Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2271 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2271/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
20/12/1963 Con il patrocinio dell'Avv. FUSCA MANUELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MAGGI GIOVANNA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1-Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e Controparte_1 [...] celebrato in Galliate (NO) in data 05.09.1992, trascritto negli atti di matrimonio dello stato civile Parte_1 del medesimo Comune al n. 36 parte II, serie A anno 1992, essendo trascorso il termine previsto ex art. 3 co. 2, lett.b) L. 74/87 e succ. modifiche, senza che nel frattempo sia mai intervenuta interruzione.
- Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Galliate (NO) di procedere all'annotazione ed alle ulteriori incombenze di legge. 2-Dato atto della raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne , e del suo trasferimento Persona_1 in altra abitazione in autonomia, disporre il venir meno: -del versamento ,00, statuito in sede di
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[...] si atto che le parti nel mese di novembre 2024, hanno venduto la casa coniugale, sita in Galliate Villaggio Kennedy n. 4, e relative pertinenze, in comproprietà tra loro al 50%, suddividendo al 50% le spese relative a sanatorie e regolarizzazioni dell'abitazione familiare, resesi necessarie per la vendita dell'immobile e gli oneri dell'agenzia immobiliare incaricata.
-Darsi atto che il ricavato della vendita, al netto di spese ed oneri, è stato suddiviso al 50% tra i sigg.ri CP_1
e
[...] Parte_1 at di essere entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti, di guisa che nessun assegno divorzile viene disposto a favore dell'uno ed a carico dell'altro, di avere risolto sin d'ora, tra loro, qualsiasi aspetto economico-patrimoniale, e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere per alcun titolo, ragione
o diritto. 5- Per quanto occorra, i sigg.ri e prestano sin d'ora reciproco assenso e Controparte_1 Parte_1 consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei documenti personali anche ai fini dell'espatrio.
-Competenze di giudizio compensate tra le parti”. Per il PM
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Galliate, in data 05 settembre 1992 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 36, Parte II, Serie A, anno 1992. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (17.08.1993) e Persona_2 Persona_1
(06.03.1999), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 18/12/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un decreto di omologa della separazione consensuale reso dal Presidente del Tribunale di Novara in data 16/06/2020. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
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P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Galliate, in data 05 settembre 1992 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 36, Parte II, Serie A, anno 1992.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di GALLIATE di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 10 gennaio 2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini
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