TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 4105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4105 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20916/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg 20916/2024 promossa da:
- nata a [...] il [...]; Parte_1
- nata a [...] il [...]; Controparte_1
- nato a [...] il [...]. residenti a [...]Controparte_2
(Argentina), calle San Lorenzo 1221,
tutti rappresentati e difesi dell'avvocato Marco Mantovani del foro di Venezia (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito a Jesolo (VE), C.F._1 via Mameli n. 16,
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente pagina 1 di 6 “- Accertare e dichiarare che nata a [...] il [...], Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 Controparte_2
(Argentina) il 26/10/1995 hanno diritto alla cittadinanza italiana jure sanguinis e riconoscere quindi loro lo stato di cittadini italiani;
- Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni ex lege nei Registri dello Stato Civile nei confronti di Parte_1 nata a [...] il [...], Firmato Da: MANTOVANI CO Controparte_1
Emesso Da: NG CA 3 Serial#: 11 Studio Legale Avv. Controparte_4 CodiceFiscale_2
Marco Mantovani Via Mameli n. 16 – 30016 Jesolo (VE) Tel: 0421 380376 Fax: 0421 1600018 E-mail:
PEC: nata a [...] il Email_1 Email_2
18/04/1994 e nato a [...] il [...].”. Controparte_2
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio il CP_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti di (alias , cittadino italiano nato a [...] Persona_1 Per_2
(Torino) il 14/06/1891 (cfr. doc. 1) ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. 4 doc. ), deceduto in data 23.11.1953 (cfr. doc. 3)
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e ne viene qui dichiarata la Controparte_3 contumacia.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 30.01.2025.
Con note di trattazione scritta debitamente autorizzate e depositate in luogo dell'udienza del
16.09.2025 il legale insisteva sulle conclusioni.
All'esito del deposito il giudice riservava la decisione.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. pagina 2 di 6 Nel merito, va osservato che il ricorrente deduceva che:
- L'avo (alias , in data 14/04/1917, contraeva matrimonio con Persona_1 Per_2 la cittadina argentina GE AG e da tale unione nasceva , nato Persona_3 in Argentina il 20/08/1925 (cfr. doc. 2 e 5);
- , in data 15/01/1959, contraeva matrimonio con la cittadina argentina Persona_3
(cfr. doc. 6) e da tale unione nasceva nata in Parte_2 Parte_1
Argentina, il 14/12/1963 (cfr. doc. 8), odierna ricorrente
- decedeva in Argentina, il 4/09/2009 (cfr. doc. 7); Persona_3
- Il 9/05/1986, contraeva matrimonio con il cittadino argentino Pt_1 Parte_2 [...]
(cfr. doc. 9) e da tale unione nascevano sue figli: , nata Controparte_5 Controparte_1 in Argentina, il 18/04/1994 (cfr. doc. 10) e , nato in [...], il Controparte_2
26/10/1995 (cfr. doc. 11), entrambi odierni ricorrenti
L'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. (alias non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o Persona_1 Per_2 naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 3), l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio
(cfr. doc. 5) e da questo a tutti suoi discendenti come sopra enucleati, Persona_3 compresi gli odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti da 5 a 11).
- i ricorrenti, pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n.
555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la pagina 3 di 6 trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducevano in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versa il a Rosario -Argentina nell'evasione delle richieste di cittadinanza iure Parte_3 sanguinis e specificavano che attualmente non concede appuntamenti per la Parte_4 presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conseguentemente sussisteva totale incertezza relativamente al momento in cui il loro diritto alla cittadinanza italiana sarà riconosciuto in via amministrativa (cfr. pag. 5 del ricorso e allegato n. 12 in atti)
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
[...]
(alias , emigrava in Argentina dopo l'unificazione del Regno d'Italia ed in Persona_1 Per_2 epoca pre-costituzionale.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. di (alias Persona_1
, cittadino italiano nato a [...] il [...] (cfr. doc. 1) non si è mai Per_2 naturalizzato cittadino argentino né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, (doc.
4), in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola al figlio
(cfr. doc. 5) e da questi a tutti i suoi discendenti, compresi gli odierni Persona_3 ricorrenti (cfr. doc. in atti da 6 a 11)
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il Controparte_3 ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere pagina 4 di 6 il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti deducevano l'impossibilità di prenotare un appuntamento presso il consolato di
Rosario (Argentina) e che dai tentativi effettuati mediante il programma prenot@mi risultava che
“stante l'elevata richiesta dei posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente” (doc.
12).
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse della ricorrente a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata a Parte_1
Las OS (Argentina) il 14/12/1963, nata a [...] Controparte_1
(Argentina) il 18/04/1994 e nato a [...] il Controparte_2
26/10/1995. il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della pagina 5 di 6 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg 20916/2024 promossa da:
- nata a [...] il [...]; Parte_1
- nata a [...] il [...]; Controparte_1
- nato a [...] il [...]. residenti a [...]Controparte_2
(Argentina), calle San Lorenzo 1221,
tutti rappresentati e difesi dell'avvocato Marco Mantovani del foro di Venezia (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito a Jesolo (VE), C.F._1 via Mameli n. 16,
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente pagina 1 di 6 “- Accertare e dichiarare che nata a [...] il [...], Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 Controparte_2
(Argentina) il 26/10/1995 hanno diritto alla cittadinanza italiana jure sanguinis e riconoscere quindi loro lo stato di cittadini italiani;
- Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni ex lege nei Registri dello Stato Civile nei confronti di Parte_1 nata a [...] il [...], Firmato Da: MANTOVANI CO Controparte_1
Emesso Da: NG CA 3 Serial#: 11 Studio Legale Avv. Controparte_4 CodiceFiscale_2
Marco Mantovani Via Mameli n. 16 – 30016 Jesolo (VE) Tel: 0421 380376 Fax: 0421 1600018 E-mail:
PEC: nata a [...] il Email_1 Email_2
18/04/1994 e nato a [...] il [...].”. Controparte_2
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio il CP_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti di (alias , cittadino italiano nato a [...] Persona_1 Per_2
(Torino) il 14/06/1891 (cfr. doc. 1) ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. 4 doc. ), deceduto in data 23.11.1953 (cfr. doc. 3)
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e ne viene qui dichiarata la Controparte_3 contumacia.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 30.01.2025.
Con note di trattazione scritta debitamente autorizzate e depositate in luogo dell'udienza del
16.09.2025 il legale insisteva sulle conclusioni.
All'esito del deposito il giudice riservava la decisione.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. pagina 2 di 6 Nel merito, va osservato che il ricorrente deduceva che:
- L'avo (alias , in data 14/04/1917, contraeva matrimonio con Persona_1 Per_2 la cittadina argentina GE AG e da tale unione nasceva , nato Persona_3 in Argentina il 20/08/1925 (cfr. doc. 2 e 5);
- , in data 15/01/1959, contraeva matrimonio con la cittadina argentina Persona_3
(cfr. doc. 6) e da tale unione nasceva nata in Parte_2 Parte_1
Argentina, il 14/12/1963 (cfr. doc. 8), odierna ricorrente
- decedeva in Argentina, il 4/09/2009 (cfr. doc. 7); Persona_3
- Il 9/05/1986, contraeva matrimonio con il cittadino argentino Pt_1 Parte_2 [...]
(cfr. doc. 9) e da tale unione nascevano sue figli: , nata Controparte_5 Controparte_1 in Argentina, il 18/04/1994 (cfr. doc. 10) e , nato in [...], il Controparte_2
26/10/1995 (cfr. doc. 11), entrambi odierni ricorrenti
L'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. (alias non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o Persona_1 Per_2 naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 3), l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio
(cfr. doc. 5) e da questo a tutti suoi discendenti come sopra enucleati, Persona_3 compresi gli odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti da 5 a 11).
- i ricorrenti, pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n.
555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la pagina 3 di 6 trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducevano in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versa il a Rosario -Argentina nell'evasione delle richieste di cittadinanza iure Parte_3 sanguinis e specificavano che attualmente non concede appuntamenti per la Parte_4 presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conseguentemente sussisteva totale incertezza relativamente al momento in cui il loro diritto alla cittadinanza italiana sarà riconosciuto in via amministrativa (cfr. pag. 5 del ricorso e allegato n. 12 in atti)
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
[...]
(alias , emigrava in Argentina dopo l'unificazione del Regno d'Italia ed in Persona_1 Per_2 epoca pre-costituzionale.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. di (alias Persona_1
, cittadino italiano nato a [...] il [...] (cfr. doc. 1) non si è mai Per_2 naturalizzato cittadino argentino né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, (doc.
4), in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola al figlio
(cfr. doc. 5) e da questi a tutti i suoi discendenti, compresi gli odierni Persona_3 ricorrenti (cfr. doc. in atti da 6 a 11)
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il Controparte_3 ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere pagina 4 di 6 il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti deducevano l'impossibilità di prenotare un appuntamento presso il consolato di
Rosario (Argentina) e che dai tentativi effettuati mediante il programma prenot@mi risultava che
“stante l'elevata richiesta dei posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente” (doc.
12).
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse della ricorrente a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata a Parte_1
Las OS (Argentina) il 14/12/1963, nata a [...] Controparte_1
(Argentina) il 18/04/1994 e nato a [...] il Controparte_2
26/10/1995. il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della pagina 5 di 6 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
pagina 6 di 6