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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 11175/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti PALEOLOGO ANTONINO, PUCCIA DANIELA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. DAVERIO FABRIZIO)
- resistente -
Avente ad oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
A seguito dell'udienza del 23/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- annulla il licenziamento irrogato con nota prot. 2024-ADERISC – 0399411 del 25.1.2024;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a reintegrare il ricorrente e a corrispondergli una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (non superiore a 12 mensilità), nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con la medesima decorrenza, maggiorati degli interessi nella misura legale;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 9.257, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.7.2024 il ricorrente in epigrafe impugnava la nota prot. 2024-
– 0399411 del 25.1.2024 con cui era stato disposto il suo licenziamento per giusta causa e CP_2 chiedeva, previa declaratoria di illegittimità del superiore provvedimento, la condanna dell
[...]
“alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in favore dello stesso di Controparte_3 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali sulle somme rivalutate, ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale”, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, contestava la Controparte_3 fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con escussione dei testi indicati dalle parti e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
La contestazione disciplinare contenuta nella nota prot. n. 2023-ADERISC-8007337 del
17.7.2023 trae origine dall'esito degli accertamenti effettuati dalla Direzione Centrale Internal Audit a seguito del procedimento penale recante RGNR n. 7654/2022 ove erano emerse condotte disciplinarmente rilevanti. In particolare al ricorrente sono stati contestati: “A. Accessi al sistema della riscossione set/cad in assenza di ragioni di servizio e in conflitto d'interessi – interessamento di pratiche per conto terzi – vicenda della cancellazione di ipoteca a carico del contribuente B. Accessi al sistema della riscossione Persona_1 set/cad in assenza di ragioni di servizio;
C. Accessi al sistema della riscossione set/cad in assenza di ragioni di servizio effettuati nel periodo di emergenza sanitaria da “covid-19”; D. Mancata comunicazione ex art. 35 del CCNL in merito al suo coinvolgimento nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Palermo (di cui al R.G.N.R. N.
7654/22)”.
In relazione alla prima contestazione - A. Accessi al sistema della riscossione set/cad in assenza di ragioni di servizio e in conflitto d'interessi – interessamento di pratiche per conto terzi – vicenda della cancellazione di ipoteca a carico del contribuente - deve osservarsi che dalla documentazione in atti risulta che le Persona_1
13 interrogazioni sono state effettuate dall'utenza SE03032 associata al ricorrente dal 28/9/2021 al
11/1/2022, circostanza pacifica, al pari dell'appartenenza del CAF-Patronato Polizzi di via Casalini n.
16 alla famiglia del ricorrente;
il giorno 28.9.2021 risultano effettuate 7 interrogazioni sul contribuente
“gli accessi al sistema informatico SETCAD da lei effettuati il 4 e l'11 gennaio 2022 risultano Persona_1 evidentemente finalizzati alla consultazione del fascicolo procedurale del contribuente , per monitorare lo sblocco Per_1 della pratica dopo l'avvenuto pagamento a saldo dell'importo di 294,3178 euro (effettivamente registrato in
SET/CAD), con la conseguente cancellazione d'ipoteca”, sicché viene contestato al ricorrente “di aver effettuato plurime interrogazioni al sistema della riscossione Set/Cad sulla posizione del contribuente in Parte_2 assenza di ragioni di servizio a Lei affidate e in conflitto d'interessi, nonché di essersi interessato di pratiche di ufficio per conto terzi”.
A riguardo il ricorrente ha dedotto: che il procedimento penale recante RGNR n. 7654/2022 si
è concluso con sentenza n. 8447/2023 con cui è stato assolto con formula piena perché “il fatto non sussiste”; che “il 28/09/2021, il Sig. accompagnò presso gli uffici di il Per_2 Controparte_1 proprio cugino, Sig. il quale aveva la necessità di procedere alla cancellazione di un'ipoteca Parte_2 iscritta su un proprio immobile (sito in Palermo, Via Noce n. 112) per vendere l'immobile medesimo. Per_2 conoscendo e avendo fatto esperienza della professionalità e competenza del Sig. lo presentò al Sig. , il Pt_1 Per_1 quale gli chiese quali attività erano necessarie per procedere alla cancellazione dell'ipoteca in questione. (…) Pertanto le interrogazioni del fascicolo procedurale e delle cartelle del contribuente , riportate nella tabella di pag. 4 della nota Per_1
17/07/2023, sono state tutte eseguite dal Sig. per ragioni di ufficio: quelle del 28/09/2021 al fine di visionare Pt_1 lo stato della pratica e compiere tutte le attività necessarie alla cancellazione, tra cui l'incasso delle somme dovute da
; quelle del 4/01/2022 e dell'11/01/2022 al fine di verificare lo stato della procedura e il buon esito della Per_1 cancellazione dell'ipoteca (…)”; di aver svolto dall'1.9.2022 l'attività di cassiere;
di aver anche risposto alle telefonate degli utenti al numero verde di;
di essere stato presente in ufficio per tutto il CP_1 periodo VI (dal marzo 2020 sino al 30.9.2021) senza usufruire dello smart working e di essersi occupato su incarico di e di del controllo interno per la riscuotibilità di Parte_3 Parte_4 contravvenzioni elevate e dei bolli auto per evitare che si prescrivessero. Gli accessi al sistema set/cad contestati (dal 28.9.2021 al 11.1.2022) erano stati quindi compiuti quindi per ragioni di ufficio nei confronti di un “utente/contribuente che si è presentato allo sportello”.
Il teste ha confermato di essersi recato insieme al presso la sede di Testimone_1 Per_1 lavoro del ricorrente per “una cartella esattoriale”, deve quindi ritenersi, considerata l'adibizione di quest'ultimo alla cassa e la costante presenza in ufficio, non avendo usufruito dello smart working, che le relative interrogazioni siano state effettuate al fine di fornire informazioni ad un contribuente su richiesta del medesimo, osservando che dall'istruttoria è emerso che le transazioni IDEB mostrano
“l'intera situazione debitoria del contribuente interrogato, IFAS invece consente di verificare se in capo al soggetto interrogato ci sono procedure (ipoteche, pignoramenti ecc…)” -; la circostanza che le fasi successive siano state curate da un diverso ufficio (Procedure Cautelari e Immobiliari) ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste il quale ha affermato che il ricorrente gli disse che l'attività non era di sua Per_2 competenza, circostanza, questa, che rende irrilevante anche la contestazione relativa al coinvolgimento del CAF gestito dalla famiglia del ricorrente, essendo intervenuto in una fase successiva, gestita da un diverso ufficio.
***
In relazione alle condotte contestate al punto B - Accessi al sistema della riscossione set/cad in assenza di ragioni di servizio - in particolare è stato contestato al ricorrente di aver effettuato dal 2/3/2022 al 7/6/2022, 105 transazioni, in 29 differenti giornate, riferite a 64 contribuenti, non giustificate da ragioni d'ufficio: - 15 transazioni in tre giornate in cui il ricorrente era assente dall'ufficio per missione esterna;
- 20 transazioni in quattro giornate in cui il ricorrente era assente dall'ufficio per fruizione di ferie e/o permessi ex/festività; - 70 transazioni (IDEB e IFAS) non compatibili con le attività assegnate al ricorrente durante il relativo periodo di riferimento (attività propedeutica di ricerca anagrafica tramite
ARCO).
Deve preliminarmente osservarsi che i testimoni escussi hanno confermato che prima del passaggio in e anche dopo in caso di necessità, il ricorrente era stato adibito a svolgere l'attività CP_4
Tes_ di cassiere allo sportello per carenza di personale (cfr. dichiarazioni di , , Pt_3 Tes_3 Tes_4
, inoltre rispondeva al numero verde dal 13.11.2020 al 30.9.2021, rilasciando le informazioni Tes_5 richieste dai contribuenti.
Il ricorrente, in relazione alla contestazione relativa alle 15 transazioni in tre giornate in cui il ricorrente era assente dall'ufficio per missione esterna ha dedotto che nel periodo in contestazione ha svolto la mansioni di “Messo Notificatore e di Addetto a lavoro interno”; che la “missione esterna” consisteva nell'attività di notificazione svolta non soltanto nella città di Palermo ma anche nella sua provincia;
che
“in caso di assenza dei destinatari, il Sig. doveva notificare ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., ovvero spedire a Pt_1 mezzo del servizio postale le comunicazioni e gli avvisi di deposito ed il giorno successivo recarsi presso la Casa Comunale di Palermo o dei Comuni della provincia di Palermo per effettuare i depositi”; che, terminata l'attività esterna, rientrava in ufficio per svolgere l'attività interna fino al termine del proprio orario di lavoro e per prendere il carico di lavoro del giorno successivo;
e che “una volta rientrato in ufficio, capitava che il Sig. effettuava degli accessi al sistema della riscossione set/cad nell'interesse dei contribuenti cui il metronotte, a seguito Pt_1 di prenotazione (come da prassi), consentiva di accedere in ufficio”, in quanto, “stante la difficoltà/impossibilità di prenotare gli appuntamenti online, si recavano direttamente presso gli uffici di al fine Controparte_1 di chiedere informazioni sulle proprie posizioni e sulle cartelle agli stessi relative;
il metronotte ne consentiva spesso l'accesso
(turno fisico all'alba con “foglietto” per annotare i nomi)”.
Dall'istruttoria orale è emerso che “dopo l'attività esterna il ricorrente, al pari degli altri ufficiali, due volte
a settimana doveva rientrare per discaricare gli atti lavorati e prendere il nuovo carico di lavoro ove già pronto” (cfr. dichiarazioni rese da;
che in caso di necessità il ricorrente veniva comunque adibito a Tes_6 svolgere attività di cassa (cfr. dichiarazioni rese da Tes_6 Pt_3 Testimone_7 [...]
; che l'ingresso dei contribuenti veniva gestito dal metronotte e che “per problematiche relative Per_3 alle attività di cassa o per semplici informazioni si faceva entrare il contribuente tramite portineria dove c'era la vigilanza”
(cfr. dichiarazioni rese da ). Controparte_5
In relazione alle 20 transazioni effettuate nelle giornate in cui il ricorrente era assente dall'ufficio per fruizione di ferie e/o permessi ex/festività, ossia il 24.5.2022, il 26.5.2022, 6.6.2022, 7.6.2022, avendo parte resistente provato che occorreva sempre registrare la presenza in ufficio (cfr. dichiarazioni rese da , ), e non avendo il ricorrente effettuato attività in smart working, lo Tes_6 Testimone_8 stesso non ha potuto svolgere le attività contestate.
In relazione alle 70 transazioni (IDEB e IFAS) non compatibili con le attività assegnate al ricorrente durante il relativo periodo di riferimento (attività propedeutica di ricerca anagrafica tramite
ARCO), a fronte delle emergenze documentali, il ricorrente ha dedotto che dal 2/3/2022 al 7/6/2022
“è stato abilitato, e “ordinato” dal Sig. , ad eseguire l'attività di verifiche anagrafiche mediante la Parte_3 procedura ARCO - le transazioni IDEB (interrogazione debito) e IFAS (interrogazione fascicolo) venivano effettuate dal ricorrente su disposizione del Sig. , responsabile dell'ufficio”. Parte_3
Orbene, come già rilevato, il ricorrente, per svolgere le attività di cassa era in possesso delle abilitazioni necessarie per le interrogazioni e per gli accessi contestati, inoltre dall'istruttoria esperita è emerso che nello svolgimento delle ricerche anagrafiche tramite ARCO era possibile utilizzare anche
IDEB e IFAS, invero il teste ha dichiarato “per accedere ad Arco si devono avere degli elementi che Pt_3 risultano dal CAD per acquisire numero del ruolo, l'anno di ruolo e il codice fiscale, non escludo che il ricorrente eseguisse anche transazioni IDEB e IFAS, se la cartella era stata pagata risultava dall'IDEB e quindi non doveva essere notificata, perché dovevamo scremare il più possibile le cartelle che erano tantissime”.
***
In relazione alla contestazione relativa al punto C. “Accessi al sistema della riscossione set/cad in assenza di ragioni di servizio effettuati nel periodo di emergenza sanitaria da VI-19”, sono stati contestati n.
3.595 accessi al sistema informatico set-cad “nonostante la particolarità del periodo di emergenza sanitaria di
VI-19” caratterizzato dalla generale sospensione delle attività di riscossione, in particolar modo per il reparto Notifiche ed Esecutivo cui era assegnato;
in particolare. “58 transazioni in assenza di ragioni di ufficio a Lei affidate, poiché effettuate in giornate/orari di registrata assenza dall'ufficio”.
A riguardo deve ribadirsi che risulta provato che il ricorrente rispondesse al numero verde, rilasciando le informazioni richieste dai contribuenti, e che, come già quanto già osservato in relazione al punto B, se il ricorrente non poteva accedere in ufficio senza registrare la propria presenza e se non era abilitato a lavorare in smart working, non può aver effettuato tali accessi.
***
Infine, in ordine al punto D “Mancata comunicazione ex art. 35 del CCNL in merito al suo coinvolgimento nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Palermo (di cui al R.G.N.R. n. 7654/22)”, il ricorrente ha affermato di essere stato in isolamento e di non aver quindi potuto notiziare la convenuta che, comunque, era al corrente del procedimento penale.
Deve infine osservarsi che il lavoratore ha dichiarato di non aver svolto a seguito dell'estromissione alcuna attività lavorativa.
Tanto premesso, non essendo stata provata la sussistenza delle condotte disciplinarmente contestate, ribadite nel provvedimento di recesso datoriale, il licenziamento impugnato deve considerarsi illegittimo, con condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione del ricorrente e al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (non superiore a 12 mensilità), nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile), seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 23/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 11175/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti PALEOLOGO ANTONINO, PUCCIA DANIELA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. DAVERIO FABRIZIO)
- resistente -
Avente ad oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
A seguito dell'udienza del 23/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- annulla il licenziamento irrogato con nota prot. 2024-ADERISC – 0399411 del 25.1.2024;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a reintegrare il ricorrente e a corrispondergli una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (non superiore a 12 mensilità), nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con la medesima decorrenza, maggiorati degli interessi nella misura legale;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 9.257, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.7.2024 il ricorrente in epigrafe impugnava la nota prot. 2024-
– 0399411 del 25.1.2024 con cui era stato disposto il suo licenziamento per giusta causa e CP_2 chiedeva, previa declaratoria di illegittimità del superiore provvedimento, la condanna dell
[...]
“alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in favore dello stesso di Controparte_3 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali sulle somme rivalutate, ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale”, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, contestava la Controparte_3 fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con escussione dei testi indicati dalle parti e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
La contestazione disciplinare contenuta nella nota prot. n. 2023-ADERISC-8007337 del
17.7.2023 trae origine dall'esito degli accertamenti effettuati dalla Direzione Centrale Internal Audit a seguito del procedimento penale recante RGNR n. 7654/2022 ove erano emerse condotte disciplinarmente rilevanti. In particolare al ricorrente sono stati contestati: “A. Accessi al sistema della riscossione set/cad in assenza di ragioni di servizio e in conflitto d'interessi – interessamento di pratiche per conto terzi – vicenda della cancellazione di ipoteca a carico del contribuente B. Accessi al sistema della riscossione Persona_1 set/cad in assenza di ragioni di servizio;
C. Accessi al sistema della riscossione set/cad in assenza di ragioni di servizio effettuati nel periodo di emergenza sanitaria da “covid-19”; D. Mancata comunicazione ex art. 35 del CCNL in merito al suo coinvolgimento nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Palermo (di cui al R.G.N.R. N.
7654/22)”.
In relazione alla prima contestazione - A. Accessi al sistema della riscossione set/cad in assenza di ragioni di servizio e in conflitto d'interessi – interessamento di pratiche per conto terzi – vicenda della cancellazione di ipoteca a carico del contribuente - deve osservarsi che dalla documentazione in atti risulta che le Persona_1
13 interrogazioni sono state effettuate dall'utenza SE03032 associata al ricorrente dal 28/9/2021 al
11/1/2022, circostanza pacifica, al pari dell'appartenenza del CAF-Patronato Polizzi di via Casalini n.
16 alla famiglia del ricorrente;
il giorno 28.9.2021 risultano effettuate 7 interrogazioni sul contribuente
“gli accessi al sistema informatico SETCAD da lei effettuati il 4 e l'11 gennaio 2022 risultano Persona_1 evidentemente finalizzati alla consultazione del fascicolo procedurale del contribuente , per monitorare lo sblocco Per_1 della pratica dopo l'avvenuto pagamento a saldo dell'importo di 294,3178 euro (effettivamente registrato in
SET/CAD), con la conseguente cancellazione d'ipoteca”, sicché viene contestato al ricorrente “di aver effettuato plurime interrogazioni al sistema della riscossione Set/Cad sulla posizione del contribuente in Parte_2 assenza di ragioni di servizio a Lei affidate e in conflitto d'interessi, nonché di essersi interessato di pratiche di ufficio per conto terzi”.
A riguardo il ricorrente ha dedotto: che il procedimento penale recante RGNR n. 7654/2022 si
è concluso con sentenza n. 8447/2023 con cui è stato assolto con formula piena perché “il fatto non sussiste”; che “il 28/09/2021, il Sig. accompagnò presso gli uffici di il Per_2 Controparte_1 proprio cugino, Sig. il quale aveva la necessità di procedere alla cancellazione di un'ipoteca Parte_2 iscritta su un proprio immobile (sito in Palermo, Via Noce n. 112) per vendere l'immobile medesimo. Per_2 conoscendo e avendo fatto esperienza della professionalità e competenza del Sig. lo presentò al Sig. , il Pt_1 Per_1 quale gli chiese quali attività erano necessarie per procedere alla cancellazione dell'ipoteca in questione. (…) Pertanto le interrogazioni del fascicolo procedurale e delle cartelle del contribuente , riportate nella tabella di pag. 4 della nota Per_1
17/07/2023, sono state tutte eseguite dal Sig. per ragioni di ufficio: quelle del 28/09/2021 al fine di visionare Pt_1 lo stato della pratica e compiere tutte le attività necessarie alla cancellazione, tra cui l'incasso delle somme dovute da
; quelle del 4/01/2022 e dell'11/01/2022 al fine di verificare lo stato della procedura e il buon esito della Per_1 cancellazione dell'ipoteca (…)”; di aver svolto dall'1.9.2022 l'attività di cassiere;
di aver anche risposto alle telefonate degli utenti al numero verde di;
di essere stato presente in ufficio per tutto il CP_1 periodo VI (dal marzo 2020 sino al 30.9.2021) senza usufruire dello smart working e di essersi occupato su incarico di e di del controllo interno per la riscuotibilità di Parte_3 Parte_4 contravvenzioni elevate e dei bolli auto per evitare che si prescrivessero. Gli accessi al sistema set/cad contestati (dal 28.9.2021 al 11.1.2022) erano stati quindi compiuti quindi per ragioni di ufficio nei confronti di un “utente/contribuente che si è presentato allo sportello”.
Il teste ha confermato di essersi recato insieme al presso la sede di Testimone_1 Per_1 lavoro del ricorrente per “una cartella esattoriale”, deve quindi ritenersi, considerata l'adibizione di quest'ultimo alla cassa e la costante presenza in ufficio, non avendo usufruito dello smart working, che le relative interrogazioni siano state effettuate al fine di fornire informazioni ad un contribuente su richiesta del medesimo, osservando che dall'istruttoria è emerso che le transazioni IDEB mostrano
“l'intera situazione debitoria del contribuente interrogato, IFAS invece consente di verificare se in capo al soggetto interrogato ci sono procedure (ipoteche, pignoramenti ecc…)” -; la circostanza che le fasi successive siano state curate da un diverso ufficio (Procedure Cautelari e Immobiliari) ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste il quale ha affermato che il ricorrente gli disse che l'attività non era di sua Per_2 competenza, circostanza, questa, che rende irrilevante anche la contestazione relativa al coinvolgimento del CAF gestito dalla famiglia del ricorrente, essendo intervenuto in una fase successiva, gestita da un diverso ufficio.
***
In relazione alle condotte contestate al punto B - Accessi al sistema della riscossione set/cad in assenza di ragioni di servizio - in particolare è stato contestato al ricorrente di aver effettuato dal 2/3/2022 al 7/6/2022, 105 transazioni, in 29 differenti giornate, riferite a 64 contribuenti, non giustificate da ragioni d'ufficio: - 15 transazioni in tre giornate in cui il ricorrente era assente dall'ufficio per missione esterna;
- 20 transazioni in quattro giornate in cui il ricorrente era assente dall'ufficio per fruizione di ferie e/o permessi ex/festività; - 70 transazioni (IDEB e IFAS) non compatibili con le attività assegnate al ricorrente durante il relativo periodo di riferimento (attività propedeutica di ricerca anagrafica tramite
ARCO).
Deve preliminarmente osservarsi che i testimoni escussi hanno confermato che prima del passaggio in e anche dopo in caso di necessità, il ricorrente era stato adibito a svolgere l'attività CP_4
Tes_ di cassiere allo sportello per carenza di personale (cfr. dichiarazioni di , , Pt_3 Tes_3 Tes_4
, inoltre rispondeva al numero verde dal 13.11.2020 al 30.9.2021, rilasciando le informazioni Tes_5 richieste dai contribuenti.
Il ricorrente, in relazione alla contestazione relativa alle 15 transazioni in tre giornate in cui il ricorrente era assente dall'ufficio per missione esterna ha dedotto che nel periodo in contestazione ha svolto la mansioni di “Messo Notificatore e di Addetto a lavoro interno”; che la “missione esterna” consisteva nell'attività di notificazione svolta non soltanto nella città di Palermo ma anche nella sua provincia;
che
“in caso di assenza dei destinatari, il Sig. doveva notificare ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., ovvero spedire a Pt_1 mezzo del servizio postale le comunicazioni e gli avvisi di deposito ed il giorno successivo recarsi presso la Casa Comunale di Palermo o dei Comuni della provincia di Palermo per effettuare i depositi”; che, terminata l'attività esterna, rientrava in ufficio per svolgere l'attività interna fino al termine del proprio orario di lavoro e per prendere il carico di lavoro del giorno successivo;
e che “una volta rientrato in ufficio, capitava che il Sig. effettuava degli accessi al sistema della riscossione set/cad nell'interesse dei contribuenti cui il metronotte, a seguito Pt_1 di prenotazione (come da prassi), consentiva di accedere in ufficio”, in quanto, “stante la difficoltà/impossibilità di prenotare gli appuntamenti online, si recavano direttamente presso gli uffici di al fine Controparte_1 di chiedere informazioni sulle proprie posizioni e sulle cartelle agli stessi relative;
il metronotte ne consentiva spesso l'accesso
(turno fisico all'alba con “foglietto” per annotare i nomi)”.
Dall'istruttoria orale è emerso che “dopo l'attività esterna il ricorrente, al pari degli altri ufficiali, due volte
a settimana doveva rientrare per discaricare gli atti lavorati e prendere il nuovo carico di lavoro ove già pronto” (cfr. dichiarazioni rese da;
che in caso di necessità il ricorrente veniva comunque adibito a Tes_6 svolgere attività di cassa (cfr. dichiarazioni rese da Tes_6 Pt_3 Testimone_7 [...]
; che l'ingresso dei contribuenti veniva gestito dal metronotte e che “per problematiche relative Per_3 alle attività di cassa o per semplici informazioni si faceva entrare il contribuente tramite portineria dove c'era la vigilanza”
(cfr. dichiarazioni rese da ). Controparte_5
In relazione alle 20 transazioni effettuate nelle giornate in cui il ricorrente era assente dall'ufficio per fruizione di ferie e/o permessi ex/festività, ossia il 24.5.2022, il 26.5.2022, 6.6.2022, 7.6.2022, avendo parte resistente provato che occorreva sempre registrare la presenza in ufficio (cfr. dichiarazioni rese da , ), e non avendo il ricorrente effettuato attività in smart working, lo Tes_6 Testimone_8 stesso non ha potuto svolgere le attività contestate.
In relazione alle 70 transazioni (IDEB e IFAS) non compatibili con le attività assegnate al ricorrente durante il relativo periodo di riferimento (attività propedeutica di ricerca anagrafica tramite
ARCO), a fronte delle emergenze documentali, il ricorrente ha dedotto che dal 2/3/2022 al 7/6/2022
“è stato abilitato, e “ordinato” dal Sig. , ad eseguire l'attività di verifiche anagrafiche mediante la Parte_3 procedura ARCO - le transazioni IDEB (interrogazione debito) e IFAS (interrogazione fascicolo) venivano effettuate dal ricorrente su disposizione del Sig. , responsabile dell'ufficio”. Parte_3
Orbene, come già rilevato, il ricorrente, per svolgere le attività di cassa era in possesso delle abilitazioni necessarie per le interrogazioni e per gli accessi contestati, inoltre dall'istruttoria esperita è emerso che nello svolgimento delle ricerche anagrafiche tramite ARCO era possibile utilizzare anche
IDEB e IFAS, invero il teste ha dichiarato “per accedere ad Arco si devono avere degli elementi che Pt_3 risultano dal CAD per acquisire numero del ruolo, l'anno di ruolo e il codice fiscale, non escludo che il ricorrente eseguisse anche transazioni IDEB e IFAS, se la cartella era stata pagata risultava dall'IDEB e quindi non doveva essere notificata, perché dovevamo scremare il più possibile le cartelle che erano tantissime”.
***
In relazione alla contestazione relativa al punto C. “Accessi al sistema della riscossione set/cad in assenza di ragioni di servizio effettuati nel periodo di emergenza sanitaria da VI-19”, sono stati contestati n.
3.595 accessi al sistema informatico set-cad “nonostante la particolarità del periodo di emergenza sanitaria di
VI-19” caratterizzato dalla generale sospensione delle attività di riscossione, in particolar modo per il reparto Notifiche ed Esecutivo cui era assegnato;
in particolare. “58 transazioni in assenza di ragioni di ufficio a Lei affidate, poiché effettuate in giornate/orari di registrata assenza dall'ufficio”.
A riguardo deve ribadirsi che risulta provato che il ricorrente rispondesse al numero verde, rilasciando le informazioni richieste dai contribuenti, e che, come già quanto già osservato in relazione al punto B, se il ricorrente non poteva accedere in ufficio senza registrare la propria presenza e se non era abilitato a lavorare in smart working, non può aver effettuato tali accessi.
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Infine, in ordine al punto D “Mancata comunicazione ex art. 35 del CCNL in merito al suo coinvolgimento nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Palermo (di cui al R.G.N.R. n. 7654/22)”, il ricorrente ha affermato di essere stato in isolamento e di non aver quindi potuto notiziare la convenuta che, comunque, era al corrente del procedimento penale.
Deve infine osservarsi che il lavoratore ha dichiarato di non aver svolto a seguito dell'estromissione alcuna attività lavorativa.
Tanto premesso, non essendo stata provata la sussistenza delle condotte disciplinarmente contestate, ribadite nel provvedimento di recesso datoriale, il licenziamento impugnato deve considerarsi illegittimo, con condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione del ricorrente e al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (non superiore a 12 mensilità), nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile), seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 23/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno