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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 14161/2024 promossa da:
( C.F. ), nata a Bagno a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Roberta Girolami, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, via Matteo Nigetti n. 19
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , residente in [...] Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO NON COSTITUITO
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 16/12/2024 e 11/02/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da ricorso depositato in PCT in data 10/12/2024, con il quale ha chiesto al Tribunale di: ….AUTORIZZARE la madre ricorrente signora a conferire, Parte_1 nell'interesse prioritario della figlia, incarico al dottor e allo studio del dottor Persona_1
pagina 1 di 3 presso cui il dottore opera, per procedere con tutte le cure odontoiatriche Persona_2 necessarie come da relazione redatta dal dottor anche in assenza del nuovo consenso del Per_1
padre, ed autorizzarla ad accompagnare da sola la figlia alle sedute di cura fino alla conclusione delle stesse.. Con precisazione che, trattandosi di cure necessarie, alla relativa spesa straordinaria devono contribuire entrambi i genitori al 50% ciascuno. Ove lo ritenga necessario fissando udienza e disponendo la notifica del presente ricorso al signor cod. fisc Controparte_1 C.F._2 residente a[...]”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha adìto il Tribunale di Firenze al fine di ottenere il Parte_1
consenso ex artt. 337 ter e 473 bis c.c. per sottoporre la figlia minore nata a [...] a Persona_3
OL (FI) il 13/01/2012, dalla relazione more uxorio, ad oggi cessata, con alle cure Controparte_1
odontoiatriche ivi indicate in quanto necessarie, che non ha prestato il proprio consenso, necessario stante la vigenza dell'affidamento congiunto della minore;
all'udienza del 14/05/2025, CP_1
benché ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c., non si è costituito in giudizio;
l'istruttoria si è
[...] svolta con l'interrogatorio libero della ricorrente e con l'acquisizione di prove documentali;
all'esito, il
Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza la concessione dei termini per il deposito di memorie.
2. Ritiene il Collegio che risulta provato che la minore, è da tempo sottoposta a cure Persona_3
odontoiatriche e che in una prima fase il padre sub ha prestato il proprio consenso (v. CP_1
documento allegato in data 14/05/2025 doc. n. 2); la ricorrente ha, inoltre, documentato (v. doc. 4 depositato in data 14/05/2025) la necessità delle prosecuzione delle cure odontoiatriche, che risultano essere state richieste nell'esclusivo superiore interesse della minore, ne consegue che la ricorrente
[...]
va autorizzata a proseguire negli interventi odontotecnici sulla figlia , anche in assenza Pt_1 Per_3
del consenso del padre su detta prosecuzione, il quale, non esprimendosi sulla richiesta della ricorrente, ha comportato la necessità per la di adire le vie giudiziarie. Pt_1
3.. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, di tal chè va condannato a Controparte_1
rifondere le stesse a favore di che vengono liquidate in e. 1.800,00 oltre al 15% di spese Parte_1
generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 3
P.Q.M
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
- autorizza la ricorrente a proseguire gli interventi odontotecnici indicati nel ricorso sulla Parte_1
figlia minore Persona_4
- condanna a rifondere a le spese di lite che vengono liquidate in e Controparte_1 Parte_1
1.800,00, oltre al 15% di spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
Manda alla Cancelleria per gli incombenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15/05/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 14161/2024 promossa da:
( C.F. ), nata a Bagno a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Roberta Girolami, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, via Matteo Nigetti n. 19
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , residente in [...] Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO NON COSTITUITO
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 16/12/2024 e 11/02/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da ricorso depositato in PCT in data 10/12/2024, con il quale ha chiesto al Tribunale di: ….AUTORIZZARE la madre ricorrente signora a conferire, Parte_1 nell'interesse prioritario della figlia, incarico al dottor e allo studio del dottor Persona_1
pagina 1 di 3 presso cui il dottore opera, per procedere con tutte le cure odontoiatriche Persona_2 necessarie come da relazione redatta dal dottor anche in assenza del nuovo consenso del Per_1
padre, ed autorizzarla ad accompagnare da sola la figlia alle sedute di cura fino alla conclusione delle stesse.. Con precisazione che, trattandosi di cure necessarie, alla relativa spesa straordinaria devono contribuire entrambi i genitori al 50% ciascuno. Ove lo ritenga necessario fissando udienza e disponendo la notifica del presente ricorso al signor cod. fisc Controparte_1 C.F._2 residente a[...]”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha adìto il Tribunale di Firenze al fine di ottenere il Parte_1
consenso ex artt. 337 ter e 473 bis c.c. per sottoporre la figlia minore nata a [...] a Persona_3
OL (FI) il 13/01/2012, dalla relazione more uxorio, ad oggi cessata, con alle cure Controparte_1
odontoiatriche ivi indicate in quanto necessarie, che non ha prestato il proprio consenso, necessario stante la vigenza dell'affidamento congiunto della minore;
all'udienza del 14/05/2025, CP_1
benché ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c., non si è costituito in giudizio;
l'istruttoria si è
[...] svolta con l'interrogatorio libero della ricorrente e con l'acquisizione di prove documentali;
all'esito, il
Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza la concessione dei termini per il deposito di memorie.
2. Ritiene il Collegio che risulta provato che la minore, è da tempo sottoposta a cure Persona_3
odontoiatriche e che in una prima fase il padre sub ha prestato il proprio consenso (v. CP_1
documento allegato in data 14/05/2025 doc. n. 2); la ricorrente ha, inoltre, documentato (v. doc. 4 depositato in data 14/05/2025) la necessità delle prosecuzione delle cure odontoiatriche, che risultano essere state richieste nell'esclusivo superiore interesse della minore, ne consegue che la ricorrente
[...]
va autorizzata a proseguire negli interventi odontotecnici sulla figlia , anche in assenza Pt_1 Per_3
del consenso del padre su detta prosecuzione, il quale, non esprimendosi sulla richiesta della ricorrente, ha comportato la necessità per la di adire le vie giudiziarie. Pt_1
3.. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, di tal chè va condannato a Controparte_1
rifondere le stesse a favore di che vengono liquidate in e. 1.800,00 oltre al 15% di spese Parte_1
generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 3
P.Q.M
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
- autorizza la ricorrente a proseguire gli interventi odontotecnici indicati nel ricorso sulla Parte_1
figlia minore Persona_4
- condanna a rifondere a le spese di lite che vengono liquidate in e Controparte_1 Parte_1
1.800,00, oltre al 15% di spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
Manda alla Cancelleria per gli incombenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15/05/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 3