Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 28/01/2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.11171 /2023 del
R.G.A.C. promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall'avv. LANDELLA MARIA
-Ricorrente-
Contro
CP 1
rappr. e dif. dall'avv. DOMENICO LONGO
-Resistente-
Fatto e diritto
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, entrambe le parti hanno dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in ragione del riconoscimento del diritto invocato in ricorso CP (vedasi memoria di costituzione dell' e note per la trattazione scritta).
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, come tra l'altro richiesto concordemente dalle parti, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass.
Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, è appena il caso di osservare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass. 7847/94 e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio.
Nella specie, va rilevato che il riconoscimento del relativo diritto e di ogni consequenziale beneficio è avvenuto nel mese di marzo 2024 (vedasi documentazione allegata
.CP dall' ovvero in data successiva sia al deposito del ricorso sia alla notifica del medesimo "
alla controparte ( dicembre 2023).
Sulla scorta di tali elementi ed in applicazione dei principi sopra esposti, deve ritenersi che parte resistente abbia dato causa al presente giudizio e che la stessa sarebbe verosimilmente risultata soccombente qualora si fosse giunti ad una pronuncia nel merito.
Per le ragioni fin qui esposte, la resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
La liquidazione è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di
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lite, che liquida in complessivi €. 249,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Foggia, dopo l'udienza del 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Roberta Lucchetti