'adozione di nato in [...] Controparte_1
(Romania) il 09.05.2003 e residente in [...] da parte di Parte_1
nato a [...] il [...], residente in [...].
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 I co. Cod. civ.
Dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio Pt_1
ex art. 299 c.c. così che il cognome dell'adottato é . CP_3 Persona_2
Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Michela Fenucci
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa:
- Nulla dispone sulle spese.
Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nell'apposito registro.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Michela Fenucci