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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/06/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4189/2024 promossa da: ata a Jesi (AN) l'8.04.1979, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO REGNI;
Parte_1
ricorrente contro nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti LUCIA Controparte_1
GAONI e GIORGIO MARONGIU;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore e di seguito trascritta: “- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, la somma complessiva di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 350,00 per ciascun figlio); - il sig. terrà con sé i figli quando vorrà compatibilmente con le esigenze dei minori e previo accordo la sig.ra CP_1
e comunque almeno nelle giornate di martedì e venerdì dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente e a fine Parte_1 settimana alternati dal sabato all'ora di pranzo sino alla domenica sera;
- entrambe le parti s'impegnano ad avviare un percorso
1 di supporto alla genitorialità individuale, per la durata di sei mesi, di cui il sig. sopporterà il relativo costo;
- l'assegno CP_1 unico sarà percepito per intero dalla sig.ra - spese di lite compensate”. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2024, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale al Parte_1 fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto a RA (AN) con il sig. il Controparte_1
30.04.2006.
Con memoria depositata in data 11.11.2024, si è costituito in giudizio il sig. non opponendosi CP_1 al divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi rispetto a quelle indicate dalla ricorrente.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 04.06.2025, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal giudice relatore: “- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € CP_1 Parte_1
700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 350,00 per ciascun figlio); - il sig. terrà con sé i figli CP_1 quando vorrà compatibilmente con le esigenze dei minori e previo accordo la sig.ra e comunque almeno nelle giornate Parte_1 di martedì e venerdì dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente e a fine settimana alternati dal sabato all'ora di pranzo sino alla domenica sera;
- entrambe le parti s'impegnano ad avviare un percorso di supporto alla genitorialità individuale, per la durata di sei mesi, di cui il sig. sopporterà il relativo costo;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra CP_1
- spese di lite compensate”. Hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del Parte_1 matrimonio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Risulta dagli atti di causa che, con sentenza n. 44 del 18.01.2023, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti.
È quindi ampiamente decorso il termine previsto dalla legge n. 898/1970.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi, come peraltro confermato dalla concorde domanda delle parti di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio può prendere atto degli accordi raggiunti, i quali risultano conformi agli interessi morali e materiali dei minori, nonché idonei a garantire un adeguato rapporto dei figli minori e con entrambe le figure genitoriali. Per_1 Per_2
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
2 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a RA (AN) il 30.04.2006 da e Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1 parte 2 serie Controparte_1
C dell'anno 2006; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 4.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4189/2024 promossa da: ata a Jesi (AN) l'8.04.1979, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO REGNI;
Parte_1
ricorrente contro nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti LUCIA Controparte_1
GAONI e GIORGIO MARONGIU;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore e di seguito trascritta: “- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, la somma complessiva di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 350,00 per ciascun figlio); - il sig. terrà con sé i figli quando vorrà compatibilmente con le esigenze dei minori e previo accordo la sig.ra CP_1
e comunque almeno nelle giornate di martedì e venerdì dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente e a fine Parte_1 settimana alternati dal sabato all'ora di pranzo sino alla domenica sera;
- entrambe le parti s'impegnano ad avviare un percorso
1 di supporto alla genitorialità individuale, per la durata di sei mesi, di cui il sig. sopporterà il relativo costo;
- l'assegno CP_1 unico sarà percepito per intero dalla sig.ra - spese di lite compensate”. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2024, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale al Parte_1 fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto a RA (AN) con il sig. il Controparte_1
30.04.2006.
Con memoria depositata in data 11.11.2024, si è costituito in giudizio il sig. non opponendosi CP_1 al divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi rispetto a quelle indicate dalla ricorrente.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 04.06.2025, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal giudice relatore: “- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € CP_1 Parte_1
700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 350,00 per ciascun figlio); - il sig. terrà con sé i figli CP_1 quando vorrà compatibilmente con le esigenze dei minori e previo accordo la sig.ra e comunque almeno nelle giornate Parte_1 di martedì e venerdì dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente e a fine settimana alternati dal sabato all'ora di pranzo sino alla domenica sera;
- entrambe le parti s'impegnano ad avviare un percorso di supporto alla genitorialità individuale, per la durata di sei mesi, di cui il sig. sopporterà il relativo costo;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra CP_1
- spese di lite compensate”. Hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del Parte_1 matrimonio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Risulta dagli atti di causa che, con sentenza n. 44 del 18.01.2023, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti.
È quindi ampiamente decorso il termine previsto dalla legge n. 898/1970.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi, come peraltro confermato dalla concorde domanda delle parti di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio può prendere atto degli accordi raggiunti, i quali risultano conformi agli interessi morali e materiali dei minori, nonché idonei a garantire un adeguato rapporto dei figli minori e con entrambe le figure genitoriali. Per_1 Per_2
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
2 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a RA (AN) il 30.04.2006 da e Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1 parte 2 serie Controparte_1
C dell'anno 2006; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 4.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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