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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/06/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 264 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentate e difese dagli Avv.ti Luigi
[...] C.F._2
Aldo Cucinella, Salvatore Russo e Francesco Cucinella, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Napoli, Via G. Ribera n. 1, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Minna, elettivamente domiciliata presso la sua casella PEC giusta mandato in atti;
Email_1
- CONVENUTO – nonché
Controparte_2
Controparte_3
- CONVENUTI CONTUMACI-
OGGETTO: risarcimento lesione rapporto parentale pagina 1 di 11 CONCLUSIONI. Per parte attrice: “a) accertare e dichiarare unico ed esclusivo civilmente responsabile dell'evento dannoso di cui alle premesse, la quale Controparte_2 CP_4 proprietaria del veicolo su cui viaggiava (terzo trasportato) quando si è verificato il sinistro da Persona_1 cui poi è sorto il danno riflesso ai danni di parte attrice;
b) condannare essa assicurazione
[...]
i.p.l.r.p.t., eventualmente in solido con la Controparte_5 [...] vvero ognuno per quanto di sua competenza, al pagamento dei danni cd. riflessi subiti Controparte_2 dagli attori, come quantificati in narrativa, ovvero quella maggiore o minore somma determinata secondo equità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro sino al soddisfo;
c) condannare essa assicurazione, eventualmente in solido con vvero ognuno per Controparte_2 quanto di sua competenza alla rifusione delle spese e compensi di lite, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari in parti uguali;
d) emettere ogni altro provvedimento opportuno e conseguenziale”; per parte convenuta: “rigettarsi la domanda in quanto infondata e non provata, col favore delle spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del presente giudizio è la domanda di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale proposta da e in qualità Parte_1 Parte_2 rispettivamente di moglie e figlia di con lui entrambe conviventi, derivante dal Persona_1 grave sinistro stradale, verificatosi in data 13.04.2018, che coinvolgeva il loro congiunto e dal quale egli riportava un'invalidità permanente del 43%, oltre ad una inabilità temporanea di 547 giorni.
1.1. A fondamento della domanda, le attrici hanno premesso che: il giorno 13.04.2018, alle ore 5,30 circa, si trovava, in qualità di terzo trasportato, a bordo dell'autocarro Persona_1
Iveco Magirus tg. BV675VE, di proprietà della società Controparte_2
e assicurato con la CO assicurativa condotto
[...] Controparte_6 nell'occasione da , allorquando, giunto in agro di Montenero di Bisaccia, al Persona_2 km 458+300 dell'autostrada del levante A14, il tamponava l'autoarticolato tg Per_2
FB080ZG/AD96237, quest'ultimo di proprietà della società assicurato con la Controparte_3
CO ; a seguito dell'urto, il riportava gravi Controparte_7 Per_1 lesioni e veniva condotto presso il Pronto Soccorso di Termoli e da qui, data la gravità delle sue condizioni, veniva trasferito presso il reparto di ortopedia dell'ospedale Cardarelli di
Campobasso con diagnosi: “politrauma della strada. Frattura femore dx, frattura di tibia e perone scomposta, frattura pluriframmetaria, diafisi femorale sx, frattura di tibia e perone sx, trauma distorsivo del rachide cervicale ..” e sottoposto a diversi interventi chirurgici;
che in pagina 2 di 11 data 03.07.2018 veniva ricoverato presso gli di Ancona con diagnosi di Controparte_8
“frattura biossea gamba dx e sx, frattura lussazione articolare piede dx” e ivi sottoposto ad altri interventi chirurgici e dimesso in data 25.07.2018, con immobilizzazione agli arti inferiori e prescrizione di prosecuzione di terapia domiciliare anticoagulante ed analgesica con controlli periodici;
che in data 03.09.2018, il si ricoverava presso l'Istituto di Riabilitazione Per_1
Santo Stefano per la realizzazione di un progetto di riabilitativo, volto al parziale recupero motorio e articolare e dell'autonomia nelle ADL, venendo dimesso in data 28.11.2018; che il proseguiva la suddetta attività riabilitativa e le visite mediche per tutto il 2019, con Per_1
CP_1 prognosi riscontrata dall' fino alla data del 12.10.19 e successivamente dall' senza CP_9 soluzione di continuità sino a giugno 2020; che in data 12.10.2019 veniva dichiarato guarito dall' con postumi permanenti e in data 10.01.2020 veniva rilasciato certificato di CP_9 guarigione con postumi dagli di Ancona;
a seguito delle lesioni riportate, il Controparte_8
è rimasto invalido permanente nella misura del 43%, con inabilità temporanea di 547 Per_1 gg, come accertato dal CTU della dott. nominata dal Tribunale di Larino. Per_3
Tanto premesso, le attrici, richiamata la giurisprudenza in tema di cd. danni riflessi e di lesione del rapporto parentale, anche in punto di legittimazione ad agire, hanno esposto di aver accudito il durante il periodo della inabilità temporanea, dedicandosi a lui con Per_1 estremi sacrifici, provvedendo a lavarlo, vestirlo, cambiarlo ed assisterlo durante tutte le attività della vita quotidiana;
hanno quindi allegato il proprio diritto al ristoro del “danno patito … per il tempo e le energie che gli hanno dovuto dedicare” (pag. 7 atto di citaz.).
Inoltre, con riguardo alla compressione del rapporto parentale, hanno dedotto che “i familiari del hanno diritto al risarcimento dei danni conseguenti la compressione del rapporto Per_1 parentale, per non poter godere appieno delle esperienze della vita familiare e coniugale, a causa dei postumi invalidanti di cui il è afflitto, senza contare le difficoltà di doverlo Per_1 assistere per il resto della sua vita in tutte quelle attività che non è più in grado di svolgere da sé”; infatti, “A seguito del sinistro la vita coniugale di di e del marito Pt_1 Pt_1 Per_1
è fortemente mutata, con estreme limitazioni e lo stesso è accaduto rispetto ai figli
[...]
(conviventi). Le limitazioni ed i patimenti di sono consistite nel non poter Parte_1 più svolgere determinate attività in coppia col marito, come passeggiare, visitare un centro storico, fare una gita fuori porta e svolgere tutte quelle attività che richiedono di deambulare senza difficoltà, di salire scale, o camminare con disinvoltura. Un altro aspetto della vita coniugale certamente stravolto dallo status di invalido del riguarda la sfera più intima Per_1 di una coppia e con ciò non ci si riferisce soltanto alla vita sessuale, ma anche a tutti quegli pagina 3 di 11 atteggiamenti, attività ed esperienze, che sono irrimediabilmente mutati in peggio a seguito del deteriorarsi dello stato di salute del (pag. 9). Per la liquidazione del danno, le Persona_1 attrici hanno invocato le tabelle equitative in uso presso il Tribunale di Roma, chiedendo altresì la personalizzazione del danno riflesso anche in ragione dell'assistenza prestata al durante il periodo di invalidità temporanea o di riabilitazione. Per_1
2. Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_11 domanda, evidenziandone l'infondatezza in ragione dell'insussistenza, nel caso di specie, del danno riflesso invocato dalle attrici. Difatti, secondo la convenuta, le attività descritte ex adverso si inseriscono nell'ambito delle ordinarie e prevedibili occupazioni parentali “in quanto non superano, in ragione della non eccessiva gravità delle lesioni subite dal danneggiato primario, il concetto di normalità”; sotto tale aspetto, infatti, la convenuta ha evidenziato come il sia rimasto invalido nella misura contenuta del 43% e, dunque, non può essere Per_1 considerato un “macroleso totalmente invalido o un malato terminale”, nei cui soli casi sarebbe ipotizzabile un danno ai prossimi congiunti. Inoltre, privo di pregio sarebbe il riferimento al periodo di invalidità temporanea, tenuto conto che il è stato ricoverato Per_1 in ospedale per 150 giorni, ovverosia per tutta la durata dell'inabilità temporanea totale riconosciuta dal CTU dott.ssa nella relazione prodotta da parte attrice e così venendo Per_3 accudito dal personale sanitario in quel lasso temporale, mentre per il residuo periodo l'invalidità era solamente parziale. Ad ogni modo, le attrici non avrebbero provato in alcun modo il danno asseritamente patito, sussistente solo in caso di prova dell'esistenza di un'afflizione fisica concreta sulla vittima secondaria dell'illecito ex art. 1223 c.c., che, nel caso di specie, non sarebbe stata neppure allegata. Infine, la convenuta ha contestato la quantificazione del danno richiesto, eccessivo e non dovuto, anche con riguardo alla cd. personalizzazione del danno.
3. Respinta la prova orale richiesta dalla parte attrice, la causa è stata istruita a mezzo della sola documentazione prodotta e così rinviata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Qualificazione della domanda e riparto dell'onere probatorio
Le attrici, rispettivamente moglie e figlia di con lui entrambe conviventi, Persona_1 hanno chiesto volersi liquidare il danno non patrimoniale iure proprio da lesione del rapporto parentale, subito a seguito delle gravi lesioni riportate dal proprio congiunto in occasione del pagina 4 di 11 sinistro stradale del 13.04.2018, dal quale residuavano postumi invalidanti nella misura del
43%.
Ai fini dell'inquadramento giuridico della domanda e del conseguenziale riparto dell'onere probatorio, occorre premettere che è ormai affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, che si risolve nel dolore e nella pena da costoro provata e nel pesante svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia. Ai fini della configurabilità di un siffatto danno, è ormai escluso qualsivoglia contrasto con l'art. 1223 c.c., norma sulla scorta della quale la precedente giurisprudenza escludeva la risarcibilità del pregiudizio in esame, non riconoscendo quali immediate e dirette le conseguenze dannose patite dai congiunti per fatto illecito del terzo cagionante la lesione della vittima primaria. Al contrario, è ormai pacifico che un siffatto danno, traducendosi in un patema d'animo ed anche in un mutamento delle abitudini di vita del soggetto, pur non accertabile con metodi scientifici, è parimenti scrutinabile in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).
Con specifico riferimento ai danni conseguenti a sinistro stradale, come quelli lamentati nel caso di specie, si è osservato che il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020).
Sotto il profilo dell'onere della prova, anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna pagina 5 di 11 allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022)” (Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540).
5. An debeatur
Venendo al caso di specie, è pacifica tra le parti la verificazione del sinistro in cui rimase coinvolto, in data 13.04.2018, il e parimenti non contestato è il grado di invalidità Per_1 permanente del 43% residuato in capo alla vittima primaria, come pure l'entità, indicata nella consulenza medico-legale d'ufficio svolta in separato giudizio sulla persona del Per_1 dell'inabilità temporanea. Allo stesso modo, provata è la relazione di parentela- di coniugio e di filiazione- tra le attrici e il mentre non è stata contestata dalla convenuta la Per_1 circostanza della convivenza tra loro.
L'esistenza di uno stretto rapporto di parentela tra la vittima primaria e i suoi stretti congiunti costituisce di per sé elemento presuntivo valido su cui basare la prova dell'esistenza del danno non patrimoniale, contrastabile, come visto, con la prova contraria dell'assenza di uno stabile legame affettivo. Nel caso di specie, le attrici, per il fatto di essere coniuge e figlia del entrambe conviventi con quest'ultimo, a mente del tipo di invalidità riportata dal Per_1 loro congiunto, ben descritta, in tutti i esiti, nella consulenza versata in atti (v. pag. 19 e 20 consulenza), hanno assolto l'onere sulle stesse gravante: lo stretto vincolo di parentela con la vittima, unitamente allo stato di convivenza, dà evidenza di un rapporto che è assistito, nella sua consistenza, dalla salda presunzione che, secondo un criterio di normalità sociale, dalle sofferenze e limitazioni di vita patite dalla vittima principale a causa dell'illecito subito derivi conseguentemente per i congiunti non solo la sofferenza transeunte che naturalmente consegue nell'assistere alla sofferenza di un proprio familiare, e che pure entra a comporre l'area del danno risarcibile per pregiudizi di natura non patrimoniale alla persona, ma anche la lesione all'apporto affettivo e solidale del congiunto vulnerato, in uno all'inevitabile mutamento dell'assetto familiare, nei suoi pregressi equilibri, i quali tutti integrano una lesione del rapporto parentale, che a propria volta costituisce lesione dei diritti inviolabili della famiglia aventi rango costituzionale.
A fronte di ciò, l'onere di fornire la prova che, nonostante lo stretto legame parentale, il rapporto affettivo non fosse significativo, non è stato reso dalla convenuta;
né si ritiene impeditiva del diritto vantato dalle attrici l'ulteriore contestazione mossa dalla CO in ordine all'entità dell'invalidità del premesso che non si vede come l'invalidità del Per_1
43% possa ritenersi lieve, quantomeno ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass.- unica disposizione pagina 6 di 11 normativa a discorrere di lesioni di lieve entità, peraltro individuandole in quelle sino al 9%-, la stessa giurisprudenza ha di recente puntualizzato che “non sussiste alcun "freno" normativo per il danno parentale nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati. La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva: v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541,
Cass. sez. 3, ord. 8 aprile 2020 n. 7748 e Cass. sez. 3, ord. 24 aprile 2019 n. 11212 -, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale”, confermando, nella fattispecie esaminata dalla Corte, il riconoscimento del danno parentale in un caso di invalidità del 10% della vittima principale (Cassazione civile sez. III,
20/01/2023, n.1752).
Di contro, è fondata l'eccezione della convenuta in ordine alla mancata prova della personalizzazione del danno, richiesto dalle attrici.
Deve osservarsi, infatti, che la descrizione che del danno conseguenziale hanno reso le attrici costituisce, in tutta la sua fenomenologia, quel che normalmente accade in caso di lesione del rapporto parentale e che è ordinaria ricaduta, per i familiari, dello stato invalidante del congiunto, tant'è che, come più volte detto, quel danno è dimostrabile mediante presunzione, derivante già dallo stretto vincolo familiare, donde la superfluità della prova orale articolata dalle attrici- come dalle stesse ben arguito a pag. 7 della comparsa conclusionale-. Nel contempo però, nessuna delle circostanze indicate dalle attrici ha i caratteri necessari per procedere all'aumento risarcitorio richiesto con la cd. personalizzazione.
Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti Cass.,
11/11/2019, n. 28988; Cass., 31/01/2019, n. 2788; Cass., 21/09/2017, n. 21939; Cass.,
7/11/2014, n. 23778), solo le conseguenze della menomazione che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, “ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico”, con la precisazione che ciò che rileva, ai fini della personalizzazione del risarcimento, non è quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ma il fatto che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria “perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice d procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione” (Cass., n. 28988/2019, cit.).
Nel caso di specie, sotto tale ultimo aspetto non è stato dimostrato, e prima ancora allegato, che le attrici abbiano subito, dal punto di vista dinamico relazionale, patimenti diversi da quelli pagina 7 di 11 ordinariamente riconducibili al grado di invalidità, sia temporanea che permanente, accertata in capo al essendo a tal fine manifestamente improprio il richiamo, ai fini della Per_1 personalizzazione, della durata dell'inabilità temporanea, da cui non si vede quale danno eccezionale e non comune possa essere derivato alle attrici, difatti neppure indicato.
6. Liquidazione del danno
Passando al profilo del quantum debeatur, in applicazione del recente insegnamento della
Suprema Corte (cfr. la già citata Cass. n. 13540/2023), per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale si deve fare applicazione a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma.
Difatti, la Corte ha osservato che, ai fini della liquidazione di tale danno, occorre “far riferimento
a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022)”.
Orbene, in base alle suddette Tabelle, i parametri da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento sono i seguenti: relazione di parentela con il danneggiato;
il numero dei soggetti tenuti all'assistenza e coefficiente connesso;
età del danneggiato;
età del parente da risarcire;
percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.
Il valore del punto attribuito dalle Tabelle romane nel 2023 considera le due diverse componenti del danno “morale”, vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto, e l'aspetto dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto, con distinto importo per ognuna, pari, la prima, ad un valore del punto base pari ad € 3.474,00, aggiornato al 2023, e la seconda, ad un valore del punto base tra €
3.474,00 ed € 2.450,00 a seconda che al macroleso sia stato o meno riconosciuto il diritto all'assistenza per il congiunto o sussidi pubblici come l'indennità di accompagnamento. pagina 8 di 11 Inoltre, quest'ultima componente di danno spetta solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del danneggiato: “di conseguenza, in presenza di genitori ed altri figli saranno i genitori nel caso che si tratti di un figlio o del coniuge se si tratta dell'altro coniuge o dei figli in caso di un genitore o nel caso in cui il coniuge non sia in grado di garantire l'assistenza in ragione dell'eventuale invalidità o dei fratelli del danneggiato in caso di assenza dei genitori, ma in questo caso tenendo conto anche del numero degli stessi”.
Posto che le attrici hanno espressamente dichiarato (pag. 5 della comparsa conclusionale) che il non percepisce alcun sussidio pubblico, così da aver richiesto in questa sede il Per_1 riconoscimento dell'intero valore del punto base, e tenuto conto che il soggetto obbligato all'assistenza è il coniuge, passando alla quantificazione del danno si avrà: per : in base ai parametri sopra descritti devono essere Parte_1 assegnati 32 punti (20 punti per la relazione di parentela, 1 per numero dei soggetti (4) e coefficienti connessi, 6 punti per l'età del danneggiato (48 anni); 5 punti per l'età del parente da risarcire (45 anni) e quindi: 32 * 1* 6.948 (3.474,00 + 3.474,00) * 43%= € 95.604,48#.
Per : in base ai parametri sopra descritti devono essere Parte_2 assegnati 33,3 punti (20 punti per la relazione di parentela siccome figlia convivente fino al
2022, 0,3 per numero dei soggetti (4) e coefficienti connessi, 6 punti per l'età del danneggiato
(48 anni); 7 punti per l'età del parente da risarcire e quindi: 33,3 * 0,3* 3.474,00 * 43%= €
14.923,26#. Non deve essere, quindi, riconosciuta l'ulteriore componente di danno da sconvolgimento di vita, non trattandosi di soggetto obbligato all'assistenza secondo quanto previsto, a questi fini, dalla Tabella di Roma (cfr. punto sopra testualmente richiamato); inoltre, della convivenza della figlia con il padre al momento del sinistro e sino al 2022- così emerge dal certificato storico prodotto in atti-, si è adeguatamente tenuto conto aumentando il primo parametro a 20; ai fini invece della seconda componente, la convivenza non può rilevare, tenuto conto che è venuta a cessare nel 2022, poco dopo la stabilizzazione dell'invalidità del padre, e in assenza di prova circa l'effettiva assistenza, essendo sul punto le circostanze indicate dall'attrice solo nei capitoli di prova- prive, quindi, di speculare allegazione nel termine ultimo di cui alla memoria n. 1 c.p.c.-, oltre che generiche, tali da non consentire la prova di un'assistenza concreta- difatti specificata sin da subito con riguardo al solo coniuge- nei termini che richiede il tipo di liquidazione richiesta, di assistenza continua comportante una vera e propria alterazione di vita (cfr. cap. 27 e 28, del tutto inidonee, per circostanze rappresentate, ai fini di causa), neppure allegato nelle sue declinazioni concrete.
Trattandosi di obbligazione di valore, gli importi così determinati devono essere dapprima pagina 9 di 11 devalutati alla data dell'illecito, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutati anno per anno, secondo lo stesso parametro, da detta data fino a quella di pubblicazione della sentenza (che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta: cfr. Cass., n. 1256/1995; Cass., n.
11616/1992), con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo sul capitale via via rivalutato (cfr. Cass., n. 6321/2000; Cass., n. 9118/1990; Cass., n. 2770/1979).
7. In definitiva, la domanda proposta dal ricorrente va accolta nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il DM n. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e, nei parametri tra medi e minimi per le restanti fasi, tenuto conto della mancata ammissione della prova orale nella fase istruttoria, che ha comportato una più limitata portata dell'attività defensionale, e della fase decisoria, sostanzialmente riproduttiva delle originarie difese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] nonché di Controparte_12 Controparte_2 [...] ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_3
− Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la in solido con la Controparte_1 al pagamento delle seguenti somme: per Controparte_2
l'importo di € 95.604,48#, per Parte_1 Parte_2
l'importo di € 14.923,26#, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi
[...] come sopra;
− condanna la in solido con la Controparte_1 [...] al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Controparte_2 in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 11.622,50 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli
Avv.ti Luigi Aldo Cucinella e Salvatore Russo, in parti uguali, dichiaratisi anticipatari, ex art. 93 cod. proc. civ.;
− nulla per la parte contumace, Controparte_3
pagina 10 di 11 Larino, 30 maggio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 264 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentate e difese dagli Avv.ti Luigi
[...] C.F._2
Aldo Cucinella, Salvatore Russo e Francesco Cucinella, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Napoli, Via G. Ribera n. 1, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Minna, elettivamente domiciliata presso la sua casella PEC giusta mandato in atti;
Email_1
- CONVENUTO – nonché
Controparte_2
Controparte_3
- CONVENUTI CONTUMACI-
OGGETTO: risarcimento lesione rapporto parentale pagina 1 di 11 CONCLUSIONI. Per parte attrice: “a) accertare e dichiarare unico ed esclusivo civilmente responsabile dell'evento dannoso di cui alle premesse, la quale Controparte_2 CP_4 proprietaria del veicolo su cui viaggiava (terzo trasportato) quando si è verificato il sinistro da Persona_1 cui poi è sorto il danno riflesso ai danni di parte attrice;
b) condannare essa assicurazione
[...]
i.p.l.r.p.t., eventualmente in solido con la Controparte_5 [...] vvero ognuno per quanto di sua competenza, al pagamento dei danni cd. riflessi subiti Controparte_2 dagli attori, come quantificati in narrativa, ovvero quella maggiore o minore somma determinata secondo equità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro sino al soddisfo;
c) condannare essa assicurazione, eventualmente in solido con vvero ognuno per Controparte_2 quanto di sua competenza alla rifusione delle spese e compensi di lite, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari in parti uguali;
d) emettere ogni altro provvedimento opportuno e conseguenziale”; per parte convenuta: “rigettarsi la domanda in quanto infondata e non provata, col favore delle spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del presente giudizio è la domanda di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale proposta da e in qualità Parte_1 Parte_2 rispettivamente di moglie e figlia di con lui entrambe conviventi, derivante dal Persona_1 grave sinistro stradale, verificatosi in data 13.04.2018, che coinvolgeva il loro congiunto e dal quale egli riportava un'invalidità permanente del 43%, oltre ad una inabilità temporanea di 547 giorni.
1.1. A fondamento della domanda, le attrici hanno premesso che: il giorno 13.04.2018, alle ore 5,30 circa, si trovava, in qualità di terzo trasportato, a bordo dell'autocarro Persona_1
Iveco Magirus tg. BV675VE, di proprietà della società Controparte_2
e assicurato con la CO assicurativa condotto
[...] Controparte_6 nell'occasione da , allorquando, giunto in agro di Montenero di Bisaccia, al Persona_2 km 458+300 dell'autostrada del levante A14, il tamponava l'autoarticolato tg Per_2
FB080ZG/AD96237, quest'ultimo di proprietà della società assicurato con la Controparte_3
CO ; a seguito dell'urto, il riportava gravi Controparte_7 Per_1 lesioni e veniva condotto presso il Pronto Soccorso di Termoli e da qui, data la gravità delle sue condizioni, veniva trasferito presso il reparto di ortopedia dell'ospedale Cardarelli di
Campobasso con diagnosi: “politrauma della strada. Frattura femore dx, frattura di tibia e perone scomposta, frattura pluriframmetaria, diafisi femorale sx, frattura di tibia e perone sx, trauma distorsivo del rachide cervicale ..” e sottoposto a diversi interventi chirurgici;
che in pagina 2 di 11 data 03.07.2018 veniva ricoverato presso gli di Ancona con diagnosi di Controparte_8
“frattura biossea gamba dx e sx, frattura lussazione articolare piede dx” e ivi sottoposto ad altri interventi chirurgici e dimesso in data 25.07.2018, con immobilizzazione agli arti inferiori e prescrizione di prosecuzione di terapia domiciliare anticoagulante ed analgesica con controlli periodici;
che in data 03.09.2018, il si ricoverava presso l'Istituto di Riabilitazione Per_1
Santo Stefano per la realizzazione di un progetto di riabilitativo, volto al parziale recupero motorio e articolare e dell'autonomia nelle ADL, venendo dimesso in data 28.11.2018; che il proseguiva la suddetta attività riabilitativa e le visite mediche per tutto il 2019, con Per_1
CP_1 prognosi riscontrata dall' fino alla data del 12.10.19 e successivamente dall' senza CP_9 soluzione di continuità sino a giugno 2020; che in data 12.10.2019 veniva dichiarato guarito dall' con postumi permanenti e in data 10.01.2020 veniva rilasciato certificato di CP_9 guarigione con postumi dagli di Ancona;
a seguito delle lesioni riportate, il Controparte_8
è rimasto invalido permanente nella misura del 43%, con inabilità temporanea di 547 Per_1 gg, come accertato dal CTU della dott. nominata dal Tribunale di Larino. Per_3
Tanto premesso, le attrici, richiamata la giurisprudenza in tema di cd. danni riflessi e di lesione del rapporto parentale, anche in punto di legittimazione ad agire, hanno esposto di aver accudito il durante il periodo della inabilità temporanea, dedicandosi a lui con Per_1 estremi sacrifici, provvedendo a lavarlo, vestirlo, cambiarlo ed assisterlo durante tutte le attività della vita quotidiana;
hanno quindi allegato il proprio diritto al ristoro del “danno patito … per il tempo e le energie che gli hanno dovuto dedicare” (pag. 7 atto di citaz.).
Inoltre, con riguardo alla compressione del rapporto parentale, hanno dedotto che “i familiari del hanno diritto al risarcimento dei danni conseguenti la compressione del rapporto Per_1 parentale, per non poter godere appieno delle esperienze della vita familiare e coniugale, a causa dei postumi invalidanti di cui il è afflitto, senza contare le difficoltà di doverlo Per_1 assistere per il resto della sua vita in tutte quelle attività che non è più in grado di svolgere da sé”; infatti, “A seguito del sinistro la vita coniugale di di e del marito Pt_1 Pt_1 Per_1
è fortemente mutata, con estreme limitazioni e lo stesso è accaduto rispetto ai figli
[...]
(conviventi). Le limitazioni ed i patimenti di sono consistite nel non poter Parte_1 più svolgere determinate attività in coppia col marito, come passeggiare, visitare un centro storico, fare una gita fuori porta e svolgere tutte quelle attività che richiedono di deambulare senza difficoltà, di salire scale, o camminare con disinvoltura. Un altro aspetto della vita coniugale certamente stravolto dallo status di invalido del riguarda la sfera più intima Per_1 di una coppia e con ciò non ci si riferisce soltanto alla vita sessuale, ma anche a tutti quegli pagina 3 di 11 atteggiamenti, attività ed esperienze, che sono irrimediabilmente mutati in peggio a seguito del deteriorarsi dello stato di salute del (pag. 9). Per la liquidazione del danno, le Persona_1 attrici hanno invocato le tabelle equitative in uso presso il Tribunale di Roma, chiedendo altresì la personalizzazione del danno riflesso anche in ragione dell'assistenza prestata al durante il periodo di invalidità temporanea o di riabilitazione. Per_1
2. Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_11 domanda, evidenziandone l'infondatezza in ragione dell'insussistenza, nel caso di specie, del danno riflesso invocato dalle attrici. Difatti, secondo la convenuta, le attività descritte ex adverso si inseriscono nell'ambito delle ordinarie e prevedibili occupazioni parentali “in quanto non superano, in ragione della non eccessiva gravità delle lesioni subite dal danneggiato primario, il concetto di normalità”; sotto tale aspetto, infatti, la convenuta ha evidenziato come il sia rimasto invalido nella misura contenuta del 43% e, dunque, non può essere Per_1 considerato un “macroleso totalmente invalido o un malato terminale”, nei cui soli casi sarebbe ipotizzabile un danno ai prossimi congiunti. Inoltre, privo di pregio sarebbe il riferimento al periodo di invalidità temporanea, tenuto conto che il è stato ricoverato Per_1 in ospedale per 150 giorni, ovverosia per tutta la durata dell'inabilità temporanea totale riconosciuta dal CTU dott.ssa nella relazione prodotta da parte attrice e così venendo Per_3 accudito dal personale sanitario in quel lasso temporale, mentre per il residuo periodo l'invalidità era solamente parziale. Ad ogni modo, le attrici non avrebbero provato in alcun modo il danno asseritamente patito, sussistente solo in caso di prova dell'esistenza di un'afflizione fisica concreta sulla vittima secondaria dell'illecito ex art. 1223 c.c., che, nel caso di specie, non sarebbe stata neppure allegata. Infine, la convenuta ha contestato la quantificazione del danno richiesto, eccessivo e non dovuto, anche con riguardo alla cd. personalizzazione del danno.
3. Respinta la prova orale richiesta dalla parte attrice, la causa è stata istruita a mezzo della sola documentazione prodotta e così rinviata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Qualificazione della domanda e riparto dell'onere probatorio
Le attrici, rispettivamente moglie e figlia di con lui entrambe conviventi, Persona_1 hanno chiesto volersi liquidare il danno non patrimoniale iure proprio da lesione del rapporto parentale, subito a seguito delle gravi lesioni riportate dal proprio congiunto in occasione del pagina 4 di 11 sinistro stradale del 13.04.2018, dal quale residuavano postumi invalidanti nella misura del
43%.
Ai fini dell'inquadramento giuridico della domanda e del conseguenziale riparto dell'onere probatorio, occorre premettere che è ormai affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, che si risolve nel dolore e nella pena da costoro provata e nel pesante svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia. Ai fini della configurabilità di un siffatto danno, è ormai escluso qualsivoglia contrasto con l'art. 1223 c.c., norma sulla scorta della quale la precedente giurisprudenza escludeva la risarcibilità del pregiudizio in esame, non riconoscendo quali immediate e dirette le conseguenze dannose patite dai congiunti per fatto illecito del terzo cagionante la lesione della vittima primaria. Al contrario, è ormai pacifico che un siffatto danno, traducendosi in un patema d'animo ed anche in un mutamento delle abitudini di vita del soggetto, pur non accertabile con metodi scientifici, è parimenti scrutinabile in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).
Con specifico riferimento ai danni conseguenti a sinistro stradale, come quelli lamentati nel caso di specie, si è osservato che il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020).
Sotto il profilo dell'onere della prova, anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna pagina 5 di 11 allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022)” (Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540).
5. An debeatur
Venendo al caso di specie, è pacifica tra le parti la verificazione del sinistro in cui rimase coinvolto, in data 13.04.2018, il e parimenti non contestato è il grado di invalidità Per_1 permanente del 43% residuato in capo alla vittima primaria, come pure l'entità, indicata nella consulenza medico-legale d'ufficio svolta in separato giudizio sulla persona del Per_1 dell'inabilità temporanea. Allo stesso modo, provata è la relazione di parentela- di coniugio e di filiazione- tra le attrici e il mentre non è stata contestata dalla convenuta la Per_1 circostanza della convivenza tra loro.
L'esistenza di uno stretto rapporto di parentela tra la vittima primaria e i suoi stretti congiunti costituisce di per sé elemento presuntivo valido su cui basare la prova dell'esistenza del danno non patrimoniale, contrastabile, come visto, con la prova contraria dell'assenza di uno stabile legame affettivo. Nel caso di specie, le attrici, per il fatto di essere coniuge e figlia del entrambe conviventi con quest'ultimo, a mente del tipo di invalidità riportata dal Per_1 loro congiunto, ben descritta, in tutti i esiti, nella consulenza versata in atti (v. pag. 19 e 20 consulenza), hanno assolto l'onere sulle stesse gravante: lo stretto vincolo di parentela con la vittima, unitamente allo stato di convivenza, dà evidenza di un rapporto che è assistito, nella sua consistenza, dalla salda presunzione che, secondo un criterio di normalità sociale, dalle sofferenze e limitazioni di vita patite dalla vittima principale a causa dell'illecito subito derivi conseguentemente per i congiunti non solo la sofferenza transeunte che naturalmente consegue nell'assistere alla sofferenza di un proprio familiare, e che pure entra a comporre l'area del danno risarcibile per pregiudizi di natura non patrimoniale alla persona, ma anche la lesione all'apporto affettivo e solidale del congiunto vulnerato, in uno all'inevitabile mutamento dell'assetto familiare, nei suoi pregressi equilibri, i quali tutti integrano una lesione del rapporto parentale, che a propria volta costituisce lesione dei diritti inviolabili della famiglia aventi rango costituzionale.
A fronte di ciò, l'onere di fornire la prova che, nonostante lo stretto legame parentale, il rapporto affettivo non fosse significativo, non è stato reso dalla convenuta;
né si ritiene impeditiva del diritto vantato dalle attrici l'ulteriore contestazione mossa dalla CO in ordine all'entità dell'invalidità del premesso che non si vede come l'invalidità del Per_1
43% possa ritenersi lieve, quantomeno ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass.- unica disposizione pagina 6 di 11 normativa a discorrere di lesioni di lieve entità, peraltro individuandole in quelle sino al 9%-, la stessa giurisprudenza ha di recente puntualizzato che “non sussiste alcun "freno" normativo per il danno parentale nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati. La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva: v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541,
Cass. sez. 3, ord. 8 aprile 2020 n. 7748 e Cass. sez. 3, ord. 24 aprile 2019 n. 11212 -, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale”, confermando, nella fattispecie esaminata dalla Corte, il riconoscimento del danno parentale in un caso di invalidità del 10% della vittima principale (Cassazione civile sez. III,
20/01/2023, n.1752).
Di contro, è fondata l'eccezione della convenuta in ordine alla mancata prova della personalizzazione del danno, richiesto dalle attrici.
Deve osservarsi, infatti, che la descrizione che del danno conseguenziale hanno reso le attrici costituisce, in tutta la sua fenomenologia, quel che normalmente accade in caso di lesione del rapporto parentale e che è ordinaria ricaduta, per i familiari, dello stato invalidante del congiunto, tant'è che, come più volte detto, quel danno è dimostrabile mediante presunzione, derivante già dallo stretto vincolo familiare, donde la superfluità della prova orale articolata dalle attrici- come dalle stesse ben arguito a pag. 7 della comparsa conclusionale-. Nel contempo però, nessuna delle circostanze indicate dalle attrici ha i caratteri necessari per procedere all'aumento risarcitorio richiesto con la cd. personalizzazione.
Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti Cass.,
11/11/2019, n. 28988; Cass., 31/01/2019, n. 2788; Cass., 21/09/2017, n. 21939; Cass.,
7/11/2014, n. 23778), solo le conseguenze della menomazione che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, “ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico”, con la precisazione che ciò che rileva, ai fini della personalizzazione del risarcimento, non è quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ma il fatto che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria “perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice d procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione” (Cass., n. 28988/2019, cit.).
Nel caso di specie, sotto tale ultimo aspetto non è stato dimostrato, e prima ancora allegato, che le attrici abbiano subito, dal punto di vista dinamico relazionale, patimenti diversi da quelli pagina 7 di 11 ordinariamente riconducibili al grado di invalidità, sia temporanea che permanente, accertata in capo al essendo a tal fine manifestamente improprio il richiamo, ai fini della Per_1 personalizzazione, della durata dell'inabilità temporanea, da cui non si vede quale danno eccezionale e non comune possa essere derivato alle attrici, difatti neppure indicato.
6. Liquidazione del danno
Passando al profilo del quantum debeatur, in applicazione del recente insegnamento della
Suprema Corte (cfr. la già citata Cass. n. 13540/2023), per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale si deve fare applicazione a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma.
Difatti, la Corte ha osservato che, ai fini della liquidazione di tale danno, occorre “far riferimento
a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022)”.
Orbene, in base alle suddette Tabelle, i parametri da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento sono i seguenti: relazione di parentela con il danneggiato;
il numero dei soggetti tenuti all'assistenza e coefficiente connesso;
età del danneggiato;
età del parente da risarcire;
percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.
Il valore del punto attribuito dalle Tabelle romane nel 2023 considera le due diverse componenti del danno “morale”, vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto, e l'aspetto dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto, con distinto importo per ognuna, pari, la prima, ad un valore del punto base pari ad € 3.474,00, aggiornato al 2023, e la seconda, ad un valore del punto base tra €
3.474,00 ed € 2.450,00 a seconda che al macroleso sia stato o meno riconosciuto il diritto all'assistenza per il congiunto o sussidi pubblici come l'indennità di accompagnamento. pagina 8 di 11 Inoltre, quest'ultima componente di danno spetta solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del danneggiato: “di conseguenza, in presenza di genitori ed altri figli saranno i genitori nel caso che si tratti di un figlio o del coniuge se si tratta dell'altro coniuge o dei figli in caso di un genitore o nel caso in cui il coniuge non sia in grado di garantire l'assistenza in ragione dell'eventuale invalidità o dei fratelli del danneggiato in caso di assenza dei genitori, ma in questo caso tenendo conto anche del numero degli stessi”.
Posto che le attrici hanno espressamente dichiarato (pag. 5 della comparsa conclusionale) che il non percepisce alcun sussidio pubblico, così da aver richiesto in questa sede il Per_1 riconoscimento dell'intero valore del punto base, e tenuto conto che il soggetto obbligato all'assistenza è il coniuge, passando alla quantificazione del danno si avrà: per : in base ai parametri sopra descritti devono essere Parte_1 assegnati 32 punti (20 punti per la relazione di parentela, 1 per numero dei soggetti (4) e coefficienti connessi, 6 punti per l'età del danneggiato (48 anni); 5 punti per l'età del parente da risarcire (45 anni) e quindi: 32 * 1* 6.948 (3.474,00 + 3.474,00) * 43%= € 95.604,48#.
Per : in base ai parametri sopra descritti devono essere Parte_2 assegnati 33,3 punti (20 punti per la relazione di parentela siccome figlia convivente fino al
2022, 0,3 per numero dei soggetti (4) e coefficienti connessi, 6 punti per l'età del danneggiato
(48 anni); 7 punti per l'età del parente da risarcire e quindi: 33,3 * 0,3* 3.474,00 * 43%= €
14.923,26#. Non deve essere, quindi, riconosciuta l'ulteriore componente di danno da sconvolgimento di vita, non trattandosi di soggetto obbligato all'assistenza secondo quanto previsto, a questi fini, dalla Tabella di Roma (cfr. punto sopra testualmente richiamato); inoltre, della convivenza della figlia con il padre al momento del sinistro e sino al 2022- così emerge dal certificato storico prodotto in atti-, si è adeguatamente tenuto conto aumentando il primo parametro a 20; ai fini invece della seconda componente, la convivenza non può rilevare, tenuto conto che è venuta a cessare nel 2022, poco dopo la stabilizzazione dell'invalidità del padre, e in assenza di prova circa l'effettiva assistenza, essendo sul punto le circostanze indicate dall'attrice solo nei capitoli di prova- prive, quindi, di speculare allegazione nel termine ultimo di cui alla memoria n. 1 c.p.c.-, oltre che generiche, tali da non consentire la prova di un'assistenza concreta- difatti specificata sin da subito con riguardo al solo coniuge- nei termini che richiede il tipo di liquidazione richiesta, di assistenza continua comportante una vera e propria alterazione di vita (cfr. cap. 27 e 28, del tutto inidonee, per circostanze rappresentate, ai fini di causa), neppure allegato nelle sue declinazioni concrete.
Trattandosi di obbligazione di valore, gli importi così determinati devono essere dapprima pagina 9 di 11 devalutati alla data dell'illecito, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutati anno per anno, secondo lo stesso parametro, da detta data fino a quella di pubblicazione della sentenza (che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta: cfr. Cass., n. 1256/1995; Cass., n.
11616/1992), con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo sul capitale via via rivalutato (cfr. Cass., n. 6321/2000; Cass., n. 9118/1990; Cass., n. 2770/1979).
7. In definitiva, la domanda proposta dal ricorrente va accolta nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il DM n. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e, nei parametri tra medi e minimi per le restanti fasi, tenuto conto della mancata ammissione della prova orale nella fase istruttoria, che ha comportato una più limitata portata dell'attività defensionale, e della fase decisoria, sostanzialmente riproduttiva delle originarie difese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] nonché di Controparte_12 Controparte_2 [...] ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_3
− Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la in solido con la Controparte_1 al pagamento delle seguenti somme: per Controparte_2
l'importo di € 95.604,48#, per Parte_1 Parte_2
l'importo di € 14.923,26#, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi
[...] come sopra;
− condanna la in solido con la Controparte_1 [...] al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Controparte_2 in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 11.622,50 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli
Avv.ti Luigi Aldo Cucinella e Salvatore Russo, in parti uguali, dichiaratisi anticipatari, ex art. 93 cod. proc. civ.;
− nulla per la parte contumace, Controparte_3
pagina 10 di 11 Larino, 30 maggio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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