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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.5356/2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5356/2023 R.G. riservata in decisione all'udienza del 17.10.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCHESE GIOVANNI e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Milano via Montevideo n. 5
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo
e reciproco rispetto;
2. contestualmente dichiarare nel medesimo procedimento ex art. 473-bis.49 cpc lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente.
pagina 1 di 3
3. Quanto all'affidamento e al collocamento dei figli minori e regolamentazione degli incontri con la madre (come precisato nella memoria integrativa del 21.06.24) ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudicante, tenuto conto di quanto statuito nella sentenza del Tribunale Minorile di Milano allegata al ricorso introduttivo.
4. Quanto al mantenimento dei figli minori, accertare che allo stato nulla è dovuto da parte della madre a titolo di mantenimento a causa delle proprie modeste condizioni economiche, come da certificati di disoccupazione allegati alla memoria integrativa del 21.06.24 e alle note del 4.03.25, e dai CU 2024 e 2025 depositati il 4.03.25 e il 6.06.25.
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente citato e non comparso.
Nel merito, sulla base del materiale probatorio a disposizione, visto quanto dichiarato anche dalla moglie all'udienza davanti al Giudice delegato del 30.5.2024, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Del resto, la contumacia del resistente conferma che egli non ha alcuna ragione per opporsi alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie.
Nulla va previsto allo stato in merito ai figli minori della coppia (nato il Persona_1
4.06.2013) e (nata il [...]), collocati presso una comunità di accoglienza sin Persona_2 dall'introduzione del presente giudizio, e già affidati all'Ente con Decreto definitivo del Tribunale per i minorenni di
Milano del 2.10.2023, richiedendosi, tuttavia, ai Servizi sociali territorialmente competenti di trasmettere in vista della prossima udienza una relazione di aggiornamento nella quale indicare se il progetto di affido etero familiare a lungo termine presso due diverse famiglie affidatarie sia stato attuato.
Giacché con il ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi - e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma,
c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, nella causa promossa da , con ricorso depositato il 19.12.2023, così decide: Parte_1
1) dichiara la contumacia del resistente;
pagina 2 di 3 1) pronuncia la separazione dei coniugi e , coniugati in Parte_1 Controparte_1
Alessandria D'Egitto, in data 26.6.2012 (atto trascritto nei Registri di matrimonio del comune di Milano al n. 0408, Parte II, Serie C/1, anno 2012, Registro 08);
2) richiede ai servizi sociali di trasmettere una relazione di aggiornamento in merito ai minori
[...]
(nato il [...]) e (nata il [...]), Persona_1 Persona_2 secondo quanto indicato in parte motiva e nell'ordinanza del 5.9.2026;
3) riserva la regolamentazione delle spese di lite spese di lite al provvedimento definitivo;
4) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore Dott.ssa
DI LD.
5) Si comunichi ai servizi sociali competenti per il Comune di Milano (Municipio 5)
Pavia, così deciso nella camera di consiglio in data 3.12.2025
Il Giudice estensore
(dott.ssa DI LD)
La Presidente
(dott.ssa Marina Bellegrandi)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5356/2023 R.G. riservata in decisione all'udienza del 17.10.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCHESE GIOVANNI e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Milano via Montevideo n. 5
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo
e reciproco rispetto;
2. contestualmente dichiarare nel medesimo procedimento ex art. 473-bis.49 cpc lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente.
pagina 1 di 3
3. Quanto all'affidamento e al collocamento dei figli minori e regolamentazione degli incontri con la madre (come precisato nella memoria integrativa del 21.06.24) ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudicante, tenuto conto di quanto statuito nella sentenza del Tribunale Minorile di Milano allegata al ricorso introduttivo.
4. Quanto al mantenimento dei figli minori, accertare che allo stato nulla è dovuto da parte della madre a titolo di mantenimento a causa delle proprie modeste condizioni economiche, come da certificati di disoccupazione allegati alla memoria integrativa del 21.06.24 e alle note del 4.03.25, e dai CU 2024 e 2025 depositati il 4.03.25 e il 6.06.25.
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente citato e non comparso.
Nel merito, sulla base del materiale probatorio a disposizione, visto quanto dichiarato anche dalla moglie all'udienza davanti al Giudice delegato del 30.5.2024, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Del resto, la contumacia del resistente conferma che egli non ha alcuna ragione per opporsi alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie.
Nulla va previsto allo stato in merito ai figli minori della coppia (nato il Persona_1
4.06.2013) e (nata il [...]), collocati presso una comunità di accoglienza sin Persona_2 dall'introduzione del presente giudizio, e già affidati all'Ente con Decreto definitivo del Tribunale per i minorenni di
Milano del 2.10.2023, richiedendosi, tuttavia, ai Servizi sociali territorialmente competenti di trasmettere in vista della prossima udienza una relazione di aggiornamento nella quale indicare se il progetto di affido etero familiare a lungo termine presso due diverse famiglie affidatarie sia stato attuato.
Giacché con il ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi - e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma,
c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, nella causa promossa da , con ricorso depositato il 19.12.2023, così decide: Parte_1
1) dichiara la contumacia del resistente;
pagina 2 di 3 1) pronuncia la separazione dei coniugi e , coniugati in Parte_1 Controparte_1
Alessandria D'Egitto, in data 26.6.2012 (atto trascritto nei Registri di matrimonio del comune di Milano al n. 0408, Parte II, Serie C/1, anno 2012, Registro 08);
2) richiede ai servizi sociali di trasmettere una relazione di aggiornamento in merito ai minori
[...]
(nato il [...]) e (nata il [...]), Persona_1 Persona_2 secondo quanto indicato in parte motiva e nell'ordinanza del 5.9.2026;
3) riserva la regolamentazione delle spese di lite spese di lite al provvedimento definitivo;
4) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore Dott.ssa
DI LD.
5) Si comunichi ai servizi sociali competenti per il Comune di Milano (Municipio 5)
Pavia, così deciso nella camera di consiglio in data 3.12.2025
Il Giudice estensore
(dott.ssa DI LD)
La Presidente
(dott.ssa Marina Bellegrandi)
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